Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 31/07/1987 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 2. 1. Al fine di realizzare la sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 22.000.000.000 di cui lire 5.000.000.000 a carico [...] |
Art. 3. 1. Per il finanziamento dell'Ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 200.000.000. |
Art. 4. 1. Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art. 3, primo comma - lettera a), c) e d) - e all'art. 4, primo comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è [...] |
Art. 5. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...] |
Art. 6. 1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...] |
Art. 7. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...] |
Art. 8. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali - Delega ai Comuni delle funzioni in materia [...] |
Art. 9. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire [...] |
Art. 10. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire [...] |
Art. 11. 1. Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale [...] |
Art. 12. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 4.500.000.000. |
Art. 13. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 14. 1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata [...] |
Art. 15. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 22 «Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di [...] |
Art. 16. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 «Disciplina degli asili nido» è autorizzata per il biennio 1988/1989 la spesa complessiva di lire 1.000.000.000. |
Art. 17. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 10 «Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro» [...] |
Art. 18. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la [...] |
Art. 19. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 28 «Superamento dell'emarginazione dei cittadini portatori di handicaps» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la [...] |
Art. 20. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1981, n. 5 «Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 [...] |
Art. 21. 1. In attesa della definizione ed approvazione del piano sanitario regionale, la quota del fondo sanitario nazionale - assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, [...] |
Art. 22. 1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale in materia sanitaria. |
Art. 23. 1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato, previsti in complessive lire [...] |
Art. 24. 1. Per gli interventi di cui alla |
Art. 25. 1. Ai fini di consentire la realizzazione di progetto di sperimentazione nel settore agricolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi [...] |
Art. 26. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'Esac «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10 lett. a) della legge regionale 14 [...] |
Art. 27. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 12.500.000.000, [...] |
Art. 28. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norme per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 1.000.000.000, [...] |
Art. 29. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 «Benefici in favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani» è autorizzata per il [...] |
Art. 30. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 31. 1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3, e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio» e successive [...] |
Art. 32. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 «Istituzione fondo regionale per le calamità naturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire [...] |
Art. 33. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per [...] |
Art. 34. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 20.000.000.000, finanziata con i [...] |
Art. 35. 1. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di [...] |
Art. 36. 1. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle infrastrutture in [...] |
Art. 37. 1. Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità Montane, ai sensi della legge [...] |
Art. 38. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7 «Partecipazione della Regione alla Società Finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria» è autorizzata [...] |
Art. 39. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane [...] |
Art. 40. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle [...] |
Art. 41. 1. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1987, previsti in lire [...] |
Art. 42. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 «Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 [...] |
Art. 43. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, [...] |
Art. 44. 1. Al fine di realizzare i progetti regionali di sviluppo di cui all'art. 2, settimo comma, della legge 1 dicembre 1983, n. 651 i fondi assegnati dallo Stato per il triennio 1987/1989, nel [...] |
Art. 45. 1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2111101 - 2112202 - 2121101 - 2121102 - [...] |
Art. 46. 1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1-quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, [...] |
Art. 47. 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...] |
Art. 48. 1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...] |
Art. 49. 1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...] |
Art. 50. 1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonchè ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...] |
Art. 51. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 1.245.637.952.613 nel triennio 1987/1989 di cui lire 664.737.952.613 carico del [...] |
Art. 52. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.32 - L.R. 31 luglio 1987, n. 23. [1]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1987 e pluriennale 1987/1989 della Regione Calabria (legge finanziaria).
(B.U. n. 45 del 7 agosto 1987).
RUBRICA I
Servizi generali
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Alle attività assistenziali in favore del personale regionale si provvede, a decorrere dall'esercizio 1987, con i fondi previsti annualmente nel bilancio della Regione, in misura pari all'uno per cento del complessivo ammontare degli oneri per trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale regionale.
4. I fondi di cui al precedente comma vengono stanziati nella misura rispettivamente di 11/12 e 1/12 [2] nei capitoli 1003106 e 1003113 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
5. La Giunta regionale determina i criteri per la gestione dei fondi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
1. Al fine di realizzare la sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 22.000.000.000 di cui lire 5.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.
RUBRICA II
Territorio
1. Per il finanziamento dell'Ufficio geologico regionale, ai sensi della
2. Per gli interventi di cui alla
3. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative previste dall'art. 6 lire 1.450.000.000 di cui lire 950.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;
b) per le iniziative previste dall'art. 7 lire 150.000.000 di cui lire 50.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.
1. Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art. 3, primo comma - lettera a), c) e d) - e all'art. 4, primo comma, della
2. Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'art. 3, primo comma lettere f) e g) - e all'art. 4, primo comma - lettera a) e b) - della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Le leggi regionali 10 settembre 1978, n. 13, 16 maggio 1981, n. 7 e 8 marzo 1982, n. 5 sono abrogate.
