§ 80.9.163 - Legge 6 marzo 1958, n. 199.
Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e della foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:06/03/1958
Numero:199


Sommario
Art. 1.      Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Art. 2.      Per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente articolo è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Direzione generale [...]
Art. 3.      Con successiva legge sarà provveduto all'organizzazione dei servizi dell'alimentazione, alla istituzione dei relativi ruoli organici, alla costituzione del Consiglio di [...]
Art. 4.      Nella prima attuazione della presente legge e sino all'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, al funzionamento dei servizi dell'alimentazione si provvede
Art. 5.      Sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi centrali e periferici dell'alimentazione, i ruoli ad esaurimento di cui alla tabella [...]
Art. 6.      Nei ruoli ad esaurimento di cui al precedente articolo è inquadrato, in base a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 7.      Il personale di cui all'art. 4, n. 1), e inquadrato nel ruolo della carriera corrispondente a quello di appartenenza
Art. 8.      Il personale di cui ai numeri 3) e 5) del precedente art. 4 è inquadrato, subordinatamente al possesso del titolo di studio prescritto, nel ruolo della carriera [...]
Art. 9.      Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del primo comma del precedente art. 7, è collocato nella qualifica corrispondente alla posizione gerarchica [...]
Art. 10.      Il collocamento nelle singole qualifiche deve essere effettuato tenendo conto dell'ordine risultante, dal precedente art. 4, per ciascuna delle categorie in esso [...]
Art. 11.      L'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole qualifiche sono disposti, previo giudizio favorevole di apposita Commissione, con decreto del Ministro per [...]
Art. 12.      Il personale inquadrato nella carriera di concetto ai sensi del quarto comma del precedente art. 7 e che sia già da almeno un anno preposto alla direzione di unità [...]
Art. 13.      Nella prima attuazione della presente legge e limitatamente ai fini del computo dell'anzianità richiesta dalle disposizioni vigenti per l'ammissione al concorso per [...]
Art. 14.      Dalla data di decorrenza del collocamento del personale nei ruoli ad esaurimento cessa ogni incremento ai fondi di previdenza relativi al personale di cui all'art. 4 che [...]
Art. 15.      In deroga all'art. 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può, per [...]
Art. 16.      Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale ha facoltà di rassegnare le dimissioni dall'impiego con diritto al trattamento [...]
Art. 17.      Le attrezzature dei servizi centrali dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, dei relativi ispettorati regionali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, [...]
Art. 18.      L'ufficio di controllo del Ministero del tesoro presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione è trasferito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste quale [...]
Art. 19.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le somme disponibili - in conto [...]
Art. 20.      Il maggiore onere recato dal provvedimento per le competenze relative al personale di cui ai numeri 4) e 5) del precedente art. 4, valutato in lire 935.000.000 per [...]


§ 80.9.163 - Legge 6 marzo 1958, n. 199.

Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e della foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare.

(G.U. 27 marzo 1958, n. 75)

 

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

     a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle disponibilità dei generi alimentari;

     b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;

     c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari;

     d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali scientifiche ed educative nel campo dell'alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della nutrizione al quale è conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     e) i rapporti con gli organi internazionali dell'alimentazione;

     f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione delle norme relative, è soppresso in virtù della presente legge.

     Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente, vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

 

          Art. 2.

     Per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente articolo è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Direzione generale dell'alimentazione.

     Sono istituiti, quali organi periferici della direzione generale dell'alimentazione, gli Ispettorati compartimentali dell'alimentazione con circoscrizione regionale o interregionale e gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

 

          Art. 3.

     Con successiva legge sarà provveduto all'organizzazione dei servizi dell'alimentazione, alla istituzione dei relativi ruoli organici, alla costituzione del Consiglio di amministrazione, alla costituzione ed al funzionamento di un Comitato tecnico avente il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi dell'alimentazione, all'assetto ed alla organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione ed a quant'altro necessario per il migliore funzionamento dei servizi affidati alla nuova Direzione generale.

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 4.

     Nella prima attuazione della presente legge e sino all'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, al funzionamento dei servizi dell'alimentazione si provvede:

     1) con il personale di ruolo delle Amministrazioni dello stato, di cui all'art. 2, lettera a) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che alla data della presente legge e da almeno dieci anni trovisi in posizione di comando presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione ed i suoi organi periferici e venga confermato in tale posizione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le esigenze dei nuovi servizi dell'alimentazione;

     2) con il personale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione di cui all'art. 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

     3) con il personale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione di cui all'art. 2, lettera c), del decreto 31 gennaio 1945, del Presidente del Consiglio dei Ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

     4) con il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione di cui alla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

     5) con il personale degli organismi istituiti in base all'art. 1, lettera h) del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che risulti trattenuto in servizio per le esigenze della liquidazione degli organismi medesimi ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

     Il personale contemplato nei numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente comma conserva, nelle more dell'applicazione dalle norme dei successivi articoli, la posizione giuridica e il trattamento economico organicamente acquisiti, alla data della presente legge, presso la rispettiva Amministrazione di appartenenza [1] .

 

          Art. 5.

     Sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi centrali e periferici dell'alimentazione, i ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge.

     I posti vacanti in ciascuna qualifica superiore all'iniziale delle singole carriere verranno ricoperti mediante promozioni del personale appartenente alle qualifiche immediatamente inferiori della medesima carriera, osservando all'uopo le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato. Non sono consentite nuove immissioni in tali ruoli ed i posti risultanti vacanti e non conferibili sono soppressi dalla data della vacanza.

 

          Art. 6.

     Nei ruoli ad esaurimento di cui al precedente articolo è inquadrato, in base a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica dei ruoli medesimi, il personale di cui al precedente art. 4, che risulti in servizio alla data del 1° maggio 1948, abbia i requisiti prescritti, fatta eccezione del limite massimo di età subordinatamente per altro all'adempimento di quanto stabilito al terzo comma del successivo art. 14, e non fruisca di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro o degli enti locali.

     Il collocamento nelle singole carriere e qualifiche è effettuato secondo le norme di cui ai successivi articoli.

 

          Art. 7.

     Il personale di cui all'art. 4, n. 1), e inquadrato nel ruolo della carriera corrispondente a quello di appartenenza.

     Il personale di cui all'art. 4, numeri 2) e 4), è inquadrato secondo le norme dei successivi commi.

     Nel ruolo della carriera direttiva è inquadrato il personale direttivo, contemplato dall'art. 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, che sia in possesso di diploma di laurea, nonchè dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

     Il personale direttivo di cui al precedente comma, che non pervenga al ruolo della carriera direttiva, è inquadrato nel ruolo della carriera di concetto, purché provvisto dei requisiti e del periodo di esercizio di funzioni di cui al comma medesimo.

     E' altresì inquadrato nel ruolo della carriera di concetto il personale di concetto contemplato nella tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

     Il personale di concetto di cui al precedente comma, che non pervenga al ruolo della carriera di concetto, è inquadrato nel ruolo dalla carriera esecutiva, purché provvisto dei requisiti e del periodo di esercizio di funzioni di cui al comma medesimo.

     Nel ruolo della carriera esecutiva è inoltre inquadrato il personale d'ordine, di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso dei requisiti prescritti e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

     Nel ruolo della carriera del personale ausiliario è inquadrato il personale subalterno, di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso dei prescritti requisiti.

 

          Art. 8.

     Il personale di cui ai numeri 3) e 5) del precedente art. 4 è inquadrato, subordinatamente al possesso del titolo di studio prescritto, nel ruolo della carriera rispettivamente corrispondente alla categoria di appartenenza e alle funzioni organicamente attribuite alla data del 1° maggio 1948 [2] .

     E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

 

          Art. 9.

     Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del primo comma del precedente art. 7, è collocato nella qualifica corrispondente alla posizione gerarchica organicamente acquisita.

     Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del secondo comma e successivi del precedente art. 7 è collocato nella qualifica corrispondente gerarchicamente alla posizione risultante rispettivamente dalla classificazione di cui all'art. 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla equiparazione determinata con la tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione.

     Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del precedente art. 8 è collocato nelle qualifiche secondo le disposizioni dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

     Al personale collocato nelle singole qualifiche a norme dei precedenti commi è attribuito lo stipendio della rispettiva qualifica, nella entità che competerebbe nella qualifica medesima, in base all'anzianità maturata nell'esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento in essa.

     E', comunque, escluso il conferimento di posizione gerarchicamente ed economicamente superiore a quella acquisita alla data della presente legge dal personale contemplato dai precedenti commi.

 

          Art. 10.

     Il collocamento nelle singole qualifiche deve essere effettuato tenendo conto dell'ordine risultante, dal precedente art. 4, per ciascuna delle categorie in esso contemplate e, nell'ambito della medesima categoria, in base alla natura delle funzioni effettivamente esercitate ed all'anzianità complessiva di servizio.

 

          Art. 11.

     L'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole qualifiche sono disposti, previo giudizio favorevole di apposita Commissione, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. I relativi effetti decorrono dalla data di emissione del decreto.

     Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento in ruolo ne dà comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi.

     Alla costituzione della Commissione prevista nel primo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 12.

     Il personale inquadrato nella carriera di concetto ai sensi del quarto comma del precedente art. 7 e che sia già da almeno un anno preposto alla direzione di unità amministrative dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, degli Ispettorati regionali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, può essere mantenuto nelle funzioni direttive, ferma restando l'appartenenza ad ogni effetto alla carriera di concetto.

 

          Art. 13.

