Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/11/1997 |
Numero: | 410 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente [...] |
§ 98.1.27132 - Legge 29 novembre 1997, n. 410.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti
(G.U. 29 novembre 1997, n. 279)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 1997, N. 328.
All'articolo 1, comma 6, lettera b):
dopo il numero 3), è inserito il seguente:
"3-bis) il numero 10-bis) è sostituito dal seguente: ''10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);''";
dopo il numero 16), è inserito il seguente:
"16-bis) il numero 127-sexiesdecies) è sostituito dal seguente: ''127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del
All'articolo 2:
al comma 1, lettera b), le parole: "o fluviale corrispondenti a quelli resi dai suddetti veicoli" sono sostituite dalle seguenti: ", fluviale e lagunare.";
dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b-bis) all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: ''comuni e loro consorzi,'' sono inserite le seguenti: ''università ed enti di ricerca,''";
la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:
"(Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti, per i trasporti pubblici, per le università e gli enti di ricerca)".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta sulle assicurazioni). - 1. Il comma 1 dell'articolo 9, concernente l'obbligo di denuncia e versamento dell'imposta da parte degli assicuratori, della
''1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4''".
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis (Disposizioni in materia di sanzioni e interessi). - 1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 44 del
a) dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui all'articolo 193 del
b) dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all'articolo 181 del citato
c) dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto di cui all'articolo 110 del medesimo
d) dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'articolo 212 del citato
e) dalla data del provvedimento di autorizzazione della ripartizione parziale di cui all'articolo 2 del
2. Il versamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'articolo 20 del
Art. 6-ter (Termini per la notifica degli avvisi di liquidazione relativi all'imposta comunale sugli immobili). - 1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995, nonché a quella dovuta per l'anno 1993 nei comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni per infrazioni di carattere formale sono fissati al 31 dicembre 1998.
Art. 6-quater (Disposizioni relative alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico). - 1. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del
2. All'articolo 3, comma 63, lettera d), della citata
3. All'articolo 3 della citata
''63-bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del
4. I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44, comma 2, del citato
a) stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
b) attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la relativa tassa".