3. L'art. 3 della
4. La somma residua sullo stanziamento 1986, prevista al capitolo 2222108, definita in lire 1.307.729.025, può essere utilizzata nell'esercizio finanziario 1987, per le stesse finalità di cui al terzo comma dell'art. 5 della
5. (Omissis) [3].
6. Dopo la lettera c) dell'art. 1 suddetto è aggiunta la lettera d):
(Omissis).
1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. All'art. 2 - primo comma, lettera c) della
(Omissis).
RUBRICA III
Istruzione, cultura e tempo libero
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per le iniziative di cui alla
4. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie - previste dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima
5. Per gli interventi di cui alla
6. Ai fini della concessione del contributo di cui alla
7. Per gli interventi di cui alla
8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla
9. Per le iniziative di cui alla
10. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, primo comma, della
1. Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:
a) lire 300.000.000 per le iniziative previste dall'art. 9;
b) lire 900.000.000 per le iniziative previste dall'art. 11, primo comma, lettera a);
c) lire 600.000.000 per le iniziative previste dall'art. 11, primo comma, lettera b);
d) lire 100.000.000 per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 15;
e) lire 300.000.000 per le iniziative previste dall'art. 19;
f) lire 300.000.000 per le iniziative previste dall'art. 20;
g) lire 500.000.000 per le iniziative previste dall'art. 24.
RUBRICA IV
Sicurezza sociale
1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. In assenza del piano regionale dei servizi socio-assistenziali - previsto dall'art. 27 della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui all'ultimo comma degli artt. 2, e 4 della
1. Per le finalità di cui alla
1. In attesa della definizione ed approvazione del piano sanitario regionale, la quota del fondo sanitario nazionale - assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 51 della
a) spesa corrente, quota a destinazione indistinta;
b) spesa corrente, quota per interventi imprevisti;
2) Spese di sviluppo:
a) Spesa corrente, quota a destinazione vincolata;
b) spesa in conto capitale.
2. La ripartizione fra le Unità Sanitarie Locali della quota del fondo sanitario nazionale per il finanziamento della spesa di mantenimento è effettuata sulla base di parametri numerici da determinarsi con successivo atto amministrativo.
3. I fondi finalizzati alla spesa in conto capitale sono destinati privilegiando:
a) il completamento della rete delle strutture di distretto e dei poliambulatori;
b) la riconversione delle strutture, di ricovero eccedenti i fabbisogni;
c) il completamento della rete dei laboratori di sanità pubblica;
d) la più alta qualificazione dei servizi prestati.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale in materia sanitaria.
2. Tali spese concernono in particolare:
a) l'approvvigionamento di sieri e vaccini ai sensi dell'art. 7 della
b) l'effettuazione, anche in base a convenzione, di studi e ricerche, e l'organizzazione, anche attraverso l'erogazione di contributi, di convegni di studio o di congressi su problemi sanitari o relativi all'organizzazione e al funzionamento del servizio sanitario della Regione, sentito il parere della Commissione competente; [5]
c) la fornitura di stampati, di moduli e ricettari unificati alle Unità Sanitarie Locali;
d) le spese di carattere informatico attinenti alla gestione della convenzione nazionale unica per l'assistenza medico generica e pediatrica, alla gestione della procedura relativa alle schede di accettazione e di missione delle strutture sanitarie di ricovero e alla gestione dell'archivio del personale del ruolo sanitario.
RUBRICA V
Agricoltura
1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della
a) lire 10.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 24 della presente legge;
b) lire 22.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente legge;
c) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 32 della presente legge;
d) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 30 della presente legge;
e) lire 4.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 33 della presente legge;
f) lire 12.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 27 della presente legge;
g) lire 20.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 34 della presente legge;
h) lire 4.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 30 della presente legge;
i) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 25 della presente legge;
l) lire 5.100.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 30 della presente legge;
m) lire 1.000.000.000 per gli interventi previsti dal successivo art. 28 della presente legge;
n) lire 2.836.000.000 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento nel settore dell'agricoltura, di cui al fondo globale previsto al capitolo 7001202;
o) lire 5.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 26 della presente legge;
p) lire 500.000.000 per attività promozionale e per partecipazione a fiere e mercati interessanti il settore agricolo-alimentare.
2. I fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1986 - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della
3. Le destinazioni di cui al primo e secondo comma possono formare impegni sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento nei capitoli 2001102 e 2001107 dello stato di previsione dell'entrata.
