§ 46.9.80 - Legge 20 dicembre 1966, n. 1116.
Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:20/12/1966
Numero:1116


Sommario
Art. 1.      Per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza i candidati debbono possedere, oltre i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, l'idoneità [...]
Art. 2.      Le promozioni per merito comparativo alla qualifica di vice questore possono essere effettuate, nei riguardi dei funzionari di pubblica sicurezza che hanno maturato il [...]
Art. 3.      L'organico della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilito dalla tabella A allegata alla presente legge
Art. 4.      Nei posti portati in aumento, ai sensi del precedente articolo 3, nella dotazione organica della qualifica di commissario capo, sono assorbiti i posti in soprannumero [...]
Art. 5.      Il ruolo dei segretari di polizia, di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 98, cessa di far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed è trasferito, con la [...]
Art. 6.      Sono soppressi
Art. 7.      Il ruolo organico del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è soppresso
Art. 8.      I ruoli organici transitori del personale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, cessano di far parte dell'Amministrazione della [...]
Art. 9.      Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in soprannumero nei ruoli che vengono soppressi o trasferiti all'Amministrazione civile [...]
Art. 10.      Ferme restando le particolari disposizioni per l'assunzione degli invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, sordomuti e categorie assimilate, a favore dei [...]
Art. 11.      I concorsi già banditi per l'accesso ai ruoli modificati o soppressi dalla presente legge sono regolarmente espletati
Art. 12.      Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge, i posti che si rendono disponibili nel contingente unico delle qualifiche iniziali del ruolo della carriera [...]
Art. 13.      Nella prima attuazione della presente legge, in deroga all'articolo 56 della legge 3 aprile 1958, n. 460, possono presentare domanda di passaggio all'impiego civile, per [...]
Art. 14.      Il soprannumero derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge viene riassorbito in ragione della metà delle successive vacanze nei ruoli del [...]
Art. 15.      Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale previsto negli articoli 5, 6, 7 e 8 che presti servizio presso gli uffici periferici [...]
Art. 16.      Per il personale che per limiti di età è collocato a riposo entro il 31 dicembre 1970 è ridotto alla metà il periodo di permanenza nel grado per la promozione alla [...]
Art. 17.      Il personale dei ruoli delle allegate tabelle B, C, D ed E e dei ruoli soppressi ai sensi degli articoli 6 e 7, che abbia raggiunto o raggiunga, entro un anno dalla [...]
Art. 18.      Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabiliti in conformità alla tabella G allegata alla presente legge
Art. 19.      Per l'ammissione ai concorsi per esami per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere che saranno indetti nel quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 20.      Sono abrogate le leggi 20 febbraio 1958, n. 98, 30 gennaio 1963, numero 71, ed ogni altra norma incompatibile con quelle previste dalla presente legge
Art. 21.      All'onere di lire 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1967 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del [...]


§ 46.9.80 - Legge 20 dicembre 1966, n. 1116.

Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza.

(G.U. 27 dicembre 1966, n. 325)

 

 

     Art. 1.

     Per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza i candidati debbono possedere, oltre i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, l'idoneità psicofisica all'impiego continuativo e incondizionato nei servizi d'istituto.

     Il relativo accertamento è demandato agli ufficiali medici di polizia con modalità analoghe a quelle seguite per gli aspiranti allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono partecipare, per non più di un quarto dei posti, al concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè abbiano superato presso l'Accademia del Corpo il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

     L'ammissione al concorso degli ufficiali stessi avverrà sulla base del punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

     Subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è riservato agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

     La riserva di cui al precedente comma opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali.

     Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori di concorso che provengano dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, presso la quale abbiano superato il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente; ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai fini del riconoscimento del servizio prestato dopo la nomina a tale grado; l'Amministrazione ha facoltà di obbligarli a frequentare il corso di formazione.

     Ai funzionari di pubblica sicurezza sono applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, concernenti gli accertamenti medico-legali.

 

          Art. 2.

     Le promozioni per merito comparativo alla qualifica di vice questore possono essere effettuate, nei riguardi dei funzionari di pubblica sicurezza che hanno maturato il prescritto triennio di anzianità nella qualifica di commissario capo, prescindendo dai termini previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo l'aliquota di posti riservata al concorso speciale per esami.

     In tal caso, i vincitori del concorso speciale che abbiano compiuto, alla dalla dello scrutinio, un anno di anzianità nella qualifica, conseguono la promozione con la stessa decorrenza attribuita ai promossi per merito comparativo e li precedono nel ruolo.

 

          Art. 3.

     L'organico della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilito dalla tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 4.

     Nei posti portati in aumento, ai sensi del precedente articolo 3, nella dotazione organica della qualifica di commissario capo, sono assorbiti i posti in soprannumero esistenti nella qualifica stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Nella prima applicazione della presente legge i posti portati in aumento nella dotazione organica della qualifica di vice questore sono conferiti per merito comparativo nel limite del quaranta per cento nel primo anno, del quaranta per cento nel secondo anno e del venti per cento nel terzo anno, computando per intero la frazione di posto.

