§ 58.14.14 - Legge 11 aprile 1986, n. 113.
Piano straordinario per l'occupazione giovanile


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:11/04/1986
Numero:113


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani - di cui [...]
Art. 2.      1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione nel biennio 1986-1987, dei progetti di cui al comma 1 del precedente articolo 1, nonché a quelli derivanti [...]
Art. 3.      1. Per ciascun lavoratore assunto, entro il 31 dicembre 1988, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, [...]
Art. 4.      1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui al precedente articolo 3 è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 622 [...]
Art. 5.      I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavoratori con contratto di [...]


§ 58.14.14 - Legge 11 aprile 1986, n. 113. [1]

Piano straordinario per l'occupazione giovanile

(G.U. 19 aprile 1986, n. 91)

 

 

     Art. 1.

     1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani - di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 - il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche con la collaborazione di enti e istituti di ricerca a carattere nazionale e delle università, promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici e loro consorzi possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma 2. In ogni caso, i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati, che devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, per il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con le università.

     2. [2]

     3. [3].

     4. [4].

     5. Ai fini dell'approvazione hanno priorità:

     a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile più elevati;

     b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera femminile in professionalità nelle quali essa è sottorappresentata;

     c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati;

     d) i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro;

     e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo è elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi di cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.

     7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di L. 100.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta. Tale contributo è elevato a L. 200.000 per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     8. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e dell' articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al versamento dei contributi previdenziali a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dall'assunzione con il contratto di formazione e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei datori di lavoro secondo la misura fissa stabilita dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sia i contributi a carico dei lavoratori determinati in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti.

     9. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

     10. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7, anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti si dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti approvati e si determinano le modalità della sua erogazione, prevedendosi in ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento e sia erogato dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute. Non è ammesso il rimborso delle somme corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione.

     11. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del precedente comma.

     12. [5].

     13. Periodicamente e comunque almeno due volte l'anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     14. Le modalità di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma 1, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     15. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

 

          Art. 2.

     1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione nel biennio 1986-1987, dei progetti di cui al comma 1 del precedente articolo 1, nonché a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi, dei quali lire 279 miliardi saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire 291 miliardi faranno carico alle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla gestione medesima.

     2. All'onere di lire 279 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto - in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1985, nonché di lire 39 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988 - al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ai fini del bilancio triennale 1986-1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile".

     3. Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 139 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Per ciascun lavoratore assunto, entro il 31 dicembre 1988, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, e occupato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in aggiunta ai lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso ai datori di lavoro il contributo di cui al primo e al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della presente legge rispettivamente nella misura del 20 e del 25 per cento. Il predetto contributo è corrisposto nella misura del 30 per cento alle imprese artigiane operanti nei settori delle produzioni tradizionali individuati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle regioni interessate.

     2. I predetti contributi, per lavoratori nuovi assunti, sono concessi ai datori di lavoro che mantengono in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 1, mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è concesso, per un periodo di un anno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari a lire 200.000, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale.

     4. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono erogati, con le modalità stabilite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, dalla gestione commissariale della Cassa per il Mezzogiorno di cui alla legge 17 novembre 1984, n. 775, e sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

 

          Art. 4.

     1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui al precedente articolo 3 è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 622 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1986, di lire 242 miliardi per l'anno 1987 e di lire 300 miliardi per l'anno 1988.

     2. Agli oneri previsti dal precedente comma, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede a carico degli stanziamenti disposti per i medesimi anni dalla legge per la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, eventualmente previsti dalle leggi regionali, nel limite del 35 per cento e, per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel limite del 50 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 337, a decorrere dal 5 dicembre 1994.

[3]  Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 337, a decorrere dal 5 dicembre 1994.

[4]  Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 337, a decorrere dal 5 dicembre 1994.

[5]  Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 337, a decorrere dal 5 dicembre 1994.