1. Per gli interventi di cui alla [6]
1. Ai fini di consentire la realizzazione di progetto di sperimentazione nel settore agricolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della
2. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'Esac «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10 lett. a) della
2. Sul contributo di cui al primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1986 in lire 15.590.367.000, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della
3. Per gli interventi previsti dall'art. 10 - lettera b) della
4. L'ESAC - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria - a valere sul contributo ordinario assegnato annualmente dalla Regione all'Ente medesimo - ai sensi dell'art. 10, lettera a), della
5. La gestione delle attività previste dall'art. 6 della
6. L'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria» - conseguentemente all'attuazione del quarto e quinto comma dell'art. 24 della
7. E' istituito il servizio di tesoreria dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria».
8. Per l'attuazione del disposto di cui al precedente comma, all'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria» sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. All'art. 1 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per la concessione di contributi, finalizzati alla costituzione ed al funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni, ai sensi dell'art. 8 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative previste dall'art. 6 lire 190.000.000 di cui lire 60.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;
b) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. a), lire 60.000.000 di cui lire 30.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;
c) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. b), lire 80.000.000 di cui lire 30.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;
d) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. c), lire 35.000.000 di cui lire 15.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;
e) per le iniziative previste dall'art. 18 lire 300.000.000 di cui lire 150.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;
f) per le iniziative previste dall'art. 21 lire 35.000.000 di cui lire 15.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla
1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3, e 4 della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. All'art. 5 - terzo rigo - della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - ai sensi dei Regolamenti CEE nn. 17/64, 355/77 e 1361/78 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 2.000.000.000.
1. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali - ai sensi del Regolamento CEE n. 1760/78 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 4.000.000.000.
RUBRICA VI
Attività produttive extragricole
1. Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità Montane, ai sensi della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della
3. Dopo l'art. 13 della
(Omissis).
1. Per gli interventi di cui alla
2. All'art. 1 - quinto rigo, della
(Omissis).
3. All'art. 11 - primo rigo, della
(Omissis).
4. All'art. 11, dopo il primo comma, è inserito il seguente comma:
(Omissis).
5. Per gli interventi di cui alla
6. Per gli interventi di cui alla
1. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla
a) per le iniziative previste dall'art. 67 della
b) per le iniziative previste dal successivo art. 42 della presente legge lire 1.300.000.000;
c) per il pagamento del contributo annuo costante in conto capitale - concesso ai sensi degli artt. 1 e 2 della
2. Per la concessione di contributi alle aziende di promozione turistiche - previsti dall'art. 23, lettera D, della
3. Per gli interventi di cui all'art. 68 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative di cui all'art. 2, lett. a), lire 1.100.000.000;
b) per le iniziative di cui all'art. 2, lett. b), lire 200.000.000.
1. Per gli interventi di cui alla
Disposizioni varie
1. Al fine di realizzare i progetti regionali di sviluppo di cui all'art. 2, settimo comma, della
a) lire 268.600.000.000 per le iniziative progettuali nel settore dell'agricoltura, di cui lire 90.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;
b) lire 200.000.000.000 per le iniziative progettuali nel settore del turismo e della valorizzazione dei beni culturali, di cui lire 67.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;
c) lire 140.000.000.000 per le iniziative progettuali nel settore dell'artigianato e delle attività connesse allo sviluppo delle piccole e medie imprese, di cui lire 46.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;
d) lire 203.000.000.000 per le iniziative progettuali nel settore della difesa dell'ambiente e del disinquinamento delle acque, di cui lire 68.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;
2. L'attuazione degli interventi di cui al precedente comma avviene con le procedure delle leggi regionali di settore in vigore e sulla base di un organico programma predisposto dalla Giunta regionale secondo i criteri uniformi fissati dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei Rappresentanti delle Regioni Meridionali ed approvato dal Consiglio regionale.
1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2111101 - 2112202 - 2121101 - 2121102 - 2121103 - 2121206 - 2131101 - 2131102- 2133103 - 2141101 - 2141103 - 2141104 - 2141105 - 2141201 - 2211103 - 2211201 - 2222109 - 2231203 - 2233209 - 2311101 - 2311103 - 2311105 - 2323201 - 2323204 - 3131106 - 3131107 - 3132103 - 3132104 - 3221113 - 3312101 - 3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313113 - 3313115 - 3313116 - 3314101 - 4231108 - 4241103 - 4242104 - 4251102 - 5112106 - 5114104 - 5122209 - 5142103 - 6111101 - 6111104 - 6131102 - 6132102 - 6133102 - 6211201 - 6211202 - 6211203 - dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondenti ai capitoli medesimi.
2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli 2141103 - 2233209 - 2311101 - 2323201 - 3131106 - 3132104 - 3312101 - 3313107 - 3314101 avviene previo parere della competente commissione consiliare.
1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1-quater della
2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo, l'allegata tabella «B» costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 32 della
1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della
2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della
1. In conformità dell'art. 56 della
2. L'assessore al bilancio e alla programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 1.245.637.952.613 nel triennio 1987/1989 di cui lire 664.737.952.613 carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della
2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a lire 197.157.729.075 con risorse proprie della Regione;
- quanto a lire 39.300.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della
- quanto a lire 1.009.180.223.588 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151, 17 maggio 1983, n. 217, 8 novembre 1986, n. 752 e 1 dicembre 1983, n. 651.
3. La tabella «A» allegata alla presente legge, fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della
[2] Comma così modificato con art. 5
[3] Comma abrogato con art. 5
[4] Lettera così sostituita con art. 44
[5] Lettera così sostituita con art. 44
[6] Comma così modificato con art. 4