 

          Art. 5.

     Il ruolo dei segretari di polizia, di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 98, cessa di far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed è trasferito, con la dotazione organica stabilita nell'allegata tabella B, all'Amministrazione civile dell'interno, assumendo la denominazione di ruolo della carriera di concetto amministrativa, con le qualifiche e le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 171 e 172 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Fino a quando prestano servizio presso le questure e i commissariati di pubblica sicurezza, gli impiegati di cui sopra esercitano le funzioni già previste dall'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 98.

 

          Art. 6.

     Sono soppressi:

     a) il ruolo organico di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

     b) il ruolo organico transitorio degli aiutanti di polizia, di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 98.

     Gli impiegati appartenenti a detti ruoli sono inquadrati, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui alle unite tabelle C e D che sostituiscono quelle allegate alla legge 15 febbraio 1963, n. 241.

     L'inquadramento, rispettivamente, nel ruolo del personale degli uffici copia o nel ruolo del personale di archivio è disposto previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, tenendo conto anche delle aspirazioni degli interessati.

     L'assegnazione al ruolo degli impiegati degli uffici copia è subordinata all'esito favorevole di una prova pratica di dattilografia o di stenografia.

     Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Fino a quando prestano servizio presso le questure e i commissariati di pubblica sicurezza, gli impiegati provenienti dal ruolo di cui alla lettera b) del presente articolo svolgono le funzioni già previste dall'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 7.

     Il ruolo organico del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è soppresso.

     Il personale appartenente a detto ruolo è inquadrato anche in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche del ruolo della carriera del personale ausiliario di cui alla unita tabella E che sostituisce quella prevista nel quadro 66 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

     Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Al personale inquadrato in base ai precedenti commi, che fruisca di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, è attribuito un assegno personale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 8.

     I ruoli organici transitori del personale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, cessano di far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e sono trasferiti, come tali, all'Amministrazione civile dell'interno; le dotazioni organiche delle qualifiche di primo interprete o ispettore principale di 2a classe e superiori sono stabilite come dalla tabella F allegata alla presente legge.

     Sono altresì, trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno:

     a) il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in atto assegnato all'Amministrazione della pubblica sicurezza;

     b) gli avventizi di terza categoria dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 9.

     Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in soprannumero nei ruoli che vengono soppressi o trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno ovvero nei ruoli modificati della predetta Amministrazione conserva tale posizione nei ruoli nei quali si trova o nei quali viene inquadrato ed è riassorbito nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni in base alle quali è stato collocato in soprannumero.

     Non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

 

          Art. 10.

     Ferme restando le particolari disposizioni per l'assunzione degli invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, sordomuti e categorie assimilate, a favore dei sottufficiali e militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabilite le seguenti riserve di posti disponibili:

     nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno:

     a) tre ottavi dei posti di applicato ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

     b) un ottavo dei posti di applicato ai sottufficiali collocati in congedo per fisica inabilità proveniente da causa di servizio i quali non abbiano superato il 50° anno di età;

     nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno:

     c) un terzo dei posti di dattilografo e stenografo ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56e57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

     nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva degli Archivi di Stato:

     d) un terzo dei posti di aiutante aggiunto ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

     nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno:

     e) tre quarti dei posti di usciere agli appuntati in attività di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il 50° anno di età;

     f) un quarto dei posti di usciere agli appuntati ed alle guardie che siano cessati dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio, i quali non abbiano superato il 50° anno di età;

     nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli Archivi di Stato:

     g) un terzo dei posti di usciere agli appuntati in attività di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il 50° anno di età.

     Ai fini della riserva dei posti di cui alle lettere e) e g) gli interessati possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario e, se riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento, acquistano titolo a conseguire la nomina ad usciere; l'ordine di precedenza per la predetta nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande, e, a parità di tale data, dalla anzianità di servizio.

     Ai fini delle riserve dei posti di cui alle lettere b) e f) gli interessati possono fare domanda di impiego civile entro un anno dal collocamento in congedo e la nomina ad applicato od a usciere può essere conferita a coloro i quali saranno ritenuti idonei a giudizio della Commissione di avanzamento, previo accertamento della loro idoneità fisica al servizio.

     Alla copertura dei posti riservati, di cui alle lettere a), b), c) e d) che rimanessero eventualmente non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia si procederà mediante concorso per esami riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno 15 anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.

     Alla copertura dei posti di usciere di cui alle lettere e), f) e g) che non venissero ricoperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia e dei posti non ricoperti coi concorsi di cui al precedente comma si procederà mediante pubblico concorso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Le riserve dei posti previste nel presente articolo sostituiscono, nei ruoli di cui sopra, quelle stabilite dall'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 11.

