§ 4.8.2 - L.R. 2 giugno 1980, n. 23.
Provvedimenti per l'incentivazione turistico ricettiva.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:02/06/1980
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge, soggetti ed opere ammesse alle agevolazioni).
Art. 2.  (Provvidenze contributi in conto capitale).
Art. 3.  (Modalità per la richiesta di provvidenze).
Art. 4.  (Criteri di priorità per la concessione delle provvidenze).
Art. 5.  (Concessione delle provvidenze).
Art. 6.  (Non cumulabilità dei benefici).
Art. 7.  (Concessione dei contributi).
Art. 8.  (Garanzie fidejussorie).
Art. 9.  (Vincoli di destinazione).
Art. 10.  (Revoca del contributo).
Art. 11.  (Norme transitoria).
Art. 12.  (Norme finanziarie).
Art. 13.  (Entrata in vigore).


§ 4.8.2 - L.R. 2 giugno 1980, n. 23. [1]

Provvedimenti per l'incentivazione turistico ricettiva.

(B.U. 4 giugno 1980, n. 30).

 

Art. 1. (Finalità della legge, soggetti ed opere ammesse alle agevolazioni).

     Al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo turistico della Calabria, la Regione concede, per il triennio 1980-1982 agli enti pubblici e privati, alle associazioni formalmente costituite, agli imprenditori, con priorità alle aziende a prevalente conduzione familiare, ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico le provvidenze di cui alla presente legge per la realizzazione di:

     a) opere di costruzione, ricostruzione, ammodernamento, ampliamento di alberghi, opere di adattamento di fabbricati in albergo, (esclusi quelli di categoria «lusso» e di prima categoria), pensioni, villaggi turistici a tipologia alberghiera, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi montani, esercizi della ristorazione ubicati in località di interesse turistico ed in genere ogni altro impianto concernente il turismo sociale e giovanile;

     b) opere, impianti e servizi complementari dell'attività turistica, pubblici e di uso pubblico - compresi gli impianti sportivi e ricreativi - o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;

     c) opere di ristrutturazione e adattamento di immobili ubicati nelle aree interne di proprietà di enti pubblici con destinazione turistico ricettiva anche stagionale;

     d) Opere di arredamento e rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alle lettere a) e c).

 

     Art. 2. (Provvidenze contributi in conto capitale).

     Le provvidenze di cui al presente articolo sono così determinate:

     a) contributo costante nella misura annua del sette per cento, di durata non superiore a venti anni, fino al settanta per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile. La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo. Per le stesse opere da eseguirsi da enti pubblici o da associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile, il contributo viene concesso in ragione del dieci per cento. Nelle aree interne il contributo è determinato nella misura del dieci per cento a favore degli imprenditori privati ed in ragione del dodici per cento a favore di enti pubblici o delle associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile;

     b) contributo costante nella misura annua del dieci per cento di durata non superiore a dieci anni, fino al cento per cento della spesa ammissibile, per le opere di cui all'art. 1 lettera c);

     c) contributo in conto capitale fino al venti per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di arredamento di cui all'art. 1 lettera d);

     d) contributo in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui all'art. 1 lettera a) e b) il cui costo non superi la spesa di lire 400 milioni.

     Tale contributo è riservato agli enti pubblici che senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile, e per opere da realizzare nelle aree interne.

 

     Art. 3. (Modalità per la richiesta di provvidenze).

     Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge indirizzate alla Regione Calabria (assessorato al turismo ed industria alberghiera) devono essere presentate, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Sindaco del Comune competente per territorio, corredate dal progetto dell'opera, di una relazione tecnica, del preventivo dettagliato di spesa nonché del piano economico-finanziario.

     I sindaci trasmettono, entro trenta giorni, all'amministrazione regionale le domande corredate dal parere della Giunta comunale in relazione alla validità della iniziativa sotto l'aspetto turistico ed alla rispondenza della stessa alle previsioni urbanistiche del territorio.

     La Giunta regionale, entro trenta giorni, propone al Consiglio regionale il piano di riparto.

 

     Art. 4. (Criteri di priorità per la concessione delle provvidenze).

