§ 40.3.49 - D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:23/03/2011
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 4.  Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 5.  Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 6.  Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 7.  Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 8.  Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 9.  Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 10.  Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 11.  Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 12.  Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 13.  Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 14.  Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 15.  Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 16.  Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 17.  Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 18.  Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 19.  Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 20.  Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 21.  Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 22.  Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 23.  Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 24.  Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 25.  Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 26.  Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 27.  Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 28.  Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 29.  Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 30.  Introduzione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 31.  Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 31 del 2010
Art. 32.  Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010


§ 40.3.49 - D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

(G.U. 13 aprile 2011, n. 85)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

     Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia", ed in particolare, l'articolo 25, comma 5, che prevede che possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto delle modalità i principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore;

     Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99";

     Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni;

     Vista la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante "Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica";

     Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti", e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante "Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito";

     Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

     Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2000, sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000;

     Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante "Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e successive modificazioni;

     Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", che prevede, ai commi da 99 a 106 dell'articolo 1, integrazioni delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

     Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante "Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997";

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante "Norme in materia ambientale", e successive modifcazioni;

     Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";

     Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

     Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

     Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2011;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 marzo 2011;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

     Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione normativa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, per i beni e le attività culturali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

 

     EMANA

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [1]

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera a), le parole: da: ", nonchè" a: "connesse" sono soppresse;

     b) al comma 1, lettera b), le parole: "la disattivazione" sono sostituite dalle seguenti: "il decommissioning";

     c) al comma 1, lettera c), le parole: "le misure compensative relative" sono sostituite dalle seguenti: "i benefici economici relativi";

     d) al comma 1, lettera f), le parole: "le misure compensative relative" sono sostituite dalle seguenti: "i benefici economici relativi";

     e) al comma 1, lettera d), le parole "connesso ad" sono sostituite dalle seguenti: "incluso in".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [2]

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'alinea, le parole:"Ai fini" sono sostituite dalle seguenti: "Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini";

     b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1";

     c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1";

     d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, delle eventuali vie di accesso specifiche e delle opere connesse necessarie e pertinenti al suo esercizio;";

     e) alla lettera f), le parole da: "che manifesta l'interesse" a: "impianto nucleare" sono sostituite dalle seguenti: "che rispettano i requisiti di cui all'articolo 5";

     f) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) "deposito nazionale" è il deposito nazionale annesso al Parco tecnologico destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale, nonchè all'immagazzinamento di lunga durata dei rifiuti ad alta attività ed eventualmente del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale;";

     g) dopo la lettera l) è aggiunta, in fine, la seguente:

     "l-bis) "decommissioning" è l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [3]

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "1. Il Ministro dello sviluppo economico, che si avvale dell'Agenzia, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare . Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, nonchè gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nei riguardi della sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, nonchè i benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.".

     2. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'impatto dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, nonchè nei confronti dei rischi di proliferazione;";

     b) alla lettera b), le parole: "i benefici" sono sostituite dalle seguenti: "gli effetti";

     c) alla lettera c), le parole: "capacità di" sono soppresse e dopo le parole: "potenza elettrica" è inserita la seguente: "complessiva";

     d) alla lettera d), le parole: "in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio," sono soppresse;

     e) alla lettera e), la parola: "alleanze" è sostituita dalla seguente: "accordi";

     f) alla lettera f), dopo le parole: "modalità realizzative" sono inserite le seguenti: "del programma" e le parole: "fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi" sono sostituite dalle seguenti: "sugli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori";

     g) alla lettera g), la parola: "disattivazione" è sostituita dalla seguente: "decommissioning" e dopo le parole: "degli impianti a fine vita" sono inserite le seguenti: ", indipendentemente dalla localizzazione del Parco tecnologico";

     h) alla lettera h), le parole: "i benefici" sono sostituite dalle seguenti: "gli effetti" e le parole "e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese" sono soppresse;

     i) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con la proposta, ove necessario, di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza elettrica complessiva da installare;";

     l) la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento e arricchimento del combustibile nucleare, nonchè di trattamento del combustibile irraggiato.".

