Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 28/12/1970 |
Numero: | 1077 |
Sommario |
Art. 1. Concorsi di ammissione. |
Art. 2. Bando di concorso. |
Art. 3. Esami di ammissione. |
Art. 4. Commissioni esaminatrici. |
Art. 5. Concorsi unici. |
Art. 6. Concorsi circoscrizionali. |
Art. 7. Regolamenti di esecuzione. |
Art. 8. Concorsi interni. |
Art. 9. Accesso alle carriere direttive. |
Art. 10. Accesso alle carriere di concetto. |
Art. 11. Accesso alle carriere esecutive. |
Art. 12. Accesso alle carriere ausiliarie. |
Art. 13. Qualifiche iniziali delle carriere direttive. |
Art. 14. Attribuzioni dei consiglieri. |
Art. 15. Promozione a direttore di sezione. |
Art. 16. Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto. |
Art. 17. Promozione alla qualifica di direttore di divisione. |
Art. 18. Qualifiche delle carriere di concetto e relative dotazioni organiche. |
Art. 19. Attribuzioni del personale di concetto. |
Art. 20. Promozione a segretario principale. |
Art. 21. Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive. |
Art. 22. Promozione a segretario capo. |
Art. 23. Qualifiche delle carriere esecutive e relative dotazioni organiche. |
Art. 24. Attribuzioni del personale esecutivo. |
Art. 25. Passaggio dei dattilografi ad altre mansioni. |
Art. 26. Promozione a coadiutore principale. |
Art. 27. Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera ausiliaria e di operai. |
Art. 28. Promozione alla qualifica di coadiutore superiore. |
Art. 29. Qualifiche delle carriere ausiliarie e relative dotazioni organiche. |
Art. 30. Mansioni del personale ausiliario. |
Art. 31. Trasferimento degli autisti ad altro ruolo. |
Art. 32. Promozione alla qualifica di commesso capo. |
Art. 33. Trasferimento di sede. |
Art. 34. Personale comandato. |
Art. 35. Personale fuori ruolo. |
Art. 36. Rapporti informativi. |
Art. 37. Giudizio complessivo. |
Art. 38. Scrutinio per merito comparativo. |
Art. 39. Promozione per merito assoluto. |
Art. 40. Decorrenza delle promozioni per scrutinio. |
Art. 41. Valutazione di anzianità. |
Art. 42. Valutazione del servizio prestato nei reparti combattenti. |
Art. 43. Personale militare passato all'impiego civile. |
Art. 44. Coadiutori e commessi, o equiparati, invalidi di guerra. |
Art. 45. Personale del C.N.E.L. |
Art. 46. Applicabilità al personale dell'amministrazione degli affari esteri. |
Art. 47. Carriera diplomatica. |
Art. 48. Carriera direttiva amministrativa. |
Art. 49. Carriera di concetto. |
Art. 50. Carriera esecutiva. |
Art. 51. Carriere ausiliarie. |
Art. 52. Ruoli e qualifiche speciali. |
Art. 53. Carriere degli Archivi di Stato. |
Art. 54. Carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno. |
Art. 55. Carriere esecutive dell'Amministrazione civile. |
Art. 56. Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
Art. 57. Ruolo ispettivo tecnico industriale e agrario. |
Art. 58. Carriera di concetto del personale di educazione addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni. |
Art. 59. Coadiutori dattilografi giudiziari. |
Art. 60. Carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia. |
Art. 61. Carriera direttiva dell'amministrazione centrale. |
Art. 62. Capo ufficio cifra e telegrafo. |
Art. 63. Cassieri degli uffici del registro. |
Art. 64. Carriera esecutiva del personale tecnico del catasto e dei servizi tecnici erariali. |
Art. 65. Carriere esecutive delle dogane e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. |
Art. 66. Commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse e imposte indirette sugli affari. |
Art. 67. Limiti di applicabilità. |
Art. 68. Amministrazione del tesoro - Personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici. |
Art. 69. Ordinamenti delle carriere direttive della scuola dell'articolo della medaglia e del sanitario della Zecca. |
Art. 70. Incisori della Zecca. |
Art. 71. Ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca. |
Art. 72. Commissari di leva. |
Art. 73. Cancellieri della giustizia militare. |
Art. 74. Personale del servizio dei fari e segnalamento marittimo. |
Art. 75. Carriere esecutive tecniche. |
Art. 76. Carriere ausiliarie delle soprintendenze ed istituti delle antichità e belle arti. |
Art. 77. Carriera esecutiva tecnica dell'istituto di patologia del libro. |
Art. 78. Carriera di concetto dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici. |
Art. 79. Carriera di concetto delle ostetriche. |
Art. 80. Carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere diplomate, delle infermiere abilitate e assistenti sanitarie visitatrici delle università e degli istituti di istruzione [...] |
Art. 81. Carriere di concetto degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. |
Art. 82. Carriere esecutive degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. |
Art. 83. Carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza. |
Art. 84. Nomina ad ispettore centrale dell'istruzione elementare. |
Art. 85. Limiti di applicabilità. |
Art. 86. Personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. |
Art. 87. Personale del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dell'alimentazione con funzioni direttive. |
Art. 88. Personale addetto alla conduzione degli automezzi. |
Art. 89. Collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione. |
Art. 90. Carriere esecutive degli uffici del lavoro. |
Art. 91. Personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro. |
Art. 92. Ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione. |
Art. 93. Guardie di sanità. |
Art. 94. Carriere direttive tecniche. |
Art. 95. Carriere ausiliarie tecniche. |
Art. 96. Carriere. |
Art. 97. Carriere del personale direttivo. |
Art. 98. Carriere del personale degli uffici. |
Art. 99. Carriere dell'esercizio. |
Art. 100. Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle E, F, G, H, I, L, M, annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, è inquadrato con le [...] |
Art. 101. Limiti di età per l'ammissione agli impieghi. |
Art. 102. Carriere. |
Art. 103. Carriere. |
Art. 104. Modificazioni e integrazioni della legge 26 marzo 1958, n. 425. |
Art. 105. Sostituzione di allegati alla legge 25 marzo 1958 n. 425. |
Art. 106. Assunzione di nuove qualifiche. |
Art. 107. Norme particolari. |
Art. 108. Norme di adeguamento. |
Art. 109. Variazione delle piante organiche. |
Art. 110. Norme di inquadramento. |
Art. 111. Disposizioni transitorie. |
Art. 112. Carriere. |
Art. 113. Carriere del personale direttivo. |
Art. 114. Carriere del personale degli uffici. |
Art. 115. Personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni. |
Art. 116. Avanzamento. |
Art. 117. Passaggi di ruolo. |
Art. 118. Norme di inquadramento. |
Art. 119. Personale dell'esercizio per gli uffici locali. |
Art. 120. Avanzamento e passaggi di ruolo del personale U.L.A. |
Art. 121. Norme di inquadramento. |
Art. 122. Carriere. |
Art. 123. Carriere del personale direttivo. |
Art. 124. Carriera del personale degli uffici. |
Art. 125. Personale dell'esercizio telefonico. |
Art. 126. Accesso ai ruoli – Avanzamento. |
Art. 127. Passaggi di ruolo. |
Art. 128. Norme di inquadramento. |
Art. 129. Inquadramento di operatori telefonici nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione. |
Art. 130. Norme comuni alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. |
Art. 131. Carriere per classi di stipendio. |
Art. 132. Ruoli organici. |
Art. 133. Inquadramento nelle nuove qualifiche. |
Art. 134. Anzianità acquisita. |
Art. 135. Qualifica ad personam. |
Art. 136. Personale di dattilografia e di meccanografia. |
Art. 137. Concorsi di promozione per titoli. |
Art. 138. Inquadramento nella qualifica di direttore di sezione in base ad esami espletati o in corso di espletamento. |
Art. 139. Promozione degli attuali direttori di sezione. |
Art. 140. Decorrenza delle promozioni a direttore di sezione. |
Art. 141. Inquadramento nella qualifica di segretario principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento. |
Art. 142. Promozione a segretario principale e a segretario capo. |
Art. 143. Rientro dal fuori ruolo. |
Art. 144. Inquadramento nella qualifica di coadiutore principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento. |
Art. 145. Promozione a coadiutore superiore degli attuali archivisti capi. |
Art. 146. Anzianità acquisita in carriera inferiore. |
Art. 147. Carriere speciali. |
Art. 148. Concorsi per passaggio di carriera. |
Art. 149. Decorrenza delle promozioni. |
Art. 150. Concorsi per la nomina in ruolo e per i passaggi di carriera. |
Art. 151. Applicabilità. |
Art. 152. Incarichi speciali. |
Art. 153. Data di entrata in vigore. |
§ 80.5.292 – D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.
(G.U. 7 gennaio 1971, n. 4, S.O.).
Capo I
AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Art. 1. Concorsi di ammissione.
I concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato sono per esami, per titoli e per titoli ed esami.
A tal fine, per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo. Le nomine ai posti in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.
Non possono essere messi a concorso i posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi dei successivi articoli 16, 21 e 27.
In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli già disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso [1].
Art. 2. Bando di concorso.
Il concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al successivo art. 5.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il decreto con il quale è indetto il concorso fissa il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando.
L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti.
Art. 3. Esami di ammissione.
Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono:
a) per le carriere direttive: in due prove scritte e in un colloquio.
Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato;
b) per le carriere di concetto: in due prove scritte e in un colloquio.
Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera;
c) per le carriere esecutive: in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.
Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonchè l'idoneità all'uso di macchine di ufficio.
Per le carriere tecniche, direttive e di concetto, una delle prove scritte può essere sostituita da una prova pratica.
La prima prova scritta dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto e quella per l'accesso alle carriere esecutive può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su altre indicate nel programma d'esame.
Il programma d'esame è stabilito per i concorsi unici di cui al successivo art. 5 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per quelli di accesso ai singoli ruoli con decreto del Ministro competente, sentito in entrambi i casi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento delle prove orali, sono pubbliche.
Art. 4. Commissioni esaminatrici.
I componenti delle commissioni esaminatrici, ad esclusione del presidente, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami, possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.
All'integrazione delle commissioni dei concorsi per soli titoli si può procedere quando i candidati che abbiano presentato la domanda superino le 2.000 unità. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 1.000.
Art. 5. Concorsi unici.
Può essere indetto un unico concorso di ammissione alle qualifiche iniziali di carriere corrispondenti, anche se i relativi ruoli organici appartengono ad amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli organici appartenenti a Ministeri diversi, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle graduatorie degli idonei e dei vincitori compresa, spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.
Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.
I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza i ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.
Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.
I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.
Art. 6. Concorsi circoscrizionali.
I concorsi di ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti e altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.
Art. 7. Regolamenti di esecuzione.
Con uno o più regolamenti, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato, sono determinati i ruoli per i quali può essere esercitata la facoltà di cui al primo comma dell'articolo 5, nonchè gli specifici titoli di studio richiesti, le particolari categorie di titoli da valutare, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, sia per i concorsi unici che per quelli di accesso a singoli ruoli organici, sia per quelli nazionali che per i circoscrizionali.
Art. 8. Concorsi interni.
Un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di norme di legge o regolamentari è conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 9. Accesso alle carriere direttive.
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere direttive, amministrative e tecniche, si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con
La nomina in prova del personale direttivo tecnico si consegue anche mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2.
Nella valutazione dei titoli, oltre che dei titoli professionali, si tiene anche conto della votazione riportata nell'esame finale di laurea e nelle materie aventi specifica attinenza alle attribuzioni proprie della carriera, nonchè delle specializzazioni conseguite.
Con i decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 7 e 3 saranno stabiliti, rispettivamente, le altre categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio.
I vincitori dei concorsi di cui al secondo comma del presente articolo non possono conseguire la nomina in ruolo se, durante il periodo di prova, non abbiano frequentato, con esito favorevole, apposito corso di formazione.
I vincitori dei concorsi di cui al citato secondo comma che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare, o per altri motivi, non possono partecipare o portare a termine il corso di formazione sono ammessi a frequentare il primo corso successivo all'assunzione o al rientro in servizio.
Art. 10. Accesso alle carriere di concetto.
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere di concetto si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con
Art. 11. Accesso alle carriere esecutive.
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere esecutive si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con
Art. 12. Accesso alle carriere ausiliarie.
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario si consegue mediante pubblico concorso per titoli, al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario tecnico e di quello addetto alla conduzione di automezzi si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma, nonchè, per il personale addetto alla conduzione di automezzi, della patente di guida necessaria per l'espletamento delle mansioni richieste.
L'esame consiste in una prova pratica di idoneità tecnica.
La nomina ad autista in prova è, altresì, subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.
Capo II
ORDINAMENTO DELLE CARRIERE
Art. 13. Qualifiche iniziali delle carriere direttive.
Le qualifiche iniziali, sino a quella di consigliere di prima classe ed equiparata, delle carriere direttive sono sostituite dall'unica qualifica di consigliere, ed equiparate.
I posti di consigliere e di direttore di sezione, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in unico contingente organico.
Art. 14. Attribuzioni dei consiglieri.
Il primo comma dell'articolo 159 del testo unico approvato con
"I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attività di carattere istruttorio; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'amministrazione; rilasciano certificazioni; partecipano a commissioni o comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica, nonchè, quando non possa provvedersi con personale di qualifica superiore, in quella centrale".
Art. 15. Promozione a direttore di sezione.
La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico.
La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento della anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine della relativa graduatoria.
Art. 16. Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto.
La nomina a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.
Al concorso sono ammessi gli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo, o equiparata, nonchè di segretario principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.
Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.
Gli esami del concorso sono a carattere teorico-pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.
Il programma degli esami è stabilito con i criteri e le modalità di cui al precedente art. 3.
L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni della carriera direttiva e del risultato conseguito nei corsi di integrazione.
Nel mese di febbraio di ogni anno è pubblicato il bando di concorso per i posti che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente.
Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i concorsi di ammissione in carriera e la nomina in ruolo; le previste pubblicazioni sono fatte nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione.
La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso. I vincitori medesimi seguono nel ruolo gli impiegati promossi, mediante scrutinio, con la stessa decorrenza.
I vincitori che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova sono restituiti al ruolo di provenienza.
Art. 17. Promozione alla qualifica di direttore di divisione.
La promozione a direttore di divisione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 18. Qualifiche delle carriere di concetto e relative dotazioni organiche.
Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:
a) personale amministrativo e contabile:
segretario capo, ragioniere capo, ed equiparate;
segretario principale, ragioniere principale, ed equiparate;
segretario, ragioniere, ed equiparate;
b) personale tecnico:
perito capo, geometra capo, ed equiparate;
perito principale, geometra principale, ed equiparate;
perito, geometra, ed equiparate.
La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: segretario capo, perito capo, od equiparate, dieci per cento; segretario principale, perito principale, od equiparate, quarantacinque per cento; segretario, perito, od equiparate, quarantacinque per cento.
Per i ruoli organici che non comprendono qualifiche corrispondenti a quella iniziale della carriera la dotazione organica della qualifica terminale è pari al dieci per cento del ruolo.
Ferma restando la dotazione complessiva dei ruoli organici, si determina il dieci per cento da attribuire alla qualifica più elevata computando come posto intero la eventuale frazione. Il resto dei posti va diviso in parti uguali tra la qualifica intermedia e quella iniziale. In caso di numero dispari viene attribuita una unità in più alla qualifica intermedia.
Restano ferme le disposizioni che prevedono maggiori percentuali di posti nelle qualifiche più elevate.
Art. 19. Attribuzioni del personale di concetto.
Il personale delle carriere di concetto, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale o periferica, svolge compiti di segreteria e di collaborazione; è preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi previsti dagli ordinamenti medesimi può far parte, come membro tecnico o segretario, di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti nell'Amministrazione centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali organi non sia riservata al personale della carriera direttiva.
Art. 20. Promozione a segretario principale.
I posti disponibili nella qualifica di segretario principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolocolo seguente, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica se appartenenti alle carriere amministrative e sette anni se appartenenti alle carriere tecniche.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 21. Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive.
La nomina a segretario principale, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonchè di coadiutore principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno sedici anni di anzianità nella carriera, ridotti a undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.
Art. 22. Promozione a segretario capo.
I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparate, sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari principali, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 23. Qualifiche delle carriere esecutive e relative dotazioni organiche.
Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche:
a) personale amministrativo:
coadiutore superiore, ed equiparate;
coadiutore principale, ed equiparate |
coadiutore, dattilografo, ed equiparate. |
coadiutore, ed equiparate |
|
b) personale tecnico:
coadiutore tecnico superiore, ed equiparate; |
coadiutore meccanografo superiore; |
coadiutore tecnico principale, ed equiparate; |
coadiutore meccanografo. |
coadiutore tecnico, ed equiparate. |
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La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, ed equiparate, dieci per cento; coadiutore principale, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore meccanografo superiore dieci per cento; coadiutore meccanografo novanta per cento. Si osserva il disposto di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 18.
I contingenti di posti per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale, ed equiparate, del personale amministrativo sono distinti dal contingente previsto per la qualifica di coadiutore dattilografo, che è determinato riducendo di uno stesso numero di posti le dotazioni organiche delle prime due.
Nei ruoli in cui sia prevista, la qualifica di assistente alla vigilanza, equiparata a coadiutore principale, è conferita a scelta, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della carriera ausiliaria dell'amministrazione con almeno venti anni di effettivo servizio di ruolo.