     Nella prima attuazione della presente legge e limitatamente ai fini del computo dell'anzianità richiesta dalle disposizioni vigenti per l'ammissione al concorso per merito distinto od agli esami di idoneità per il conseguimento della qualifica di direttore di sezione o di primo segretario, nonchè per l'ammissione al concorso per esami od allo scrutinio per il conseguimento della classifica di primo archivista, è valutato il periodo di servizio prestato nell'esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento dei relativi titolari nelle qualifiche rispettivamente inferiori delle relative carriere.

     Ai fini dell'anzianità di servizio richiesta dalle vigenti disposizioni per le promozioni alla qualifica immediatamente superiore a quella conseguita in sede di inquadramento è valutato, per un terzo della sua durata, nei casi in cui non ricorre l'operatività del precedente comma, il periodo di servizio prestato alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 14.

     Dalla data di decorrenza del collocamento del personale nei ruoli ad esaurimento cessa ogni incremento ai fondi di previdenza relativi al personale di cui all'art. 4 che ne è provvisto e le somme accantonate per tali fondi sono utilizzate in buoni del Tesoro ordinari per essere corrisposte al personale stesso, con gli interessi maturati, all'atto della cessazione del rapporto di impiego.

     Il servizio civile prestato dal personale di cui all'art. 4 nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento è riscattabile secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua durata previo pagamento allo Stato del contributo di riscatto stabilito dalle disposizioni predette. Per il personale provvisto di fondo di previdenza sono devolute allo Stato, in sostituzione del contributo di riscatto, le somme accantonate in detto fondo alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento, in ragione di tante quote del fondo stesso quanti sono gli anni di servizio riscattati. [3]

     Per il personale che alla data dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento abbia, superato il 50° anno di età, l'efficacia del provvedimento di inquadramento è condizionata alla presentazione, entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento stesso, della domanda di riscatto del servizio di cui al precedente comma prestato posteriormente al compimento del 50° anno di età. Qualora la domanda di riscatto non sia presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di inquadramento si considera come non adottato.

 

          Art. 15.

     In deroga all'art. 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può, per esigenze di servizio, disporre l'assegnazione ad altri uffici del Ministero del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge; può essere inoltre disposto, con decreto dei Ministri competenti di concerto col Ministro per il tesoro, il comando anche a tempo indeterminato del personale anzidetto presso altre Amministrazioni statali.

 

          Art. 16.

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale ha facoltà di rassegnare le dimissioni dall'impiego con diritto al trattamento stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53.

 

          Art. 17.

     Le attrezzature dei servizi centrali dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, dei relativi ispettorati regionali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, passano in dotazione rispettivamente della Direzione generale, degli Ispettorati compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, istituiti con la presente legge.

     Le disposizioni vigenti, che stabiliscono contributi a favore delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, cesseranno di avere vigore il 30 giugno 1959.

 

          Art. 18.

     L'ufficio di controllo del Ministero del tesoro presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione è trasferito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste quale "Sezione per i servizi dell'alimentazione" della Ragioneria centrale del Ministero medesimo.

 

          Art. 19.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le somme disponibili - in conto competenza ed in conto residui - sui capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro - sottorubrica "Alto Commissariato per l'alimentazione" - nonchè le somme ugualmente disponibili - in conto competenza e in conto residui - sui capitoli degli stati di previsione dei vari Ministeri per il rimborso alle Sezioni provinciali dell'alimentazione dell'onere relativo al trattamento economico del proprio personale temporaneamente distaccato presso le Amministrazioni stesse ai sensi della legge 7 maggio 1954, n. 220.

 

          Art. 20.

     Il maggiore onere recato dal provvedimento per le competenze relative al personale di cui ai numeri 4) e 5) del precedente art. 4, valutato in lire 935.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58, farà fronteggiato a carico del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione.

 

Qualifica

Numero dei posti

Ruolo della carriera direttiva

Ispettori generali e direttori compartimentali

14

Direttori di divisione e ispettori capi

40

Direttori di sezione e ispettori superiori

110

Consiglieri di 1ª classe

120

Consiglieri di 2ª classe

130

Consiglieri di 3ª classe

 

 

414

Ruolo della carriera di concetto

Segretari capi

15

Segretari principali

105

Primi segretari

165

Segretari

175

Segretari aggiunti

315

Vice segretari

 

 

775

Ruolo della carriera esecutiva

Archivisti capi

32

Primi archivisti

320

Archivisti

370

Applicati

450

Applicati aggiunti

 

 

1.172

Ruolo della carriera ausiliaria

Commessi

5

Uscieri capi

15

Uscieri

240

Inservienti

 

 

260

Agenti tecnici

75

 


[1]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L. 8 novembre 1961, n. 1247.

[2]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 della L. 8 novembre 1961, n. 1247.

[3]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi la L. 19 luglio 1966, n. 584.