     3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, è adottato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [4]

     1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore, e sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa acquisizione del parere della regione sul cui territorio insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il parere della regione, di carattere obbligatorio e non vincolante, è espresso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata.".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [5]

     1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "e finanziarie," sono sostituite dalle seguenti: "e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere".

     2. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonchè le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi.".

     3. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "disattivazione" è sostituita dalla seguente: "decommissioning" e la parola: "direttore", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "responsabile".

     4. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, è adottato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [6]

     1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "di cui all'articolo 5" sono soppresse;

     b) le parole: "lo sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: "la realizzazione";

     c) le parole: ", valutato il possesso dei requisiti da parte dell'operatore," sono soppresse;

     d) dopo le parole: "la localizzazione" sono inserite le seguenti: "e le caratteristiche tecniche specifiche".

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [7]

     1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "richiedono all'Agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo";

     b) le parole: "per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza," sono sostituite dalle seguenti: "sullo stesso e";

     c) le parole: "dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'AEN-OCSE".

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [8]

     1. La rubrica dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituita dalla seguente: «Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico».

     2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con uno o più decreti da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università, che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università, che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno, in particolare, riferimento ai seguenti profili:

     a) popolazione e fattori socio-economici;

     b) idrologia e risorse idriche;

     c) fattori meteorologici;

     d) biodiversità;

     e) geofisica e geologia;

     f) valore paesaggistico;

     g) valore architettonico-storico;

     h) accessibilità;

     i) sismo-tettonica;

     l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;

     m) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;

     n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.".

     3. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono abrogati.

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [9]

     1. L'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "Articolo 9 - (Valutazione ambientale strategica ed integrazione della Strategia nucleare) - 1. La Strategia nucleare di cui all'articolo 3 e i parametri tecnici ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonchè del Parco tecnologico sono soggetti, distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico, alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonchè al rispetto del principio di giustificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica entro quattro mesi dalla adozione di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 8, comma 1.

     2. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna delle procedure di valutazione ambientale strategica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i beni e le attività culturali.

     3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza, sono adeguati, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3, la Strategia e i parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della valutazione ambientale strategica. Gli atti così adeguati sono sottoposti entro quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [10]

     1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole "comma 4" sono sostituite dalle seguenti. "comma 3".

     2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'alinea, le parole: "analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;

     b) alla lettera b), la parola: "istallazione" è sostituita dalla seguente: "installazione";

     c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, dei principi di funzionamento, della potenza installata e delle principali caratteristiche tecniche;";

     d) alla lettera e), le parole: "sulle aree" sono sostituite dalle seguenti: "sul sito";

     e) alla lettera f), le parole: "alla valutazione preliminare di sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "alle verifiche del rapporto".

     3. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     "3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o le informazioni di cui al comma 3.

     3-ter. Sulla base dei parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 1, l'operatore può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando la riduzione in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle indagini, in accordo con il proprietario dell'area interessata.".

     4. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, introdotto dal presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [11]

     1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "entro sessanta giorni della relativa ricezione" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna istanza".

     2. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole: "l'Agenzia," sono inserite le seguenti: " tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 7,".

     3. All'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3".

     4. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quindici" e le parole: "del comune interessato" sono sostituite dalle seguenti: "del comune o dei Comuni interessati, come individuati ai sensi dell'art. 23, comma 4.".

     5. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole "si provvede" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dello sviluppo economico provvede";

     b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro i sessanta giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.".

     6. All'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "procede" è soppressa.

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [12]

     1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la parola: "approvata" è sostituita dalla seguente: "approvato";

     b) lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", incluse eventuali caratterizzazioni ambientali";

     c) dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

     "e-bis)predisposizione di opere di drenaggio per scavi;

     e-ter) opere di protezione del sito;

     e-quater) mobilizzazione del cantiere, inclusi laboratori, macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere;

     e-quinquies) eventuali demolizioni;

     e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati.".