Art. 24. Attribuzioni del personale esecutivo.
Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni d'archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia, di stenografia e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonchè quella di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa, non attribuite alla carriera superiore e specificati dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.
I coadiutori dattilografi che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio nella qualifica possono, per esigenze di servizio, essere applicati alle altre mansioni del personale amministrativo, sentiti gli impiegati ed il consiglio di amministrazione.
Art. 25. Passaggio dei dattilografi ad altre mansioni.
I coadiutori dattilografi, se riconosciuti permanentemente non idonei all'uso delle macchine in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, sono trasferiti nel corrispondente contingente, del personale esecutivo amministrativo nella qualifica di coadiutore se siano in possesso di un'anzianità di servizio inferiore agli undici anni, e in quella di coadiutore principale se in possesso di anzianità maggiore.
Il trasferimento è disposto, occorrendo anche in soprannumero, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera posseduta; ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore, sono inseriti nell'ordine che ad essi spetta secondo la data di nomina nella qualifica già ricoperta e ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore principale sono inscritti in ruolo dopo l'ultimo dei presenti, conservando, agli effetti economici, l'anzianità di servizio eccedente gli undici anni.
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento sono lasciati scoperti altrettanti posti nel contingente dei coadiutori dattilografi.
Alla visita medica prevista dal primo comma assiste un medico di fiducia dell'impiegato se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
Art. 26. Promozione a coadiutore principale.
I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolocolo seguente, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quatto quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 27. Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera ausiliaria e di operai.
La nomina a coadiutore principale, o qualifiche equiparate, del personale esecutivo si consegue mediante concorso per esami, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi i dipendenti della stessa amministrazione appresso indicati:
a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;
b) i capi draga, i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.
Il passaggio alle carriere dei coadiutori dattilografi e dei coadiutori meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili, con l'attribuzione della quarta classe di stipendio.
I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.
Art. 28. Promozione alla qualifica di coadiutore superiore.
I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparate, sono conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali ed i coadiutori dattilografi dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque e sedici anni di effettivo servizio.
I posti da conferire sono ripartiti fra i coadiutori dattilografi ed i coadiutori principali in proporzione diretta ai contingenti stabiliti per la qualifica di coadiutore dattilografo e, complessivamente, per le modifiche di coadiutore e di coadiutore principale. Alla fine di ogni triennio si procede al conguaglio delle aliquote di posti spettanti ai due contingenti.
La promozione alla qualifica di coadiutore tecnico superiore, o equiparate, si consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori tecnici principali o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione alla qualifica di coadiutore meccanografo superiore si consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori meccanografi che abbiano compiuto sedici anni di effettivo servizio nella carriera.
Gli impiegati nominati coadiutori dattilografi o coadiutori meccanografi ai sensi del secondo comma dell'articolocolo precedente sono ammessi agli scrutini per la promozione alla qualifica di coadiutore superiore del relativo ruolo al compimento di cinque anni di effettivo servizio con la quarta classe di stipendio.
Le frazioni di posto risultanti dalle ripartizioni previste dai precedenti commi primo, terzo e quarto sono arrotondate all'unità in favore dell'aliquota dei posti conferibili mediante scrutinio per merito comparativo.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 29. Qualifiche delle carriere ausiliarie e relative dotazioni organiche.
Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche:
a) personale addetto agli uffici: commesso capo, commesso;
b) personale ausiliario tecnico: agente tecnico capo, agente tecnico;
c) personale addetto al servizio degli automezzi: capo autorimessa, autista.
La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: commesso capo, o equiparate, trenta per cento; commesso o equiparate, settanta per cento.
Si osserva il disposto di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 18.
Art. 30. Mansioni del personale ausiliario.
Il personale ausiliario addetto agli uffici provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui è assegnato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti, disimpegna mansioni di guardiania e custodia, di manovra di ascensori e montacarichi ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.
Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti.
Il personale che riveste la qualifica di autista è addetto alla conduzione di autoveicoli o di motoveicoli nonchè alla piccola manutenzione e pulizia dei medesimi; durante le ore di attesa è addetto, ove occorra, ai servizi di cui al primo comma.
Il personale che riveste la qualifica di capo autorimessa può essere utilizzato, ove occorra, anche per la conduzione di autoveicoli.
Al personale delle carriere ausiliarie di cui al primo ed al secondo comma che, munito di patente di guida, ne faccia domanda, possono essere affidate, ove ricorrano particolari esigenze di servizio, le mansioni degli autisti previo accertamento, mediante prova pratica, della loro idoneità.
Art. 31. Trasferimento degli autisti ad altro ruolo.
Il personale addetto al servizio degli automezzi che riveste la qualifica di autista, se riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni della qualifica in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, è trasferito in altro ruolo del personale ausiliario della stessa amministrazione nelle cui mansioni sia utilizzabile.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
Il trasferimento è disposto con decreto ministeriale, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
Il personale trasferito è collocato nella qualifica corrispondente del nuovo ruolo, occorrendo anche in soprannumero, nell'ordine che gli spetta secondo la data di nomina nella qualifica già ricoperta e conservando la relativa anzianità di carriera.
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza.
Il trasferimento ad altro ruolo è, altresì, disposto nei confronti degli autisti cui sia stata definitivamente ritirata la patente di guida, salvo che non si proceda alla destituzione ai sensi degli articoli 84 e 85 del testo unico approvato con
Art. 32. Promozione alla qualifica di commesso capo.
I posti disponibili nella qualifica di commesso capo, o equiparate, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE
Art. 33. Trasferimento di sede.
Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non può essere trasferito nè distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.
Art. 34. Personale comandato.
Gli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con
"Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). - L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono".
"Art. 57 (Trattamento del personale comandato e carico della spesa). - L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonchè ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.
La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonchè agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente".
Art. 35. Personale fuori ruolo.
L'art. 59 del testo unico approvato con
"Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57.
L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica".
Art. 36. Rapporti informativi.
Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva è redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualità del servizio prestato; capacità organizzativa; rendimento; cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori originali elaborati per il servizio; incarichi svolti; corsi professionali superati; pubblicazioni scientifiche; qualità morali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio.
Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità.
L'organo competente a redigere il rapporto informativo attribuisce un coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con esclusione delle ultime sei voci.
Il rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva è redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualità di servizio prestato; rendimento; cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; corsi professionali superati; qualità morali e di carattere.
Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera ausiliaria si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità.
Per gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria il coefficiente numerico è attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con esclusione delle ultime due voci.
Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45 e 46 del testo unico approvato con
Art. 37. Giudizio complessivo.
L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi dell'articolocolo precedente, con possibilità di variarla, in più o in meno, nel limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non è previsto il coefficiente numerico.
Il giudizio complessivo di "ottimo" è attribuito al personale che riporti un punteggio complessivo non inferiore ai nove decimi di quello massimo previsto per la carriera di appartenenza; quello di "distinto" un punteggio non inferiore a otto decimi; quello di "buono" non inferiore a sette decimi; quello di "mediocre" non inferiore ai sei decimi.
Gli impiegati che abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo" con non meno di novantacinque centesimi del punteggio massimo complessivo stabilito per la carriera di appartenenza possono essere qualificati "eccezionali" con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, su proposta degli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo, in relazione a particolari meriti dimostrati per attaccamento al servizio, rendimento e qualità delle prestazioni rese, preparazione e capacità professionali. Gli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo non possono avanzare proposta per oltre il sessanta per cento degli impiegati di ciascuna qualifica da loro dipendenti, il consiglio di amministrazione non può attribuire l'"eccezionale" ad un numero di impiegati superiore al trenta per cento degli iscritti in ruolo per ciascuna qualifica.
Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con regolamento ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato.
L'impiegato, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.
Art. 38. Scrutinio per merito comparativo.
L'art. 169 del testo unico, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Art. 169 (Scrutinio per merito comparativo). - Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonchè alla cultura generale e alla capacità professionale.
Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.
Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonchè del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi".
Art. 39. Promozione per merito assoluto.
Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacità professionale, rendimento e buona condotta.
Art. 40. Decorrenza delle promozioni per scrutinio.
Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 15, le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.
E' ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianità, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie può rinunziare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa è conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinunzia alla promozione.
Art. 41. Valutazione di anzianità.
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore è valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore è valutato per metà.
I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi.
Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive.
I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie.
E' abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con
Art. 42. Valutazione del servizio prestato nei reparti combattenti.
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparata, il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, in reparti combattenti è valutato per intero come servizio civile di ruolo.
Il servizio valutato ai sensi del primo comma è commutabile con quello valutato ai sensi dell'articolo 41, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dello stesso articolo.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione in carriera.
Art. 43. Personale militare passato all'impiego civile.
Ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia e al personale del Corpo forestale dello Stato transitati all'impiego civile ai sensi dell'articolo 352 del testo unico approvato con
Il personale transitato, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente comma, rispettivamente nelle carriere esecutiva ed ausiliaria consegue la terza classe di stipendio dopo un anno di effettivo servizio nel ruolo.
Art. 44. Coadiutori e commessi, o equiparati, invalidi di guerra.
I coadiutori e i commessi, o equiparati, invalidi di guerra al compimento del primo aumento periodico nella seconda classe di stipendio conseguono la terza classe.
Capo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE VARIE AMMINISTRAZIONI
Sezione I
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 45. Personale del C.N.E.L.
Al personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si applicano le norme del presente decreto.
L'anzianità di servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di referendario aggiunto è stabilita in tre anni.
L'anzianità minima di effettivo servizio prescritta dall'art. 20 per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di segretario principale è ridotta di due anni.
Sezione II
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Art. 46. Applicabilità al personale dell'amministrazione degli affari esteri.
Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, compresi i ruoli e le qualifiche speciali, restano disciplinate dal
In relazione alla norma del primo comma dell'articolo 269 del surrichiamato
Si applica altresì il disposto dell'articolo 38, salvo che la determinazione dei criteri e dei correlativi coefficienti numerici va effettuata annualmente dalle competenti commissioni di avanzamento di cui agli articoli 97 e 98 del
I periodi di prova previsti dal
All'art. 96 del
"Salvo che sia diversamente disposto dalla legge, le promozioni così conferite decorrono agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alle suddette date del 30 giugno, del 31 dicembre e del 30 aprile".
Al numero 1) del primo comma dell'articolo 102 del predetto decreto, le parole: "durata di nove mesi, due dei quali" sono sostituite dalle seguenti: "durata di almeno sei mesi, uno dei quali". Nel primo comma dell'articolo 104 del medesimo decreto le parole: "servizio di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "servizio di sei mesi".
Continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme transitorie di cui alla parte quarta del
Le anzianità di servizio di cui al decimo comma dell'articolo 228 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18, sono riconosciute ai fini della progressione nella carriera di inquadramento come anzianità di servizio maturato nella carriera medesima.
I periodi di servizio al Ministero istituiti dal presente decreto per gli avanzamenti nelle carriere direttiva amministrativa, di concetto ed esecutiva non sono richiesti agli impiegati in servizio nelle carriere del Ministero alla data del 18 febbraio 1967 ed a quelli che vi sono stati collocati con effetto dalla data medesima.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno modificate, in conseguenza delle variazioni derivanti dal presente decreto, le tabelle allegate al
Le norme della presente sezione abrogano e sostituiscono quelle con esse incompatibili del
Art. 47. Carriera diplomatica.
I primi tre gradi della carriera diplomatica, indicati nell'art. 101 del
I funzionari che rivestono il grado di secondo segretario di legazione, terzo segretario di legazione ed addetto di legazione sono inquadrati nel grado di segretario di legazione, nel quale conservano l'anzianità e l'ordine di ruolo del grado di provenienza nonchè l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado stesso ed in quelli inferiori della carriera. L'attribuzione delle classi di stipendio è regolata dalle norme concernenti il trattamento economico.
L'art. 106 del
"Art. 106 (Promozione a primo segretario di legazione). - Le promozioni a primo segretario di legazione sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado.
Le promozioni suddette decorrono agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio".
I posti di segretario e di primo segretario di legazione sono cumulati in un unico contingente organico.
Le promozioni a primo segretario di legazione effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1° luglio 1970.
Il secondo comma dell'articolo 107 del
"Sono ammessi al concorso a consigliere di legazione i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti:
a) abbiano compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica di cui non meno di cinque anni nel grado;
b) abbiano prestato, fatta eccezione per i funzionari indicati nella successiva lettera c), negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali, un periodo di servizio di quattro anni di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati;
c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione;
d) abbiano prestato servizio per almeno due anni presso il Ministero degli affari esteri o altre Amministrazioni centrali dello Stato che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri; è equiparato ai fini della presente disposizione il servizio militare prestato dopo l'ammissione nella carriera diplomatica;
e) abbiano comunque trascorso almeno due anni in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento".
Il disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139 del presente decreto si applica limitatamente alla sola ipotesi del compimento di nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera diplomatica; si prescinde in tal caso dai requisiti di servizio prescritti dall'art. 107 del
Il secondo comma dell'articolo 105 del
"Per poter essere ammessi agli scrutini e al concorso di promozioni i funzionari diplomatici debbono avere:
- riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo;
- compiuto, per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno tre anni di effettivo servizio nel grado inferiore".
In deroga al comma precedente, per i funzionari diplomatici in servizio alla data del 31 dicembre 1970 il periodo di servizio richiesto per la promozione a consigliere di ambasciata rimane quello di due anni anteriormente prescritto dall'art. 105 del
E' abrogato l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 103 del
L'art. 111 del
"Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di ambasciata, possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio.
Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dall'incarico.
Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo di disposizione non può eccedere i due anni; trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro”.
(Omissis) [2].
Art. 48. Carriera direttiva amministrativa.
I primi tre gradi della carriera direttiva amministrativa, indicati nell'art. 115 del
I primi tre comma dell'articolo 117 del
"La promozione a ispettore amministrativo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice ispettori amministrativi che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado. La promozione decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianità minima richiesta per l'ammissione allo scrutinio.
La promozione a ispettore superiore amministrativo e quella a ispettore generale amministrativo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i funzionari dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano rispettivamente compiuto cinque e tre anni di servizio nel grado inferiore e siano compresi in ordine di ruolo in un numero rispettivamente pari ai due quinti e ai tre quinti dell'organico del grado.
Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore superiore amministrativo i funzionari devono aver seguito il corso di cui al secondo comma dell'articolo 127, aver prestato servizio per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero nel corso della carriera. Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore generale amministrativo i funzionari devono aver prestato servizio nel corso della carriera per non meno di sei anni al Ministero e per non meno di tre anni all'estero".
I posti di ispettore amministrativo e di vice ispettore amministrativo sono cumulati in un unico contingente organico.
Le promozioni ad ispettore amministrativo effettuate in applicazione del secondo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1° luglio 1970.
Il secondo comma dell'articolo 249 del
"Ai funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli collocati nella carriera predetta ai sensi degli articoli 223, 226, 228 e 230 non sono richiesti, ai fini delle promozioni, i periodi di servizio al Ministero e all'estero previsti dall'art. 117".
Si applica per la nomina a ispettore amministrativo degli impiegati della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri il disposto dell'articolo 16 del presente decreto.
Si applicano al personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri le disposizioni degli articoli 41, 42, 133, 134, 135, 139, commi primo e secondo, e 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.
Art. 49. Carriera di concetto.
Le prime tre qualifiche della carriera del personale di cancelleria, indicate nell'art. 118 del
Le prime tre qualifiche della carriera degli assistenti commerciali indicate nell'art. 120 del
La dotazione organica delle singole qualifiche contemplate nei predetti articoli è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: cancelliere capo e assistente commerciale capo, dieci per cento; cancelliere principale e assistente principale, quarantacinque per cento; cancelliere e assistente commerciale, quarantacinque per cento.
Ai fini della determinazione della dotazione organica non si tiene conto del personale nella speciale posizione di soprannumero di cui alla
L'ultimo comma dell'articolo 118 del
"Gli impiegati di cancelleria occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".
Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'articolo 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo, i posti di cancelliere capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di cinque; i posti di cancelliere capo non oltre il limite di quindici; i posti di cancelliere principale non oltre il limite di venticinque.
L'ultimo comma dell'articolo 120 del
"Gli impiegati della carriera degli assistenti commerciali occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".
Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'articolo 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti.
Durante il suddetto periodo, i posti di assistente commerciale capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di due; i posti di assistente commerciale capo non oltre il limite di tre; i posti di assistente commerciale principale non oltre il limite di quattro.
L'art. 122 del
"Art. 122. (Promozioni). - I posti disponibili nelle qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera esecutiva, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in numero pari ai due quinti dell'organico della qualifica, abbiano partecipato ai corsi di cui al secondo comma dell'articolo 121, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica di cancelliere o di assistente commerciale.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Allo scrutinio per la promozione a cancelliere capo e assistente commerciale capo sono ammessi rispettivamente i cancellieri principali e gli assistenti commerciali principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla metà dell'organico della qualifica, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ed abbiano prestato servizio all'estero, nel corso della carriera, per non meno di sei anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento.
Le promozioni predette sono effettuate per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto".
Per la nomina alla qualifica intermedia delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'articolo 21 del presente decreto.
Al personale delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto degli articoli 18, commi quarto e quinto, 39, 41, 42, 132, comma primo, 133, 134, 135, 142, 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.
Art. 50. Carriera esecutiva.
Le prime tre qualifiche della carriera esecutiva indicate dall'art. 125 del
Il secondo comma dell'articolo 125 del
"Gli impiegati della carriera esecutiva occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".
Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'articolo 46 si applicano le norme del precedente ordinamento, tenuto conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo i posti di archivista capo e quelli di primo archivista presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati rispettivamente oltre il limite di quindici e di trenta.
L'art. 127 del
"Art. 127 (Promozioni). - I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera ausiliaria e di operai, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari al terzo dell'organico della qualifica, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero, abbiano partecipato al corso di cui al secondo comma dell'articolo 126 ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore sono conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali dello stesso ruolo che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio ed abbiano prestato servizio all'estero nel corso della carriera per non meno di otto anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento".
Per la nomina a coadiutore principale degli impiegati delle carriere ausiliarie e degli operai del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'articolo 27 del presente decreto.
Si applica al personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri il disposto degli articoli 23, escluso il terzo comma, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 43, 44, 133, 134, 135, 145, 148 e 150, comma terzo.
Art. 51. Carriere ausiliarie.
Le prime tre qualifiche della carriera ausiliaria indicate nell'art. 129, comma primo, del
Le qualifiche di agente tecnico capo e di agente tecnico di cui all'art. 129, comma secondo, del
I commi dal secondo al sesto dell'articolo 130 del
"I posti disponibili nella qualifica di commesso capo e di autista capo sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi e gli agenti tecnici che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici all'estero per un periodo non superiore a cinque anni ed entro un limite massimo complessivo fissato dal regolamento, sempre che abbiano compiuto tre anni di servizio presso l'amministrazione centrale. Dopo un periodo di servizio all'estero non possono esservi nuovamente destinati se non dopo un periodo di almeno tre anni di servizio al Ministero.
Gli impiegati delle carriere ausiliarie occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".
Si applica al personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri il disposto degli articoli 29, 30, 31, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 44, 132, comma primo, 133, 134, 135, del presente decreto.
Art. 52. Ruoli e qualifiche speciali.
Le prime due qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica, indicate nell'art. 132 del
Nel quinto comma dell'articolo 134 del
Le prime tre qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere indicate nell'art. 135 del
E' abrogato l'art. 137 del
Le prime tre qualifiche nel ruolo di concetto degli interpreti, indicate nell'art. 138 del
"Le promozioni ad interprete principale sono conferite per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli interpreti che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Le promozioni ad interprete capo sono conferite per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli interpreti principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla metà dell'organico della qualifica.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto".
Nell'ultimo comma dell'articolo 135 e dell'articolo 138 del
Le prime tre qualifiche del ruolo di concetto dei periti tecnici, indicate nell'art. 139 del
Il terzo comma dell'articolo 139 del
"I periti tecnici occupano all'estero i posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".
L'ultimo comma del predetto art. 139 è sostituito dal seguente:
"Le promozioni a perito tecnico principale sono conferite per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici che, oltre a possedere i requisiti, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
Le promozioni a perito tecnico capo sono conferite per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla metà dell'organico della qualifica.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto".
Sono abrogati l'art. 141 ed il comma nono dell'articolo 254 del
Sezione III
MINISTERO DELL'INTERNO
Art. 53. Carriere degli Archivi di Stato.
Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di direttore, gli archivisti di Stato devono essere in possesso, oltre che degli altri requisiti prescritti, del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica, rilasciato dalle scuole di cui all'art. 14 del
Le qualifiche di sovrintendente - direttore capo di 2 classe e di ispettore generale si conseguono con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 51 e 52 del
La lettera a) del primo comma dell'articolo 9 del
"a) esercitare, per il personale appartenente alla Amministrazione degli archivi di Stato, le attribuzioni che il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
Art. 54. Carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.
Agli impiegati che, anteriormente all'11 gennaio 1967, siano stati nominati mediante pubblici concorsi nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, già ruolo organico dei segretari di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è riconosciuta, ai fini della promozione alla qualifica di segretario principale del predetto ruolo, un'anzianità di anni quattro in aggiunta a quella effettivamente maturata.
La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, qualora più favorevole, anche agli impiegati previsti dall'art. 12, ultimo comma, della
Restano ferme, per il conferimento dei posti della qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno che si siano resi o si rendano disponibili entro il 10 gennaio 1972, le disposizioni dell'articolo 12 della
Per la predetta carriera resta sospesa, fino al 10 gennaio 1972, l'applicazione dell'articolo 21 del presente decreto.
Art. 55. Carriere esecutive dell'Amministrazione civile.
Le promozioni a capo dell'ufficio crittografico, dell'ufficio telegrafico e cifra e dell'ufficio della biblioteca, si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno tre anni di anzianità nella qualifica inferiore.
Art. 56. Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In sostituzione dell'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituite le carriere dei capi reparto e capi squadra, e dei vigili, con una dotazione organica pari, rispettivamente, al quarantacinque ed al cinquantacinque per cento del predetto organico. Tali carriere sono ordinate come appresso:
a) Carriera dei capi reparto e capi squadra:
b)
Qualifica |
Posti |
|
Capo reparto |
15% |
del ruolo organico |
Vice capo reparto |
40% |
del ruolo organico |
Capo squadra |
45% |
del ruolo organico |
Totale |
100% |
|
b) Carriera dei vigili: |
||
Qualifica |
Posti |
|
Vigile |
100% |
del ruolo organico |
Il passaggio alla carriera dei capi reparto e capi squadra si consegue nel limite di due quinti dei posti disponibili mediante concorso per esame e per i restanti tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i vigili che abbiano compiuto rispettivamente quattro e sette anni di anzianità nella carriera. Ai vigili che passano nella carriera superiore è attribuita nella qualifica di capo squadra la classe di stipendio immediatamente superiore a quella in godimento all'atto del passaggio.
La promozione a vice capo reparto e a capo reparto si consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che abbiano compiuto nella medesima quattro anni di effettivo servizio.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Nella prima applicazione del presente decreto i marescialli di prima classe ed i marescialli di seconda classe sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di capo reparto e di vice capo reparto, conservando nelle medesime l'anzianità riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni; i marescialli di terza classe nella qualifica di capo squadra al parametro 188 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni aumentata di cinque anni; i brigadieri con più di tre anni di anzianità nei gradi di brigadiere e di vice brigadiere, nella qualifica di capo squadra al parametro 188 conservando l'anzianità riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni ridotta di tre anni; i brigadieri con meno di tre anni di anzianità complessiva nei gradi di brigadiere e vice brigadiere nella qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; i vice brigadieri nella qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile scelto nella qualifica di vigile al parametro 165 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile nella stessa qualifica di vigile al parametro 120 se con anzianità inferiore a due anni ed al parametro 140 se con anzianità superiore conservando l'intera anzianità riconosciuta dalle precedenti disposizioni; il vigile con oltre sei anni di anzianità è inquadrato direttamente nel parametro 165 conservando l'intera anzianità riconosciuta dalle precedenti disposizioni.
Ai vigili ed ai vigili scelti attualmente in servizio all'atto della promozione a capo squadra è conferito direttamente il parametro 173.
Al personale attualmente in servizio temporaneo sarà riconosciuta, all'atto della nomina a vigile permanente, la valutazione del servizio prestato nella posizione di temporaneo con i limiti e le modalità di cui all'art. 3, ultimo comma, della
Gli esami per la promozione a vice brigadiere ed a maresciallo di terza classe in via di espletamento saranno portati a termine, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove scritte.
I vigili vincitori del concorso a vice brigadiere sono collocati nella qualifica di capo squadra, attribuendo nella seconda classe di stipendio l'anzianità riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti al 30 giugno 1970.
Gli estranei vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'articolo 29 della
I vincitori del concorso a maresciallo di terza classe saranno inquadrati, a decorrere dal 1° luglio 1970, subito dopo gli attuali marescialli, nella qualifica di capo squadra attribuendo nella terza classe di stipendio l'anzianità riconosciuta nel grado di brigadiere.
Il periodo minimo di permanenza nella qualifica di vice capo reparto per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a capo reparto è ridotta a due anni per gli attuali marescialli di seconda e terza classe e per i vincitori del concorso di cui al comma precedente.
Sezione IV
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Art. 57. Ruolo ispettivo tecnico industriale e agrario.
La nomina in prova alla qualifica di ispettore del ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario si consegue mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti del diploma di laurea in ingegneria o in scienze agrarie e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con
Il bando stabilisce per quale delle due specializzazioni è indetto il concorso.
Agli impiegati iscritti nel ruolo alla data della quale ha effetto il presente decreto è attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente in godimento, conservando nello stesso l'anzianità maturata con l'ex coefficiente.
Art. 58. Carriera di concetto del personale di educazione addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni.
Il personale della carriera di concetto del ruolo di rieducazione assume le seguenti qualifiche in sostituzione di quelle a fianco di ciascuna indicata:
educatore capo |
censore dirigente di prima classe; |
educatore principale |
censore dirigente di seconda classe; |
|
censore. |
|
|
educatore |
primo educatore; |
|
educatore; |
|
educatore aggiunto |
Art. 59. Coadiutori dattilografi giudiziari.
Fino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della
Art. 60. Carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia.
Al personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia si applicano le norme del presente decreto, fermo restando il disposto di cui all'art. 203 del testo organico approvato con
Sezione V
MINISTERO DELLE FINANZE
Art. 61. Carriera direttiva dell'amministrazione centrale.
L'art. 253 del testo unico approvato con
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio per il conseguimento della seconda classe di stipendio nella qualifica di consigliere e per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a direttore di sezione nei confronti degli impiegati della carriera direttiva del personale amministrativo dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che conseguiranno la nomina nel ruolo successivamente a seguito di concorsi indetti alla data predetta, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 della
Art. 62. Capo ufficio cifra e telegrafo.
L'art. 258 del testo unico approvato con
"Art. 258 (Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo). - La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze è conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera".
Art. 63. Cassieri degli uffici del registro.
Il primo comma dell'articolo 266 del testo unico approvato con
"Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo 5, un terzo dei posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri è riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo".
Art. 64. Carriera esecutiva del personale tecnico del catasto e dei servizi tecnici erariali.
E' abrogato l'art. 259 del testo unico approvato con
Art. 65. Carriere esecutive delle dogane e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.
E' abrogato l'art. 260 del testo unico approvato con
Art. 66. Commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse e imposte indirette sugli affari.
Alle carriere dei commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano le norme relative alle carriere ausiliarie tecniche.
Art. 67. Limiti di applicabilità.
Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale del Ministero delle finanze sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni con esse incompatibili, in attuazione della riforma tributaria.
Sezione VI
MINISTERO DEL TESORO
Art. 68. Amministrazione del tesoro - Personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici.
Al personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici dell'Amministrazione del tesoro, con funzioni di direzione, analisi e programmazione, nonchè agli operatori degli apparati in dotazione ai centri meccanografici ed elettronici, formalmente istituiti, spetta il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico.
I contingenti del personale che svolge le funzioni di cui al precedente comma da data anteriore al 1° luglio 1970 sono trasformati in autonomi ruoli organici con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 132.
L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.
Art. 69. Ordinamenti delle carriere direttive della scuola dell'articolo della medaglia e del sanitario della Zecca.
Restano fermi gli ordinamenti della carriera direttiva della scuola dell'articolo della medaglia e di quella del sanitario della Zecca istituita con l'articolo 3 della
Art. 70. Incisori della Zecca.
L'ordinamento e la dotazione organica della carriera di concetto degli incisori della Zecca sono stabiliti come segue.
Qualifiche |
Posti |
Incisore capo (equiparato a perito capo) |
2 |
Incisore principale (equiparato a perito principale) |
5 |
Incisore (equiparato a perito) |
4 |
Totale |
11 |
|
|
I posti di incisore e di incisore capo sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esperimento per l'ammissione ai quali non è chiesto il possesso di titoli di studio.
Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso per la nomina a incisore capo è stabilito in quarantacinque anni.
Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano la qualifica di incisore principale conseguono la promozione alla qualifica di incisore capo secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.
Art. 71. Ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca.
E' istituito il ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca, detraendo le corrispondenti unità dalla dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva del personale delle direzioni provinciali del tesoro, con le seguenti qualifiche e dotazioni:
Qualifiche |
Posti |
Coadiutore tecnico superiore |
2 |
Coadiutore tecnico principale |
7 |
Coadiutore tecnico |
7 |
Totale |
16 |
|
|
I coadiutori tecnici espletano mansioni di assistente del laboratorio chimico del servizio sanitario e del servizio tecnico nonchè di collaborazione in genere in compiti di carattere tecnico.
In sede di prima applicazione, un quarto dei posti disponibili nel ruolo sono conferiti mediante concorso riservato per esame consistente in una prova pratica, prescindendo dal titolo di studio, agli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria nonchè agli operai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni a mansioni esecutive di carattere tecnico.
Sezione VII
MINISTERO DELLA DIFESA
Art. 72. Commissari di leva.
Restano salve le speciali disposizioni che concernono il personale del ruolo dei commissari di leva.
Art. 73. Cancellieri della giustizia militare.
Ai fini dell'applicazione del regio
Art. 74. Personale del servizio dei fari e segnalamento marittimo.
La carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo è ordinata come segue:
Qualifiche |
Posti |
Tecnico capo dei fari |
220 |
Tecnico dei fari |
330 |
Totale |
550 |
|
|
I posti disponibili nella qualifica di tecnico capo sono conferiti per un terzo mediante scrutinio per merito comparativo e per due terzi mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
I tecnici capi ed i tecnici, se riconosciuti permanentemente non idonei alle mansioni della propria carriera a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, possono essere utilizzati in mansioni di ufficio.
Art. 75. Carriere esecutive tecniche.
I ruoli degli assistenti e quello dei disegnatori restitutisti e calcolatori delle carriere esecutive tecniche di cui alle tabelle numeri 41, 44, 45, 47, 48, 49 e 50 annesse al
Sezione VIII
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Art. 76. Carriere ausiliarie delle soprintendenze ed istituti delle antichità e belle arti.
In sostituzione della carriera ausiliaria dei custodi e guardie notturne sono istituite la carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici e la carriera ausiliaria dei custodi e delle guardie notturne.
La dotazione complessiva dei singoli ruoli è pari, rispettivamente, al quindici e all'ottantacinque per cento del soppresso ruolo dei custodi e delle guardie notturne.
La dotazione organica delle singole qualifiche è determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 29.
L'inquadramento nei ruoli è effettuato, con l'osservanza del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 133, a scelta del consiglio di amministrazione tenuto conto delle mansioni prevalentemente svolte.
Art. 77. Carriera esecutiva tecnica dell'istituto di patologia del libro.
La carriera esecutiva tecnica dei fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, desinfestatori e cartai è ordinata come segue:
Qualifiche |
Posti |
Assistente superiore |
2 |
Assistente |
16 |
Totale |
18 |
|
|
La promozione ad assistente superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli assistenti con almeno quindici anni di effettivo servizio nel ruolo.
Art. 78. Carriera di concetto dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.
Le carriere di concetto dei tecnici coadiutori, dei calcolatori degli osservatori astronomici, dei tecnici degli uffici tecnici universitari, dei tecnici coadiutori degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici e dei tecnici terapisti sono così ordinate:
Qualifiche |
Posti |
Tecnico coadiutore capo, |
dieci per cento del rispettivo ruolo |
Calcolatore capo, tecnico capo, |
|
Tecnico dietista capo, tecnico ortottico capo e tecnico terapista capo; |
|
|
|
Tecnico coadiutore, calcolatore, tecnico, tecnico dietista, tecnico ortottico e tecnico terapista |
novanta per cento del rispettivo ruolo. |
La promozione alla qualifica di tecnico coadiutore capo, o equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.
Art. 79. Carriera di concetto delle ostetriche.
La carriera di concetto delle ostetriche dell'amministrazione universitaria è ordinata come segue:
Qualifiche |
Posti |
Ostetrica capo |
30 |
Ostetrica |
270 |
Totale |
300 |
|
|
La promozione alla qualifica di ostetrica capo si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammesse le ostetriche con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera.
Art. 80. Carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere diplomate, delle infermiere abilitate e assistenti sanitarie visitatrici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.
Le carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere diplomate, delle infermiere abilitate a funzioni direttive e delle assistenti sanitarie visitatrici, sono ordinate come segue:
Qualifiche |
Posti |
Tecnico superiore di radiologia medica; |
dieci per cento del rispettivo ruolo |
Infermiera capo sala; |
|
Infermiera abilitata superiore o infermiera diplomata assistente sanitaria visitatrice superiore. |
|
|
|
Tecnico di radiologia medica; |
novanta per cento del rispettivo ruolo. |
Infermiera abilitata o assistente sanitaria visitatrice. |
|
La promozione alle qualifiche di tecnico superiore, ed equiparate, si consegue, per metà dei posti mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici di radiologia e qualifiche equiparate con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 81. Carriere di concetto degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.
Le carriere di concetto dei segretari, dei segretari economi, dei segretari ragionieri economi, dei censori di disciplina, degli economi, dei ragionieri economi, degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, degli istituti e scuole d'arte, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei convitti annessi agli istituti tecnici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e licei artistici annessi, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, dei convitti nazionali ed educandati femminili, e delle altre scuole ed istituti speciali sono così ordinate:
Qualifiche |
Posti |
Segretario capo ed equiparate |
dieci per cento del rispettivo ruolo |
|
|
Segretario ed equiparate |
novanta per cento del rispettivo ruolo |
I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, od equiparate, sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 82. Carriere esecutive degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.
