§ 4.6.9 - L.R. 11 marzo 1986, n. 8.
Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 12 - 28 maggio 1975, n. 21 - 16 aprile 1977, n. 13 - 27 luglio 1977, n. 18 - 22 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:11/03/1986
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21, è così modificato:
Art. 2.      Ai componenti il Comitato Tecnico di gestione di cui all'articolo 16 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25, è attribuito un gettone di presenza nella misura lorda di lire 25.000 [...]
Art. 3.      L'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 18, è così modificato:
Art. 4.      I commi terzo e quarto dell'articolo 15 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25, sono sostituiti dal seguente testo:
Art. 5.      Il termine «Le sovvenzioni» di cui all'art. 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 è sostituito con il termine «I contributi».
Art. 6.      L'art. 16, 1° comma, lettera d) della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25, è così modificato:
Art. 7.      L'articolo 17 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25, è così modificato:
Art. 8.      I benefici di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12, sono estesi all'acquisto dei laboratori artigiani ed alle spese di climatizzazione ambientale, nonchè alle spese [...]
Art. 9.      L'articolo 6 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12, è sostituito dal seguente testo:
Art. 10.      Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere determinate con D.P.G.R., previa consultazione della commissione regionale per l'artigianato d'intesa con la [...]
Art. 11.      L'articolo 2, 1° comma, della legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 è così integrato:
Art. 12.      Per gli interventi di cui al precedente articolo della presente legge i contributi sono concessi:
Art. 13.      L'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1977, n. 13, è abrogato.
Art. 14. 


§ 4.6.9 - L.R. 11 marzo 1986, n. 8.

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 12 - 28 maggio 1975, n. 21 - 16 aprile 1977, n. 13 - 27 luglio 1977, n. 18 - 22 maggio 1980, n. 9 - 2 giugno 1980, n. 25.

 

Art. 1.

     Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Ai componenti il Comitato Tecnico di gestione di cui all'articolo 16 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25, è attribuito un gettone di presenza nella misura lorda di lire 25.000 (venticinquemila) per ogni giornata di seduta, nonchè il rimborso delle spese di viaggio determinato ai sensi della normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 3.

     L'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 18, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     I commi terzo e quarto dell'articolo 15 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25, sono sostituiti dal seguente testo:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Il termine «Le sovvenzioni» di cui all'art. 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 è sostituito con il termine «I contributi».

     Il termine «della sovvenzione» di cui all'art. 19 della richiamata legge regionale è sostituito con il termine «di contributi».

 

     Art. 6.

     L'art. 16, 1° comma, lettera d) della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25, è così modificato:

     (Omissis).

     In relazione a quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge, la disposizione di cui al predetto articolo 16, 1° comma, lettera c), è soppressa.

     I commi 5 e 6 del predetto articolo 16 sono sostituiti dal seguente testo:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     L'articolo 17 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     I benefici di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12, sono estesi all'acquisto dei laboratori artigiani ed alle spese di climatizzazione ambientale, nonchè alle spese di allacciamento e di ristrutturazione ed ammodernamento dei macchinari ed attrezzature conseguenti alla utilizzazione per uso produttivo del metano e di fonti energetiche alternative.

     I benefici di cui al comma precedente sono determinati:

     - nella misura del 75% della spesa ammissibile per le sole attività dell'artigianato tradizionale, artistico e dell'abbigliamento su misura;

     - nella misura del 50% della spesa ammissibile negli altri casi [1].

     La misura percentuale del contributo può essere aumentata di 10 punti percentuali per ciascuna nuova unità lavorativa assunta in relazione al programma di investimento ammesso a contributo, a condizione che l'impresa assuma l'impegno a mantenere il livello occupazionale incrementato, per almeno un quinquennio dal provvedimento di concessione, ed a restituire la maggiorazione del contributo ottenuto in caso di riduzione dei livelli occupazionali, in misura direttamente proporzionale al periodo del quinquennio non ancora decorso.

     L'incremento percentuale massimo per nuova occupazione è determinato:

     - nel 30 per cento per le imprese dell'artigianato tradizionale, artistico e su misura;

     - nel 40 per cento negli altri casi.

     Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli incentivi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308.

 

     Art. 9.

     L'articolo 6 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12, è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere determinate con D.P.G.R., previa consultazione della commissione regionale per l'artigianato d'intesa con la commissione consiliare competente, le attività dell'artigianato tradizionale, artistico e su misura, nonchè i programmi di investimento che per settore, dimensione della spesa e numero dei lavoratori dipendenti rientrano nelle finalità d'intervento del F.E.S.R.

 

     Art. 11.

     L'articolo 2, 1° comma, della legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 è così integrato:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     Per gli interventi di cui al precedente articolo della presente legge i contributi sono concessi:

     - per la progettazione;

     - per l'acquisizione degli immobili;

     - per i lavori di recupero e di ristrutturazione.

     La Giunta regionale provvede all'erogazione dei contributi di cui al precedente comma:

     a) per la progettazione degli interventi:

     - 100 per cento successivamente all'adozione, da parte del Consiglio comunale, della deliberazione di approvazione del progetto;

     b) per l'acquisizione degli immobili:

     - 100 per cento successivamente all'emissione del provvedimento di esproprio o all'adozione della deliberazione del Consiglio comunale concernente l'acquisizione dell'immobile e la determinazione degli oneri conseguenti;

     c) per la ristrutturazione degli immobili:

     - 70 per cento ad inizio dei lavori, o ad appalto eseguito e ad avvenuta consegna dei lavori;

     - 30 per cento a collaudo approvato dal Consiglio comunale.

 

     Art. 13.

     L'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1977, n. 13, è abrogato.

 

     Art. 14. [2]

     Possono essere altresì concessi alle imprese artigiane contributi in conto capitale a sostegno delle spese relative all'acquisizione di servizi reali e alle azioni dirette a favorire la conoscenza, diffusione e smercio della produzione.

     Il contributo di cui al precedente comma è determinato nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed entro il limite massimo di lire 50.000.000, per ciascuna impresa.

 

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 36 L.R. 9 novembre 1989, n. 2.

[2] Articolo aggiunto con art. 39 L.R. 31 luglio 1987, n. 23.