Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.3 energia nucleare |
Data: | 23/03/2011 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 19. Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 20. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 21. Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 22. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 23. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 24. Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 25. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 26. Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 27. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 28. Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 29. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 30. Introduzione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 31. Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 31 del 2010 |
Art. 32. Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010 |
§ 40.3.49 - D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
(G.U. 13 aprile 2011, n. 85)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2000, sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000;
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 7 del
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione normativa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, per i beni e le attività culturali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del
1. All'articolo 1 del
a) al comma 1, lettera a), le parole: da: ", nonchè" a: "connesse" sono soppresse;
b) al comma 1, lettera b), le parole: "la disattivazione" sono sostituite dalle seguenti: "il decommissioning";
c) al comma 1, lettera c), le parole: "le misure compensative relative" sono sostituite dalle seguenti: "i benefici economici relativi";
d) al comma 1, lettera f), le parole: "le misure compensative relative" sono sostituite dalle seguenti: "i benefici economici relativi";
e) al comma 1, lettera d), le parole "connesso ad" sono sostituite dalle seguenti: "incluso in".
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2, comma 1, del
a) nell'alinea, le parole:"Ai fini" sono sostituite dalle seguenti: "Fatte salve le definizioni di cui alla
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1";
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1";
d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, delle eventuali vie di accesso specifiche e delle opere connesse necessarie e pertinenti al suo esercizio;";
e) alla lettera f), le parole da: "che manifesta l'interesse" a: "impianto nucleare" sono sostituite dalle seguenti: "che rispettano i requisiti di cui all'articolo 5";
f) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) "deposito nazionale" è il deposito nazionale annesso al Parco tecnologico destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale, nonchè all'immagazzinamento di lunga durata dei rifiuti ad alta attività ed eventualmente del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale;";
g) dopo la lettera l) è aggiunta, in fine, la seguente:
"l-bis) "decommissioning" è l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.".
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del
"1. Il Ministro dello sviluppo economico, che si avvale dell'Agenzia, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare . Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, nonchè gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nei riguardi della sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, nonchè i benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.".
2. All'articolo 3, comma 3, del
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'impatto dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, nonchè nei confronti dei rischi di proliferazione;";
b) alla lettera b), le parole: "i benefici" sono sostituite dalle seguenti: "gli effetti";
c) alla lettera c), le parole: "capacità di" sono soppresse e dopo le parole: "potenza elettrica" è inserita la seguente: "complessiva";
d) alla lettera d), le parole: "in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio," sono soppresse;
e) alla lettera e), la parola: "alleanze" è sostituita dalla seguente: "accordi";
f) alla lettera f), dopo le parole: "modalità realizzative" sono inserite le seguenti: "del programma" e le parole: "fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi" sono sostituite dalle seguenti: "sugli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori";
g) alla lettera g), la parola: "disattivazione" è sostituita dalla seguente: "decommissioning" e dopo le parole: "degli impianti a fine vita" sono inserite le seguenti: ", indipendentemente dalla localizzazione del Parco tecnologico";
h) alla lettera h), le parole: "i benefici" sono sostituite dalle seguenti: "gli effetti" e le parole "e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese" sono soppresse;
i) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con la proposta, ove necessario, di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza elettrica complessiva da installare;";
l) la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento e arricchimento del combustibile nucleare, nonchè di trattamento del combustibile irraggiato.".
3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3 del
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del
"1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore, e sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del
Art. 5. Modifiche all'articolo 5 del
1. All'articolo 5, comma 1, del
2. All'articolo 5 del
"2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonchè le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi.".
3. All'articolo 5, comma 3, del
4. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, del
Art. 6. Modifiche all'articolo 6 del
1. All'articolo 6, comma 1, del
a) le parole: "di cui all'articolo 5" sono soppresse;
b) le parole: "lo sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: "la realizzazione";
c) le parole: ", valutato il possesso dei requisiti da parte dell'operatore," sono soppresse;
d) dopo le parole: "la localizzazione" sono inserite le seguenti: "e le caratteristiche tecniche specifiche".
Art. 7. Modifiche all'articolo 7 del
1. All'articolo 7, comma 1, del
a) le parole: "richiedono all'Agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo";
b) le parole: "per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza," sono sostituite dalle seguenti: "sullo stesso e";
c) le parole: "dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'AEN-OCSE".
