Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 01/02/1989 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della [...] |
Art. 2. 1. Per l'anno 1989 le entrate spettanti alle regioni Friuli- Venezia Giulia e Sardegna per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali sono fissate in misura complessivamente pari a quelle [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 1.208 miliardi si provvede: |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1989. |
§ 27.6.164 - L. 1 febbraio 1989, n. 40.
Norme in materia di finanza regionale.
(G.U. 10 febbraio 1989, n. 34).
Art. 1. 1. Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della
2. Il fondo comune, come sopra determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 18, ultimo comma, della
3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'articolo 9 della
4. Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-duodecies del
Art. 2. 1. Per l'anno 1989 le entrate spettanti alle regioni Friuli- Venezia Giulia e Sardegna per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali sono fissate in misura complessivamente pari a quelle attribuite per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.
2. Per l'anno 1989 la regione Valle d'Aosta è esclusa dal riparto del fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della
3. Per l'anno 1989 l'ammontare della quota variabile spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 78 del
4. Per l'anno 1989 il contributo di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana è stabilito in misura pari a quello definito per l'anno 1988.
5. Per l'anno 1989, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 1.208 miliardi si provvede:
a) quanto a lire 413 miliardi con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 4;
b) quanto a lire 195 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;
c) quanto a lire 149 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989;
d) quanto a lire 451 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, valutato in lire 67 miliardi si provvede:
a) quanto a lire 26 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989;
b) quanto a lire 41 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.