§ 98.1.28153 - D.L. 1 marzo 1990, n. 40 .
Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/03/1990
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      1. Al secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: d-bis) per le [...]
Art. 4.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 5.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 6.      1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 7.      1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre [...]
Art. 8.      1. Nel primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il termine predetto è [...]
Art. 9.      1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della [...]
Art. 10.      1. E' istituita a far data dal 31 marzo 1990 un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio [...]
Art. 11.      1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è sostituito dal seguente
Art. 12.      1. Le disposizioni dell'art. 1, commi 1, esclusa la lettera g), 2 e 3, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata successivamente [...]
Art. 13.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28153 - D.L. 1 marzo 1990, n. 40 [1].

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti

(G.U. 1 marzo 1990, n. 50)

 

     Art. 1.

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, lettera b), dell'art. 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;";

     b) nel comma 1, lettera c), dell'art. 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;";

     c) il comma 4 dell'art. 14 è sostituito dal seguente: 4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.";

     d) nell'art. 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.";

     e) il comma 4 dell'art. 31 è sostituito dal seguente: 4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'art. 25.";

     f) nel comma 1 dell'art. 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) alla abitazione delle persone effettivamente addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonchè dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;";

     g) nel comma 2 dell'art. 67, le parole da: Gazzetta Ufficiale" a: primo esercizio" sono sostituite dalle seguenti: Gazzetta Ufficiale". Nell'ipotesi di beni entrati in funzione nel corso dell'esercizio, anche se già utilizzati da parte di altri soggetti, le quote di ammortamento che il soggetto utilizzatore può dedurre si determinano in dodicesimi in relazione ai mesi intercorsi tra la data di entrata in funzione del bene e la data di chiusura del periodo d'imposta.";

     h) nel comma 3 dell'art. 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti. Nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia già stato fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto.";

     i) nel comma 8 dell'art. 67 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Con lo stesso decreto preVisto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.".

     2. Il comma 1 dell'art. 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 154, è sostituito dal seguente: 1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonchè le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.".

     3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione preVista dal secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     4. I termini per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e 1990, sono differiti al 31 maggio 1990.

     5. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.

     6. Il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1990.

 

          Art. 2.

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 2 dell'art. 51 è aggiunta la seguente lettera: c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87.";

     b) nel comma 2 dell'art. 78 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'art. 51, comma 2, lettera c).";

     c) nel comma 1 dell'art. 95 le parole da 52 a 78" sono sostituite dalle seguenti: da 52 a 77".

     2. I soggetti indicati nell'art. 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     3. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988.

 

          Art. 3.

     1. Al secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile; d-ter) per le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa, alla data della delibera di assegnazione definitiva.".

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto sulle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.

     3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi costruiti su aree in proprietà, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, da parte di cooperative e loro consorzi, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base imponibile.

     4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la riduzione della base imponibile.

     5. La disposizione di cui all'art. 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.

     6. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonchè le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.

     7. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 1990 fino al 31 dicembre 1992.

     8. La forfetizzazione della resa di cui all'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento.

 

          Art. 4.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo del terzo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente: Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.";

     b) il secondo e il terzo comma dell'art. 30 sono sostituiti dai seguenti:Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'art. 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione: a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonchè di beni e servizi per studi e ricerche;d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7; e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.";

     c) il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 38-bis sono sostituiti dai seguenti:I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30.Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi preVista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento dell'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.".

     2. Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1989 è fissato al 12 marzo 1990.

 

          Art. 5.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'art. 19, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica.";

     b) nell'art. 22, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se il valore della controversia non supera lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il Visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente. La disposizione non si applica quando l'atto di appello è proposto dall'intendente di finanza.";

     c) nell'art. 27, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ; si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 19.".

     2. Fermo restando il disposto dell'art. 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento del tributo o del maggior tributo accertato, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni.

     3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è apposta anche la indicazione della facoltà ivi preVista.

     4. In qualunque stato e grado del giudizio, le controversie dinanzi le commissioni tributarie il cui valore complessivo non supera l'importo di lire dieci milioni possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 90 per cento del tributo ancora controverso e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.

     5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di cui ai commi 2 e 4 gli interessi sono versati contestualmente alle somme dovute ai sensi dei predetti commi.

     6. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4.

     7. Oltre le somme indicate dall'art. 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, devono essere, rispettivamente, pagate od iscritte a ruolo anche quelle riguardanti i relativi interessi.

     8. Le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate o iscritte al ruolo, in via provvisoria, dopo le decisioni delle commissioni tributarie assoggettate ad ulteriore gravame, nelle stesse misure previste per i tributi a cui si riferiscono.

     9. Sulle soprattasse e sulle pene pecuniarie di cui al comma 8 si applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.

 

          Art. 6.

     1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni;

     a) nel comma 1 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: in locali aperti al pubblico o in mercati.";

     b) nel comma 9 dell'art. 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Resta salvo quanto disposto dall'art. 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.".

     2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del settore di attività II è così modificata: Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere".

     3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima preVista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni.

     4. Il diritto annuale in favore della camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, preVisto dall'art. 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

     5. Il 98 per cento delle somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, è ripartito per metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio e per metà in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989, al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989. Il restante 2 per cento è ripartito interamente tra le camere di commercio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo da assicurare a ciascuna camera di commercio, per le medesime voci di entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante dall'accertamento per il 1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte in sostituzione dei tributi soppressi e dal diritto annuale.

     6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

     7. Il termine del 31 dicembre 1989, preVisto dal comma 6 dell'art. 22 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1990.

