§ 58.14.29 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 341.
Regolamento recante disciplina del procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:18/04/1994
Numero:341


Sommario
Art. 1.  (Oggetto del regolamento)
Art. 2.  (Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale)
Art. 3.  (Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento)
Art. 4.  (Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale)
Art. 5.  (Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento)
Art. 6.  (Stipula della convenzione per la realizzazione dei piani e progetti)
Art. 7.  (Termini previsti dal presente regolamento)
Art. 8.  (Abrogazione di norme)
Art. 9.  (Entrata in vigore del presente regolamento)


§ 58.14.29 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 341.

Regolamento recante disciplina del procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione

(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.)

 

 

     Art. 1. (Oggetto del regolamento)

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione presentati con le finalità e le modalità indicate dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

 

          Art. 2. (Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale)

     1. La richiesta del finanziamento totale dei piani e dei progetti è presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge l'istruttoria singolarmente per ciascun piano e progetto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione. L'istruttoria riguarderà, tra l'altro:

     a) esame di ammissibilità volto a verificare, d'intesa con le amministrazioni competenti per materia, la rispondenza formale dei piani e progetti ai requisiti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     b) esame di valutabilità ed attendibilità, d'intesa con le amministrazioni competenti per materia, dei dati presentati a corredo dei piani e dei progetti ai fini dei conseguenti effetti occupazionali;

     c) valutazione micro-economica di merito sotto il profilo dell'apporto occupazionale in relazione ai requisiti di cui all'articolo 2 ed alle categorie previste dall'articolo 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     3. Nel corso dell'istruttoria, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sente il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e dei rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti devono venire realizzati. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, il Ministero prescinde dal parere richiesto.

 

          Art. 3. (Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento)

     1. La richiesta della partecipazione al finanziamento di progetti e piani già approvati dal Consiglio dei ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito, è presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una volta acquisita l'istruttoria effettuata dai soggetti che hanno già dato la loro approvazione, provvederà entro trenta giorni ad una valutazione micro-economica di merito sotto il profilo dell'apporto occupazionale.

     3. Tale valutazione riguarderà anche i programmi di formazione e di aggiornamento professionale, l'inquadramento iniziale e finale dei lavoratori, l'efficacia formativa e la capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica.

 

          Art. 4. (Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale)

     1. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui all'articolo 2 del presente regolamento, i piani ed i progetti, per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale, vengono approvati con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

     2. L'approvazione dei piani e dei progetti deve avvenire comunque entro novanta giorni dalla presentazione degli stessi.

 

          Art. 5. (Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento)

     1. Entro trenta giorni dalla conclusione della valutazione micro-economica di merito, di cui all'articolo 3 del presente regolamento, i piani ed i progetti, per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento, vengono approvati con decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     2. L'approvazione dei piani e dei progetti deve avvenire comunque entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'istruttoria già effettuata.

 

          Art. 6. (Stipula della convenzione per la realizzazione dei piani e progetti)

     1. Entro novanta giorni dall'approvazione dei piani e dei progetti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta il decreto di approvazione della convenzione con cui si affida ai soggetti beneficiari dei finanziamenti la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

 

          Art. 7. (Termini previsti dal presente regolamento)

     1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli previsti dal presente regolamento.

 

          Art. 8. (Abrogazione di norme)

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Sono altresì abrogati gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 31 gennaio 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 9. (Entrata in vigore del presente regolamento)

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Per i procedimenti già iniziati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve le modalità e i termini previgenti.