§ 76.4.35 - D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1505.
Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:03/08/1968
Numero:1505


Sommario
Art. 1.      Gli uffici locali e le agenzie che disimpegnano alcuni servizi postali e telegrafici in via sussidiaria ad altro ufficio esistente nello stesso centro urbano, sono denominati succursali.
Art. 2.      La classificazione degli uffici locali e delle agenzie prevista dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è determinata sulla [...]
Art. 3.      Agli effetti della disposizione precedente, i punti necessari per la classificazione degli uffici locali e delle agenzie nei gruppi previsti dall'art. 6 del testo unico approvato con decreto del [...]
Art. 4.      Per la classificazione delle agenzie di nuova istituzione si segue il procedimento previsto per la classificazione provvisoria e definitiva degli uffici locali.
Art. 5.      Le norme dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, si applicano anche nei casi in cui due agenzie, oppure un'agenzia ed un ufficio [...]
Art. 6.      Alla modifica della tabella e dei punteggi previsti dagli articoli 2 e 3, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di [...]
Art. 7.      Il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni o, per sua delega il capo del competente reparto della direzione provinciale determina, in base ai criteri stabiliti nelle [...]
Art. 8.      Gli ordinamenti dei vari servizi determinano le operazioni che possono essere eseguite dagli uffici locali e dalle agenzie.
Art. 9.      Gli uffici locali di gruppo A possono essere suddivisi in sezioni per i servizi di movimento e telegrafici, a ciascuna delle quali è preposto un ufficiale con mansioni di sottocapo, che, oltre [...]
Art. 10.      Le ricevitorie disimpegnano, oltre al servizio di distribuzione ed, eventualmente, di trasporto e scambio degli effetti postali, i seguenti servizi postali:
Art. 10 bis. 
Art. 11.      Il vincitore di concorso nominato nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria degli uffici locali, che si trovi sotto le armi per obbligo di leva o per richiamo, [...]
Art. 12.      Al termine del periodo di prova, previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il direttore provinciale competente compila la relazione sull'esito del [...]
Art. 13.      La commissione centrale accerta l'esistenza dei requisiti per l'ammissibilità dei concorrenti ai concorsi previsti dagli articoli 49, 55, 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 1417 [...]
Art. 14.      L'esame speciale a mezzo colloquio per il conferimento di posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo C verterà sul seguente programma:
Art. 15.      I posti nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C ed E, da conferirsi mediante concorso ai sensi degli articoli 49 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente [...]
Art. 16.      Ai direttori di ufficio locale di gruppo C e di gruppo E promossi alla qualifica immediatamente superiore, saranno assegnati gli uffici locali dei gruppi corrispondenti alla nuova qualifica [...]
Art. 17.      Il diario degli esami per colloquio verrà comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello in cui i candidati ammessi al concorso debbono sostenere la [...]
Art. 18.      Per le promozioni alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D, la commissione centrale per gli uffici locali formula una unica graduatoria inserendovi senza tener conto del quadro [...]
Art. 19.      Va arrotondata per eccesso a favore dei direttori di ufficio locale di gruppo E l'eventuale frazione di unità delle due percentuali previste per le promozioni alla qualifica di direttore di [...]
Art. 20.      I concorsi per i posti disponibili di primo ufficiale, indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Art. 21.      All'assegnazione della sede ai promossi a primo ufficiale si procede secondo l'ordine della graduatoria e l'ordine di preferenza che, in seguito alla comunicazione del posto in graduatoria [...]
Art. 22.      I partecipanti ai concorsi alle qualifiche di direttore di ufficio locale dei gruppi A, C ed E ed a quella di primo ufficiale, di cui agli articoli 55, 49, 57 e 61 del testo unico approvato con [...]
Art. 23.      L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del reparto che amministra il personale.
Art. 24.      Ove la commissione provinciale per gli uffici locali si pronunci per una sanzione inferiore alla riduzione dello stipendio, il relativo provvedimento è disposto dal competente capo reparto della [...]
Art. 25.      La facoltà di produrre ricorso gerarchico, prevista dall'art. 101, commi primo e secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, può essere [...]
Art. 26.      Delle punizioni superiori all'ammenda disciplinare è presa nota nel fascicolo personale dell'interessato e ne è data pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle [...]
Art. 27.      Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui al primo comma dell'art. 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ai sostituti [...]
Art. 28.      Ove il direttore, o l'ufficiale da lui delegato, dell'ufficio locale cui è aggregata un'agenzia non possono presenziare alle operazioni del passaggio dei valori e documenti, ai sensi dell'art. [...]
Art. 29.      Il congedo ordinario agli ufficiali ed agli agenti viene concesso, ai sensi dell'art. 90, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. [...]
Art. 30.      L'incarico di ufficiale delegato può essere revocato dal direttore provinciale per giustificati motivi, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali.
Art. 31.      Il procedimento previsto dal primo comma dell'art. 113 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, si osserva in caso di assenze temporanee, [...]
Art. 32.      Quando al congedo straordinario del dipendente segua, senza interruzione, l'aspettativa per motivi di salute, viene emessa una unica ordinanza, comprendente sia il congedo straordinario, di cui [...]
Art. 33.      L'agente da applicare a mansioni interne presso i più importanti uffici locali, ai sensi degli artt. 17, secondo comma, e 43, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente [...]
Art. 34.      La durata complessiva delle assenze per malattia dei sostituti reggenti, ai fini della conservazione del rapporto di lavoro per un periodo di tre mesi, come previsto dall'art. 128, secondo [...]
Art. 35.      Il sostituto che trasferisce la propria residenza in altra provincia può essere iscritto, a domanda, nell'elenco della provincia di nuova residenza e conserva l'anzianità già posseduta, purché [...]
Art. 36.      Entro il mese di gennaio di ogni anno è compilato dal direttore, o reggente, dell'ufficio locale o dal titolare, o reggente, dell'agenzia un rapporto informativo sul servizio prestato dal [...]
Art. 37.      In caso di infortuni sul lavoro gli agenti temporanei, assunti ai sensi dell'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, hanno lo [...]
Art. 38.      Le mansioni di sostituto-reggente e di agente temporaneo, di cui agli artt. 125, 126 e 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono [...]
Art. 39.      La facoltà di produrre ricorso avverso i provvedimenti relativi ai trasferimenti a domanda o d'ufficio può essere esercitata dall'impiegato nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di [...]
Art. 40.      Al personale assunto ai sensi degli artt. 126 e 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, competono la retribuzione, e gli assegni fissi, [...]
Art. 41.      Ai prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta, a norma dell'art. 136 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, dal dirigente [...]
Art. 42.      Il compenso speciale previsto dall'art. 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e le relative quote da attribuire ai singoli direttori di [...]
Art. 43.      Una quota speciale del compenso, di cui al precedente articolo, è costituita dai particolari compensi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e da questa versati all'amministrazione per [...]
Art. 44.      Della somma stanziata in bilancio, detratti i compensi di cui all'art. 45, sarà assegnato il 50% ai dirigenti degli uffici locali e delle agenzie secondo i seguenti coefficienti di ripartizione:
Art. 45.      Una quota pari al dieci per cento della somma stanziata dall'amministrazione quale compenso per l'incremento dei servizi a danaro dovrà essere ripartita fra il personale degli uffici locali e [...]
Art. 46.      Per gli ufficiali il compenso non può superare nè lo stipendio mensile previsto per la qualifica iniziale, nè la quota spettante al dirigente dell'ufficio.
Art. 47.      L'impiegato che cessi dall'impiego nel corso dell'anno, ha diritto al compenso nella misura di tanti dodicesimi, quanti sono i mesi di servizio prestati nello stesso anno.
Art. 48.      Dalla ripartizione del compenso di cui all'art. 42 sono esclusi coloro che nell'anno, cui si riferisce il compenso stesso, abbiano riportato il giudizio complessivo inferiore a "buono".
Art. 49.      Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, sarà approvato il capitolato tipo in base al quale dovranno essere stipulate [...]
Art. 50.      Il recapito può essere concesso ad alberghi, stabilimenti o luoghi di cura, ad enti pubblici e ad imprese private per uso esclusivo del concessionario, del personale da lui dipendente e dei suoi [...]
Art. 51.      I recapiti possono disimpegnare i seguenti servizi:
Art. 52.      La cauzione che i concessionari dei recapiti sono tenuti a prestare, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, [...]
Art. 53.      Per i recapiti nei quali i servizi sono limitati all'accettazione e consegna in ufficio della corrispondenza postale ordinaria e raccomandata non gravata di assegno, all'accettazione e consegna [...]
Art. 54.      La concessione del recapito è accordata con provvedimento del direttore provinciale immediatamente comunicato alla direzione centrale per gli uffici locali.
Art. 55.      L'amministrazione esercita la vigilanza sui recapiti, ed a tale scopo ha la facoltà di eseguirvi delle verifiche, e di chiedere in visione gli atti relativi all'esercizio dei servizi.
Art. 56.      Qualora durante il periodo del mandato dei rappresentanti del personale nelle commissioni provinciali per gli uffici locali si debba procedere alla sostituzione dei membri, comunque cessati dal [...]
Art. 57.      I provvedimenti che dispongono la nomina di personale avente titolo alla iscrizione al fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 140 del testo unico approvato con decreto del [...]
Art. 58.      La direzione provinciale delle poste presso la quale presta servizio l'iscritto al fondo, entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, trasmette all'istituto postelegrafonici la [...]
Art. 59.      I documenti di stato civile, personali e di famiglia, richiesti per la liquidazione del trattamento di quiescenza, sia diretto che indiretto, nonché quelli relativi a precedenti servizi [...]
Art. 60.      Per gli atti e documenti per uso di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 61.      Per ogni iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza, sarà tenuta dall'istituto postelegrafonici una scheda personale dalla quale dovranno risultare la data d'iscrizione al detto fondo e [...]
Art. 62.      Il servizio utile per il conseguimento del trattamento di quiescenza si computa a partire dalla data di iscrizione al fondo per il trattamento di quiescenza, salvo la valutazione del periodo di [...]
Art. 63.      Per la modificazione e per la revoca, d'ufficio o su domanda degli interessati, delle deliberazioni del presidente dell'istituto postelegrafonici relative al trattamento di quiescenza, si [...]
Art. 64.      La spedizione della copia di deliberazione della pensione, dell'indennità per una volta tanto e del riscatto e la consegna all'interessato ai sensi dei successivi articoli è effettuata anche ai [...]
Art. 65.      L'istituto postelegrafonici trasmetterà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni copia della deliberazione relativa alla liquidazione della pensione diretta, indiretta o di [...]
Art. 66.      Quando vi sono fondati elementi per ritenere che si sia verificata la decadenza dal diritto al godimento della pensione o assegno continuativo o dal diritto all'indennità per una sola volta a [...]
Art. 67.      Il sequestro o il pignoramento delle pensioni ed indennità che tengono luogo di pensioni e di altri assegni di quiescenza liquidati a carico del fondo amministrato dall'istituto postelegrafonici [...]
Art. 68.      Ai fini della disposizione di cui al primo comma dell'art. 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, i servizi prestati con le qualifiche previste dall'art. 141 del testo unico approvato con [...]
Art. 69.      La domanda di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, di tutti i servizi riscattabili a norma delle vigenti disposizioni deve essere presentata dagli iscritti al fondo direttamente o [...]
Art. 70.      Sulla domanda di riscatto provvede il presidente dell'istituto postelegrafonici con apposita deliberazione.
Art. 71.      Per la comunicazione all'interessato dei provvedimenti sul riscatto dei servizi si applicano le norme stabilite nel successivo art. 72, quarto, quinto e sesto comma, del presente regolamento, in [...]
Art. 72.      Nei casi di collocamento a riposo per compimento del limite di età, la direzione provinciale delle poste presso cui è in servizio l'iscritto al fondo deve trasmettere all'istituto [...]
Art. 73.      Negli altri casi di cessazione dal servizio del personale iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza, l'amministrazione trasmette copia del relativo provvedimento e copia dello stato di [...]
Art. 74.      Nel caso in cui all'atto della cessazione dal servizio non sia possibile provvedere alla liquidazione della pensione come previsto dal precedente art. 72, viene concessa, in via provvisoria, la [...]
Art. 75.      Per la liquidazione del trattamento di quiescenza in favore del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, che abbia prestato anche servizi con iscrizione al fondo di quiescenza di [...]
Art. 76.      All'impiegato che viene dichiarato inidoneo a prestare servizio ed accetta tale giudizio, il trattamento provvisorio di pensione spetta, ove ne abbia diritto, dalla stessa data di cessazione dal [...]
Art. 77.      Nel caso di morte in servizio dell'iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza, la direzione provinciale delle poste comunica telegraficamente all'istituto postelegrafonici l'evento e gli [...]
Art. 78.      L'iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza che ritenga di aver diritto al trattamento privilegiato, deve produrre istanza all'istituto postelegrafonici indicando i motivi sui quali è [...]
Art. 79.      L'istanza di pensione privilegiata è trasmessa dall'istituto postelegrafonici al Ministero delle poste e telecomunicazioni che procederà agli accertamenti prescritti per stabilire se sussista la [...]
Art. 80.      Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo aver compiuto le istruttorie, raccolti i documenti prescritti e provocato il parere della commissione centrale per gli uffici locali e [...]
Art. 81.      Le deliberazioni con le quali si concedono o si negano pensioni privilegiate sono emesse dal presidente dell'istituto postelegrafonici, su conforme parere del consiglio di amministrazione [...]
Art. 82.      Il giudizio del presidente dell'istituto postelegrafonici ed il parere del comitato circa la causa di servizio ed il diritto a pensione privilegiata non sono vincolati dalle dichiarazioni o dai [...]
Art. 83.      L'Istituto postelegrafonici, adottata la deliberazione di pensione, emette il certificato di iscrizione (libretto), vi appone il numero progressivo del ruolo di pagamento e lo invia alla [...]
Art. 84.      Ciascuna direzione provinciale delle poste annota in apposito memoriale le pratiche di pensione di cui al precedente articolo.
Art. 85.      Nel caso in cui la consegna del certificato di iscrizione e della copia della deliberazione della pensione all'iscritto avvenga tramite la direzione provinciale delle poste, questa deve darne [...]
Art. 86.      L'istituto postelegrafonici provvede mensilmente al pagamento della pensione diretta od indiretta o di riversibilità a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 140 del [...]
Art. 87.      In caso di cambiamento di residenza, i pensionati per ottenere la prosecuzione dei pagamenti nella nuova sede, devono inviare all'istituto postelegrafonici apposita domanda, corredata del [...]
Art. 88.      Quando la pensione si estingue per morte, per matrimonio, o per altra causa gli interessati devono darne tempestiva notizia alla direzione provinciale delle poste, la quale ne dà comunicazione [...]
Art. 89.      Per il pagamento dell'indennità una volta tanto, l'istituto postelegrafonici invia al dirigente dell'ufficio postale della sede di residenza del beneficiario la deliberazione concessiva in [...]
Art. 90.      Le rate mensili del trattamento provvisorio di pensione sono pagate all'avente diritto con le modalità di cui al precedente art. 86.
Art. 91.      Le modalità di pagamento delle pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza, previste dai precedenti articoli, si applicano sino a quando il consiglio di amministrazione [...]
Art. 92.      La domanda per le prestazioni, di cui all'art. 153 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, deve essere presentata dall'interessato al [...]
Art. 93.      Per l'applicazione dell'art. 64 del regio decreto 28 giugno 1933, n.704, l'istituto postelegrafonici compila e spedisce al Ministero del tesoro le schede previste dall'articolo medesimo.
Art. 94.      L'orario normale per il pubblico stabilito per gli uffici locali, per le agenzie e per le ricevitorie può essere continuato o frazionato.
Art. 95.      Ai direttori di ufficio locale, i quali, per effetto della classifica dell'ufficio prevista dall'art. 69 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono stati inquadrati con decorrenza 1° aprile 1963 in [...]
Art. 96.      Per i locali adibiti a sede di ufficio di proprietà dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia, lasciati in fitto all'amministrazione a norma dell'art. 98, comma quarto, del [...]
Art. 97.      E' abrogato il regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.
Art. 98.      Il presente regolamento avrà effetto dal primo giorno del mese successivo in cui esso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 76.4.35 - D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1505.

Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

(G.U. 8 aprile 1968, n. 89, S.O.).

 

     E' approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, regolamento composto di 98 articoli, vista d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

SEZIONE I

Parte generale

 

     Art. 1.

     Gli uffici locali e le agenzie che disimpegnano alcuni servizi postali e telegrafici in via sussidiaria ad altro ufficio esistente nello stesso centro urbano, sono denominati succursali.

 

          Art. 2.

     La classificazione degli uffici locali e delle agenzie prevista dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è determinata sulla base della entità del lavoro valutata secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al presente decreto.

 

          Art. 3.

     Agli effetti della disposizione precedente, i punti necessari per la classificazione degli uffici locali e delle agenzie nei gruppi previsti dall'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono i seguenti:

     Uffici locali di gruppo A punti superiori a 35.000

     Uffici locali di gruppo B da punti 16.701 a 35.000

     Uffici locali di gruppo C da punti 7.151 a 16.700

     Uffici locali di gruppo D da punti 2.181 a 7.150

     Uffici locali di gruppo E da punti 851 a 2.180

     Agenzie fino a punti 850

 

          Art. 4.

     Per la classificazione delle agenzie di nuova istituzione si segue il procedimento previsto per la classificazione provvisoria e definitiva degli uffici locali.

 

          Art. 5.

     Le norme dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, si applicano anche nei casi in cui due agenzie, oppure un'agenzia ed un ufficio locale, esistenti nella medesima località, siano riunite in un unico ufficio.

 

          Art. 6.

     Alla modifica della tabella e dei punteggi previsti dagli articoli 2 e 3, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la commissione centrale per gli uffici locali ed il consiglio di amministrazione, nonché il Consiglio di Stato.

 

          Art. 7.

     Il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni o, per sua delega il capo del competente reparto della direzione provinciale determina, in base ai criteri stabiliti nelle istruzioni che disciplinano i servizi postali, a quali dei dipendenti uffici locali, agenzie o recapiti debbano far capo per le proprie operazioni gli uffici pubblici e le rivendite di generi di monopolio [1] .

 

          Art. 8.

     Gli ordinamenti dei vari servizi determinano le operazioni che possono essere eseguite dagli uffici locali e dalle agenzie.

 

          Art. 9.

     Gli uffici locali di gruppo A possono essere suddivisi in sezioni per i servizi di movimento e telegrafici, a ciascuna delle quali è preposto un ufficiale con mansioni di sottocapo, che, oltre ad assicurare il regolare andamento del servizio affidato alla sua responsabilità, deve continuare a svolgere le attribuzioni proprie della sua qualifica prendendo parte attiva e continua al lavoro della sezione.

     I provvedimenti sono autorizzati dalla direzione centrale per gli uffici locali, su proposta motivata della direzione provinciale, previ accertamenti ispettivi.

 

          Art. 10.

     Le ricevitorie disimpegnano, oltre al servizio di distribuzione ed, eventualmente, di trasporto e scambio degli effetti postali, i seguenti servizi postali:

     vendita di carte valori postali;

     accettazione delle corrispondenze ordinarie, raccomandate e pacchi postali.

     Eseguono, inoltre, nei limiti di valore stabiliti dal codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, e dai rispettivi regolamenti di esecuzione, l'accettazione delle corrispondenze e dei pacchi con valore dichiarato e con assegno.

     Per incarico del pubblico e nei limiti di valore autorizzati, eseguono presso l'ufficio postale da cui dipendono le seguenti operazioni a danaro:

     riscossioni di vaglia, di assegni di conti correnti postali e di buoni postali fruttiferi;

     richiesta di emissione di vaglia e buoni postali fruttiferi, di versamento sui conti correnti postali.

     L'agente preposto alla ricevitoria ha l'obbligo di effettuare le operazioni dei servizi a danaro, per incarico del pubblico, nell'ufficio postale da cui dipende.

 

          Art. 10 bis. [2].

     Le spese d'ufficio degli uffici locali e delle agenzie, di cui al primo comma dell'art. 134 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 320 del regolamento organico approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546.

     Al pagamento di tali spese, determinate secondo le modalità stabilite dal secondo comma dell'art. 321 del citato regolamento organico, si provvede:

     a trimestri anticipati, per le quote riguardanti la cancelleria, i materiali di servizio e la pulizia;

     a semestri anticipati, per le quote riguardanti il riscaldamento.

     L'Amministrazione, sentita la commissione speciale per le spese di ufficio, può specificare, secondo le esigenze degli uffici locali e delle agenzie, gli oggetti che vanno compresi nelle spese d'ufficio, e modificare la periodicità dei pagamenti dell'assegno annuo.

     Il pagamento dell'assegno annuo per le spese d'ufficio agli uffici locali ed alle agenzie viene disposto dalle direzioni provinciali delle poste con i fondi posti a loro disposizione con ordini di accreditamento a favore del rispettivo funzionario delegato, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni.

 

SEZIONE II

Carriera del personale degli uffici locali

 

          Art. 11.

     Il vincitore di concorso nominato nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria degli uffici locali, che si trovi sotto le armi per obbligo di leva o per richiamo, deve prendere servizio entro trenta giorni dal congedo.

 

          Art. 12.

     Al termine del periodo di prova, previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il direttore provinciale competente compila la relazione sull'esito del periodo di prova stesso, secondo le informazioni fornite dai dirigenti degli uffici ove l'impiegato ha prestato servizio.

 

          Art. 13.

     La commissione centrale accerta l'esistenza dei requisiti per l'ammissibilità dei concorrenti ai concorsi previsti dagli articoli 49, 55, 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 1417 del 9 agosto 1967.

 

          Art. 14.

     L'esame speciale a mezzo colloquio per il conferimento di posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo C verterà sul seguente programma:

     a) Organizzazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici;

     b) Nozioni di legislazione sui servizi postali e delle telecomunicazioni;

     c) Stato giuridico e trattamento economico del personale degli uffici locali;

     d) Elementi di contabilità generale dello Stato e contabilità speciale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     e) Nozioni di diritto amministrativo;

     f) Nozioni di diritto privato.

     Alla commissione esaminatrice saranno aggregati membri aggiunti per l'esame di lingue estere previsto dall'ultimo comma dell'art. 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

     Ciascuna delle materie di esame sopra indicate sarà suddivisa in tesi ed il colloquio verterà, per ogni materia, su una o più tesi estratte a sorte dal candidato.

 

          Art. 15.

     I posti nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C ed E, da conferirsi mediante concorso ai sensi degli articoli 49 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono determinati dal numero dei posti disponibili nella qualifica stessa risultanti dal relativo ruolo organico.

     Al bando sarà allegato l'elenco degli uffici a cui si riferiscono i posti disponibili messi a concorso.

     All'assegnazione degli uffici si procederà seguendo l'ordine di graduatoria e l'ordine di preferenza indicato da ciascun concorrente dopo la pubblicazione della graduatoria.

 

          Art. 16.

     Ai direttori di ufficio locale di gruppo C e di gruppo E promossi alla qualifica immediatamente superiore, saranno assegnati gli uffici locali dei gruppi corrispondenti alla nuova qualifica risultanti vacanti.

     All'assegnazione si procederà secondo l'ordine della graduatoria di promozione e tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati, salvo che non abbiano chiesto, ai sensi dell'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, di rimanere nello stesso ufficio, di cui erano già titolari.

 

          Art. 17.

     Il diario degli esami per colloquio verrà comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello in cui i candidati ammessi al concorso debbono sostenere la prova.

 

          Art. 18.

     Per le promozioni alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D, la commissione centrale per gli uffici locali formula una unica graduatoria inserendovi senza tener conto del quadro di appartenenza, gli aventi titolo nella proporzione fissata dall'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 secondo l'ordine di anzianità determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

 

          Art. 19.

     Va arrotondata per eccesso a favore dei direttori di ufficio locale di gruppo E l'eventuale frazione di unità delle due percentuali previste per le promozioni alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D, di cui all'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

 

          Art. 20.

     I concorsi per i posti disponibili di primo ufficiale, indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero.

     I bandi di concorso devono indicare il numero dei posti disponibili per i quali è indetto il concorso.

     Gli uffici a cui si riferiscono i posti disponibili messi a concorso sono indicati in allegato al decreto ministeriale che approva la graduatoria di merito formata dalla commissione centrale per gli uffici locali.

     Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza di una o più lingue estere specificate nel bando di concorso.

 

          Art. 21.

     All'assegnazione della sede ai promossi a primo ufficiale si procede secondo l'ordine della graduatoria e l'ordine di preferenza che, in seguito alla comunicazione del posto in graduatoria mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ciascun concorrente compresovi è tenuto ad indicare nel termine fissatogli dalla amministrazione.

 

          Art. 22.

     I partecipanti ai concorsi alle qualifiche di direttore di ufficio locale dei gruppi A, C ed E ed a quella di primo ufficiale, di cui agli articoli 55, 49, 57 e 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che risultino nella graduatoria dei vincitori o nell'elenco degli idonei saranno esclusi dalla nomina se, alla data di approvazione di detta graduatoria, l'abbiano conseguita per concorso già definito precedentemente.

 

SEZIONE III

Disciplina

 

          Art. 23.

     L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del reparto che amministra il personale.

     In assenza del capo reparto competente dette sanzioni sono comminate da altro funzionario della carriera direttiva della stessa direzione provinciale, delegato a sostituirlo.

 

          Art. 24.

     Ove la commissione provinciale per gli uffici locali si pronunci per una sanzione inferiore alla riduzione dello stipendio, il relativo provvedimento è disposto dal competente capo reparto della direzione provinciale.

 

          Art. 25.

     La facoltà di produrre ricorso gerarchico, prevista dall'art. 101, commi primo e secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, può essere esercitata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento all'interessato.

 

          Art. 26.

     Delle punizioni superiori all'ammenda disciplinare è presa nota nel fascicolo personale dell'interessato e ne è data pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 27.

     Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui al primo comma dell'art. 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ai sostituti reggenti, viene osservato il procedimento disciplinare previsto dagli artt. 100, 101, 102, del testo unico medesimo.

 

SEZIONE IV

Congedi - Sostituzioni

 

          Art. 28.

     Ove il direttore, o l'ufficiale da lui delegato, dell'ufficio locale cui è aggregata un'agenzia non possono presenziare alle operazioni del passaggio dei valori e documenti, ai sensi dell'art. 122, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, può essere incaricato dal direttore provinciale altro direttore di ufficio locale.

 

          Art. 29.

     Il congedo ordinario agli ufficiali ed agli agenti viene concesso, ai sensi dell'art. 90, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, dal dirigente dell'ufficio, quando la concessione non comporti sostituzione di unità.

     Nel caso contrario, il direttore dell'ufficio disporrà per la concessione del congedo previa intesa col direttore provinciale.

 

          Art. 30.

     L'incarico di ufficiale delegato può essere revocato dal direttore provinciale per giustificati motivi, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali.

 

          Art. 31.

     Il procedimento previsto dal primo comma dell'art. 113 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, si osserva in caso di assenze temporanee, quali congedi e aspettative o di impedimenti temporanei derivanti da cause diverse da quelle previste dall'art. 115 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

 

          Art. 32.

     Quando al congedo straordinario del dipendente segua, senza interruzione, l'aspettativa per motivi di salute, viene emessa una unica ordinanza, comprendente sia il congedo straordinario, di cui al quarto comma dell'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sia la successiva aspettativa.

     Nel caso che il congedo straordinario si protragga per oltre 30 giorni, l'ordinanza relativa deve essere emessa subito dopo il trentesimo giorno.

 

          Art. 33.

     L'agente da applicare a mansioni interne presso i più importanti uffici locali, ai sensi degli artt. 17, secondo comma, e 43, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, deve essere idoneo incondizionatamente a prestare i servizi stabiliti dall'amministrazione per tale categoria.

 

          Art. 34.

     La durata complessiva delle assenze per malattia dei sostituti reggenti, ai fini della conservazione del rapporto di lavoro per un periodo di tre mesi, come previsto dall'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è calcolata, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, nel periodo di un anno decorrente dalla prima assenza.

     I periodi di assenza per malattia, interrotti da un periodo di servizio effettivo non superiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione della durata dell'assenza.

     Se l'assenza non risulti giustificata l'agente decade dall'incarico.

     Alle sostitute-reggenti che abbiano prestato servizio senza interruzione da almeno un anno spetta, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 26 agosto 1950, n. 860, durante le assenze dipendenti da gravidanza e puerperio, l'intero trattamento economico per il primo mese, ridotto alla metà per il periodo successivo.

 

          Art. 35.

     Il sostituto che trasferisce la propria residenza in altra provincia può essere iscritto, a domanda, nell'elenco della provincia di nuova residenza e conserva l'anzianità già posseduta, purché abbia almeno un anno di residenza nella nuova sede.

 

          Art. 36.

     Entro il mese di gennaio di ogni anno è compilato dal direttore, o reggente, dell'ufficio locale o dal titolare, o reggente, dell'agenzia un rapporto informativo sul servizio prestato dal sostituto-reggente nell'anno precedente in posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dallo impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente.

     Il rapporto predetto, che deve comprendere anche un giudizio complessivo da comunicarsi all'interessato, viene trasmesso alla direzione provinciale competente.

 

          Art. 37.

     In caso di infortuni sul lavoro gli agenti temporanei, assunti ai sensi dell'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, hanno lo stesso trattamento dell'altro personale non di ruolo nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 38.

     Le mansioni di sostituto-reggente e di agente temporaneo, di cui agli artt. 125, 126 e 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono incompatibili con qualsiasi impiego statale di ruolo e con tutti quegli incarichi od occupazioni che, a giudizio del direttore provinciale delle poste, sentita, ove ritenuto opportuno, la commissione provinciale per gli uffici locali, siano tali da non consentire l'espletamento di un regolare servizio o da pregiudicarne il decoro.

 

SEZIONE V

Trasferimenti

 

          Art. 39.

     La facoltà di produrre ricorso avverso i provvedimenti relativi ai trasferimenti a domanda o d'ufficio può essere esercitata dall'impiegato nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale o dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento adottato.

 

SEZIONE VI

Indennità varie

 

          Art. 40.

     Al personale assunto ai sensi degli artt. 126 e 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, competono la retribuzione, e gli assegni fissi, anche per i giorni festivi e di riposo settimanale, in ragione di 1/365 della retribuzione annua lorda.

 

          Art. 41.

     Ai prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta, a norma dell'art. 136 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, dal dirigente dell'ufficio locale o dell'agenzia di destinazione della consegna dei telegrammi ordinari ed urgenti e degli espressi postali, verrà pagato dall'amministrazione per ciascun oggetto consegnato un compenso di lire 50.

 

          Art. 42.

     Il compenso speciale previsto dall'art. 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e le relative quote da attribuire ai singoli direttori di ufficio locale e titolari o reggenti di agenzia ed agli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali, sono determinati per ogni esercizio in base all'entità delle seguenti voci:

     1) versamenti e pagamenti in conto corrente;

     2) emissione e pagamenti di vaglia postali;

     3) carte valori postali vendute, escluse quelle cedute ai rivenditori con corresponsione dell'aggio;

     4) segnatasse, dedotte le bonificazioni;

     5) pagamenti effettuati per conto di altre amministrazioni;

     6) marche assicurative vendute;

     7) diminuzioni realizzate nelle spese di esercizio.

 

          Art. 43.

     Una quota speciale del compenso, di cui al precedente articolo, è costituita dai particolari compensi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e da questa versati all'amministrazione per l'incremento del credito conseguito dagli uffici locali e dalle agenzie nelle operazioni attinenti al servizio dei libretti a risparmio e dei buoni postali fruttiferi.

     Agli effetti previsti dal comma precedente, è tenuto conto altresì dell'attività svolta in favore dei servizi del credito e del risparmio postali.

 

          Art. 44.

     Della somma stanziata in bilancio, detratti i compensi di cui all'art. 45, sarà assegnato il 50% ai dirigenti degli uffici locali e delle agenzie secondo i seguenti coefficienti di ripartizione:

     direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 50

     direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 40

     direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 36

     direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 34

     direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 28

     titolare di agenzia : coefficiente 24

     Al reggente di ufficio locale o di agenzia il compenso verrà corrisposto in dodicesimi in rapporto al periodo di reggenza ed al coefficiente di ripartizione dell'ufficio nel quale ha prestato servizio di reggente.

     In ogni caso il compenso per il direttore, o reggente di ufficio locale, non può eccedere l'ammontare dello stipendio mensile iniziale spettante al direttore dell'ufficio.

     Nei confronti dei titolari, o reggenti, di agenzia il compenso non può superare lo stipendio mensile previsto per la qualifica di ufficiale di prima classe.

     Il restante 50% sarà ripartito in parti uguali fra tutti gli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali in servizio nell'esercizio finanziario cui si riferisce l'erogazione del compenso.

 

          Art. 45.

     Una quota pari al dieci per cento della somma stanziata dall'amministrazione quale compenso per l'incremento dei servizi a danaro dovrà essere ripartita fra il personale degli uffici locali e delle agenzie che nel penultimo esercizio finanziario abbiano accettato domande di apertura di nuovi conti correnti postali a favore dei quali sia stato accreditato per il successivo esercizio finanziario un interesse d'importo non inferiore a lire duecento.

     La ripartizione sarà fatta in base al numero dei conti correnti predetti che risultano aperti da ciascun ufficio.

     La ripartizione di tale compenso sarà disposta nella misura di un terzo a favore dei dirigenti degli uffici locali e delle agenzie e nella misura di due terzi a favore degli ufficiali.

     Negli uffici locali in cui presta servizio un solo ufficiale l'aliquota ad esso spettante sarà pari ad un terzo della quota premio, mentre i due terzi spetteranno al dirigente.

     Negli uffici in cui presta servizio una sola unità, spetta a questa l'intero compenso.

 

          Art. 46.

     Per gli ufficiali il compenso non può superare nè lo stipendio mensile previsto per la qualifica iniziale, nè la quota spettante al dirigente dell'ufficio.

 

          Art. 47.

     L'impiegato che cessi dall'impiego nel corso dell'anno, ha diritto al compenso nella misura di tanti dodicesimi, quanti sono i mesi di servizio prestati nello stesso anno.

 

          Art. 48.

     Dalla ripartizione del compenso di cui all'art. 42 sono esclusi coloro che nell'anno, cui si riferisce il compenso stesso, abbiano riportato il giudizio complessivo inferiore a "buono".

 

SEZIONE VII

Recapiti

 

          Art. 49.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, sarà approvato il capitolato tipo in base al quale dovranno essere stipulate le concessioni per i singoli recapiti di cui agli artt. 2 e 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

     Tale capitolato dovrà indicare:

     a) i servizi affidati al concessionario;

     b) le garanzie circa l'idoneità del personale di cui il concessionario è autorizzato ad avvalersi;

     c) l'obbligo del concessionario di provvedere:

     al pagamento delle spese vive per la costruzione della linea t.t. di collegamento del recapito con l'ufficio telegrafico di appoggio, nonché per l'impianto interno del recapito;

     alla fornitura ed installazione, a sue spese, dell'apparato ed organi accessori necessari per lo svolgimento del servizio ed alla loro manutenzione;

     d) gli oneri del concessionario per il materiale fornito dall'amministrazione;

     e) l'obbligo del concessionario di prestarsi ad agevolare l'amministrazione nell'esercizio della vigilanza sul recapito;

     f) le clausole penali relative alle eventuali infrazioni;

     g) la misura della cauzione e le modalità del relativo versamento;

     h) la facoltà dell'amministrazione di poter aumentare la cauzione durante la gestione del recapito;

     i) le condizioni alle quali diviene impegnativa o può cessare la concessione.

 

          Art. 50.

     Il recapito può essere concesso ad alberghi, stabilimenti o luoghi di cura, ad enti pubblici e ad imprese private per uso esclusivo del concessionario, del personale da lui dipendente e dei suoi clienti.

     Di fronte all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni responsabile della gestione del recapito è il concessionario.

     Le persone addette al recapito non acquistano titolo a pretesa alcuna verso l'amministrazione per il servizio prestato per conto ed a spese del concessionario.

     Il concessionario deve provvedere al locale, preventivamente riconosciuto dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni adatto alle necessità dei servizi, arredarlo decorosamente e fornirlo di idonea cassaforte; deve sostenere tutte le spese di esercizio del recapito; deve eseguire i servizi nei modi prescritti dalle leggi, dai regolamenti e dalle istruzioni emanate dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     Il concessionario è ammesso a percepire l'aggio in vigore sulla vendita delle carte valori postali acquistate.

 

          Art. 51.

     I recapiti possono disimpegnare i seguenti servizi:

     accettazione e consegna della corrispondenza ordinaria, raccomandata ed assicurata e con assegno, escluso il servizio esterno di distribuzione degli oggetti postali, salvo il disposto del punto 4 dell'art. 20 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

     accettazione e consegna dei pacchi postali ordinari, assicurati e con assegno, escluso il servizio esterno di distribuzione dei pacchi postali in arrivo;

     vendita delle carte valori postali, acquistate dal concessionario;

     emissione e pagamento vaglia;

     riscossione di crediti;

     conti correnti;

     libretti postali di risparmio;

     buoni postali fruttiferi;

     servizio telegrafico o fonotelegrafico.

     I recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a danaro possono effettuare operazioni entro i limiti di importa stabiliti per gli uffici locali o agenzie, secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dal direttore provinciale delle poste, che, ai sensi del successivo art. 54, approva la concessione.

 

          Art. 52.

     La cauzione che i concessionari dei recapiti sono tenuti a prestare, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è stabilita nel capitolato di oneri in misura non inferiore a lire 100.000 e può essere aumentata durante la gestione a giudizio dell'amministrazione in relazione all'entità dei servizi disimpegnati.

     Il relativo ammontare deve essere versato in apposito conto vincolato dei conti correnti postali.

     Lo svincolo del detto deposito cauzionale viene disposto con provvedimento del direttore provinciale delle poste, dopo l'approvazione del conto giudiziale concernente la gestione contabile dei servizi a danaro eventualmente svolti dal recapito.

 

          Art. 53.

     Per i recapiti nei quali i servizi sono limitati all'accettazione e consegna in ufficio della corrispondenza postale ordinaria e raccomandata non gravata di assegno, all'accettazione e consegna dei telegrammi o alla vendita delle carte valori postali acquistate dal concessionario, la cauzione è di lire 50.000.

 

          Art. 54.

     La concessione del recapito è accordata con provvedimento del direttore provinciale immediatamente comunicato alla direzione centrale per gli uffici locali.

     La concessione predetta diventa esecutiva qualora il direttore centrale per gli uffici locali entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, non abbia disposto diversamente.

 

          Art. 55.

     L'amministrazione esercita la vigilanza sui recapiti, ed a tale scopo ha la facoltà di eseguirvi delle verifiche, e di chiedere in visione gli atti relativi all'esercizio dei servizi.

 

SEZIONE VIII

Commissione per gli uffici locali

 

          Art. 56.

     Qualora durante il periodo del mandato dei rappresentanti del personale nelle commissioni provinciali per gli uffici locali si debba procedere alla sostituzione dei membri, comunque cessati dal detto mandato, e non sia possibile nominare nuovi membri per mancanza di candidati nella lista vincente, si dovranno indire nuove elezioni provinciali ai sensi dell'art. 30, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

 

SEZIONE IX

Trattamento di quiescenza e di assistenza e previdenza

 

Norme generali

 

          Art. 57.

     I provvedimenti che dispongono la nomina di personale avente titolo alla iscrizione al fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, debbono contenere l'attestazione che il nominato abbia resa la dichiarazione circa i servizi in precedenza prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti, compresi i servizi militari e le campagne di guerra.

     L'interessato deve allegare alla suddetta dichiarazione i documenti probatori in suo possesso e fornire all'amministrazione tutte le notizie utili ai necessari accertamenti.

     Qualora tali documenti non siano stati allegati alla suddetta dichiarazione, devono essere presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo.

     La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere, almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine, richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ancora ottenuta.

 

          Art. 58.

     La direzione provinciale delle poste presso la quale presta servizio l'iscritto al fondo, entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, trasmette all'istituto postelegrafonici la dichiarazione prevista dall'articolo precedente con i documenti probatori, tra i quali copia del medesimo provvedimento di nomina.

     Nel caso in cui i documenti attestanti i servizi precedentemente prestati non siano stati allegati alla dichiarazione prevista dall'art. 57 devono essere trasmessi entro tre mesi dalla loro presentazione.

 

          Art. 59.

     I documenti di stato civile, personali e di famiglia, richiesti per la liquidazione del trattamento di quiescenza, sia diretto che indiretto, nonché quelli relativi a precedenti servizi prestati, devono essere raccolti dalla competente direzione provinciale delle poste durante il periodo di servizio degli iscritti e trasmessi entro tre mesi all'istituto postelegrafonici.

 

          Art. 60.

     Per gli atti e documenti per uso di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

     Per le deliberazioni emesse dal presidente dell'Istituto postelegrafonici circa la concessione del trattamento di quiescenza a carico del fondo stesso si applicano le norme degli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45 secondo comma e 48 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

 

          Art. 61.

     Per ogni iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza, sarà tenuta dall'istituto postelegrafonici una scheda personale dalla quale dovranno risultare la data d'iscrizione al detto fondo e i provvedimenti relativi ad aspettative, punizioni disciplinari, promozioni, ed, in genere, ad ogni atto concernente lo stato giuridico ed economico dell'iscritto che possa avere influenza ai fini della pensione.

     L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni comunica all'istituto, periodicamente, i provvedimenti previsti dal comma precedente.

 

          Art. 62.

     Il servizio utile per il conseguimento del trattamento di quiescenza si computa a partire dalla data di iscrizione al fondo per il trattamento di quiescenza, salvo la valutazione del periodo di servizio riscattato a norma delle disposizioni vigenti per gli iscritti al fondo medesimo e degli altri servizi eventualmente computabili precedentemente prestati e di cui sia stata resa la dichiarazione prevista dall'art. 57.

 

          Art. 63.

     Per la modificazione e per la revoca, d'ufficio o su domanda degli interessati, delle deliberazioni del presidente dell'istituto postelegrafonici relative al trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.

     I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente medesimo su conforme parere del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 64.

     La spedizione della copia di deliberazione della pensione, dell'indennità per una volta tanto e del riscatto e la consegna all'interessato ai sensi dei successivi articoli è effettuata anche ai fini di cui al primo comma dell'art. 151 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

 

          Art. 65.

     L'istituto postelegrafonici trasmetterà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni copia della deliberazione relativa alla liquidazione della pensione diretta, indiretta o di riversibilità, ordinaria o privilegiata, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità una volta tanto, in luogo di pensione, e dell'assegno vitalizio, nonché quello concernente il provvedimento sulla istanza di riscatto di servizio.

 

          Art. 66.

     Quando vi sono fondati elementi per ritenere che si sia verificata la decadenza dal diritto al godimento della pensione o assegno continuativo o dal diritto all'indennità per una sola volta a carico del fondo per il trattamento di quiescenza, per la perdita della cittadinanza italiana, il presidente dell'istituto postelegrafonici provvede a norma degli articoli 9 e 10 della legge 5 maggio 1952, n. 521.

 

          Art. 67.

     Il sequestro o il pignoramento delle pensioni ed indennità che tengono luogo di pensioni e di altri assegni di quiescenza liquidati a carico del fondo amministrato dall'istituto postelegrafonici a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono eseguiti presso l'istituto medesimo.

     Analogamente sono notificate le deleghe che i pensionati a carico del fondo predetto rilasciano a norma del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e delle pensioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

     All'istituto postelegrafonici debbono essere notificate le ritenute da effettuarsi mensilmente sulle pensioni a carico del fondo di cui sopra per le quote di prezzo e per le pigioni di cui all'art. 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 180 e successive modificazioni.

 

          Art. 68.

     Ai fini della disposizione di cui al primo comma dell'art. 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, i servizi prestati con le qualifiche previste dall'art. 141 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e riscattati secondo le norme di cui al suddetto decreto, si considerano come prestati con iscrizione al fondo di quiescenza istituito presso l'istituto postelegrafonici.

 

Riscatto del servizio

 

          Art. 69.

     La domanda di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, di tutti i servizi riscattabili a norma delle vigenti disposizioni deve essere presentata dagli iscritti al fondo direttamente o tramite la direzione provinciale delle poste, corredata dalla copia dello stato di servizio, all'istituto postelegrafonici, nel termine di cui all'art. 158 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

 

          Art. 70.

     Sulla domanda di riscatto provvede il presidente dell'istituto postelegrafonici con apposita deliberazione.

     Nella deliberazione sono brevemente indicati i motivi per i quali, in tutto o in parte, non si accoglie la domanda dell'interessato; è stabilito, altresì, il contributo per il riscatto e sono indicati lo stipendio preso a base per la liquidazione ed il numero delle rate nelle quali venga ripartito il debito a carico dell'iscritto.

     La consegna della copia di deliberazione, che concede o nega il riscatto, è effettuata dalla direzione provinciale competente previo ritiro di apposita ricevuta rilasciata dall'interessato da inviarsi all'istituto postelegrafonici.

     Qualora l'interessato sia in servizio, della deliberazione viene informata l'amministrazione postale perché provveda per la ritenuta sullo stipendio delle rate del contributo, con la decorrenza dalla data di emissione del provvedimento.

     La direzione provinciale competente elenca, in ordine alfabetico, su rendiconti da inviarsi mensilmente all'istituto postelegrafonici, i nominativi dei dipendenti assoggettati a trattenute di cui al presente articolo, indicando a fianco di ciascuno l'importo della trattenuta stessa. L'ammontare delle trattenute deve essere versato mensilmente sull'apposito c/c postale intestato all'Istituto postelegrafonici.

 

          Art. 71.

     Per la comunicazione all'interessato dei provvedimenti sul riscatto dei servizi si applicano le norme stabilite nel successivo art. 72, quarto, quinto e sesto comma, del presente regolamento, in materia di consegna della delibera di liquidazione del trattamento di quiescenza.

 

          Art. 72.

     Nei casi di collocamento a riposo per compimento del limite di età, la direzione provinciale delle poste presso cui è in servizio l'iscritto al fondo deve trasmettere all'istituto postelegrafonici, nel termine di cinque mesi prima del raggiungimento del limite suddetto, copia dello stato di servizio dell'iscritto medesimo.

     L'amministrazione deve predisporre il provvedimento di collocamento a riposo del personale predetto almeno quattro mesi prima del raggiungimento del limite di età, trasmettendone copia all'istituto postelegrafonici.

     L'istituto postelegrafonici, ove non ostino particolari motivi, provvede agli adempimenti di sua competenza relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza spettante all'iscritto al fondo, in modo da trasmettere in tempo utile alla competente direzione provinciale delle poste il certificato di iscrizione (libretto) e la deliberazione del trattamento di quiescenza.

     All'atto della cessazione dal servizio dell'iscritto al fondo la delibera di liquidazione del trattamento di quiescenza ed il libretto sono consegnati dalla direzione provinciale delle poste all'interessato, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data.

     All'autenticazione della firma che il pensionato deve apporre sul libretto provvede il funzionario che ne effettua la consegna.

     La direzione provinciale delle poste può delegare la consegna dei documenti suddetti al titolare dell'ufficio postale da cui dipende l'interessato.

     Ove non sia possibile attenersi alle modalità previste dai comma precedenti, la consegna del certificato d'iscrizione e della copia della deliberazione della pensione può avvenire tramite il sindaco del luogo di residenza del pensionato, con l'osservanza delle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Il sindaco trasmette alla direzione provinciale delle poste la ricevuta dei documenti suddetti, rilasciatagli dal pensionato.

 

          Art. 73.

     Negli altri casi di cessazione dal servizio del personale iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza, l'amministrazione trasmette copia del relativo provvedimento e copia dello stato di servizio dell'iscritto all'istituto postelegrafonici, il quale provvede agli adempimenti di sua competenza relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza all'iscritto o ai suoi superstiti.

     Ai fini della comunicazione della delibera concessiva o negativa del trattamento di quiescenza, nonché della consegna al titolare del certificato di iscrizione (libretto), si applica la procedura prevista dal precedente art. 72.

 

Trattamento provvisorio

 

          Art. 74.

     Nel caso in cui all'atto della cessazione dal servizio non sia possibile provvedere alla liquidazione della pensione come previsto dal precedente art. 72, viene concessa, in via provvisoria, la pensione eventualmente spettante in base ai soli servizi accertati, con riserva di adottare il provvedimento definitivo non appena completata la documentazione.

     Il direttore provinciale determina l'ammontare del trattamento provvisorio di pensione, dando comunicazione del relativo provvedimento all'istituto postelegrafonici che effettua il pagamento mediante assegni di conto corrente postale da recapitarsi a domicilio del beneficiario non oltre un mese dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto al fondo.

 

          Art. 75.

     Per la liquidazione del trattamento di quiescenza in favore del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, che abbia prestato anche servizi con iscrizione al fondo di quiescenza di cui all'art. 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, si applica la norma dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, il servizio riscattato presso il fondo di quiescenza si considera come prestato con iscrizione al fondo stesso.

 

          Art. 76.

     All'impiegato che viene dichiarato inidoneo a prestare servizio ed accetta tale giudizio, il trattamento provvisorio di pensione spetta, ove ne abbia diritto, dalla stessa data di cessazione dal servizio.

 

          Art. 77.

     Nel caso di morte in servizio dell'iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza, la direzione provinciale delle poste comunica telegraficamente all'istituto postelegrafonici l'evento e gli spedisce copia dello stato di servizio e le altre notizie necessarie. Invita, altresì, gli aventi diritto a presentare l'istanza, documentata, per conseguire il trattamento di quiescenza.

     La liquidazione della pensione provvisoria viene disposta non oltre un mese dalla presentazione della domanda stessa, corredata dei documenti comprovanti il diritto alla riversibilità.

 

Trattamento privilegiato

 

          Art. 78.

     L'iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza che ritenga di aver diritto al trattamento privilegiato, deve produrre istanza all'istituto postelegrafonici indicando i motivi sui quali è fondata la richiesta e le circostanze di fatto che, comunque, possono concorrere a facilitare gli accertamenti prescritti.

     Uguale istanza motivata devono produrre gli aventi causa degli iscritti morti in servizio, quando ritengano che la morte sia dovuta a causa di servizio.

 

          Art. 79.

     L'istanza di pensione privilegiata è trasmessa dall'istituto postelegrafonici al Ministero delle poste e telecomunicazioni che procederà agli accertamenti prescritti per stabilire se sussista la causa di servizio, e, nel caso di invalidità, a quale categoria debba ascriversi l'infermità, con le norme fissate nei regolamenti sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali.

 

          Art. 80.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo aver compiuto le istruttorie, raccolti i documenti prescritti e provocato il parere della commissione centrale per gli uffici locali e dell'autorità sanitaria, trasmette tutti gli atti all'istituto postelegrafonici che li fa proseguire al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, con una relazione nella quale sono riassunti tutti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico-collegiali e le circostanze che possono fare ammettere, od escludere, il diritto al trattamento privilegiato.

     La relazione concluderà per la concessione o per il rifiuto del trattamento privilegiato. Nel caso di proposta di concessione sarà specificata altresì la misura del trattamento.

 

          Art. 81.

     Le deliberazioni con le quali si concedono o si negano pensioni privilegiate sono emesse dal presidente dell'istituto postelegrafonici, su conforme parere del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo, sentito il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

     Quando il consiglio di amministrazione predetto non intenda adottare il parere del comitato di cui al comma che precede, il presidente fa risultare nella deliberazione i motivi del dissenso.

 

          Art. 82.

     Il giudizio del presidente dell'istituto postelegrafonici ed il parere del comitato circa la causa di servizio ed il diritto a pensione privilegiata non sono vincolati dalle dichiarazioni o dai riconoscimenti contenuti nei relativi atti amministrativi e sanitari.

 

Pagamento assegni

 

          Art. 83.

     L'Istituto postelegrafonici, adottata la deliberazione di pensione, emette il certificato di iscrizione (libretto), vi appone il numero progressivo del ruolo di pagamento e lo invia alla direzione provinciale delle poste nella cui provincia risiede il pensionato, insieme con una copia della detta deliberazione.

 

          Art. 84.

     Ciascuna direzione provinciale delle poste annota in apposito memoriale le pratiche di pensione di cui al precedente articolo.

     La direzione, ricevuta copia della deliberazione con il relativo certificato di iscrizione (libretto), accerta che presso la direzione provinciale del tesoro, sulle rubriche di cui all'art. 51 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, non sia iscritta a favore del titolare della pensione, altra pensione o stipendio, prende nota del ruolo predetto sul memoriale e provvede alla consegna al pensionato del certificato (libretto) nonché della copia della deliberazione di pensione nei modi indicati nel precedente art. 72.

     Nel caso che risulti in corso di pagamento altro stipendio o pensione a favore del titolare della pensione, la direzione provinciale delle poste ne dà subito comunicazione all'istituto postelegrafonici.

 

          Art. 85.

     Nel caso in cui la consegna del certificato di iscrizione e della copia della deliberazione della pensione all'iscritto avvenga tramite la direzione provinciale delle poste, questa deve darne comunicazione al sindaco del comune di residenza del pensionato per le occorrenti annotazioni anagrafiche.

     Il sindaco, sia che abbia provveduto direttamente alla consegna del libretto al pensionato, sia che la stessa sia stata effettuata dalla direzione provinciale delle poste, deve inviare alla competente direzione provinciale delle poste il certificato anagrafico dell'interessato ed effettuare tutti gli adempimenti previsti dal regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, dal regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, dalla legge 5 maggio 1952, n. 521, e successive modificazioni.

 

          Art. 86.

     L'istituto postelegrafonici provvede mensilmente al pagamento della pensione diretta od indiretta o di riversibilità a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, mediante assegni di conto corrente postale da recapitarsi a domicilio dell'interessato, in modo che la riscossione possa avvenire alla stessa data fissata per la riscossione della pensione da parte degli impiegati civili dello Stato, collocati in quiescenza.

 

          Art. 87.

     In caso di cambiamento di residenza, i pensionati per ottenere la prosecuzione dei pagamenti nella nuova sede, devono inviare all'istituto postelegrafonici apposita domanda, corredata del certificato anagrafico attestante la nuova residenza.

     L'istituto postelegrafonici dà notizia del provvedimento adottato alla direzione provinciale delle poste della provincia di nuova residenza del pensionato per gli adempimenti previsti dal secondo comma del successivo art. 88.

 

          Art. 88.

     Quando la pensione si estingue per morte, per matrimonio, o per altra causa gli interessati devono darne tempestiva notizia alla direzione provinciale delle poste, la quale ne dà comunicazione all'istituto postelegrafonici.

     La direzione provinciale delle poste chiede ogni sei mesi, alla competente direzione provinciale del tesoro, conferma che i pensionati dell'istituto residenti in quella provincia non sono titolari di stipendio o di pensione.

 

          Art. 89.

     Per il pagamento dell'indennità una volta tanto, l'istituto postelegrafonici invia al dirigente dell'ufficio postale della sede di residenza del beneficiario la deliberazione concessiva in duplice copia, unitamente al titolo di pagamento riguardante l'indennità suddetta.

     Il dirigente dell'ufficio postale consegna all'interessato una copia della delibera ed il titolo di cui al precedente comma, previo ritiro di firma di ricevuta sull'altra copia della deliberazione che, convalidata con la propria firma ed il bollo a data dell'ufficio, va trasmessa direttamente all'istituto postelegrafonici.

     Al personale che cessa dal servizio con diritto all'indennità una volta tanto in luogo della pensione, si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322.

 

          Art. 90.

     Le rate mensili del trattamento provvisorio di pensione sono pagate all'avente diritto con le modalità di cui al precedente art. 86.

     La pensione provvisoria è corrisposta a mesi maturati ed è pagata alla stessa data fissata per il pagamento delle pensioni definitive.

 

          Art. 91.

     Le modalità di pagamento delle pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza, previste dai precedenti articoli, si applicano sino a quando il consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici, che deve provvedere al pagamento, non abbia approvato delle modalità diverse.

 

Trattamento di assistenza e previdenza

 

          Art. 92.

     La domanda per le prestazioni, di cui all'art. 153 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, deve essere presentata dall'interessato al presidente dell'istituto postelegrafonici direttamente o per il tramite della direzione provinciale delle poste.

     I documenti da allegare alla domanda sono quelli previsti per le analoghe prestazioni dell'opera di previdenza gestita dall'ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, e successive modificazioni dei documenti già presentati allo stesso istituto a corredo della domanda per il trattamento di quiescenza sarà fatta menzione nell'istanza.

     Per le modalità di pagamento dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio si applicano le norme di cui agli articoli precedenti riguardanti il trattamento di quiescenza.

 

          Art. 93.

     Per l'applicazione dell'art. 64 del regio decreto 28 giugno 1933, n.704, l'istituto postelegrafonici compila e spedisce al Ministero del tesoro le schede previste dall'articolo medesimo.

 

SEZIONE X

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 94.

     L'orario normale per il pubblico stabilito per gli uffici locali, per le agenzie e per le ricevitorie può essere continuato o frazionato.

     Per le ricevitorie l'orario normale per il pubblico è di due ore giornaliere, indipendentemente da quello che occorre per il servizio di distribuzione ed eventualmente per il trasporto e scambio degli effetti postali.

 

          Art. 95.

     Ai direttori di ufficio locale, i quali, per effetto della classifica dell'ufficio prevista dall'art. 69 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono stati inquadrati con decorrenza 1° aprile 1963 in una qualifica di gruppo inferiore l'anzianità di servizio maturata nella qualifica posseduta al 31 marzo 1963, sarà computata come prestata nella nuova qualifica.

 

          Art. 96.

     Per i locali adibiti a sede di ufficio di proprietà dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia, lasciati in fitto all'amministrazione a norma dell'art. 98, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, rimangono ferme tutte le condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e successive modificazioni, anche attinenti alle misure generali dei fitti.

 

          Art. 97.

     E' abrogato il regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.

 

          Art. 98.

     Il presente regolamento avrà effetto dal primo giorno del mese successivo in cui esso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Tabella

     (Omissis).


[1] Articolo così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 9 maggio 1969, n. 118.

[2] Articolo aggiunto dall'art. unico del D.P.R. 13 aprile 1972, n. 535.