Art. 8. Modifiche all'articolo 8 del
1. La rubrica dell'articolo 8 del
2. Il comma 1 dell'articolo 8 del
"1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con uno o più decreti da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università, che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università, che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno, in particolare, riferimento ai seguenti profili:
a) popolazione e fattori socio-economici;
b) idrologia e risorse idriche;
c) fattori meteorologici;
d) biodiversità;
e) geofisica e geologia;
f) valore paesaggistico;
g) valore architettonico-storico;
h) accessibilità;
i) sismo-tettonica;
l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
m) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;
n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.".
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del
Art. 9. Modifiche all'articolo 9 del
1. L'articolo 9 del
"Articolo 9 - (Valutazione ambientale strategica ed integrazione della Strategia nucleare) - 1. La Strategia nucleare di cui all'articolo 3 e i parametri tecnici ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonchè del Parco tecnologico sono soggetti, distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico, alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al
2. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna delle procedure di valutazione ambientale strategica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza, sono adeguati, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3, la Strategia e i parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della valutazione ambientale strategica. Gli atti così adeguati sono sottoposti entro quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
Art. 10. Modifiche all'articolo 10 del
1. All'articolo 10, comma 1, del
2. All'articolo 10, comma 3, del
a) nell'alinea, le parole: "analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;
b) alla lettera b), la parola: "istallazione" è sostituita dalla seguente: "installazione";
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, dei principi di funzionamento, della potenza installata e delle principali caratteristiche tecniche;";
d) alla lettera e), le parole: "sulle aree" sono sostituite dalle seguenti: "sul sito";
e) alla lettera f), le parole: "alla valutazione preliminare di sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "alle verifiche del rapporto".
3. All'articolo 10 del
"3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o le informazioni di cui al comma 3.
3-ter. Sulla base dei parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 1, l'operatore può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando la riduzione in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle indagini, in accordo con il proprietario dell'area interessata.".
4. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 10 del
Art. 11. Modifiche all'articolo 11 del
1. All'articolo 11, comma 1, del
2. All'articolo 11, comma 3, del
3. All'articolo 11, comma 3, lettera a) del
4. All'articolo 11, comma 5, del
5. All'articolo 11, comma 6, del
a) le parole "si provvede" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dello sviluppo economico provvede";
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro i sessanta giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.".
6. All'articolo 11, comma 10, del
Art. 12. Modifiche all'articolo 12 del
1. All'articolo 12, comma 1, del
a) la parola: "approvata" è sostituita dalla seguente: "approvato";
b) lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", incluse eventuali caratterizzazioni ambientali";
c) dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"e-bis)predisposizione di opere di drenaggio per scavi;
e-ter) opere di protezione del sito;
e-quater) mobilizzazione del cantiere, inclusi laboratori, macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere;
e-quinquies) eventuali demolizioni;
e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati.".
2. L'articolo 12, comma 2, del
"2. Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all'ente locale interessato o altra Amministrazione competente, secondo la normativa vigente, allegando una relazione dettagliata delle opere e attività da effettuare.".
3. All'articolo 12, comma 3, del
a) le parole: "l'area sulla quale" sono sostituite dalle seguenti: "il sito sul quale";
b) la parola:"siano" è sostituita dalla seguente: "sia";
c) le parole:"Al proprietario dell'area" sono sostituite dalle seguenti: "Al proprietario del sito";
d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'operatore che, per qualsiasi motivo, non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del sito e, ove ciò non sia possibile, è tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene.".
Art. 13. Modifiche all'articolo 13 del
1. All'articolo 13, il comma 1, del
"1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare corredata dalla certificazione dell'operatore, ai sensi dell'articolo 5.".
2. All'articolo 13, comma 2, del
a) le parole: "analiticamente identificati con decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità stabilite con decreto";
b) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2";
c) la lettera e), è sostituita dalla seguente:
"e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al
d) la lettera f), è sostituita dalla seguente:
"f) la documentazione di cui all'articolo 23 del
e) alla lettera g), la parola: "finale" è soppressa";
f) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:
1) manuale per la gestione in qualità;
2) schema di regolamento di esercizio, comprensivo dell'organigramma previsionale del personale preposto e addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;
3) schema di manuale operativo;
4) programma delle prove funzionali a freddo;
5) programma generale di prove con il combustibile nucleare;
6) proposte di prescrizioni tecniche;";
g) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) studio preliminare di decommissioning dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e con indicazione dei relativi costi previsti. Nei rifiuti radioattivi sono compresi il combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento;";
h) alla lettera m), dopo le parole "normative nazionali" sono inserite le seguenti: "- ai sensi del capo III della
i) la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) piano di protezione fisica dell'impianto;";
l) alla lettera p), le parole "misure compensative " sono sostituite dalle seguenti: "benefici economici".
