Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese |
Capitolo: | 25.4 disciplina generale |
Data: | 10/05/1976 |
Numero: | 377 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 2602 del codice civile è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'art. 2604 del codice civile è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Il primo comma dell'art. 2615 del codice civile è modificato come segue: |
Art. 4. Dopo l'art. 2615 del codice civile sono aggiunti i seguenti articoli: |
§ 25.4.4 - Legge 10 maggio 1976, n. 377.
Modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società consortili.
(G.U. 7 giugno 1976, n. 148)
L'art. 2602 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese."
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali".
L'art. 2604 del codice civile è sostituito dal seguente:
"In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni".
Il primo comma dell'art. 2615 del codice civile è modificato come segue:
"Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile".
Dopo l'art. 2615 del codice civile sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 2615 bis. Situazione patrimoniale.
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.
Sezione II-bis.
Art. 2615 ter. Società consortili.
Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro".