§ 80.2.9 - Legge 18 marzo 1968, n. 309.
Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.2 I.P.Z.S.
Data:18/03/1968
Numero:309


Sommario
Art. 1.      Con decreto del Presidente della Repubblica, ed entro i limiti quantitativi che nel decreto stesso saranno indicati, la Zecca può essere autorizzata a fornire monete [...]
Art. 2.      Il Ministro per il tesoro può avvalersi di persone estranee all'amministrazione dello Stato, qualificate in campo artistico-tecnico, per la modellazione di bozzetti per [...]
Art. 3.      E' istituito il posto di ruolo - carriera direttiva - di sanitario della Zecca, al quale si accede mediante pubblico concorso per esami, con l'osservanza delle norme [...]
Art. 4.      I commi quinto ed ultimo dell'art. 35 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti
Art. 5.      La dotazione organica degli operai della Zecca ed il trattamento economico inerente a ciascuna categoria sono stabiliti, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate [...]
Art. 6.      Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro per il tesoro, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno durante l'anno a seguito di [...]
Art. 7.      Agli operai della Zecca spetta in ogni anno un congedo ordinario retribuito della durata di un mese da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo [...]
Art. 8.      A modifica di quanto previsto all'art. 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la durata di giorni 30 del congedo straordinario in casi eccezionali, [...]
Art. 9.      Per malattia od infortunio non dipendente da causa di servizio, accertati dal competente organo sanitario, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidità dovuto a [...]
Art. 10.      Per tutta la durata del congedo speciale per motivi di salute, ove l'infermità che ne ha determinato la concessione venga riconosciuta dai competenti organi, in base [...]
Art. 11.      Due periodi di congedo speciale per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 9, [...]
Art. 12.      Le assenze per motivi di salute verificatesi nell'anno che, per il loro carattere occasionale, non abbiano dato luogo alla richiesta e relativa concessione del congedo [...]
Art. 13.      Nei confronti del personale operaio della Zecca cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1 e 2, e 14 della legge 19 [...]
Art. 14.      La liquidazione delle competenze di carattere periodico dovute agli operai della Zecca in base alle vigenti disposizioni ha luogo per mensilità posticipate
Art. 15.      La tabella B allegata alla presente legge, relativa alla nuova classificazione economica degli operai della Zecca, viene applicata dal 1° gennaio 1968
Art. 16.      La differenza tra il trattamento economico complessivo spettante dal 1° gennaio 1968 per paga, compreso ogni emolumento accessorio di carattere continuativo, e quello [...]
Art. 17.      In sede di prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai [...]
Art. 18.      I manovali che siano stati o vengano assunti in servizio in applicazione della legge 1° luglio 1966, n. 516, sono inquadrati nella categoria degli operai comuni della [...]
Art. 19.      Per quanto non è espressamente previsto nei precedenti articoli, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 60 milioni, [...]


§ 80.2.9 - Legge 18 marzo 1968, n. 309.

Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione.

(G.U. 6 aprile 1968, n. 90)

 

 

     Art. 1.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, ed entro i limiti quantitativi che nel decreto stesso saranno indicati, la Zecca può essere autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

     Il Ministro per il tesoro può autorizzare la Zecca ad allestire o partecipare ad esposizioni nazionali ed internazionali di medaglie, monete, coni, cere ed altro materiale numismatico.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per il tesoro può avvalersi di persone estranee all'amministrazione dello Stato, qualificate in campo artistico-tecnico, per la modellazione di bozzetti per monete, per medaglie e per altre lavorazioni interessanti la Zecca.

     Con apposta convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro, sono stabilite le caratteristiche ed i requisiti dell'opera da eseguire, nonché l'importo del compenso globale da corrispondere a titolo forfettario al professionista prescelto per la esecuzione dell'opera stessa.

     L'onere relativo grava sul capitolo 2191 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante le spese generali di esercizio della Zecca, per l'anno 1968 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.

 

          Art. 3.

     E' istituito il posto di ruolo - carriera direttiva - di sanitario della Zecca, al quale si accede mediante pubblico concorso per esami, con l'osservanza delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Al sanitario è attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente 500, elevato, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro, a quello inerente all'ex coefficiente 670, dopo 10 anni di effettivo servizio presso la Zecca.

 

          Art. 4.

     I commi quinto ed ultimo dell'art. 35 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

     "L'ingegnere di qualifica più elevata è preposto ai servizi tecnici dello stabilimento, assumendo la qualifica di vice direttore tecnico, ed esercita tutte le funzioni tecniche demandategli dal regolamento sui servizi della Zecca. Egli è agente contabile dell'amministrazione del tesoro ed è soggetto alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".

     "Un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non superiore a ispettore generale, è nominato vice direttore amministrativo della Zecca. Il vice direttore coadiuva il direttore della Zecca e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento".

 

          Art. 5.

     La dotazione organica degli operai della Zecca ed il trattamento economico inerente a ciascuna categoria sono stabiliti, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

     Nella tabella C sono elencate le qualifiche di mestiere proprie di ciascuna categoria.