     I contributi sono concessi nel rispetto del seguente ordine di preferenza:

     a) enti pubblici territoriali;

     b) cooperative e consorzi di piccoli operatori turistici e associazioni senza fine di lucro che svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile;

     c) piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare.

 

     Art. 5. (Concessione delle provvidenze).

     I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, che stabilirà, la spesa riconosciuta ammissibile, la percentuale del contributo, le modalità di erogazione, la documentazione da acquisire agli atti ed il termine di ultimazione delle opere, detto termine può essere prorogato con decreto del Presidente della Giunta regionale per eccezionali motivi.

 

     Art. 6. (Non cumulabilità dei benefici).

     Le provvidenze di cui all'art. 2 della presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri benefici previsti da leggi dello Stato, o da altre leggi regionali.

 

     Art. 7. (Concessione dei contributi).

     I contributi di cui all'art. 2, lettera a) e b), sono erogati in rate annuali costanti posticipate ad opere ultimate e collaudate, previo accertamento degli adempimenti fissati dal decreto di concessione.

     I contributi in conto capitale di cui all'art. 2, lettera c), sono erogati in unica soluzione, ad opere ultimate previo accertamento degli adempimenti fissati dal decreto di concessione ed esito favorevole del collaudo.

     I contributi in conto capitale di cui all'art. 2, lettera d), sono corrisposti ai soggetti beneficiari in due soluzioni, l'80 per cento anticipato ad appalto avvenuto ed il restante 20 per cento ad opera ultimata e collaudata con esito favorevole, previo accertamento degli adempimenti fissati dal decreto di concessione.

 

          Art. 8. (Garanzie fidejussorie).

     Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare, la Regione concede su richiesta degli interessati, garanzia fidejussoria per singole operazioni previste dalla presente legge.

     La Giunta regionale, in conformità ai limiti ed alle modalità di cui agli articoli precedenti, è autorizzata a stipulare con istituti autorizzati ad esercitare il credito, convenzioni intese ad assicurare l'esplicazione della garanzia fidejussoria.

 

     Art. 9. (Vincoli di destinazione).

     Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione per un periodo di venti anni a partire dalla data del decreto stesso.

     Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario presso l'ufficio dei registri immobiliari.

     Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo non si applicano nel caso di contributi per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento.

     Allorché beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge siano enti pubblici che operano senza scopo di lucro a fini sociali, è sufficiente, ai fini del vincolo di destinazione, l'obbligo espresso in tal senso dall'ente medesimo con proprio atto deliberativo.

     Quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della destinazione, la Giunta regionale dichiara la decadenza dal contributo e autorizza la cancellazione del vincolo, previo recupero delle somme erogate proporzionalmente ridotte del 10 per cento per ogni anno di destinazione effettiva dell'uso per cui il contributo è stato concesso.

 

     Art. 10. (Revoca del contributo).

     La concessione del contributo può essere revocata:

     a) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o al programma indicato nel relativo decreto;

     b) quando, prima che siano trascorsi venti anni dalla data di concessione del contributo, venga mutata la destinazione del bene o vengano ad esso apportate modifiche di struttura, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

     A tal fine la Giunta regionale può disporre accertamenti mediante sopralluoghi e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

     La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e l'amministrazione regionale provvede al recupero delle somme erogate.

 

     Art. 11. (Norme transitoria).

     Per l'esercizio 1980 le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti devono essere presentate a norma dell'art. 3 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Alla concessione dei contributi possono essere ammesse altresì per il triennio 1980/1982:

     a) opere anche se iniziate o portate a termine pervenute alla Regione da parte della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonché, anche se iniziate o portate a termine, per le quali sia presentata domanda all'ente Regione prima della entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. (Norme finanziarie).

     Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 miliardi (diciotto miliardi) da utilizzare nel triennio 198011982.

     La spesa di cui al primo comma è così ripartita:

     a) lire 9 miliardi, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 lettera a);

     b) lire 3 miliardi, per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1 lettera b);

     c) lire 1,2 miliardi, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 lettera c);

     d) lire 3,6 miliardi, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 lettera d);

     e) lire 1,2 miliardi, per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'art. 8.

     All'onere di lire 18 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati sul Cap. 6124204 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1980.

     Per gli oneri da portare a carico degli esercizi successivi si provvederà con i fondi che saranno assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 5 aprile 2008, n. 8.