     I concorsi già banditi per l'accesso ai ruoli modificati o soppressi dalla presente legge sono regolarmente espletati.

     I vincitori vengono, ove occorra, nominati anche in soprannumero alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle allegate tabelle B, C, D ed E.

 

          Art. 12.

     Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge, i posti che si rendono disponibili nel contingente unico delle qualifiche iniziali del ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 5, possono essere conferiti nella qualifica di vice segretario:

     1) agli impiegati appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ovvero al soppresso ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e che rivestano le qualifiche di archivista capo, primo archivista ed archivista;

     2) agli impiegati inquadrati nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 241, che rivestano, alla data di entrata in vigore della presente legge le qualifiche di primo coadiutore, coadiutore e primo stenografo o dattilografo di cui all'allegata tabella C.

     Il passaggio previsto dal precedente comma è subordinato al superamento di un colloquio che verrà bandito annualmente in relazione ai posti disponibili e verterà su "Elementi di diritto costituzionale e amministrativo".

     Coloro che non conseguano l'idoneità non possono partecipare ai successivi colloqui; coloro che conseguano l'idoneità possono partecipare ai successivi colloqui ovvero chiedere di essere inseriti, in base alla votazione riportata, nelle relative graduatorie.

     Gli impiegati del soppresso ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che siano risultati idonei nei concorsi previsti dall'articolo 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 98, possono chiedere di essere inseriti nelle graduatorie dei colloqui anche in base alla votazione riportata nei predetti concorsi.

     L'ammissione al colloquio è disposta, a domanda, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, in base ai precedenti di carriera.

     L'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza degli impiegati nominati ai sensi dei precedenti commi è valida a tutti gli effetti, ivi compreso quello della progressione di carriera, di cui agli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salva, in ogni caso, la posizione di ruolo dei segretari di polizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     La disposizione del comma precedente sulla valutazione dell'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza si applica, corrispondentemente, anche agli impiegati delle carriere esecutive nominati nel ruolo dei segretari di polizia mediante normali pubblici concorsi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e in servizio alla data stessa.

 

          Art. 13.

     Nella prima attuazione della presente legge, in deroga all'articolo 56 della legge 3 aprile 1958, n. 460, possono presentare domanda di passaggio all'impiego civile, per il conferimento dei posti di applicato, dattilografo o stenografo e di aiutante aggiunto, riservati ai sensi dell'articolo 10 nei ruoli del personale d'archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva degli archivi di Stato, anche i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali abbiano già compiuto 13 anni di servizio nel Corpo predetto e non abbiano superato il 50° anno di età.

     Per il personale di cui al precedente comma l'aver già acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio non costituisce ostacolo al conseguimento dell'impiego civile.

     L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione della domanda ed a parità della data anzidetta dall'anzianità di servizio maturata nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 14.

     Il soprannumero derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge viene riassorbito in ragione della metà delle successive vacanze nei ruoli del personale di archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva e nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno.

 

          Art. 15.

     Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale previsto negli articoli 5, 6, 7 e 8 che presti servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, deve essere trasferito alle Prefetture od agli uffici centrali del Ministero ed è fatto divieto di reimpiegarlo presso i suddetti uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 16.

     Per il personale che per limiti di età è collocato a riposo entro il 31 dicembre 1970 è ridotto alla metà il periodo di permanenza nel grado per la promozione alla qualifica di segretario capo del ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno e per la promozione alla qualifica di interprete superiore o ispettore superiore del ruolo organico della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372.

 

          Art. 17.

     Il personale dei ruoli delle allegate tabelle B, C, D ed E e dei ruoli soppressi ai sensi degli articoli 6 e 7, che abbia raggiunto o raggiunga, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il limite di venticinque anni di effettivo servizio, può chiedere, entro lo stesso termine, di essere collocato a riposo.

     Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso un aumento di servizio di cinque anni ai fini della misura della pensione, fermo restando il limite massimo di quaranta anni di servizio utile.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dei ruoli di cui all'articolo 8.

 

          Art. 18.

     Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabiliti in conformità alla tabella G allegata alla presente legge.

     I posti di nuova istituzione, che si renderanno disponibili per effetto dell'applicazione del precedente comma, saranno conferiti nel periodo di sette anni dall'entrata in vigore della presente legge ed in ragione di due settimi per il primo anno e di un settimo per ciascuno degli anni successivi, con esclusione del secondo anno.

 

          Art. 19.

     Per l'ammissione ai concorsi per esami per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere che saranno indetti nel quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 20.

     Sono abrogate le leggi 20 febbraio 1958, n. 98, 30 gennaio 1963, numero 71, ed ogni altra norma incompatibile con quelle previste dalla presente legge.

     Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre norme speciali si applicano lo statuto e le norme generali concernenti gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 21.

     All'onere di lire 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1967 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio stesso concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabelle

     (Omissis).