Le carriere esecutive degli applicati di segreteria, degli addetti di segreteria, degli aiutanti tecnici, dei magazzinieri, degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e annessi licei artistici, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, degli istituti e scuole d'arte e delle altre scuole ed istituti speciali sono ordinate come segue:
Qualifiche |
Posti |
Applicato superiore ed equiparate |
dieci per cento del rispettivo ruolo |
|
|
Applicato ed equiparate |
novanta per cento del rispettivo ruolo |
I posti disponibili nella qualifica di applicato superiore, o equiparate, sono conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 83. Carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza.
Alla carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza si applica il trattamento giuridico ed economico delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato.
Art. 84. Nomina ad ispettore centrale dell'istruzione elementare.
Alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 276 del testo unico approvato con
Art. 85. Limiti di applicabilità.
Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale non insegnante delle scuole di istruzione secondaria ed artistica sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni con esse incompatibili, ad integrazione del relativo stato giuridico.
Sezione IX
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Art. 86. Personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.
Le carriere del personale dei ruoli dei direttori, dei direttori di sezione e degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, anche non liberi docenti, si sviluppano per classi di stipendio secondo le norme relative, rispettivamente, alle carriere dei professori, dei professori aggregati e degli assistenti delle università ed alle valutazioni dei periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il tirocinio, in qualità di borsista, di cui all'art. 52, lettera b), del
Art. 87. Personale del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dell'alimentazione con funzioni direttive.
Al personale dei servizi dell'alimentazione il quale, assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 1945 in qualità di esperto con funzioni di carattere direttivo, sia stato inquadrato nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dei servizi dell'alimentazione ai sensi della
Art. 88. Personale addetto alla conduzione degli automezzi.
Le qualifiche di primo autista ed autista dei ruoli del personale addetto alla conduzione degli automezzi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono sostituite dall'unica qualifica di autista.
Si applicano le norme di cui agli articoli 134 e 135 del presente decreto.
Sezione X
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Art. 89. Collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Per i collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione i periodi minimi di effettivo servizio previsti negli articoli 26 e 28 per il conseguimento delle promozioni sono ridotti di due anni.
Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della
Art. 90. Carriere esecutive degli uffici del lavoro.
La tabella di cui alla
a) Carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori:
Qualifiche |
Posti |
Addetto superiore |
126 |
Addetto principale |
567 |
Addetto |
567 |
Totale |
1.260 |
|
|
b) Carriera del personale di archivio:
Qualifiche |
Posti |
Coadiutore superiore |
84 |
Coadiutore principale |
378 |
Coadiutore |
378 |
Totale |
840 |
|
|
Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla soppressa tabella annessa alla
Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione di anzianità prevista dall'art. 89.
Art. 91. Personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro.
La tabella B allegata alla
Carriera esecutiva
a) Carriera degli addetti alla vigilanza:
Qualifiche |
Posti |
Addetto superiore |
103 |
Addetto principale |
463 |
Addetto |
463 |
Totale |
1.029 |
|
|
b) Carriera del personale d'archivio:
Qualifiche |
Posti |
Coadiutore superiore |
69 |
Coadiutore principale |
308 |
Coadiutore |
309 |
Totale |
686 |
|
|
Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla tabella b) allegata alla
Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione di anzianità prevista dall'art. 89.
Sono abrogati i commi quarto e successivi dell'articolo 8 della
Art. 92. Ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Al personale, assunto prima del 16 maggio 1956 nella tabella C del
Agli stessi sono attribuiti rispettivamente i parametri di stipendio 257, 307 e 387 in corrispondenza degli ex coefficienti 325, 402 e 500 e, al compimento di quattro anni di effettivo servizio senza demerito col parametro 387, il parametro 426.
La determinazione del contingente del personale di cui ai commi precedenti è stabilita ai sensi dell'articolo 132, ultimo comma, del presente decreto.
Sezione XI
MINISTRO DELLA SANITA'
Art. 93. Guardie di sanità.
La carriera delle guardie di sanità è ordinata come segue:
Qualifiche |
Posti |
Capo guardia |
180 |
Guardia |
270 |
Totale |
450 |
|
|
I posti disponibili nella qualifica di capo guardia sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi le guardie che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 94. Carriere direttive tecniche.
La promozione alla qualifica di ricercatore aggiunto è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 15 del presente decreto.
Le promozioni alle qualifiche di ricercatore e di primo ricercatore rimangono disciplinate dalle disposizioni del
Art. 95. Carriere ausiliarie tecniche.
Gli impiegati che attualmente rivestono la qualifica di sorvegliante tecnico capo e sorvegliante tecnico vengono inquadrati con la qualifica di sorvegliante tecnico capo.
Agli impiegati provenienti dalla qualifica attuale di sorvegliante tecnico capo è attribuita, nella qualifica di inquadramento, la seconda classe di stipendio con l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza.
Capo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AZIENDE AUTONOME
Sezione I
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Art. 96. Carriere.
Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si distingue in:
personale direttivo;
personale degli uffici;
personale dell'esercizio.
Ai ruoli ad esaurimento del personale dell'ex Azienda monopoli banane si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto.
Art. 97. Carriere del personale direttivo.
Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:
Tabella I |
|
Qualifiche |
Posti |
Direttore generale dei monopoli di Stato |
1 |
|
|
Qualifiche |
Posti |
Vice direttore generale tecnico |
1 |
Vice direttore generale amministrativo |
1 |
Direttore centrale tecnico |
3 |
Direttore centrale amministrativo |
3 |
Totale |
8 |
|
|
Tabella III
Ruolo del personale tecnico
Qualifiche |
Numero dei posti |
||||
|
Branca coltivazioni tabacchi |
Branca manifatture tabacchi |
Branca sali e chinino |
Totale |
|
Ispettore generale e direttore superiore di stabilimento |
7 |
15 |
4 |
26 |
|
Ispettore capo e direttore di stabilimento |
12 |
21 |
8 |
41 |
|
Ispettore superiore e vice direttore di stabilimento |
30 |
55 |
20 |
105 |
|
Totale |
49 |
91 |
32 |
172 |
|
Tabella IV |
|||||
Ruolo del personale amministrativo. |
|||||
Qualifiche |
Posti |
||||
Ispettore generale |
21 (a) |
||||
Ispettore capo |
28 |
||||
Ispettore superiore |
122 |
||||
Ispettore |
|
||||
Totale |
171 |
||||
(a) Oltre a quattro posti in assegnazione temporanea, per l'adeguamento delle strutture dell'Amministrazione alle esigenze del M.E.C. e della maggior produzione, da assorbire gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore della |
|||||
Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine di cui alle tabelle I e II. |
|||||
L'avanzamento nelle carriere direttive di cui alle precedenti tabelle III e IV è disciplinato dalle disposizioni del testo unico approvato con |
|||||
L'anzianità di tre anni prevista dal primo comma dell'art. 139 è ridotta a due anni. |
|||||
Non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del citato art. 139. |
Art. 98. Carriere del personale degli uffici.
Le carriere del personale dell'esercizio sono distinte come segue:
Tabella V |
|
Carriera di concetto |
|
Qualifiche |
Posti |
Interprete traduttore principale (equiparato a segretario principale) |
3 |
Interprete traduttore (equiparato a segretario) |
4 |
Totale |
7 |
Tabella VI |
|
Carriera esecutiva - Ruolo del personale di dattilografia |
|
Qualifiche |
Posti |
Dattilografo operatore elettrocontabile (equiparato a coadiutore principale) |
125 |
Dattilografo (equiparato a coadiutore) |
125 |
Totale |
250 |
Tabella VII |
|
Carriera ausiliaria |
|
Qualifiche |
Posti |
Commesso capo |
60 |
Commesso |
140 |
Totale |
200 |
Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con
Art. 99. Carriere dell'esercizio.
Le carriere del personale dell'esercizio sono distinte come segue:
Tabella VIII
Qualifiche |
Amministrativi (A) |
Branca coltivazioni (B) |
Tecnici Branca manifatture (C) |
Branca saline (D) |
Dirigente amministrativo (A) o dirigente lavorazioni o dirigente manutenzione e impianti (B, C e D) ed equiparate |
28 (a) |
27 (b) |
31 (c) |
6 |
Capo revisore (A) o capo reparto lavorazioni o capo officina (B, C e D) ed equiparate |
126 |
120 |
141 |
24 |
Revisore (A) o capo laboratorio o vice capo officina (B, C e D) ed equiparate |
126 |
121 |
142 |
25 |
Totali |
280 |
268 |
314 |
55 |
(a) Oltre a quattro posti in assegnazione temporanea, per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori da assorbire gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore della |
||||
(b) Oltre a due posti per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori da assorbire gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore della |
||||
(c) Oltre a cinque posti per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori da assorbire gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore della |
Tabella IX
|
Numero dei posti |
|||
Qualifiche |
Branca coltivazioni tabacchi |
Branca manifatturetabacchi |
Branca sali e chinino |
Totale |
Capo tecnico superiore |
36 |
65 |
11 |
112 (a) |
Capo tecnico principale |
117 |
219 |
38 |
374 |
Capo tecnico |
125 |
233 |
40 |
398 |
Totale |
278 |
517 |
89 |
884 |
(a) Oltre a dieci posti in assegnazione temporanea per le particolari esigenze dell'Azienda da assorbire a far tempo dal 1 gennaio 1976 in ragione di un terzo all'anno. Tale aumento temporaneo è ripartito come segue: tre posti alla branca coltivazioni tabacchi, sei posti alla branca manifatture tabacchi ed un posto alla branca saline. In corrispondenza saranno lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali. |
Tabella X
Qualifiche |
Posti |
Computista superiore |
60 |
Computista principale |
270 |
Computista |
270 |
Totale |
600 |
|
|
Tabella XI
Qualifiche |
Posti |
Agente di custodia |
82 |
Agente di controllo |
193 |
Totale |
275 |
|
|
I posti disponibili nelle qualifiche di capo revisore ed equiparate, quelli disponibili nelle qualifiche di capo tecnico principale e computista principale, nonchè quelli disponibili nella qualifica di agente di custodia sono conferiti agli impiegati della qualifica iniziale del relativo ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli articoli 20, 26 e 32; l'anzianità minima di servizio ivi prevista è stabilita in sette anni.
I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente amministrativo, e qualifiche equiparate, e quelli di capo tecnico superiore e di computista superiore sono conferiti agli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del relativo ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli articoli 22 e 28, ultimo comma.
Ai concorsi di passaggio alle qualifiche di capo revisore, od equiparate, ed a quelle di capo tecnico principale e di computista principale sono ammessi, nei limiti, con le modalità ed i requisiti di cui agli articoli 21 e 27, rispettivamente gli impiegati che rivestono le qualifiche terminale o intermedia delle carriere di cui alle tabelle IX e X e gli impiegati della tabella XI ed i capi operai, gli operai specializzati, gli operai qualificati e gli operai comuni.
Al concorso per la nomina a capo revisore sono ammessi altresì i dattilografi operatori elettrocontabili che, se sprovvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle E, F, G, H, I, L, M, annesse alla
Qualifiche di inquadramento |
Qualifiche di provenienza |
||
Tabella V |
Interprete traduttore principale |
Tabella G |
Interprete traduttore capo |
|
Interprete traduttore |
|
Interprete traduttore di prima, seconda e terza classe |
Tabella VI |
Dattilografo operatore elettrocontabile dattilografo |
Tabella L |
Dattilografo capo e dattilografo di prima classe, dattilografo di seconda e terza classe |
Tabella VIII |
Dirigente amministrativo (A), dirigente lavorazioni o dirigente manutenzione e impianti (B, C, D) ed equiparati |
Tabelle E, F |
Revisore capo; perito capo |
|
Capo revisore (A), capo reparto lavorazioni o capo officina (B, C, D) ed equiparati |
|
Primo revisore e revisore; Perito principale di prima e seconda classe |
|
Revisore (A), capo laboratorio, o vice capo officina (B, C, D) ed equiparati |
|
Primo ragioniere, ragioniere e vice ragioniere, perito, perito aggiunto di prima e seconda classe |
Tabella IX |
Capo tecnico superiore |
Tabella H |
Capo tecnico principale di prima classe e capo tecnico principale |
|
Capo tecnico principale |
|
Capo tecnico di prima classe e capo tecnico di seconda classe |
|
Capo tecnico |
|
Capo tecnico aggiunto ed applicato tecnico |
Tabella X |
Computista superiore |
Tabella I |
Computista principale |
|
Computista principale |
|
Computista capo e computista |
|
Computista |
|
Primo applicato ed applicato |
Tabella XI |
Agente di custodia |
Tabella M |
Agente di custodia di prima e seconda classe |
|
Agente di controllo |
|
Agente di controllo di prima e seconda classe |
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di capo tecnico principale di prima classe precedono nell'ordine di ruolo della qualifica di capo tecnico superiore quelli che rivestivano la qualifica di capo tecnico principale. I primi conseguono la seconda classe dello stipendio previsto per la qualifica di capo tecnico superiore al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza ed in quella di inquadramento.
Art. 101. Limiti di età per l'ammissione agli impieghi.
Per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si osservano i limiti di età previsti per le corrispondenti carriere dal testo unico approvato con
Sezione II
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE
Art. 102. Carriere.
Le carriere del personale dell'A.N.A.S. sono distinte come segue:
Carriere direttive
Tabella I
Qualifiche |
Posti |
Direttore generale dell'A.N.A.S. |
1 |
Tabella II
Qualifiche |
Posti |
Direttore centrale amministrativo |
1 |
Direttore centrale tecnico |
2 |
Totale |
3 |
Tabella III
Ruolo del personale amministrativo
Qualifiche |
Posti |
Ispettore generale |
6 |
Ispettore capo e direttore di divisione |
14 |
Ispettore superiore e direttore di sezione |
86 |
Ispettore e consigliere |
|
Totale |
106 |
Tabella IV
Ruolo del personale tecnico
Qualifiche |
Posti |
Ispettore generale e capo compartimento di 1a classe |
16 (*) |
Capo compartimento di 2a classe, ingegnere capo e ispettore capo |
22 |
Ingegnere superiore e ispettore superiore |
162 |
Ingegnere e ispettore |
|
Totale |
200 |
(*) Di cui nove posti per la funzione di capo compartimento di prima classe. |
Carriere di concetto
Tabella V
Ruolo del personale amministrativo
Qualifiche |
Posti |
Segretario capo |
8 |
Segretario principale |
36 |
Segretario |
36 |
Totale |
40 |
Tabella VI
Ruolo dei geometri
Qualifiche |
Posti |
Geometra capo |
44 |
Geometra principale |
198 |
Geometra |
198 |
Totale |
440 |
Tabella VII
Ruolo dei disegnatori
Qualifiche |
Posti |
Disegnatore capo (equiparato a geometra capo) |
5 |
Disegnatore principale (equiparato a geometra principale) |
22 |
Disegnatore (equiparato a geometra) |
23 |
Totale |
50 |
Tabella VIII
Ruolo dei ragionieri
Qualifiche |
Posti |
Ragioniere capo |
7 |
Ragioniere principale |
34 |
Ragioniere |
34 |
Totale |
75 |
Carriere esecutive
Tabella IX
Ruolo del personale tecnico
Qualifiche |
Posti |
Assistente superiore (equiparato a coadiutore superiore tecnico) |
15 |
Assistente principale (equiparato a coadiutore principale tecnico) |
65 |
Assistente (equiparato a coadiutore tecnico) |
65 |
Totale |
145 |
Tabella X
Ruolo del personale d'archivio e copia
Qualifiche |
Posti |
Coadiutore superiore |
48 |
Coadiutore principale |
214 |
Coadiutore |
214 |
Totale |
476 |
Carriere ausiliarie
Tabella XI
Ruolo del personale addetto ai caselli delle autostrade
Qualifiche |
Posti |
Capo casellante (equiparato a commesso capo) |
135 |
Casellante (equiparato a commesso) |
315 |
Totale |
450 |
Tabella XII
Ruolo dei cantonieri stradali
Qualifiche |
Posti |
Capo cantoniere (equiparato a commesso capo) |
1.780 |
Cantoniere (equiparato a commesso) |
4.155 |
Totale |
5.935 |
Tabella XIII
Ruolo degli agenti tecnici
Qualifiche |
Posti |
Agente tecnico capo |
20 |
Agente tecnico |
45 |
Totale |
65 |
Tabella XIV
Ruolo dei commessi
Qualifiche |
Posti |
Commesso capo |
44 |
Commesso |
102 |
Totale |
146 |
Restano ferme le disposizioni che concernono la nomina alle qualifiche di cui alle tabelle I e II.
