§ 98.1.27552 - D.L. 30 gennaio 1979, n. 20 .
Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi


Settore:Normativa nazionale
Data:30/01/1979
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, è ulteriormente [...]
Art. 2.      Il periodo massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli articoli 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma, del testo unico delle leggi [...]
Art. 3.      Il termine per il versamento dei contributi di cui all'art. 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è fissato al [...]
Art. 3. bis  [7]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutato in lire 904 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27552 - D.L. 30 gennaio 1979, n. 20 [1] .

Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi

(G.U. 31 gennaio 1979, n. 30)

 

     Art. 1.

     Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1979. Per tale periodo la riduzione contributiva si applica altresì alle imprese artigiane, escluse quelle edili ed affini, limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonché alle imprese che, costituitesi come società per azioni, esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, l'attività di progettazione di impianti industriali, alle aziende idrotermali, anche se non annesse ad imprese alberghiere, nonché alle imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche [2] .

     Le norme del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, nonché quelle del presente decreto non si applicano agli apprendisti.

 

          Art. 2.

     Il periodo massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli articoli 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.

 

          Art. 3.

     Il termine per il versamento dei contributi di cui all'art. 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è fissato al venticinquesimo giorno del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono.

     Il termine di cui al comma precedente si applica anche al versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano. [3]

     A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile 1979 sono abrogate le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi precedenti con periodicità diversa da quella mensile. [4]

     Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relativamente ai contributi dovuti per gli operai agricoli, gli addetti ai servizi domestici e familiari nonché ai contributi dovuti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara. [5]

     Sono fatte salve inoltre le disposizioni di cui all'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. [6]

 

          Art. 3. bis [7]

     Con effetto dal 1° aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale, giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutato in lire 904 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 31 marzo 1979, n. 92.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.