     I lavori di trasporto di materiali, di pulizia e di manovalanza, sono disimpegnati dagli operai comuni, ad essi adibiti, a tempo determinato o indeterminato, con ordine scritto di servizio.

 

          Art. 6.

     Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro per il tesoro, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno durante l'anno a seguito di collocamento a riposo per limiti di età, il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie degli operai della Zecca e le relative qualifiche.

 

          Art. 7.

     Agli operai della Zecca spetta in ogni anno un congedo ordinario retribuito della durata di un mese da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo periodo continuativo oppure in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di 30 giorni.

     Nulla è innovato relativamente alle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 24 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

 

          Art. 8.

     A modifica di quanto previsto all'art. 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la durata di giorni 30 del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, può essere prorogata, sentito il consiglio di amministrazione, per più lunghi periodi di tempo, senza assegni, fino ad un massimo di 12 mesi.

     Alle operaie che si trovino in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; esse hanno diritto alla paga giornaliera, alle quote di aggiunta di famiglia ed agli altri assegni fissi, con la esclusione però dei compensi accessori, comunque denominati, connessi alla effettiva presenza in servizio.

     Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, le operaie hanno diritto di astenersi dal lavoro, esse sono considerate in congedo straordinario per maternità.

 

          Art. 9.

     Per malattia od infortunio non dipendente da causa di servizio, accertati dal competente organo sanitario, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidità dovuto a cause di guerra o di servizio, è concesso al personale operaio della Zecca, a domanda o di ufficio, un congedo speciale per motivi di salute della durata massima di un anno.

     Durante tale congedo competono la paga giornaliera, le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni fissi con esclusione, però, dei compensi accessori comunque denominati connessi alla effettiva presenza in servizio, nella misura intera per i primi sei mesi e nella misura ridotta alla metà per il restante periodo, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia che sono corrisposte per intero.

 

          Art. 10.

     Per tutta la durata del congedo speciale per motivi di salute, ove l'infermità che ne ha determinato la concessione venga riconosciuta dai competenti organi, in base alle norme vigenti, dipendente da causa di servizio, compete il trattamento di cui al precedente articolo nella misura intera.

     Nulla è innovato relativamente al trattamento economico spettante per assenze dal servizio dovute ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, previsto dall'art. 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

     E' fatto salvo il diritto per l'operaio, assente per causa di infortunio sul lavoro o per malattia professionale, al trattamento di cui al primo comma, una volta cessati gli obblighi a carico dell'istituto assicuratore di cui al citato art. 30, per un periodo di tempo che, sommato a quello durante il quale fruisce del trattamento a carico del suddetto Istituto assicuratore, non potrà in ogni caso superare un anno.

 

          Art. 11.

     Due periodi di congedo speciale per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 9, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

     Il cumulo del congedo speciale per motivi di salute e del congedo straordinario non può superare, in ogni caso, la durata di 24 mesi nell'ultimo quinquennio.

 

          Art. 12.

     Le assenze per motivi di salute verificatesi nell'anno che, per il loro carattere occasionale, non abbiano dato luogo alla richiesta e relativa concessione del congedo speciale di cui al precedente art. 9, si sommano e vengono decurtate dal congedo straordinario.

 

          Art. 13.

     Nei confronti del personale operaio della Zecca cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1 e 2, e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'art. 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all'art. 10, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; all'art. 29 e, salvo quanto previsto dall'art. 10 della presente legge relativamente al trattamento spettante per infortunio sul lavoro o malattia professionale, all'art. 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

 

          Art. 14.

     La liquidazione delle competenze di carattere periodico dovute agli operai della Zecca in base alle vigenti disposizioni ha luogo per mensilità posticipate.

 

          Art. 15.

     La tabella B allegata alla presente legge, relativa alla nuova classificazione economica degli operai della Zecca, viene applicata dal 1° gennaio 1968.

 

          Art. 16.

     La differenza tra il trattamento economico complessivo spettante dal 1° gennaio 1968 per paga, compreso ogni emolumento accessorio di carattere continuativo, e quello corrispondente, eventualmente superiore, goduto fino al 31 dicembre 1967 anche in applicazione della legge 6 agosto 1966, n. 636, è conservata a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei futuri miglioramenti economici di carattere generale.

 

          Art. 17.

     In sede di prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'art. 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'art. 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

     Possono essere altresì collocati nella 1ª categoria, con le modalità di cui sopra, anche in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di 2ª categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria "D" o "E", ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

     Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

     Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante sino al riassorbimento un posto della categoria inferiore.

     Coloro i quali siano già inquadrati per concorso nella categoria superiore, su domanda da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, potranno chiedere la valutazione, ai fini degli aumenti periodici di paga, dell'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza. La paga così determinata avrà effetto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 18.

     I manovali che siano stati o vengano assunti in servizio in applicazione della legge 1° luglio 1966, n. 516, sono inquadrati nella categoria degli operai comuni della Zecca a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge e da quella di immissione in servizio.

 

          Art. 19.

     Per quanto non è espressamente previsto nei precedenti articoli, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 60 milioni, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabelle.

     (Omissis).