§ 27.6.164 - L. 1 febbraio 1989, n. 40.
Norme in materia di finanza regionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:01/02/1989
Numero:40


Sommario
Art. 1.  1. Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della [...]
Art. 2.  1. Per l'anno 1989 le entrate spettanti alle regioni Friuli- Venezia Giulia e Sardegna per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali sono fissate in misura complessivamente pari a quelle [...]
Art. 3.  1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 1.208 miliardi si provvede:
Art. 4.  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.


§ 27.6.164 - L. 1 febbraio 1989, n. 40.

Norme in materia di finanza regionale.

(G.U. 10 febbraio 1989, n. 34).

 

Art. 1. 1. Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevata al 23,906 per cento e, a tal fine, il fondo comune di cui al predetto articolo 8 è determinato in complessive lire 6.401 miliardi.

     2. Il fondo comune, come sopra determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'articolo 1- duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL), all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonché delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera a), del decreto- legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434.

     3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali.

     4. Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che affluiscono ai capitoli di entrata 3344, 3355 e 3356, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891, che affluiscono al capitolo 2224.

 

     Art. 2. 1. Per l'anno 1989 le entrate spettanti alle regioni Friuli- Venezia Giulia e Sardegna per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali sono fissate in misura complessivamente pari a quelle attribuite per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

     2. Per l'anno 1989 la regione Valle d'Aosta è esclusa dal riparto del fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - al netto della quota spettante, ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, a valere sulla annualità 1989 di lire 30 miliardi a titolo di limite di impegno per il completamento degli ospedali civili e psichiatrici - ed al riparo dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura destinati al finanziamento dei programmi di cui al comma 4 del medesimo articolo 3, nonché del riparto del fondo sanitario nazionale di conto capitale e del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. Le quote non attribuite alla regione Valle d'Aosta costituiscono economie di bilancio. In applicazione di quanto sopra stabilito, la somma di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, è versata dalla regione Valle d'Aosta in apposito capitolo dell'entrata statale per essere riassegnata al capitolo 1660 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989.

     3. Per l'anno 1989 l'ammontare della quota variabile spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, è decurtato dell'importo corrispondente alla eventuale differenza tra l'ammontare delle quote fisse di tributi erariali dei cui gettiti è prevista la devoluzione alle province stesse e alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1989 e l'ammontare delle quote dei tributi medesimi spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

     4. Per l'anno 1989 il contributo di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana è stabilito in misura pari a quello definito per l'anno 1988.

     5. Per l'anno 1989, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, sono corrisposte dal Ministero del tesoro in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

 

     Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 1.208 miliardi si provvede:

     a) quanto a lire 413 miliardi con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 4;

     b) quanto a lire 195 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;

     c) quanto a lire 149 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989;

     d) quanto a lire 451 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

     2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, valutato in lire 67 miliardi si provvede:

     a) quanto a lire 26 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989;

     b) quanto a lire 41 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.