Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/11/1981 |
Numero: | 631 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27662 - D.L. 7 novembre 1981, n. 631 [1] .
Modificazioni all'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.
(G.U. 9 novembre 1981, n. 308)
L'art. 17 della
"La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea per le forniture dei prodotti originari degli stessi Stati o in libera pratica nella Comunità.
Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati - la cui lista viene pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee - che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal consiglio della Comunità con
L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nei commi precedenti, nonché le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesse”.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della