Le promozioni ed i passaggi di carriera per i ruoli di cui alle tabelle dalla III alla XIV sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con
Sezione III
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
Le carriere del personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato sono ordinate come segue:
Personale direttivo
Qualifiche |
Posti |
||
Direttore generale delle ferrovie dello Stato |
1 |
||
Vice direttore generale |
2 |
||
Totale |
3 |
||
Qualifiche |
Posti |
||
Direttore centrale di 1a classe |
19 |
||
Direttore compartimentale di 1a classe |
|
||
|
|
||
Direttore centrale |
33 |
||
Direttore compartimentale |
|
||
Ispettore capo superiore |
195 |
||
Ispettore capo |
450 |
||
Ispettore principale |
1.396 |
||
Ispettore |
|
||
|
|
||
Totale |
2.093 (a) |
||
(a) Di cui novecentonovantacinque posti per laureati in ingegneria e novantasette posti per laureati in medicina. |
Personale degli uffici
Personale di concetto
Qualifiche |
Posti |
Segretario superiore di 1a classe |
711 |
Segretario superiore |
3.197 |
Segretario |
3.197 |
Totale |
7.105 |
Segretario tecnico superiore di 1a classe |
358 |
Segretario tecnico superiore |
1.613 |
Segretario tecnico |
1.613 |
Totale |
3.584 (a) |
Disegnatore superiore di 1a classe |
30 |
Disegnatore superiore |
135 |
Disegnatore |
135 |
Totale |
300 (a) |
Revisore superiore di 1a classe |
180 |
Revisore superiore |
819 |
Totale |
999 (b) |
Totale personale di concetto |
11.988 |
(a) Nella prima applicazione del presente provvedimento la dotazione organica dei posti dei segretari tecnici e dei disegnatori deve considerarsi cumulativa. |
|
(b) Ivi compresi i revisori capi a.p. ed i revisori principali a.p. |
Personale esecutivo degli uffici
Qualifiche |
Posti |
Applicato capo |
2.873 |
Applicato |
1.915 |
Totale |
4.788 |
Applicato stenodattilografo capo |
108 |
Applicato stenodattilografo |
72 |
Totale |
180 |
Applicato tecnico capo |
593 |
Applicato tecnico |
396 |
Totale |
989 |
Tecnico di radiologia capo |
21 |
Tecnico di radiologia |
14 |
Totale |
35 |
Infermiere capo |
145 |
Infermiere |
97 |
Totale |
242 (a) |
Totale personale esecutivo degli uffici |
6.234 |
Personale ausiliario degli uffici |
|
Commesso capo |
713 (b) |
Commesso |
1.665 |
Totale |
2.378 |
(a) A carico di tale dotazione organica sono da considerare gli infermieri di 1a classe a.p. e gli infermieri a.p. |
|
(b) Ivi compresi i dipendenti conqualifica di commesso a.p. |
Personale dell'esercizio
Dirigenti delle stazioni
Qualifiche |
Posti |
Movimentisti |
|
Capo stazione sovrintendente |
1.033 |
Capo stazione superiore |
4.648 |
Capo stazione |
4.649 |
Totale |
10.330 |
Gestionisti |
|
Capo gestione sovrintendente |
655 |
Capo gestione superiore |
2.947 |
Capo gestione |
2.948 |
Totale |
6.550 (a) |
Totale dirigenti delle stazioni |
16.880 |
(a) Le assunzioni nella qualifica di Capo gestione da concorsi pubblici banditi anteriormente al 1° gennaio 1971 possono essere disposte con riferimento all'organico vigente al 31 dicembre 1970 e in ogni caso entro il limite dei posti disponibili nella qualifica di assistente capo di stazione. |
Personale esecutivo delle stazioni
Qualifiche |
Posti |
Assistente capo di stazione |
7.118 |
Assistente di stazione |
4.746 |
Totale |
11.864 (a) |
Manovratori |
|
Manovratore capo |
1.070 |
Primo manovratore |
.186 |
Manovratore |
4.817 |
Totale |
10.703 |
Deviatori |
|
Deviatore capo |
803 |
Primo deviatore |
3.613 |
Deviatore |
3.613 |
Totale |
8.029 |
Ausiliari |
|
Ausiliario di stazione |
4.723 (b) |
Totale personale esecutivo delle stazioni |
35.319 |
(a) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di aiutante a.p. e alunno d'ordine a.p. |
|
(b) Ivi compresi i dipendenti che rivestono la qualifica di ausiliario di stazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
Personale delle fermate
Qualifiche |
Posti |
Gestori |
|
Gestore capo |
381 |
Gestore di prima classe |
1.716 |
Gestore |
1.717 |
Totale |
3.814 |
Ausiliari |
|
Ausiliario di fermata |
888 |
Totale personale esecutivo delle stazioni |
4.702 |
Dirigenti dei depositi del personale viaggiante |
|
Capo personale viaggiante sovrintendente |
99 |
Capo personale viaggiante superiore |
444 |
Capo personale viaggiante |
445 |
Totale |
988 |
Controllori viaggianti |
|
Controllore viaggiante sovrintendente |
32 |
Controllore viaggiante superiore |
144 |
Controllore viaggiante |
144 |
Totale |
320 |
Personale dei treni |
|
Dirigente dei treni |
|
Capo treno |
6.981 |
Personale esecutivo |
|
Conduttore |
5.814 (a) |
Assistente viaggiante |
2.485 |
Ausiliario viaggiante |
1.700 |
Totale |
9.999 |
Totale del personale dei treni |
16.980 |
(a) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di conduttore principale a.p. |
Dirigenti dei depositi locomotive
Qualifiche |
Posti |
Capo deposito sovrintendente |
79 |
Capo deposito superiore |
355 |
Capo deposito |
356 |
Totale |
790 |
Personale di macchina |
|
Dirigenti di macchina |
|
Macchinista |
11.388 |
Personale esecutivo |
|
Macchinista T.M. |
2.340 |
Aiuto macchinista |
10.634 |
Aiuto macchinista T.M. |
663 |
Totale del personale di macchina |
25.025 |
Dirigenti della linea |
|
Capo tecnico superiore della linea |
171 |
Capo tecnico della linea |
399 |
Totale |
570 |
Personale esecutivo della linea |
|
Operaio specializzato dell'armamento |
4.934 |
Operaio dell'armamento |
11.511 |
Totale |
16.445 |
Personale di vigilanza |
|
Guardiano di 1a classe |
2.494 |
Guardiano |
5.485 |
Totale |
7.979 |
Dirigenti tecnici |
|
Capo tecnico sovrintendente |
351 |
Capo tecnico superiore |
1.580 |
Capo tecnico |
1.580 |
Totale |
3.511 |
Tecnici I.E., verificatori e operai |
|
Tecnico I.E. |
3.493 (a) |
Verificatore |
|
Operaio specializzato |
15.717 (b) |
Operaio qualificato |
15.717 |
Totale |
34.927 |
(a) Di cui 1203 tecnici I.E. |
|
(b) Ivi compresi i dipendenti con la qualifica di sottocapo tecnico a,p. |
Autisti
Qualifiche |
Posti |
Autista |
533 |
Personale di manovalanza |
|
Capo squadra manovali |
1.455 |
Manovale specializzato e ausiliario di magazzino |
6.744 (a) |
Manovale |
8.767 |
Totale |
16.966 |
(a) Ivi compresi i dipendenti con la qualifica di a. operaio a.p. |
Ufficiali delle navi traghetto
Qualifiche |
Posti |
Ufficiale di coperta |
|
Comandante |
40 |
Primo ufficiale |
40 |
Ufficiale navale |
36 |
Totale |
116 |
Ufficiale di macchina |
|
Direttore di macchina |
40 |
Primo ufficiale di macchina |
40 |
Ufficiale di maccina |
32 |
Totale |
112 |
Totale degli ufficiali delle navi traghetto |
228 |
Personale di coperta e di macchina delle navi traghetto |
|
Personale di coperta |
|
Nostromo |
38 |
Carpentiere |
23 |
Marinaio |
518 |
Totale |
579 |
Personale di macchina |
|
Capo motorista |
38 |
Capo elettricista |
38 |
Motorista |
255 |
Elettricista |
91 |
Ingrassatore |
33 (a) |
Carbonaio |
78 |
Totale |
533 |
Totale del personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto |
1.112 |
Ufficiali marconisti |
|
Primo ufficiale marconista |
6 |
Ufficiale marconista |
12 |
Totale |
18 |
(a) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di fuochista a.p. |
Art. 104. Modificazioni e integrazioni della
Alla
Art. 1, penultimo comma. - E' sostituito dal seguente: "Il personale dell'esercizio è ripartito in sedici gruppi come risulta dalle tabelle annesse (allegato 3)".
Art. 9, comma primo. - E' sostituito dal seguente: "I posti annualmente disponibili nelle qualifiche di applicato e commesso non possono essere messi a concorso quando vi sia personale esecutivo dell'esercizio di qualifica corrispondente o immediatamente superiore, che sia stato dichiarato fisicamente inidoneo alle mansioni della qualifica di appartenenza".
Art. 10, comma terzo. - Sono soppresse le parole: "nonchè nella qualifica di interprete".
Art. 29. - E' sostituito dal seguente: "Art. 29 (Attribuzioni del personale esecutivo degli uffici). - Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonchè quelle ausiliarie delle professioni sanitarie e di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'ammissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari".
Art. 30, comma terzo. - E' soppresso.
Art. 63, comma settimo. - Sono soppresse le parole: "e i capi telegrafisti".
Art. 67, commi primo e secondo. - Le parole "capo stazione superiore" sono sostituite dalle seguenti: "capo stazione sovrintendente".
Comma terzo. - Sono soppresse le parole: "capo stazione superiore".
Art. 72. - E' sostituito dal seguente: "Art. 72 (Sistemi di avanzamento). - Le promozioni entro i limiti dei posti disponibili nella qualifica cui si deve accedere ed in quelle ad essa superiori sono conferite a scelta, per merito comparativo, per merito assoluto o mediante concorso per esami, secondo le indicazioni contenute nella tabella annessa (allegato 12)".
Art. 78, comma sesto, modificato dall'art. 22 della
Art. 126, comma quarto, modificato dall'art. 24 della
Art. 156, comma quarto, lettera a). - Sono soppresse la parole: "capo stazione superiore".
Comma sesto, lettera a). - Sono soppresse le parole: "segretario superiore e capo stazione superiore".
Art. 168, comma primo. - E' sostituito dal seguente: "All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio, può essere conferito il titolo ufficiale onorifico della qualifica immediatamente superiore al personale direttivo, al personale di concetto degli uffici e ai dirigenti dell'esercizio che siano ritenuti meritevoli in base ai criteri ed alle condizioni previste nell'art. 73".
L'art. 74, comma quarto, è soppresso" [4].
Art. 105. Sostituzione di allegati alla
Gli allegati 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della
Art. 106. Assunzione di nuove qualifiche.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto i dipendenti in servizio nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, salvo le eccezioni previste, assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita in base alle indicazioni del quadro di equiparazione di cui al quadro n. 10 annesso al presente decreto.
Art. 107. Norme particolari.
Le disposizioni di cui agli articoli 21, 27, 36, 37, 41 e 42 della presente legge non si applicano al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 15, secondo comma, e 18 della
Art. 108. Norme di adeguamento.
Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, si provvederà, ove occorra, in relazione alle modifiche introdotte con il presente decreto, al coordinamento delle norme relative ai requisiti di ammissibilità agli scrutini e concorsi di promozione e di passaggio di carriera.
Art. 109. Variazione delle piante organiche.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 175 della
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della
Art. 110. Norme di inquadramento.
Il personale delle carriere di concetto degli uffici e delle carriere dei dirigenti dell'esercizio che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestiva una qualifica corrispondente all'ex coefficiente 402 è inquadrato nella qualifica terminale del rispettivo ruolo con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970 per coloro che alla data stessa rivestivano già la qualifica, o dalla data della promozione per coloro che hanno conseguito successivamente la qualifica stessa.
Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza [5].
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli ufficiali delle navi traghetto che anteriormente alla data stessa rivestivano la qualifica di comandante o di direttore di macchina (ex coefficiente 357).
Art. 111. Disposizioni transitorie.
Le anzianità minime di servizio previste per la promozione alle qualifiche di segretario superiore di prima classe ed equiparate, di capo stazione sovrintendente ed equiparate, sono ridotte a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono rispettivamente la qualifica di segretario superiore ed equiparate, di capo stazione superiore ed equiparate nonchè per coloro che conseguono dette qualifiche con gli avanzamenti per l'anno 1971 [6].
Il personale direttivo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sarà ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore capo al compimento di otto anni e sei mesi nella carriera direttiva, ridotti a sei anni e sei mesi per il personale immesso nella carriera direttiva con la qualifica di ispettore di prima classe mediante concorso interno in base alle norme del precedente ordinamento [7].
Dette disposizioni si applicano anche a coloro che fruiscono della norma di cui all'ultimo comma del presente articolo. A seconda che la data di compimento del periodo di anzianità di carriera cada nel primo o nel secondo semestre, essa si intende riportata, agli effetti dell'ammissione allo scrutinio, al 31 dicembre dell'anno precedente o dell'anno corrente [8].
Agli scrutini di avanzamento alle qualifiche di comandante e di direttore di macchina per l'anno 1971 è ammesso il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste rispettivamente la qualifica di ufficiale navale di 1 classe e di ufficiale macchinista di 1 classe con almeno tre anni di anzianità nella qualifica.
Agli scrutini d'avanzamento a comandante ed a direttore di macchina dei successivi quattro anni sono ammessi rispettivamente i primi ufficiali navali ed i primi ufficiali di macchina a prescindere dall'anzianità nella qualifica.
Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di revisore principale o di revisore capo è ammesso allo scrutinio d'avanzamento per merito comparativo a revisore superiore al compimento di sette anni complessivi di servizio nella carriera di concetto degli uffici e dei dirigenti d'esercizio.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è ammesso al passaggio alla qualifica di ispettore principale mediante concorso interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti, allorchè risulti rivestito della qualifica di segretario superiore ed equiparata, di capo stazione superiore ed equiparata.
Ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente comma è richiesta l'anzianità minima di 13 anni nella carriera del personale di concetto degli uffici o di quella dei dirigenti dell'esercizio ovvero complessivamente in entrambe le carriere.
Il personale rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto di una delle qualifiche del personale di concetto degli uffici o dei dirigenti dell'esercizio è ammesso al passaggio alla qualifica di Ispettore mediante concorso interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti, allorchè risulti in possesso dell'anzianità di almeno nove anni in una delle predette carriere ovvero complessivamente in entrambe.
L'anzianità minima di servizio per l'ammissione al concorso interno per motorista è ridotta a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di carbonaio.
I posti disponibili nella qualifica di capo treno sono conferiti, nel limite del sessanta per cento, per merito comparativo al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di conduttore ed è abilitato alla dirigenza convogli.
Il personale proveniente dalla soppressa qualifica di interprete superiore concorre all'avanzamento a capo gestione sovrintendente se in possesso della idoneità alla dirigenza impianti.
Si prescinde da detto requisito per gli avanzamenti per l'anno 1971. Parimenti si prescinde dal possesso della prescritta idoneità per l'avanzamento a capo gestione superiore, per l'anno 1971, nei confronti del personale proveniente dalle soppresse qualifiche di interprete principale e di interprete di 1ª classe.
Il personale della soppressa qualifica di frenatore potrà essere inquadrato nella qualifica di assistente viaggiante a condizione che consegua la prescritta abilitazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
In caso contrario sarà inquadrato nella qualifica di ausiliario viaggiante.
Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercita le mansioni di tecnico di radiologia viene inquadrato, nei limiti dei posti disponibili, previo parere favorevole, del consiglio di amministrazione, nel ruolo dei tecnici di radiologia. Agli interessati è attribuita nel nuovo ruolo l'anzianità decorrente dalla data di immissione nelle mansioni di tecnico di radiologia. L'inquadramento decorre dal 1° gennaio 1971 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 1° luglio 1971, ai soli effetti giuridici, per il personale che sarà assunto in base al concorso bandito con
Nell'attuale ruolo degli infermieri ad esaurimento, il relativo personale conserva ad personam le qualifiche in atto rivestite ed è ammesso a concorrere, nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica di infermiere appartenente alla carriera esecutiva mediante concorso per esame e per titoli [10].
Ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di merito comparativo per la promozione ad infermiere capo, nei confronti del personale rivestito della qualifica di infermiere di prima classe alla data di entrata in vigore del presente decreto è valutata l'anzianità maturata in questa ultima qualifica [11].
Il personale che, entro i 12 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato utilizzato alla guida di automezzi per almeno novanta giornate di effettivo servizio, concorre, nei limiti dei posti disponibili, su domanda da prodursi entro trenta giorni, all'inquadramento nella qualifica di autista.
L'inquadramento avverrà secondo l'ordine di graduatoria formulata sulla base delle giornate di utilizzazione nell'ultimo biennio.
Il personale già rivestito di una delle soppresse qualifiche ad personam conserva, ai fini dell'avanzamento, il trattamento giuridico previsto dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini di avanzamento a commesso capo è ridotta a sette anni per il personale in servizio alla data di entrata di vigore del presente decreto.
L'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini d'avanzamento ad assistente capo di stazione è ridotta a cinque per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quattro per il personale pervenuto dalla qualifica di assuntore a quella di assistente di stazione mediante concorso interno.
Per coloro che all'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora conseguito l'avanzamento o i cambi di qualifica ammessi da speciali norme legislative e regolamentari e tuttora in corso di attuazione o da concorsi interni già autorizzati ancora in via di svolgimento o da svolgere, i relativi provvedimenti sono da deliberarsi nelle preesistenti qualifiche in base alle quali, si opera l'equiparazione di cui al precedente art. 106.
Sezione IV
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Art. 112. Carriere.
Il personale dell'Amministrazione autonoma delle porte e delle telecomunicazioni si distingue in:
personale direttivo;
personale degli uffici;
personale dell'esercizio:
a) per i servizi postali e di telecomunicazione;
b) per gli uffici locali.
Restano fermi l'ordinamento delle carriere e le dotazioni organiche del personale insegnante ed assistente della Scuola superiore di telegrafia e di telefonia di cui alla
Art. 113. Carriere del personale direttivo.
Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:
Tabella I
Qualifiche |
Posti |
Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni |
1 |
Tabella II
Qualifiche |
Posti |
Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni (a) |
1 |
Tabella III
Qualifiche |
Posti |
Direttore centrale e direttore compartimentale |
24 (b) |
(a) Compete l'indennità di cui all'art. 4 del regio |
|
(b) Di cui dieci con funzione di direttore centrale. |
Tabella IV
Ruolo del personale amministrativo
Qualifiche |
Posti |
Ispettore generale, direttore provinciale ed equiparate |
47 |
Ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate |
180 |
Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate |
1.050 |
Ispettore e consigliere |
|
|
|
Totale |
1.277 |
Tabella V
Ruolo del personale tecnico delle telecomunicazioni
Qualifiche |
Posti |
Ispettore generale, direttore di circolo delle costruzioni T.T. ed equiparate |
13 |
Ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate |
34 |
Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate |
163 |
Ispettore e consigliere |
|
|
|
Totale |
210 |
Tabella VI
Ruolo del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici
Qualifiche |
Posti |
Ispettore generale e direttore di ufficio compartimentale |
5 |
Ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate |
15 |
Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate |
85 |
Ispettore e consigliere |
|
|
|
Totale |
105 |
Tabella VII
Ruolo del personale tecnico dei trasporti
Qualifiche |
Posti |
Ispettore generale e direttore di ufficio compartimentale |
1 |
Ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate |
4 |
Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate |
24 |
Ispettore e consigliere |
|
Totale |
29 |
Le promozioni nelle carriere direttive di cui alle tabelle IV, V, VI, VII, sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico approvato con
Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine alle qualifiche di cui alle tabelle I, II e III.
Art. 114. Carriere del personale degli uffici.
Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:
Carriera di concetto
Carriera di concetto
Tabella VIII [12]
Qualifiche |
Numero posti da 1° gennaio 1971 |
Numero posti da 1° gennaio 1973 |
Numero posti da 1° gennaio 1975 |
Segregario capo |
63 |
63 |
110 |
Segretario principale (a) |
662 |
662 |
662 |
Segretario |
378 |
473 |
662 |
Totale |
1.103 |
1.198 |
1.434 |
(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale. |
Carriera esecutiva
Tabella IX
Qualifiche |
Posti |
Coadiutore superiore |
120 |
Coadiutore principale |
540 |
Coadiutore |
540 |
Totale |
1.200 |
Carriera ausiliaria
Tabella X
Qualifiche |
Posti |
Commesso capo |
330 |
Commesso |
770 |
Totale |
1.100 |
Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con
Ai concorsi per il passaggio alle qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale sono ammessi soltanto gli impiegati appartenenti, rispettivamente, ai ruoli di cui alle tabelle IX e X e gli operai.
Art. 115. Personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni.
Il personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni è distinto come segue:
Tabella XI
Qualifiche |
Numero posti dal 1° gennaio 1971 |
Numero posti dal 1° gennaio 1973 |
Numero posti dal 1° gennaio 1975 |
Dirigente superiore di esercizio ed ispettore superiore di ragioneria |
314 |
314 |
550 |
Dirigente di esercizio, ispettore capo di ragioneria e revisore principale di esercizio (a) |
2.306 |
2.306 |
2.306 |
Revisore di esercizio |
1.316 |
1.646 |
2.306 |
Totale |
3.936 |
4.266 |
5.162 |
(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale. |
Tabella XII [13]
Qualifiche |
Numero posti dal 1° gennaio 1971 |
Numero posti dal 1° gennaio 1973 |
Numero posti dal 1° gennaio 1975 |
Perito capo |
56 |
56 |
76 |
Perito principale (a) |
342 |
342 |
342 |
Perito |
252 |
252 |
342 |
Totale |
650 |
680 |
760 |
(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale. |
Tabella XIII [14]
Qualifiche |
Numero posti dal 1° gennaio 1971 |
Numero posti dal 1° gennaio 1973 |
Numero posti dal 1° gennaio 1975 |
Geometra capo |
53 |
53 |
105 |
Geometra principale (a) |
473 |
473 |
473 |
Geometra |
238 |
316 |
472 |
Totale |
764 |
842 |
1.050 |
(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale. |
Tabella XIV [15]
Qualifiche |
Posti |
Dirigente di ufficio |
3.271 |
Capo ufficio ed operatore principale di esercizio |
14.717 (a) |
Operatore di esercizio |
15.692 |
Totale |
33.680 |
(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo ufficio, capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, capo tecnico di officina postelegrafica e capo tecnico di officina di posta pneumatica o di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'art. 37 della |
Tabella XV [16]
Qualifiche |
Posti |
Dirigente radiotelegrafista e dirigente radioelettricista |
61 |
Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista ed operatore tecnico principale |
186 (a) |
Operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista |
213 |
Totale |
460 |
(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo ufficio, capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, capo tecnico di officina postelegrafica e capo tecnico di officina di posta pneumatica o di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'art. 37 della |
Tabella XVI [17]
Qualifiche |
Posti |
Dirigente di officina postelegrafica |
161 |
Capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina |
722 (a) |
Operatore tecnico di officina postelegrafica |
722 |
Totale |
1.605 |
(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo ufficio, capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, capo tecnico di officina postelegrafica e capo tecnico di officina di posta pneumatica o di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'art. 37 della |
Tabella XVII [18]
Qualifiche |
Posti |
Dirigente di officina di posta pneumatica |
7 |
Capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina di posta pneumatica |
29 (a) |
Operatore tecnico di posta pneumatica |
30 |
Totale |
66 |
(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo ufficio, capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, capo tecnico di officina postelegrafica e capo tecnico di officina di posta pneumatica o di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'art. 37 della |
Tabella XVIII
Qualifiche |
Posti |
Assistente superiore e disegnatore superiore |
30 |
Assistente principale e disegnatore principale |
135 |
Assistente e disegnatore |
135 |
Totale |
300 |
Tabella XIX
Qualifiche |
Posti |
Sorvegliante capo ed assimilate |
4.608 |
Portalettere ed assimilate |
27.845 |
Fattorino ed assimilate |
14.196 |
Totale |
46.649 |
Tabella XX [19]
Qualifiche |
Posti |
Sorvegliante capo di linea o impianto e apparecchiature capo |
585 |
Guardafili principale e apparecchiatore principale |
3.507 |
Guardafili e apparecchiatore |
1.754 |
Totale |
5.846 |
Tabella XXI [20]
Qualifiche |
Posti |
Sorvegliante capo trasporti e scambi |
439 |
Conducente principale e scambista principale |
2.635 |
Conducente e scambista |
1.317 |
Totale |
4.391 |
Art. 116. Avanzamento.
I posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore di esercizio sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i dirigenti di esercizio che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
I posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 117, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i revisori di esercizio che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica medesima, fermo restando il disposto dei precedenti articoli 41 e 42.
Tali periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, muniti di diploma di laurea o titolo equipollente.
I posti disponibili nella qualifica di dirigente di ufficio sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i capi ufficio che abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio.
I posti disponibili nella qualifica di capo ufficio, salvo quanto previsto dal successivo art. 117, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli operatori di esercizio che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.
I posti disponibili nella qualifica di sorvegliante capo, ed assimilata, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i portalettere ed assimilati che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
I posti disponibili nella qualifica di portalettere, ed assimilata, sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i fattorini ed equiparati che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto dei precedenti articoli 41 e 42.
Le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XII e XIII di cui all'art. 115 sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo per le corrispondenti qualifiche; le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XV, XVI, XVII e XVIII sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto per le corrispondenti qualifiche; le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XX e XXI sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo per le corrispondenti qualifiche.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 117. Passaggi di ruolo.
Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 115 con qualifica di dirigente di ufficio, di dirigente radio telegrafista e radio elettricista, di dirigente di officina postelegrafica, di dirigente di officina di posta pneumatica e di assistente superiore e disegnatore superiore, nonchè di capo ufficio, di capo radio telegrafista, di capo radio elettricista, di capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina postelegrafica, di capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina di posta pneumatica, di assistente principale e disegnatore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio.
Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di capo ufficio è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 115 e gli operai appresso indicati:
a) i sorveglianti capi ed assimilati;
b) i portalettere, i fattorini, i guardiani principali, i guardafili, i conducenti principali, i conducenti e gli assimilati, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo;
c) i capi operai e gli operai specializzati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.
I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere b) e c) sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi di istituto. L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole della commissione centrale del personale che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso stesso.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei ruoli di cui alle tabelle XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII; il passaggio di ruolo è, peraltro, limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 16.
Art. 118. Norme di inquadramento.
Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, di cui all'allegato I alla
Qualifiche di inquadramento |
Qualifiche di provenienza |
||
Tabella XI |
Dirigente superiore di esercizio e ispettore superiore di ragioneria |
Tabella F |
Primo direttore capo ed ispettore superiore di ragioneria |
|
Dirigente di esercizio ed ispettore capo di ragioneria |
|
Direttore capo ed ispettore capo di ragioneria e direttore principale di ragioneria |
|
Revisore di esercizio |
Tabella G |
Segretario, segretario aggiunto e vice segretario |
Tabella XII |
Perito capo |
Tabella H |
Perito capo |
|
Perito principale |
|
Perito principale e primo perito |
|
Perito |
|
Perito, perito aggiunto e vice perito |
Tabella XIII |
Geometra capo |
Tabella I |
Geometra capo |
|
Geometra principale |
|
Geometra principale e primo geometra |
|
Geometra |
|
Geometra, geometra aggiunto e vice geometra |
Tabella XIV |
Dirigente di ufficio |
Tabelle L-M |
Capo ufficio superiore e capo ufficio di 1a classe |
|
Capo ufficio ed operatore principale di esercizio |
|
Capo ufficio principale, capo ufficio e ufficiale di 1a classe |
|
Operatore di esercizio |
|
Ufficiale di 2a e 3a classe |
Tabella XV |
Dirigente radiotelegrafista e dirigente radioelettricista |
Tabella N |
Capo radiotelegrafista o radioelettricista di 1a classe |
|
Capo radiotelegrafista, capo radioelettricista e operatore tecnico principale |
|
Capo radiotelegrafista o radioelettricista, operatore capo e ufficiale radiotelegrafista o radioelettricista di 1a classe |
|
Operatore radiotelegrafista e operatore radioelettricista |
|
Ufficiale radiotelegrafista o radioelettricista di 2a e 3a classe |
Tabella XVI |
Dirigente di officina postelegrafica |
Tabella O |
Capo tecnico di 1a classe |
|
Capo tecnico e operatore tecnico principale di officina postelegrafica |
|
Capo tecnico, operatore capo e ufficiale tecnido di 1a classe |
|
Operatore tecnico di officina postelegrafica |
|
Ufficiale tecnico di 2a e 3a classe |
Tabella XVII |
Dirigente di officina di posta pneumatica |
Tabella P |
Capo officina di 1a classe |
|
Capo tecnico e operatore tecnico principale di officina di posta pneumatica |
|
Capo officina, operatore capo e ufficiale meccanico di 1a classe |
|
Operatore tecnico di posta pneumatica |
|
Ufficiale meccanico di 2a e 3a classe |
Tabella XVIII |
Assistente superiore e disegnatore superiore |
Tabella Q |
Assistente o disegnatore capo di 1a classe |
|
Assistente principale e disegnatore principale |
|
Assistente o disegnatore capo e assistente o disegnatore di 1a classe |
|
Assistente e disegnatore |
|
Assistente o disegnatore di 2a e 3a classe |
Tabella XIX |
Sorvegliante capo ed assimilati |
Tabella S |
Agente di esercizio superiore |
|
Portalettere ed assimilati |
|
Agente di esercizio di 1a classe e 2a classe |
|
Fattorino ed assimilati |
|
Agente di esercizio di 3a classe e fattorino (1) |
Tabella XX |
Sorvegliante capo di linea o impianto e apparecchiatore capo |
Tabella T |
Agente tecnico superiore |
|
Guardafili principale e apparecchiatore principale |
|
Agente tecnico di 1a e 2a classe |
|
Guardafili e apparecchiatore |
|
Agente tecnico di 3a classe e allievo agente tecnico (1) |
Tabella XXI |
Sorvegliante capo trasporti e scambi |
Tabella U |
Agente tecnico superiore |
|
Conducente principale e scambista principale |
|
Agente tecnico di 1a e 2a classe |
|
Conducente e scambista |
|
Agente tecnido di 3a classe e allievo agente tecnico |
Gli impiegati di cui alla tabella G dell'allegato I alla
Dopo le prime promozioni alla qualifica di segretario principale in attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, gli impiegati che hanno partecipato ai relativi scrutini, anche se promossi, sono ammessi a domanda agli scrutini di prima attuazione del presente decreto per la promozione a dirigente di esercizio di cui alla tabella XI dell'articolo 115.
Gli impiegati che successivamente alle promozioni di cui ai precedenti commi rivestono la qualifica di segretario saranno inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970, nella qualifica di revisore di esercizio, nel limite dei posti disponibili, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 134 e nell'ordine del ruolo di provenienza salvo che non chiedano, entro sessanta giorni dalla data dello scrutinio per le prime promozioni a dirigente di esercizio, di rimanere nella predetta qualifica di segretario.
Gli impiegati che rivestivano la qualifica di capo ufficio superiore e quelli che rivestivano la qualifica di capo ufficio di 1 classe sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nella qualifica di dirigente di ufficio; i primi hanno precedenza sui secondi.
Nella prima attuazione del presente decreto agli impiegati che rivestivano la qualifica di capo ufficio principale e di capo ufficio è attribuito il trattamento economico relativo alla nuova qualifica di capo ufficio ed operatore principale, ferma restando, in via provvisoria, la distinzione nei due ruoli di cui alle tabelle L ed M dell'allegato I alla
Dopo le promozioni di cui al precedente comma gli impiegati rimasti nelle qualifiche di capo ufficio principale e di capo ufficio saranno inseriti nella nuova qualifica di capo ufficio e operatore principale secondo la data di iscrizione in ruolo nelle predette qualifiche di provenienza.
I vincitori del concorso bandito con
Art. 119. Personale dell'esercizio per gli uffici locali.
Il personale dell'esercizio per gli uffici locali è distinto come segue:
Tabella XXII (a)
Qualifiche |
Posti |
Direttore di ufficio locale di gruppo A |
135 |
Direttore di ufficio locale di gruppo B |
609 |
Direttore di ufficio locale di gruppo C |
610 |
Totale |
1.354 |
(a) Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, saranno variati i punti necessari per la classificazione degli uffici locali, previsti dall'art. 3 del regolamento di esecuzione approvato con |
Tabella XXIII (b)
Qualifiche |
Posti |
Direttore di ufficio locale di gruppo D |
4.455 |
Direttore di ufficio locale di gruppo E ed operatore principale U.L.A. |
20.048 |
Operatore U.L.A. |
20.049 |
Totale |
44.552 |
(b) Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, saranno variati i punti necessari per la classificazione degli uffici locali e delle agenzie, previsti dall'art. 3 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, in relazione alle modifiche dell'organico delle qualifiche di direttore di ufficio locale apportate in applicazione della presnte tabella. |
Ai sensi dell'articolo 24 del testo unico approvato con
A decorrere dal 1° gennaio 1971, la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E del quadro A del ruolo della carriera del personale esecutivo degli uffici locali e quella di primo ufficiale del quadro B del ruolo stesso sono unificate nella qualifica, con unica dotazione organica, di direttore di ufficio locale di gruppo E ed operatore principale, prevista dalla presente tabella. Nella qualifica stessa sono inseriti, senza tener conto del quadro di provenienza, i direttori di ufficio locale di gruppo E ed i primi ufficiali, secondo l'ordine di anzianità determinato ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione, approvato con
Dalla stessa data del 1° gennaio 1971 è soppresso il secondo comma dell'articolo 58 del testo unico approvato con
Le norme di cui al primo e secondo comma dell'articolo 82 del testo unico approvato con
Gli operatori principali, oltre a svolgere le mansioni previste per gli operatori, coadiuvano i direttori di ufficio locale, anche nello svolgimento dell'azione di controllo, e possono essere incaricati della reggenza di uffici locali e della titolarità o reggenza di agenzie.
Tabella XXIV (c)
Qualifiche |
Posti |
Portalettere superiore ed assimilate |
2.612 |
Portalettere ed assimilate |
15.671 |
Fattorino ed assimilate |
7.835 |
Totale |
26.118 |
(c) Ai sensi dell'art. 24 del testo unico approvato con |
Art. 120. Avanzamento e passaggi di ruolo del personale U.L.A.
Le promozioni a direttore di ufficio locale di gruppo A e B restano disciplinate dagli articoli 55 e 54 del testo unico approvato con
I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C sono conferiti:
1) per un sesto dei posti disponibili mediante concorso per esame al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo D, nonchè i direttori di ufficio locale di gruppo E e gli operatori principali U.L.A. con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e debbono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio;
2) per i restanti posti disponibili mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare i direttori degli uffici locali di gruppo D ed E, e gli operatori principali U.L.A., in possesso del titolo di studio di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto, se direttori di ufficio locale di gruppo D, quattro anni di complessivo servizio nella qualifica stessa ed in quella di direttore di ufficio locale di gruppo E e operatori principali, e, se direttori di ufficio locale di gruppo E e operatori principali, otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
La norma di cui all'art. 9 della
Non possono partecipare ai concorsi gli aspiranti che abbiano riportato nell'ultimo triennio, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a "buono".
