§ 77.5.70 – L. 25 luglio 1975, n. 402.
Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:25/07/1975
Numero:402


Sommario
Art. 1.      In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori [...]
Art. 2.      Il trattamento di cui all'art. 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'Ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio [...]
Art. 3.      I lavoratori di cui all'art. 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne sempreché abbiano effettuato un nuovo [...]
Art. 4.      Alla corresponsione degli assegni familiari nonché dell'indennità di disoccupazione provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità che saranno [...]


§ 77.5.70 – L. 25 luglio 1975, n. 402.

Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati.

(G.U. 26 agosto 1975, n. 226).

 

     Art. 1.

     In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico.

     La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974.

 

          Art. 2.

     Il trattamento di cui all'art. 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'Ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.

     A tale Ufficio dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

 

          Art. 3.

     I lavoratori di cui all'art. 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne sempreché abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero.

     In tal caso, dalla dichiarazione di cui all'art. 2 dovrà altresì risultare l'indicazione della durata dell'occupazione all'estero.

 

          Art. 4.

     Alla corresponsione degli assegni familiari nonché dell'indennità di disoccupazione provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità che saranno stabilite dagli appositi Comitati speciali preposti rispettivamente alla gestione della Cassa unica degli assegni familiari ed all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

     Alle prestazioni per l'assistenza sanitaria provvedono per le forme assistenziali di propria competenza rispettivamente l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano nonché le regioni.

     Gli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni ai sensi della presente legge sono posti a carico degli enti o gestioni tenuti all'erogazione delle prestazioni stesse. La copertura assicurativa presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di disoccupazione indennizzata ai sensi dell'art. 1 della presente legge è assunta dalla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.