     2. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "2. Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all'ente locale interessato o altra Amministrazione competente, secondo la normativa vigente, allegando una relazione dettagliata delle opere e attività da effettuare.".

     3. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "l'area sulla quale" sono sostituite dalle seguenti: "il sito sul quale";

     b) la parola:"siano" è sostituita dalla seguente: "sia";

     c) le parole:"Al proprietario dell'area" sono sostituite dalle seguenti: "Al proprietario del sito";

     d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'operatore che, per qualsiasi motivo, non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del sito e, ove ciò non sia possibile, è tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene.".

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [13]

     1. All'articolo 13, il comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare corredata dalla certificazione dell'operatore, ai sensi dell'articolo 5.".

     2. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "analiticamente identificati con decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità stabilite con decreto";

     b) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2";

     c) la lettera e), è sostituita dalla seguente:

     "e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la vita operativa dell'impianto e delle opere connesse e delle eventuali opere di compensazione e mitigazione previste, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi prodotti e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare;";

     d) la lettera f), è sostituita dalla seguente:

     "f) la documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;";

     e) alla lettera g), la parola: "finale" è soppressa";

     f) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     "h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:

     1) manuale per la gestione in qualità;

     2) schema di regolamento di esercizio, comprensivo dell'organigramma previsionale del personale preposto e addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;

     3) schema di manuale operativo;

     4) programma delle prove funzionali a freddo;

     5) programma generale di prove con il combustibile nucleare;

     6) proposte di prescrizioni tecniche;";

     g) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) studio preliminare di decommissioning dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e con indicazione dei relativi costi previsti. Nei rifiuti radioattivi sono compresi il combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento;";

     h) alla lettera m), dopo le parole "normative nazionali" sono inserite le seguenti: "- ai sensi del capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 -";

     i) la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) piano di protezione fisica dell'impianto;";

     l) alla lettera p), le parole "misure compensative " sono sostituite dalle seguenti: "benefici economici".

     3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonchè al Ministero delle infrastrutture e trasporti.".

     4. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: "nonchè, per i profili di competenza, presso altre pubbliche amministrazioni";

     b) dopo le parole: "livelli di sicurezza" sono inserite le seguenti: "e di radioprotezione";

     c) le parole: "di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente".

     5. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "e le autorizzazioni" sono soppresse.

     6. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciato in sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuato ogni quindici anni, sentita l'Agenzia.".

     7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 ed è esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma 6, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione.".

     8. Il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l'impianto, anche sulla base delle informazioni fornite dall'operatore. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione dell'operatore.".

     9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "anche in base all'esito delle procedure di VIA" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale";

     10. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

     "12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalità di cui al comma 12.".

     11. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b), le parole: "la natura, le caratteristiche, la durata" sono sostituite dalle seguenti: "la tipologia e le caratteristiche";

     b) alla lettera d), le parole: "nonchè la periodicità delle revisioni" sono sostituite dalle seguenti: ", non inferiore alla vita operativa di cui al comma 2, lettera e)";

     c) la lettera e) è soppressa.

     12. Il comma 14 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte dell'operatore della certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. A seguito di tale acquisizione, l'operatore trasmette alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 3 e all'Agenzia il rapporto finale di sicurezza, prima dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione unica certifica anche la qualifica di "operatore", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.".

     13. All'articolo 13, comma 15, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole "esercire l'impianto," sono inserite le seguenti: "come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e),".

     14. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "15-bis. La costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, avvengono sotto il controllo tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi le attività ed i poteri di controllo, di monitoraggio e sanzionatori disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto.".

     15. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [14]

     1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole: "prescrizioni impartite," sono inserite le seguenti: " accertate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,".