 

          Art. 7.

     1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

     2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del titolo II dell'indicata tabella, nonchè le pene pecuniarie in misura fissa, possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quelli in cui il decreto viene emanato, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto. Salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 1, i decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti ivi indicati siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente alle predette variazioni degli indici.

     3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.

     4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi, salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che è destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

 

          Art. 8.

     1. Nel primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il termine predetto è anticipato al giorno 20 di ciascun mese per il contribuente che esegue il versamento mediante delega a soggetti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.".

     2. All'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:1. Se i termini di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38 dello stesso decreto, nonchè per i soggetti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'art. 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.".

     3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

     4. Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono presentare, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi preVista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente comma, nonchè le modalità per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dal 15 gennaio 1990.

     5. Le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare è inferiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate.

     6. L'effetto delle disposizioni del comma 3-bis dell'art. 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, preVisto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989 dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, è differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990.

     7. Le disposizioni dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento a favore delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

     8. Gli oneri indicati alle lettere b), c), d), i) e m) del comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1° al 10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del predetto articolo dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero, ricorrendone le condizioni, dai singoli redditi che concorrono a formarlo. La disposizione si applica altresì agli oneri di cui alla lettera d) per i quali compete la detrazione d'imposta di cui all'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

     9. I versamenti delle imposte sul reddito, anche a titolo di acconto, nonchè i versamenti dovuti ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, scadenti il 30 novembre 1989 si considerano tempestivamente eseguiti se effettuati entro il 5 dicembre 1989.

     10. Le comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari previste dall'art. 7, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, relativamente ai soggetti possessori di titoli o titolari di diritti reali sui titoli stessi sui quali nell'anno 1989 sono stati pagati gli utili, possono essere effettuate entro il 10 marzo 1990.

 

          Art. 9.

     1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonchè sul prodotto denominato Jet Fuel JP/4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e H), punto 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei dei suddetti prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno calcolati secondo il vigente metodo CIP. Per il Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli oli da gas l'aumento o la riduzione sono disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione e nella stessa misura sono disposti gli aumenti e le riduzioni per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma, nonchè ai sensi dellalegge 9 ottobre 1987, n. 417. I decreti e il comunicato CIP devono essere pubblicati contestualmente nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.

     2. Sono abrogate le disposizioni della legge 9 ottobre 1987, 417, e della legge 4 marzo 1989, n. 76.

     3. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

     “G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

     1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

     aliquota per cento kg...........5.500 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.

     2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

     aliquota per cento kg ..........5.500

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.

     3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

     aliquota per cento kg............. 100

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

     4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

     aliquota per cento kg........... 5.500;

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.

     H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

     1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

     aliquote per cento kg:

     a) densi ................................................................................5.500

     b) semifluidi........................................................................17.832

     c) fluidi................................................................................20.298

     d) fluidissimi.......................................................................52.362

     e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento .......2.000

     2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

     aliquota per cento kg ...............5.500

     3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

     aliquota per cento kg ...............5.500

     4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

     aliquota per cento kg................. 100

     5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

     aliquota per cento kg.............. 5.500

     6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

     aliquota per cento kg.............. 9.000

     7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

     aliquota per cento kg .............9.000

     8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

     aliquota per cento kg............... 100

     9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi;

     M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

     1) impiegati nella preparazione di “fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

     aliquota per cento kg ...........5.500 [1];".

     4. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 5 al kg disposto, limitatamente agli oli combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'uno per cento, dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito dallalegge 28 luglio 1989, n. 277, è soppresso.

 

          Art. 10.

     1. E' istituita a far data dal 31 marzo 1990 un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

     2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonchè la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente.

     3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.

     4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

 

          Art. 11.

     1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è sostituito dal seguente:

     ”1. Ferme restando le addizionali di cui all'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:

     a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 7 lire;

     b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 10,5 lire;

     c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

     d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;

     e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.".

     2. Le nuove misure delle aliquote di cui alle lettere b), d) ed e), stabilite dal primo capoverso del comma 1, si applicano a partire dalle fatture emesse dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di fatture comprendenti consumi relativi a periodi antecedenti, ai consumi stessi verranno applicate le aliquote vigenti nel periodo a cui i consumi si riferiscono.

 

          Art. 12.

     1. Le disposizioni dell'art. 1, commi 1, esclusa la lettera g), 2 e 3, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia, per il periodo di imposta relativo a tale dichiarazione e per quello successivo, il limite di cui alla lettera c) dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato rispettivamente della metà e di un terzo se gli oneri indicati nella predetta lettera c) dipendono da mutui agrari di miglioramento a tasso non agevolato. Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera g), e dell'art. 2, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le disposizioni dell'art. 4, nella parte in cui sostituiscono i commi secondo e terzo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in cui aggiungono il quarto comma al predetto art. 30 si applicano dalla dichiarazione da presentare per l'anno 1991; nella parte in cui sostituiscono il quarto comma dell'art. 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno 1989.

     3. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, si applicano anche agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti che irrogano le sanzioni per i quali il termine per l'impugnazione è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tali casi il versamento della somma dovuta può essere effettuato anche successivamente alla presentazione del ricorso ma non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni dell'art. 5, comma 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'art. 5, comma 1, nella parte in cui modificano agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si applicano relativamente alle udienze fissate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre, nella parte in cui modificano l'art. 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.

 

          Art. 13.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 26 giugno 1990, n. 165, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dal presente decreto.