L'ammissione ai concorsi è subordinata al parere favorevole della Commissione centrale per gli uffici locali che a tal fine tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento e delle attitudini a svolgere le funzioni della qualifica da conferire.
Per l'espletamento e la definizione dei concorsi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 49 comma ottavo, 50, 53 e 55 del testo unico approvato con
Gli impiegati che cambiano ruolo mediante concorso per esami ai sensi del punto 1) del secondo comma conseguono le promozioni successive anche a prescindere dal titolo di studio.
I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore della stessa tabella, che abbiano compiuto nella stessa qualifica cinque anni di effettivo servizio.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E ed operatore principale U.L.A. sono conferiti:
1) per un sesto dei posti disponibili mediante concorso per esame al quale sono ammessi:
a) i portalettere superiori ed assimilati U.L.A.;
b) i portalettere ed i fattorini ed assimilati U.L.A. con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo.
Il periodo di anzianità indicato nella lettera b) è ridotto di quattro anni per i dipendenti in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.
L'ammissione al concorso è subordinata, per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio, al giudizio favorevole della Commissione centrale U.L.A. che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16;
2) per i restanti posti disponibili, una metà mediante scrutinio per merito comparativo e una metà mediante scrutinio per merito assoluto.
Agli scrutini sono ammessi gli operatori della stessa tabella che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.
I posti disponibili nella qualifica di portalettere superiore ed assimilati U.L.A. sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i portalettere ed assimilati U.L.A. che abbiano compiuto alla data dello scrutinio cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Le promozioni alla qualifica di portalettere ed assimilati U.L.A. vengono conferite mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i fattorini ed assimilati U.L.A. che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42 [22].
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Gli impiegati che cambiano ruolo mediante concorso per esami, ai sensi del punto 1) del decimo comma, conseguono le promozioni successive anche a prescindere dal titolo di studio.
Art. 121. Norme di inquadramento.
Il personale degli uffici locali è inquadrato nelle qualifiche stabilite dall'art. 119, secondo la corrispondenza appresso specificata [23]:
Qualifiche di inquadramento |
Qualifiche di provenienza (allegato II alla |
||
Tabella XXII |
Direttore di ufficio locale di gruppo A |
Tabella A |
Direttore di ufficio locale di gruppo A |
|
Direttore di ufficio locale di gruppo B |
|
Direttore di ufficio locale di gruppo B |
|
Direttore di ufficio locale di gruppo C |
|
Direttore di ufficio locale di gruppo C |
Tabella XXIII |
Direttore di ufficio locale di gruppo D |
Tabella B |
Direttore di ufficio locale di gruppo D |
|
Direttore di ufficio locale di gruppo E ed operatore principale U.L.A. |
|
Direttore di ufficio locale di gruppo E, primo ufficiale e ufficiale di prima classe |
|
Operatore U.L.A. |
|
Ufficiale di seconda classe |
|
|
|
Ufficiale di terza classe |
Tabella XXIV |
Portalettere superiore ed assimilate |
Tabella C |
Agente superiore |
|
Portalettere ed assimilate |
|
Agente di prima e seconda classe |
|
Fattorino ed assimilate |
|
Agente di terza classe e fattorino |
Sezione V
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI
Art. 122. Carriere.
Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si distingue in:
personale direttivo;
personale degli uffici;
personale dell'esercizio.
Art. 123. Carriere del personale direttivo.
Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:
Tabella I
Qualifiche |
Posti |
Direttore dell'A.S.S.T. (a) |
1 |
(a) Compete l'indennità di cui all'art. 3 del regio |
Tabella II
Ruolo del personale amministrativo
Qualifiche |
Posti |
Direttore centrale |
4 |
Ispettore generale |
12 |
Ispettore capo e direttore di divisione |
30 |
Ispettore superiore e direttore di sezione |
130 |
Ispettore e consigliere |
|
|
|
Totale |
176 |
Tabella III
Ruolo del personale tecnico
Qualifiche |
Posti |
Direttore centrale |
4 |
Ispettore generale |
15 |
Ispettore capo e direttore di divisione |
30 |
Ispettore superiore e direttore di sezione |
157 |
Ispettore e consigliere |
|
|
|
Totale |
206 |
Le promozioni nelle carriere direttive di cui al presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico approvato con
Al concorso per la nomina alle qualifiche di ispettore superiore ed equiparate sono ammessi, nei limiti, con le modalità e i requisiti di cui al precedente art. 16, oltre che gli impiegati della carriera di concetto degli uffici, anche quelli delle carriere dell'esercizio di cui alle successive tabelle IX e X che rivestano la qualifica terminale o intermedia.
Restano ferme le disposizioni che concernono la nomina alle qualifiche di direttore dell'A.S.S.T. e di direttore centrale.
Art. 124. Carriera del personale degli uffici.
Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:
Carriera di concetto
Tabella IV [24]
Qualifiche |
Numero posti dal 1° gennaio 1971 |
Numero posti dal 1° gennaio 1973 |
Numero posti dal 1° gennaio 1975 |
Segretario capo |
93 |
93 |
226 |
Segretario principale (a) |
1.016 |
1.016 |
1.016 |
Segretario |
481 |
659 |
1.016 |
Totale |
1.590 |
1.768 |
2.258 |
(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale. |
Carriera esecutiva
Tabella V
Qualifiche |
Posti |
Coadiutore superiore |
30 |
Coadiutore principale |
135 |
Coadiutore |
135 |
Totale |
300 |
Tabella VI
Ruolo ad esaurimento del personale aiuto contabile (a)
Qualifiche |
Posti |
Aiuto contabile principale (equiparata a coadiutore superiore) |
131 |
Primo aiuto contabile (equiparata a coadiutore principale) |
199 |
Aiuto contabile (equiparata a coadiutore) |
270 |
Totale |
600 |
(a) Nella tabella V possono essere coperti i posti risultanti dalla differenza tra la dotazione complessiva della tabella stessa ed il numero dei posti occupati nella tabella VI. |
Carriera ausiliaria
Tabella VII
Qualifiche |
Posti |
Commesso capo |
45 |
Commesso |
105 |
Totale |
150 |
Tabella VIII
Ruolo ad esaurimento del personale ausiliario (b)
Qualifiche |
Posti |
Capo commesso principale |
22 |
Capo commesso di 1a classe (equiparata a commesso capo) |
83 |
Capo commesso di 2a classe (equiparata a commesso) |
45 |
Totale |
150 |
(b) In corrispondenza dei posti copereti nel ruolo ad esaurimento di cui alla presente tabella sono lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo di cui alla tabella VII. |
Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con
L'anzianità richiesta per la promozione alla qualifica di primo aiuto contabile del ruolo ad esaurimento è quella prevista dal successivo art. 126 per la promozione alla qualifica di operatore telefonico principale ed equiparata.
I posti disponibili nella qualifica di capo commesso principale del ruolo ad esaurimento sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica medesima.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
I capi commessi principali del ruolo ad esaurimento sono ammessi al concorso per esame per la nomina a coadiutore principale a prescindere dall'anzianità di qualifica, fermi restando gli altri requisiti.
Ai concorsi per il passaggio alle qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale sono ammessi rispettivamente gli impiegati appartenenti ai ruoli di cui alle tabelle V e VI ed alle tabelle VII, VIII e gli operai.
Art. 125. Personale dell'esercizio telefonico.
Il personale dell'esercizio telefonico è distinto come segue:
Tabella IX
Qualifiche |
Posti |
Dirigente superiore di esercizio |
24 |
Dirigente di esercizio |
46 |
Revisore di esercizio |
45 |
Totale |
115 |
Tabella X (a)
Qualifiche |
Numero posti dal 1° gennaio 1971 |
Numero posti dal 1° gennaio 1973 |
Numero posti dal 1° gennaio 1975 |
Dirigente tecnico superiore ed assimilate |
84 |
84 |
173 |
Dirigente tecnico, revisore tecnico principale ed assimilate (b) |
779 |
779 |
779 |
Revisore tecnico ed assimilate |
378 |
512 |
779 |
Totale |
1.241 |
1.375 |
1.731 |
(a) Dal 1° gennaio 1971 l'ultimo comma dell'art. 51 della |
|||
(b) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1971 altrettanti posti nella qualifica iniziale. |
Tabella XI (a) [25]
Qualifiche |
Posti |
Dirigente di commutazione e assistente superiore di commutazione |
250 |
Assistente di commutazione |
450 |
Totale |
700 |
(a) Gli impiegati della tabella dei dirigenti e degli assistenti di commutazione hanno provenienza gerarchica sul personale della tabella degli operatori telefonici. |
Tabella XII
Qualifiche |
Posti |
Operatore telefonico superiore e assistente superiore d'esercizio |
647 |
Operatore telefonico principale e assistente principale di esercizio |
3.585 |
Operatore telefonico |
4.034 |
Totale |
8.266 |
Tabella XIII [26]
Qualifiche |
Posti |
Capo centrale superiore, capo officina superiore, capo tecnico superiore e operatore superiore |
20 |
Capo centrale, capo officina, capo tecnico e operatore tecnico principale |
90 |
Operatore tecnico |
90 |
Totale |
200 |
Tabella XIV [27]
Qualifiche |
Posti |
Sorvegliante capo e smistatore capo |
99 |
Smistatore principale ed assimilate |
591 |
Smistatore ed assimilate |
296 |
Totale |
986 |
Tabella XV [28]
Qualifiche |
Posti |
Sorvegliante capo trasporti |
26 |
Conducente principale, apparecchiature principale ed assimilate |
132 |
Conducente, apparecchiature ed assimilate |
67 |
Totale |
225 |
Art. 126. Accesso ai ruoli – Avanzamento.
La nomina ad assistente di commutazione (tabella XI) è riservata al personale della tabella XII ai sensi dell'articolo 21 della
Le tabelle XI e XII si considerano cumulativamente ai fini della determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso per l'ammissione all'impiego nella predetta tabella XII.
I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente superiore di esercizio e di dirigente tecnico superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i dirigenti di esercizio ed i dirigenti tecnici ed assimilati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di esercizio e dirigente tecnico ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i revisori di esercizio e i revisori tecnici ed assimilati che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42. Tali periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto muniti di diploma di laurea o titolo equipollente.
I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di commutazione, di operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli assistenti di commutazione, gli operatori telefonici principali e i capi centrali ed assimilati che abbiano compiuto nella qualifica cinque anni di effettivo servizio.
I posti disponibili nelle qualifiche di operatore telefonico principale e capo centrale ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli operatori telefonici e gli operatori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.
I posti disponibili nelle qualifiche di sorvegliante capo e sorvegliante capo trasporti ed assimilate sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
I posti disponibili nelle qualifiche di smistatore principale e di conducente principale ed assimilate sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42 [29].
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Art. 127. Passaggi di ruolo.
Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 con qualifica di dirigente di commutazione, di operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore, ed assimilate, nonchè di assistente di commutazione, di operatore telefonico principale e di capo centrale, ed assimilate, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio.
Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di operatore telefonico principale, o assimilata, è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 e gli operai appresso indicati:
a) sorveglianti capo ed assimilati delle tabelle XIV e XV;
b) smistatori principali, conducenti principali, smistatori e conducenti ed assimilati delle tabelle XIV e XV, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo;
c) capi operai e operai specializzati; operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.
I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere b) e c) sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi di istituto. Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei ruoli di cui alle tabelle X e XIII; il passaggio di ruolo è, peraltro, limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto.
L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole della Commissione centrale del personale che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso stesso.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.
Art. 128. Norme di inquadramento.
Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle D, E, F, G, H, I, M, N, O e P di cui all'allegato III alla
Qualifiche di inquadramento |
Qualifiche di provenienza (allegato II alla |
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Tabella IX |
Dirigente superiore di esercizio |
Tabella D |
Primo direttore capo di ufficio interurbano |
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Dirigente di esercizio |
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Direttore capo di ufficio interurbano e direttore di ufficio interurbano |
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Revisore di esercizio |
Tabella E |
Segretario, segretario aggiunto e vice segretario |
Tabella X |
Dirigente tecnico superiore ed assimilate |
Tabella F |
Segretario capo e dirigente tecnico superiore |
|
Dirigente tecnico ed assimilate |
|
Segretario principale e dirigente tecnico principale, primo segretario e primo dirigente tecnico |
|
Revisore tecnico ed assimilate |
|
Segretario e dirigente tecnico, segretario aggiunto, dirigente tecnico aggiunto, vice segretario e vice dirigente |
Tabella XI |
Dirigente di commutazione e assistente superiore di commutazione |
Tabella G |
Capo turno di commutazione e assistente di commutazione di 1a classe |
|
Assistente di commutazione |
|
Assistente di commutazione |
Tabella XII |
Operatore telefonico superiore ed assistente superiore di esercizio |
Tabella H |
Ufficiale telefonico superiore |
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Operatore telefonico principale ed assistente principale di esercizio |
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Primo ufficiale telefonico e ufficiale telefonico di 1a classe |
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Operatore telefonico |
|
Ufficiale telefonico di 2a e 3a classe |
Tabella XIII |
Capo centrale superiore, capo officina superiore, capo tecnico superiore ed operatore tecnico superiore |
Tabella I |
Capo centrale di 1a classe, capo officina di 1a classe e capo tecnico di 1a classe |
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Capo centrale, capo officina, capo tecnico ed operatore tecnico principale |
|
Capo centrale, capo officina, capo tecnico e operatore tecnico di 1a classe |
|
Operatore tecnico |
|
Operatore tecnico di 2a e 3a classe |
Tabella VI (ad esaurimento) |
Aiuto contabile principale |
Tabella M (ad esaurimento) |
Aiuto contabile principale |
|
Primo aiuto contabile |
|
Primo aiuto contabile e aiuto contabile di 1a classe |
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Aiuto contabile |
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Aiuto contabile di 2a e 3a classe |
Tabella XIV |
Sorvegliante capo e smistatore capo |
Tabella N |
Agente telefonico superiore |
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Smistatore principale ed assimilate |
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Agente telefonico di 1a e 2a classe |
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Smistatore ed assimilate |
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Agente telefonico di 3a classe e allievo agente telefonico (1) |
Tabella IV |
Sorvegliante capo trasporti |
Tabella P |
Agente tecnico superiore |
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Conducente principale, apparecchiature principale ed assimilate |
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Agente tecnico di 1a e 2a classe |
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Conducente, apparecchiatore ed assimilate |
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Agente tecnico di 3a classe ed allievo agente tecnico (1) |
Tabella VIII (ad esaurimento) |
Capo commesso principale |
Tabella O (ad esaurimento) |
Capo commesso principale |
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Capo commesso di 1a classe |
|
Capo commesso di 1a classe |
|
Capo commesso di 2a classe |
|
Capo commesso di 2a classe e primo commesso |
Gli impiegati di cui alla tabella E dell'allegato III alla
Gli impiegati della predetta carriera che successivamente alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale in attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto rivestano tale qualifica o quella di segretario sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970, nel limite dei posti disponibili e con l'osservanza del disposto di cui all'art. 134 rispettivamente nella qualifica di dirigente di esercizio e di revisore di esercizio (tabella IX) secondo l'ordine di ruolo nella carriera di provenienza.
L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dello scrutinio relativo alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale.
Art. 129. Inquadramento di operatori telefonici nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione.
Gli impiegati del ruolo di cui alla tabella XII che alla data del 1° luglio 1971 rivestano la qualifica di operatore telefonico superiore, o di operatore telefonico principale, o assimilate, e abbiano svolto lodevolmente da almeno diciotto mesi mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione o di commutazione telefonica possono essere inquadrati nel ruolo di cui alla tabella XI, alle corrispondenti qualifiche di dirigente di commutazione, o assimilata, e di assistente di commutazione, prendendo posto dopo gli impiegati che alla data dell'inquadramento già rivestano le anzidette qualifiche.
L'inquadramento decorre dalla data del relativo provvedimento ed è disposto, anche in soprannumero, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per il personale, a domanda degli interessati da presentarsi entro novanta giorni dalla data del 1° luglio 1971. Gli impiegati inquadrati nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione conservano le anzianità di carriera e di qualifica acquisite nei ruoli di provenienza.
I soprannumeri risultanti dall'applicazione del presente articolo non possono superare il cinquanta per cento della dotazione organica delle singole qualifiche del ruolo dei dirigenti e degli assistenti di commutazione; nelle corrispondenti qualifiche del ruolo degli operatori telefonici sono lasciati scoperti altrettanti posti.
Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di dirigente di commutazione ed assimilata, possono essere utilizzati anche nelle mansioni proprie degli assistenti di commutazione.
Art. 130. Norme comuni alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 46, 49 e 50 della
Ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 133 del presente decreto.
Gli impiegati provenienti dalle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 284 e 240 della carriera di concetto, all'ex coefficiente 211 della carriera esecutiva ed all'ex coefficiente 170 della carriera ausiliaria conservano, nelle rispettive qualifiche di inquadramento, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quelle inferiori dello stesso ruolo. L'attribuzione della classe di stipendio è regolata dalle norme concernenti il trattamento economico [31].
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 della carriera di concetto, 284 della carriera esecutiva e 210 della carriera ausiliaria sono ammessi agli scrutini per la promozione alla nuova qualifica superiore della rispettiva tabella di inquadramento al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza.
Per gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, erano provvisti di stipendio corrispondente all'ex coefficiente 357, il numero degli anni previsto per il conseguimento della seconda classe di stipendio della nuova qualifica di inquadramento è ridotto da cinque a tre anni.