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [15]

     1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'alinea, la parola: "controlli" è sostituita dalla seguente: "verifiche", dopo la parola: "sicurezza" è inserita la seguente: "nucleare" e la parola: "altresì" è soppressa;

     b) alla lettera b), dopo le parole: "dei lavoratori" sono inserite le seguenti: "e dei responsabili" e dopo le parole: "riguardo alla" sono inserite le seguenti: "sicurezza e alla".

     2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo la parola: "sicurezza" è inserita la seguente: "nucleare".

     3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 è sostituito dal seguente:

     "3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, è obbligato:

     a) a valutare e verificare periodicamente nonchè a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile;

     b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;

     c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;

     d) a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).".

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [16]

     1. La rubrica dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituita dalla seguente: "Rapporto annuale del titolare dell'autorizzazione unica".

     2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole:"Il titolare"sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il titolare".

     3. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "3. Ferme restando le disposizioni di cui ai capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.".

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [17]

     1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "L'Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza" sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto, l'Agenzia vigila".

     2. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione delle attività relative alle prescrizioni non rispettate".

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [18]

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonchè delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente.

     2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale.".

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [19]

     1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "1. All'attività di decommissioning degli impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e con le vigenti disposizioni in materia.".

     2. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "al termine della vita" è inserita la seguente: "operativa";

     b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

     3. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è inserito il seguente:

     "2-bis. L'operatore notifica, con preavviso di sei mesi mediante atto scritto, il termine della vita operativa dell'impianto alla Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. ".

     4. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "al termine della vita" è inserita la seguente: "operativa";

     b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nominato d'intesa tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina è effettuata dall'Agenzia".

     5. All'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "operata dalla Sogin S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3".

     6. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     "6-bis. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non vengano rilasciati entro il termine di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità degli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni.

     6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, eventuali priorità per l'ottenimento delle relative autorizzazioni, secondo un criterio di efficienza realizzativa. Qualora, entro novanta giorni dall'avvenuta segnalazione, le autorità competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, che si conclude entro i successivi novanta giorni.".

     7. La disposizione di cui al comma 6-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, si applica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [20]

     1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "istituito" è sostituita dalla seguente: "costituito".

     2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la parola: "AEEG", ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: "Autorità per l'energia elettrica e il gas";

     b) dopo le parole: "previo parere" è inserita la seguente: "vincolante".

     3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la parola: "AEEG" è sostituita dalle seguenti: "Autorità per l'energia elettrica e il gas";

     b) le parole: "risorse finanziare" sono sostituite dalle seguenti: "risorse finanziarie".

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [21]

     1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 9,".

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [22]

     1. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "beneficio economico omnicomprensivo, da corrispondere per ciascun anno solare, o parte dello stesso," sono sostituite dalle seguenti: "beneficio economico omnicomprensivo, commisurato alla durata effettiva dei lavori, da corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare,".

     2. All'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "ed è pari a 0,4 euro/MWh" sono sostituite dalle seguenti: ", pari a 0,4 euro/MWh".

     3. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "nei 20 km dal perimetro" sono sostituite dalle seguenti: "nei 25 km dal centro dell'edificio reattore".

     4. All'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "le schema tipo" sono sostituite dalle seguenti: "lo schema tipo".

 

     Art. 23. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [23]

     1. La rubrica dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 è sostituita dalla seguente: "Decadenza e sospensione dai benefici".

     2. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "realizzazione" è sostituita dalla seguente: "costruzione".

     3. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all'operatore, l'erogazione dei benefici è sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio.".

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010

     1. Nella rubrica del titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "e delle relative misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "e dei relativi benefici economici".

     2. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "realizzazione del Centro di studi e sperimentazione" sono sostituite dalle seguenti: "realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione".

     3. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "dal finanziamento delle" sono sostituite dalle seguenti: "dalla componente tariffaria che finanzia le".

     4. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83.".

