§ 5.3.22 - L.R. 11 luglio 1983, n. 22. [*]
Fondo regionale finalizzato al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto. Unificazione degli interventi.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:11/07/1983
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Fermo restando la normativa stabilita:
Art. 2.      A partire dal 1° gennaio 1983, le provvidenze previste dalla legge regionale 30 novembre 1977, n. 30, e 2 giugno 1980, n. 26, vengono conglobate ai contributi di esercizio finalizzati al [...]
Art. 3.     
Art. 4.      Resta fermo l'obbligo per le imprese e aziende di corredare il conto di esercizio annuale delle documentazioni giustificative delle spese e delle entrate e di trasmettere, inoltre, mensilmente [...]
Art. 5.      La legge regionale 24 marzo 1982, n. 7, viene emendata nei sottonotati articoli:
Art. 6.      I fondi di cui:


§ 5.3.22 - L.R. 11 luglio 1983, n. 22. [*]

Fondo regionale finalizzato al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto. Unificazione degli interventi.

(B.U. n. 51 del 20 luglio 1983).

 

Art. 1.

     Fermo restando la normativa stabilita:

     - dalle leggi regionali in materia di abbonamenti preferenziali per studenti pendolari e lavoratori dipendenti;

     - dalle leggi regionali in materia di applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private;

     La liquidazione dei rispettivi rimborsi e anticipazione viene a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 1983 disciplinato dai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     A partire dal 1° gennaio 1983, le provvidenze previste dalla legge regionale 30 novembre 1977, n. 30, e 2 giugno 1980, n. 26, vengono conglobate ai contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, ed erogati con le stesse modalità stabilite dalla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7. A fini della quantificazione del maggior costo derivante dall'applicazione del contratto unico, alle imprese aventi titolo viene riconosciuto un costo di esercizio ragguagliato alla entità delle erogazioni effettuate per l'anno 1982 alle imprese medesime.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     [A partire dall'anno 1982 gli interventi finanziari rivenienti dal Fondo di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7, devono essere ripartiti facendo riferimento al seguente criterio:

     - alle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto di competenza degli Enti locali, viene destinata una somma pari alle spese sostenute dagli enti interessati nei relativi bilanci per l'anno 1981, variata dello stesso indice percentuale che viene stabilito dal Governo Centrale in sede di formazione della Legge Finanziaria per la dotazione del Fondo Nazionale Trasporti;

     - alle aziende private che esercitano autolinee in concessione di competenza regionale viene destinata la residua somma] [2].

 

     Art. 4.

     Resta fermo l'obbligo per le imprese e aziende di corredare il conto di esercizio annuale delle documentazioni giustificative delle spese e delle entrate e di trasmettere, inoltre, mensilmente gli elenchi nominativi degli abbonati a tariffa preferenziale.

 

     Art. 5.

     La legge regionale 24 marzo 1982, n. 7, viene emendata nei sottonotati articoli:

Articolo 5 - comma 1°

il paragrafo 3 della lettera b) viene riportato sotto la lettera a) al punto 6;

Articolo 8 - comma 4°

viene emendato nel seguente modo:

dopo la parola «contributi» inserire «anche a titolo di acconto»; Articolo 8 - comma 5°

il comma viene sostituito nel seguente testo:

     (Omissis).

Articolo 8

dopo il 6° comma inserire il seguente testo:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     I fondi di cui:

     - all'art. 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 26 determinati in ciascun esercizio finanziario con legge di approvazione del bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 1983 confluiranno sul capitolo relativo al Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private istituito con legge regionale 24 marzo 1982, n. 7.

     Le spese previste dal capitolo predetto vengono considerate obbligatorie.

 

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 29 della L.R. 7 agosto 1999, n. 23, a decorrere dalla data indicata dallo stesso art. 29 della L.R. 23/1999.

[1] Commi secondo e terzo abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 1987, con art. 5 L.R. 19 giugno 1986, n. 24.

[2] Articolo abrogato con art. 5 L.R. 31 luglio 1987, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 1988.