Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/08/1989 |
Numero: | 279 |
Sommario |
Art. 1. Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile |
Art. 2. Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva |
Art. 3. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 |
Art. 4. Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e [...] |
Art. 5. Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate |
Art. 6. Fiscalizzazione degli oneri sociali |
Art. 7. Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio [...] |
Art. 8. Assicurazione per gli apprendisti artigiani |
Art. 9. Copertura finanziaria |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 98.1.28136 - D.L. 5 agosto 1989, n. 279 [1].
Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.
(G.U. 7 agosto 1989, n. 183)
Art. 1. Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo del
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'art. 2 del
"1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'art. 5, comma 5, del
"5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del
Art. 2. Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva
1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.
2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.
3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 35 della
4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del
5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del servizio centrale della riscossione di cui al
6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.
8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al trenta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro il 30 novembre 1989 secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del cinque per cento all'incremento degli aggi previsto dall'art. 2, comma 7, del
9. L'obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.
10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.
11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.
12. E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'art. 13, primo comma, del
13. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.
15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.
16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 20 del
17. Il primo e secondo comma dell'art. 4 della
18. La misura del contributo di cui all'art. 25 della
19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'art. 14 del
Art. 3. Modifiche al
1. All'art. 15 del
a) nel comma 2, dopo le parole: "stabiliti nell'art. 31" sono aggiunte le seguenti: "comma 1,";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'art. 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilità, pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2".
2. Il comma 1 dell'art. 19 del
"1. Nell'ipotesi di cui all'art. 15, commi 2 e 2-bis, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca".
3. All'art. 31 del
a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), ed al comma 3, lettere a), b) e c), si applicano anche ai soci delle società di cui al comma 1, lettere c) e d)".
Art. 4. Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria e artigianato, nonchè alla ripartizione dei contributi fra i patronati
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.
3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al n. 1) del primo comma del predetto articolo.
4. Il secondo comma dell'art. 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
"Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del
5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità e qualifiche dei lavoratori assicurati, entro cinque giorni dall'insorgenza dell'obbligo assicurativo.
6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.
7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonchè la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.
8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.
9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del
11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.
12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'art. 1-ter del
13. Al comma 1 dell'art. 55 della
14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare.
Art. 5. Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate
1. L'art. 12 del
Art. 6. Fiscalizzazione degli oneri sociali
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10, comma 1, della
a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonchè delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla
b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla
d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.
3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'art. 1, commi 1 e 7, del
4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10, comma 1, della
5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro nè con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.
6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 10, comma 1, della
7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del
9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1;
c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.
11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.
13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del
14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, del
15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva a quella relativa al periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in L. 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.
17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione
1. Il termine di cui all'art. 2 del
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'art. 18 della
3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'art. 2 della
4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al
5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 31 dicembre 1989. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.
6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture ricettive previste dall'art. 6 della
Art. 8. Assicurazione per gli apprendisti artigiani
1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di agosto 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma, della
2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in cinque annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 4 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, ai sensi dell'art. 1 della
3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1989 e successivi, ai sensi dell'art. 8 della
4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.
Art. 9. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 4, comma 14, 5 e 7, comma 6, valutato in lire 482 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 470 miliardi a decorrere dall'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della