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [24]

     1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: ", in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 27, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99," sono soppresse;

     b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "rifiuti radioattivi" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli disciplinati dall'articolo 29, comma 1," e le parole: "ai sensi dell'articolo 29" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 30, comma 4,".

 

     Art. 26. Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010

     1. [Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "1. Entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, la Sogin S.p.A. definisce, in conformità alla suddetta approvazione, una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo contestualmente un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonchè un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso."] [25].

     2. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, le parole: "di massima" sono soppresse e la parola: "indicati" è sostituita dalla seguente: "indicata";

     b) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e determinazione del fattore di riempimento".

     3. All'articolo 27, comma 3, primo periodo, le parole: "di massima" sono soppresse.

     4. All'articolo 27, comma 4, le parole: "alle misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "ai benefici economici".

     5. All'articolo 27, comma 5, dopo le parole: "formalmente trasmesse alla stessa" sono inserite le seguenti: "e al Ministero dello sviluppo economico" e la parola: "potenzialmente" è soppressa.

     6. All'articolo 27, comma 6, la parola: "potenzialmente" è soppressa.

     7. All'articolo 27, comma 7, la parola: "potenzialmente" è soppressa; dopo la parola "comunicare" sono inserite le seguenti: ", entro sessanta giorni" e le parole "Regioni interessate", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee".

     8. All'articolo 27, comma 9, dopo la parola: "aree", la parola: "potenzialmente" è soppressa.

     9. All'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole: "di cui al medesimo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8".

     10. All'articolo 27, comma 11, le parole: "ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A" sono sostituite dalle seguenti: "attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative, di cui al presente decreto legislativo, in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.".

     11. L'articolo 27, comma 12, è sostituito dal seguente:

     "12. Nella regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonchè di quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.".

     12. All'articolo 27, comma 13, le parole: "Entro quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi" e le parole: "il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "il termine di sei mesi".

     13. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è inserito il seguente:

     "13-bis. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonchè al Ministero delle infrastrutture e trasporti.".

     14. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

     "17-bis. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.".

 

     Art. 27. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 31 del 2010

     1. All'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) rapporto preliminare di sicurezza;";

     b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:

     1) schema di regolamento di esercizio;

     2) schema di manuale operativo;

     3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;

     4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;".

 

     Art. 28. Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [26]

     1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "impianti nucleari" sono inserite le seguenti: "e dal ciclo del combustibile";

     b) le parole: "delle misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "dei benefici economici".

 

     Art. 29. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010

     1. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [al comma 1, dopo le parole: "circostante il relativo sito", sono inserite le seguenti: "secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 4,"] [27];

     b) al comma 5, le parole: "in un ambito territoriale di 20 chilometri" sono sostituite dalle seguenti: "localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito";

     c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Benefici economici";

 

     Art. 30. Introduzione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 31 del 2010 [28]

     1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è inserito il seguente:

 

     "Art. 34 bis. Disposizioni finali

     1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA è da intendersi all'Agenzia.

     2. Agli impianti nucleari di cui al presente decreto non si applicano gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50 e 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

     3. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.

     4. Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

     5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le informazioni oggetto del presente decreto recanti una classifica di segretezza sono gestiti in conformità alle disposizioni che regolano la materia.".

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 31 del 2010 [29]

     1. All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393;

     b) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

     c) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.";

     b) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 32. Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010

     1. Al decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la parola:"art.", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "articolo";

     b) la parola: "disattivazione", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "decommissioning";

     c) [al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 31 del 2010, le parole: "e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente"sono soppresse] [30];

     d) nel titolo, le parole "misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "benefici economici".


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[4] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[5] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[6] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[7] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[8] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[9] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[10] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[11] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[12] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[13] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[14] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[15] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[16] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[17] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[18] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[19] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[20] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[21] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[22] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[23] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[24] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[25] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[26] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[27] Lettera abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[28] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[29] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.

[30] Lettera abrogata dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.