§ 6.3.34 - L.R. 21 dicembre 1987, n. 30.
Seconda variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:21/12/1987
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa [...]
Art. 2.      1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa [...]
Art. 3.      1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'esercizio finanziario 1987 dall'articolo 12, secondo comma, dall'articolo 38 e dall'articolo 41, secondo comma, della legge regionale 31 luglio 1987, [...]
Art. 4.      1. All'articolo 24, primo rigo, della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 (legge finanziaria), l'espressione «all'articolo 5 della» è sostituita dalla preposizione «alla».
Art. 5.      1. La maggior quota dei fondi assegnati alla Regione per l'esercizio finanziario 1987 - ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217 - e definita in L. 1.791.942.000 rispetto a quella prevista [...]
Art. 6.      1. Ai fini di realizzare gli interventi in favore delle aziende agricole, singole o associate, situate nelle zone della regione Calabria colpite dalle gelate nel periodo dal 1° al 15 marzo 1987 [...]
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.34 - L.R. 21 dicembre 1987, n. 30. [1]

Seconda variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987.

 

Art. 1.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa Tabella «A».

     2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta aumentato di L. 84.301.779.214, in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 2.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa Tabella «B».

     2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di L. 84.303.779.214, in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 3.

     1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'esercizio finanziario 1987 dall'articolo 12, secondo comma, dall'articolo 38 e dall'articolo 41, secondo comma, della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 (legge finanziaria) sono ridotte rispettivamente di L. 1.200.000.000, L. 3.000.000.000 e lire 2.500.000.000.

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 24, primo rigo, della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 (legge finanziaria), l'espressione «all'articolo 5 della» è sostituita dalla preposizione «alla».

 

     Art. 5.

     1. La maggior quota dei fondi assegnati alla Regione per l'esercizio finanziario 1987 - ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217 - e definita in L. 1.791.942.000 rispetto a quella prevista dall'articolo 41, primo comma, della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 (legge finanziaria), è destinata alle iniziative di cui al punto a) del medesimo articolo 41, primo comma.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini di realizzare gli interventi in favore delle aziende agricole, singole o associate, situate nelle zone della regione Calabria colpite dalle gelate nel periodo dal 1° al 15 marzo 1987 - ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 31 luglio 1987, n. 319 convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 400 - i fondi assegnati dallo Stato alla Regione per l'anno 1987, ai sensi del medesimo decreto legge, ed ammontanti a complessive lire 75.000.000.000 sono destinati alle seguenti iniziative:

     a) lire 65 miliardi per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, diretti alla ricostruzione mediante potatura degli agrumeti danneggiati, ivi comprese le piantagioni di pompelmo, nonché per la loro riconversione colturale e per la ricostruzione dei vivai;

     b) lire 10 miliardi per la concessione di un aiuto una sola volta agli organismi cooperativi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di agrumi, ivi compresi i pompelmi, per come previsto dal quarto comma dell'articolo 5 del citato D.L. 31 luglio 1987, n. 319 convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 400.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.