3. Il comma 3 dell'articolo 13 del
"3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del
4. All'articolo 13, comma 4, del
a) dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: "nonchè, per i profili di competenza, presso altre pubbliche amministrazioni";
b) dopo le parole: "livelli di sicurezza" sono inserite le seguenti: "e di radioprotezione";
c) le parole: "di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente".
5. All'articolo 13, comma 5, del
6. Il comma 6 dell'articolo 13 del
"6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciato in sede statale, ai sensi del
7. Il comma 7 dell'articolo 13 del
"7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 ed è esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al
8. Il comma 8 dell'articolo 13 del
"8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l'impianto, anche sulla base delle informazioni fornite dall'operatore. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione dell'operatore.".
9. All'articolo 13, comma 10, del
10. All'articolo 13 del
"12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalità di cui al comma 12.".
11. All'articolo 13, comma 13, del
a) alla lettera b), le parole: "la natura, le caratteristiche, la durata" sono sostituite dalle seguenti: "la tipologia e le caratteristiche";
b) alla lettera d), le parole: "nonchè la periodicità delle revisioni" sono sostituite dalle seguenti: ", non inferiore alla vita operativa di cui al comma 2, lettera e)";
c) la lettera e) è soppressa.
12. Il comma 14 dell'articolo 13 del
"14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte dell'operatore della certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45 del
13. All'articolo 13, comma 15, del
14. All'articolo 13 del
"15-bis. La costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della
15. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 13 del
Art. 14. Modifiche all'articolo 14 del
1. All'articolo 14, comma 1, del
Art. 15. Modifiche all'articolo 15 del
1. All'articolo 15, comma 1, del
a) nell'alinea, la parola: "controlli" è sostituita dalla seguente: "verifiche", dopo la parola: "sicurezza" è inserita la seguente: "nucleare" e la parola: "altresì" è soppressa;
b) alla lettera b), dopo le parole: "dei lavoratori" sono inserite le seguenti: "e dei responsabili" e dopo le parole: "riguardo alla" sono inserite le seguenti: "sicurezza e alla".
2. All'articolo 15, comma 2, del
3. Il comma 3 dell'articolo 15 del
"3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, è obbligato:
a) a valutare e verificare periodicamente nonchè a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile;
b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;
c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;
d) a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).".
Art. 16. Modifiche all'articolo 16 del
1. La rubrica dell'articolo 16 del
2. All'articolo 16, comma 1, del
3. Il comma 3 dell'articolo 16 del
"3. Ferme restando le disposizioni di cui ai capi VIII e IX del
Art. 17. Modifiche all'articolo 18 del
1. All'articolo 18, comma 1, del
2. All'articolo 18, comma 4, del
Art. 18. Modifiche all'articolo 19 del
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del
"1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonchè delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del
Art. 19. Modifiche all'articolo 20 del
1. Il comma 1 dell'articolo 20 del
"1. All'attività di decommissioning degli impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e con le vigenti disposizioni in materia.".
2. All'articolo 20, comma 2, del
a) dopo le parole: "al termine della vita" è inserita la seguente: "operativa";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del
"2-bis. L'operatore notifica, con preavviso di sei mesi mediante atto scritto, il termine della vita operativa dell'impianto alla Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. ".
4. All'articolo 20, comma 3, del
a) dopo le parole: "al termine della vita" è inserita la seguente: "operativa";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nominato d'intesa tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina è effettuata dall'Agenzia".
5. All'articolo 20, comma 5, del
6. All'articolo 20 del
"6-bis. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del
6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della
7. La disposizione di cui al comma 6-ter dell'articolo 20 del
Art. 20. Modifiche all'articolo 21 del
1. All'articolo 21, comma 1, del
2. All'articolo 21, comma 2, del
a) la parola: "AEEG", ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: "Autorità per l'energia elettrica e il gas";
b) dopo le parole: "previo parere" è inserita la seguente: "vincolante".
3. All'articolo 21, comma 3, del
a) la parola: "AEEG" è sostituita dalle seguenti: "Autorità per l'energia elettrica e il gas";
b) le parole: "risorse finanziare" sono sostituite dalle seguenti: "risorse finanziarie".
Art. 21. Modifiche all'articolo 22 del
1. All'articolo 22, comma 1, del
Art. 22. Modifiche all'articolo 23 del
1. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del
2. All'articolo 23, comma 2, lettera b), del
3. All'articolo 23, comma 4, del
4. All'articolo 23, comma 5, del
Art. 23. Modifiche all'articolo 24 del
1. La rubrica dell'articolo 24 del
2. All'articolo 24, comma 1, del
3. All'articolo 24 del
"1-bis. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all'operatore, l'erogazione dei benefici è sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio.".
