Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 11/04/1986 |
Numero: | 113 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani - di cui [...] |
Art. 2. 1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione nel biennio 1986-1987, dei progetti di cui al comma 1 del precedente articolo 1, nonché a quelli derivanti [...] |
Art. 3. 1. Per ciascun lavoratore assunto, entro il 31 dicembre 1988, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, [...] |
Art. 4. 1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui al precedente articolo 3 è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 622 [...] |
Art. 5. I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavoratori con contratto di [...] |
§ 58.14.14 - Legge 11 aprile 1986, n. 113. [1]
Piano straordinario per l'occupazione giovanile
(G.U. 19 aprile 1986, n. 91)
1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani - di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con
2. [2]
3. [3].
4. [4].
5. Ai fini dell'approvazione hanno priorità:
a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile più elevati;
b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera femminile in professionalità nelle quali essa è sottorappresentata;
c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati;
d) i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro;
e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo è elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con
7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di L. 100.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta. Tale contributo è elevato a L. 200.000 per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con
8. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e dell' articolo 3 del
9. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.
10. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7, anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti si dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti approvati e si determinano le modalità della sua erogazione, prevedendosi in ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento e sia erogato dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute. Non è ammesso il rimborso delle somme corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione.
11. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del precedente comma.
12. [5].
13. Periodicamente e comunque almeno due volte l'anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
14. Le modalità di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma 1, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
15. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del
1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione nel biennio 1986-1987, dei progetti di cui al comma 1 del precedente articolo 1, nonché a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi, dei quali lire 279 miliardi saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire 291 miliardi faranno carico alle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della
2. All'onere di lire 279 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto - in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1985, nonché di lire 39 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988 - al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ai fini del bilancio triennale 1986-1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile".
3. Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 139 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Per ciascun lavoratore assunto, entro il 31 dicembre 1988, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del
2. I predetti contributi, per lavoratori nuovi assunti, sono concessi ai datori di lavoro che mantengono in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 1, mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è concesso, per un periodo di un anno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari a lire 200.000, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale.
4. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono erogati, con le modalità stabilite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, dalla gestione commissariale della Cassa per il Mezzogiorno di cui alla
1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui al precedente articolo 3 è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 622 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1986, di lire 242 miliardi per l'anno 1987 e di lire 300 miliardi per l'anno 1988.
2. Agli oneri previsti dal precedente comma, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede a carico degli stanziamenti disposti per i medesimi anni dalla legge per la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, eventualmente previsti dalle leggi regionali, nel limite del 35 per cento e, per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma abrogato dall'art. 3 del
[3] Comma abrogato dall'art. 3 del
[4] Comma abrogato dall'art. 3 del
[5] Comma abrogato dall'art. 3 del