I concorsi per titoli per la promozione a qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 del personale degli uffici locali saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già scaduti i termini per la presentazione delle domande. Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970.
I concorsi per esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 del personale degli uffici locali in corso di espletamento saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto le prove scritte siano già state iniziate. Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970.
Per i concorsi mediante esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 valgono nei confronti dei personali non citati nei due commi precedenti le disposizioni di cui al successivo art. 144.
L'inquadramento nella qualifica intermedia previsto dall'art. 118 per i ruoli organici di cui alle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, dall'art. 121 per i ruoli organici di cui alle tabelle XXIII e XXIV e dall'art. 128 per i ruoli organici di cui alle tabelle XII, XIII, VI, XIV e XV è disposto, occorrendo, in soprannumero. In corrispondenza di tale soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico [32].
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 131. Carriere per classi di stipendio.
Le carriere che si sviluppano per classi di stipendio, nonchè le relative qualifiche e permanenze, risultano dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica concernente il trattamento economico dei dipendenti dello Stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 10 della
Art. 132. Ruoli organici.
Per la prima applicazione del presente decreto, nei ruoli in cui esistono personali in soprannumero nelle qualifiche inferiori a quella terminale le dotazioni organiche risultanti dall'applicazione delle percentuali del dieci e del quarantacinque per cento previste, rispettivamente, per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del trenta per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie, vengono parzialmente aumentate. Tale aumento verrà riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica meno elevata. La disposizione del presente comma si applica anche ai ruoli organici la cui dotazione risulta determinata nei precedenti articoli.
Nulla è innovato per quanto concerne il riassorbimento di eventuali posti in soprannumero diversi da quelli previsti nel precedente comma esistenti in tutte le carriere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I contingenti dei coadiutori e coadiutori principali e dei coadiutori dattilografi saranno determinati con i provvedimenti concernenti la revisione dei ruoli organici previsti dall'art. 25 della
Fino all'emanazione dei provvedimenti delegati di cui al precedente comma, la dotazione organica delle singole qualifiche dei ruoli istituiti specificamente per i servizi di dattilografia è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, dieci per cento; coadiutore dattilografo, novanta per cento.
I contingenti del personale delle carriere esecutive che svolge mansioni di meccanografo sono trasformati in autonomi ruoli organici di coadiutori meccanografi con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo. In relazione alla istituzione di tali ruoli sono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli della carriera esecutiva.
L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli di cui al precedente comma in qualifica e classe di stipendio corrispondenti alla posizione già ricoperta, è disposto con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte nei centri meccanografici istituiti.
Le dotazioni organiche dei ruoli del personale ausiliario addetto al servizio degli automezzi non previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite con le norme di attuazione del citato art. 25 della
Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche, risultanti per ciascun ruolo dall'applicazione del presente decreto ed in questo non riportate, sono specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.
Art. 133. Inquadramento nelle nuove qualifiche.
La corrispondenza fra le qualifiche previste dall'ordinamento in vigore anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente decreto e quelle stabilite negli articoli 13, 18, 23 e 29 risulta dall'annessa tabella A.
Gli impiegati delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle nuove corrispondenti qualifiche, conservando l'anzianità e l'ordine di ruolo posseduti nella rispettiva qualifica di provenienza.
Resta salvo quanto previsto nei successivi articoli.
Art. 134. Anzianità acquisita.
Nei casi di fusione di più qualifiche previste dal vecchio ordinamento in una, gli impiegati conservano nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità di servizio maturata complessivamente nelle qualifiche soppresse.
Art. 135. Qualifica ad personam.
Ove le nuove qualifiche riproducano la denominazione prevista dal precedente ordinamento con la omissione della distinzione in classi, o altra analoga, gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno facoltà di continuare ad usare la precedente qualifica.
Art. 136. Personale di dattilografia e di meccanografia.
Gli impiegati appartenenti ai ruoli istituiti specificamente per compiti di dattilografia, stenodattilografia o meccanografia che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano qualifiche non superiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 271 assumono la qualifica di coadiutore dattilografo o coadiutore meccanografo ed in tale qualifica conservano l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quella immediatamente inferiore.
Ai coadiutori dattilografi è attribuito il parametro di stipendio 120, 133, 163, 183 e 213 previsto per la carriera, a seconda che l'anzianità complessiva non superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto, tredici o, per il personale comunque in servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1967, rispettivamente due, sei, otto, undici. Ai coadiutori meccanografi è attribuito il parametro di stipendio 128, 143, 168, 188 e 218 previsto per la carriera a seconda che l'anzianità complessiva non superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto, tredici o, per il personale comunque in servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1967, rispettivamente due, sei, otto, undici. L'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita è riconosciuta nella classe medesima ai fini del conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.
Art. 137. Concorsi di promozione per titoli.
Salvo quanto previsto dagli articoli successivi, i concorsi per titoli per l'avanzamento in carriera saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già scaduti i termini per la presentazione delle domande.
Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970, se più favorevole.
Art. 138. Inquadramento nella qualifica di direttore di sezione in base ad esami espletati o in corso di espletamento.
I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione alla qualifica di direttore di sezione, ed equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state iniziate le prove scritte.
I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili, e gli idonei dei concorsi medesimi e degli esami di idoneità che non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneità saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, nella qualifica di direttore di sezione, o equiparate, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica, nell'ordine seguente:
1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili;
2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma;
3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui all'art. 165 del testo unico approvato con
4) idonei dell'esame di idoneità di cui al primo comma;
5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella graduatoria unica di cui al citato art. 165, qualunque sia l'anzianità di servizio;
6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma, qualunque sia l'anzianità di servizio.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli esami di avanzamento previsti dall'art. 211 del testo unico approvato con
Subito dopo gli impiegati di cui ai precedenti secondo e terzo commi sono collocati nella qualifica di direttore di sezione o equiparate, sempre con effetto dal 1° luglio 1970 quelli che hanno superato concorsi o esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni di legge.
Art. 139. Promozione degli attuali direttori di sezione.
Gli impiegati delle carriere direttive che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di sezione, o equiparata, o che a tale qualifica perverranno ai sensi del precedente art. 138, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di divisione previsto dall'art. 17, al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica o, se più favorevole, al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera, ridotti ad otto anni e sei mesi per il personale delle carriere direttive tecniche. Si applica il disposto di cui agli articoli 41, primo e secondo comma, e 146.
Negli scrutini di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, agli impiegati di cui al precedente comma è attribuito un autonomo coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili, elevato ad otto centesimi per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione mediante concorso per merito distinto. Un ulteriore autonomo coefficiente pari a cinque centesimi del punteggio è attribuito ai direttori di sezione, o equiparati, che abbiano superato il concorso speciale per esami di cui all'art. 166, n. 1, del testo unico approvato con
Sino alla data del 31 dicembre 1971, agli impiegati indicati nel precedente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 166 e 167 del testo unico approvato con
Art. 140. Decorrenza delle promozioni a direttore di sezione.
La decorrenza delle promozioni a direttore di sezione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 non può comunque essere anteriore alla data del 1° luglio 1970.
Art. 141. Inquadramento nella qualifica di segretario principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento.
I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione a primo segretario, o qualifiche equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state già iniziate le prove scritte.
I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili e gli idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del testo unico approvato con
1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili;
2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma;
3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del testo unico approvato con
4) idonei dell'esame di idoneità di cui al primo comma;
5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella graduatoria unica di cui ai citati articoli 177 e 165, qualunque sia l'anzianità di servizio;
6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma qualunque sia l'anzianità di servizio.
I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni.
Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.
Art. 142. Promozione a segretario principale e a segretario capo.
Nei confronti degli impiegati delle carriere di concetto forniti di laurea o titoli equipollenti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità indicati nell'art. 20 sono ridotti di due anni.
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di segretario principale, o equiparata (ex coefficiente 402), sono ammessi agli scrutini per la promozione a segretario capo al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la nuova qualifica di segretario principale o, se più favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio complessivamente prestato nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 e 325.
Negli scrutini di promozione alla qualifica di segretario capo, o equiparata, è attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo segretario, o equiparato, mediante concorso per merito distinto.
I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi secondo e terzo.
Art. 143. Rientro dal fuori ruolo.
Gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che alla data di entrata in vigore della
Il provvedimento che dispone il rientro in ruolo è adottato entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.
Art. 144. Inquadramento nella qualifica di coadiutore principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento.
I concorsi per esami per la promozione a primo archivista, o equiparata, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le prove scritte siano già state iniziate.
Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati i quali non abbiano ottenuto la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto ed i vincitori e gli idonei del concorso di cui al precedente comma saranno collocati con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica di coadiutore principale, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica nell'ordine seguente:
1) idonei dei concorsi precedentemente espletati;
2) vincitori del concorso di cui al primo comma;
3) idonei dello stesso concorso.
I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni.
Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.
Art. 145. Promozione a coadiutore superiore degli attuali archivisti capi.
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di archivista capo, o equiparata, sono ammessi agli scrutini per la promozione a coadiutore superiore al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di coadiutore principale, o equiparata, o, se più favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 271 e 229.
Negli scrutini di promozione alla qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, è attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito, pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo archivista, o equiparato, mediante concorso per esami.
I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi.
Art. 146. Anzianità acquisita in carriera inferiore.
Ai fini della valutazione di anzianità prevista dall'art. 41, primo comma, non si tiene conto del servizio prestato con qualifica inferiore a segretario aggiunto o archivista dal personale che si sia avvalso della disposizione prevista dal quarto comma, rispettivamente, degli articoli 161 e 173 del testo unico approvato con
Art. 147. Carriere speciali.
Sono soppresse le carriere speciali disciplinate nella parte seconda titolo V del testo unico approvato con
In sostituzione dei ruoli organici delle carriere direttive soppresse ai sensi del primo comma sono istituiti i ruoli organici di carriere direttive ordinarie di pari consistenza. La qualifica iniziale delle attuali carriere direttive speciali è equiparata a quella di consigliere.
Fino a quando non sarà data attuazione al disposto di cui al successivo quinto comma, sono istituiti, in sostituzione dei ruoli organici delle carriere di concetto soppresse ai sensi del primo comma, ruoli organici di carriere di concetto ordinarie e continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti l'esercizio delle attribuzioni affidate al personale delle soppresse carriere speciali ivi comprese quelle di cui all'art. 267 del testo unico approvato con decreto, secondo i criteri e le modalità relative agli scrutini effettuati ora per
Si osservano le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative alla struttura dei ruoli organici ed all'avanzamento previsto per le corrispondenti carriere amministrative.
Si farà luogo, in attuazione dell'articolo 25 della
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di seconda classe, ed equiparate, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di prima classe, o equiparate, al compimento di tre anni di servizio nella qualifica di direttore di seconda classe, o equiparate, o se più favorevole al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera direttiva.
L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 è sospesa fino all'emanazione dei provvedimenti di revisione dei relativi ruoli organici prevista dall'art. 25 della
Per gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di vice direttore o equiparate, e per quelli che tale qualifica conseguiranno ai sensi dei successivi commi, l'anzianità minima di servizio prevista dal primo comma dell'articolo 15 è ridotta ad un anno per gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di vice direttore o equiparata, ed a due anni per quelli che a tale qualifica perverranno successivamente.
I concorsi per la nomina alla qualifica di vice direttore, o equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove scritte.
Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati e quelli dei concorsi di cui al precedente comma saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera direttiva ex speciale o equiparata, subito dopo i vincitori di questi ultimi concorsi, nell'ordine delle rispettive graduatorie.
Tutti i posti disponibili fino al 30 giugno 1978 nelle carriere direttive ex speciali sono riservati agli impiegati in servizio, alla data del 1° luglio 1970, nei corrispondenti tronconi di concetto. Essi conseguono la nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva mediante esame colloquio sui servizi d'istituto. L'anzianità minima prescritta per l'ammissione all'esame colloquio è stabilita in otto anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, ridotti a quattro per gli impiegati in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente. Restano salve le speciali disposizioni che prevedono, in via transitoria, la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, mediante scrutinio per merito comparativo.
Agli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano da meno di un anno la qualifica di vice direttore, o equiparata, ed a quelli che a tale qualifica perverranno ai sensi dei precedenti commi è attribuita la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di consigliere delle carriere direttive.
L'accantonamento dei posti ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della
I posti lasciati liberi dal personale delle carriere direttive ex speciali collocato a riposo ai sensi dell'articolo 3 della
Art. 148. Concorsi per passaggio di carriera.
Fino all'assorbimento del soprannumero eventualmente formatosi nella qualifica iniziale in conseguenza della ristrutturazione dei ruoli organici prevista dal presente decreto o già esistenti in corrispondenza di vacanze in qualifiche superiori dello stesso ruolo, i posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 sono ridotti proporzionalmente in modo che non si determinino eccedenze alla dotazione complessiva del ruolo organico.
Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di primo segretario e di primo archivista, o equiparate, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 16 e 21 anche a prescindere da qualsiasi anzianità nelle nuove qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale purchè abbiano compiuto tredici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.
Art. 149. Decorrenza delle promozioni.
Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni conferite successivamente al 1° luglio 1970, e nella prima applicazione del presente decreto, sono riportati alla predetta data del 1° luglio 1970 o a quella successiva in cui gli interessati abbiano maturato la prescritta anzianità, fermo restando l'ordine di ruolo.
Agli scrutini di promozione tenuti nella prima applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalità relative agli scrutini effettuati ora per allora, sono ammessi gli impiegati in possesso dei prescritti requisiti alla data del 30 giugno 1970.
Le disposizioni dei precedenti commi non concernono le promozioni alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate, e superiori, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè quelle del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel capo V.
Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel predetto capo V, ove i relativi scrutini siano tenuti, nella prima applicazione del presente decreto, successivamente al 1° gennaio 1971, sono riportati a quest'ultima data.
Art. 150. Concorsi per la nomina in ruolo e per i passaggi di carriera.
I provvedimenti di cui agli articoli 3 e 7 dovranno essere emanati entro il 30 giugno 1971. Sino a quando essi non entreranno in vigore e in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi per i concorsi di ammissione in carriera le precedenti disposizioni.
Sono fatti salvi i concorsi già indetti e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato pubblicato il diario delle prove scritte.
Nella prima applicazione del presente decreto i concorsi per i passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 per i posti disponibili dal 1° luglio al 31 dicembre 1970 sono indetti entro il mese di settembre del 1971 ferma restando al 1° gennaio 1971 la decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle nomine. Ai fini del computo dei posti da attribuire mediante concorso di passaggio di carriera non si tiene conto di quelli conferiti mediante promozione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la determinazione dell'aliquota dei posti di cui all'art. 16 si computano anche i posti messi a concorso nell'anno 1970 per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere direttive. I posti così determinati saranno messi a concorso per il passaggio di carriera degli impiegati di concetto, fino però alla concorrenza dei posti effettivamente disponibili al 31 dicembre 1970.
Art. 151. Applicabilità.
Il presente decreto si applica agli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ferme restando le speciali disposizioni, che contemplano, anche transitoriamente, una disciplina dell'ammissione e della progressione in carriera diversa da quella generale stabilita dal testo unico approvato con
Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale delle varie carriere iscritto in ruoli ad esaurimento.
Esse non concernono il personale di cui alla
Art. 152. Incarichi speciali.
L'art. 380 del testo unico approvato con
"Art. 380 (Conferimento di speciali incarichi). - Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali.
In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.
Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro interessato, sentito il Consiglio di amministrazione, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilità, che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovrà essere corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito".
Art. 153. Data di entrata in vigore.
Oltre le disposizioni espressamente abrogate dal presente decreto, devono intendersi abrogate quelle con esso incompatibili.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi.
Ferma restando alla predetta data del 1° luglio 1970 la decorrenza delle modifiche conseguenti alla fusione di più qualifiche in una, le nuove dotazioni organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1° gennaio 1971.
Le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 hanno effetto dal 1° gennaio 1973, salvo per quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 169 del testo unico approvato con
Tabelle [33]
(Omissis)
[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 28 del
[3] Articolo così modificato dall'art. 3 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[9] Comma già modificato dall'art. 5 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[11] Comma inserito dall'art. 6 della
[12] Tabella così sostituita dall'art. 7 della
[13] Tabella così sostituita dall'art. 7 della
[14] Tabella così sostituita dall'art. 7 della
[15] Tabella così sostituita dall'art. 7 della
[16] Tabella già modificata dal D.P.R. 26 marzo 1974 e così ulteriormente modificata dal D.P.C.M. 3 giugno 1976.
[17] Tabella così sostituita dall'art. 1 della
[18] Tabella sostituita dall'art. 1, comma 1,
[19] Tabella già modificata dal D.P.R. 26 marzo 1974 e così ulteriormente modificata dal D.P.C.M. 3 giugno 1976.
[20] Tabella così modificata dal D.P.R. 26 marzo 1974.
[21] Corrispondenze così rettificate dall'art. 5 della
[22] Comma così modificato dall'art. 9 della
[23] Corrispondenze così rettificate dall'art. 5 della
[24] Tabella così sostituita dall'art. 7 della
[25] Tabella così sostituita dall'art. 7 della
[26] Tabella così sostituita dall'art. 1 della
[27] Tabella così sostituita dall'art. 1 della
[28] Tabella così modificata dal D.P.R. 26 marzo 1974.
[29] Comma così modificato dall'art. 9 della
[30] Corrispondenze così rettificate dall'art. 5 della
[31] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[32] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[33] Tabelle sostituite dalla