Art. 24. Modifiche all'articolo 25 del
1. Nella rubrica del titolo III del
2. All'articolo 25, comma 3, del
3. All'articolo 25, comma 3, del
4. All'articolo 25, comma 3, del
"3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
Art. 25. Modifiche all'articolo 26 del
1. All'articolo 26 del
a) al comma 1 le parole: ", in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 27, comma 8, della
b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "rifiuti radioattivi" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli disciplinati dall'articolo 29, comma 1," e le parole: "ai sensi dell'articolo 29" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 30, comma 4,".
Art. 26. Modifiche all'articolo 27 del
1. [Il comma 1 dell'articolo 27 del
"1. Entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, la Sogin S.p.A. definisce, in conformità alla suddetta approvazione, una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo contestualmente un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonchè un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso."] [25].
2. All'articolo 27, comma 2, del
a) all'alinea, le parole: "di massima" sono soppresse e la parola: "indicati" è sostituita dalla seguente: "indicata";
b) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e determinazione del fattore di riempimento".
3. All'articolo 27, comma 3, primo periodo, le parole: "di massima" sono soppresse.
4. All'articolo 27, comma 4, le parole: "alle misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "ai benefici economici".
5. All'articolo 27, comma 5, dopo le parole: "formalmente trasmesse alla stessa" sono inserite le seguenti: "e al Ministero dello sviluppo economico" e la parola: "potenzialmente" è soppressa.
6. All'articolo 27, comma 6, la parola: "potenzialmente" è soppressa.
7. All'articolo 27, comma 7, la parola: "potenzialmente" è soppressa; dopo la parola "comunicare" sono inserite le seguenti: ", entro sessanta giorni" e le parole "Regioni interessate", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee".
8. All'articolo 27, comma 9, dopo la parola: "aree", la parola: "potenzialmente" è soppressa.
9. All'articolo 27, comma 10, del
10. All'articolo 27, comma 11, le parole: "ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A" sono sostituite dalle seguenti: "attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative, di cui al presente decreto legislativo, in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.".
11. L'articolo 27, comma 12, è sostituito dal seguente:
"12. Nella regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonchè di quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.".
12. All'articolo 27, comma 13, le parole: "Entro quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi" e le parole: "il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "il termine di sei mesi".
13. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del
"13-bis. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del
14. All'articolo 27 del
"17-bis. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.".
Art. 27. Modifiche all'articolo 28 del
1. All'articolo 28, comma 1 del
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) rapporto preliminare di sicurezza;";
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:
1) schema di regolamento di esercizio;
2) schema di manuale operativo;
3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;
4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;".
Art. 28. Modifiche all'articolo 29 del
1. All'articolo 29, comma 1, del
a) dopo le parole: "impianti nucleari" sono inserite le seguenti: "e dal ciclo del combustibile";
b) le parole: "delle misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "dei benefici economici".
Art. 29. Modifiche all'articolo 30 del
1. All'articolo 30 del
a) [al comma 1, dopo le parole: "circostante il relativo sito", sono inserite le seguenti: "secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 4,"] [27];
b) al comma 5, le parole: "in un ambito territoriale di 20 chilometri" sono sostituite dalle seguenti: "localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito";
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Benefici economici";
Art. 30. Introduzione dell'articolo 34-bis del
1. Dopo l'articolo 34 del
"Art. 34 bis. Disposizioni finali
1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA è da intendersi all'Agenzia.
2. Agli impianti nucleari di cui al presente decreto non si applicano gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50 e 58 del
3. Le disposizioni della
4. Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni del
5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le informazioni oggetto del presente decreto recanti una classifica di segretezza sono gestiti in conformità alle disposizioni che regolano la materia.".
Art. 31. Modifiche all'articolo 35 del
1. All'articolo 35 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della
b) articoli 8 e 9 del
c) articolo 1, comma 100, della
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 32. Ulteriori modifiche al
1. Al
a) la parola:"art.", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "articolo";
b) la parola: "disattivazione", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "decommissioning";
c) [al comma 1 dell'articolo 31 del
d) nel titolo, le parole "misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "benefici economici".
[1] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[14] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[15] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[16] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[17] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[18] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[19] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[20] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[21] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[22] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[23] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[24] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[25] Comma abrogato dall'art. 5 del
[26] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[27] Lettera abrogata dall'art. 5 del
[28] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[29] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[30] Lettera abrogata dall'art. 5 del