§ 41.1.1e - Legge 26 luglio 1961, n. 712.
Integrazione dall'articolo 253 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:26/07/1961
Numero:712


Sommario
Art. 1.      All'art. 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 2.      Le norme contenute nell'art. 1 si applicano anche agli impiegati provenienti dai concorsi indetti ai sensi dall'art. 253 del testo unico approvato con decreto del [...]
Art. 3.      Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali fondi stanziati nel capitolo n. 5 dello stato di previsione [...]


§ 41.1.1e - Legge 26 luglio 1961, n. 712.

Integrazione dall'articolo 253 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(G.U. 9 agosto 1961, n. 197).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:

     "I consiglieri di 3ª classe sono promossi mediante scrutinio per merito comparativo alla qualifica di consiglieri di 2ª classe al compimento di due anni di anzianità, computata valutando come appresso i servizi prestati nelle altre carriere dello stesso Ministero:

     a) per intero i servizi resi in carriera direttiva;

     b) per due terzi i servizi resi in carriera di concetto, esclusi, per gli impiegati sprovvisti di laurea, quelli prestati con qualifica inferiore a segretario aggiunto o equiparato.

     La residua anzianità di cui al comma precedente, non utilizzata ai fini della promozione a consigliere di 2ª classe, è valutata, per non oltre due anni, agli effetti del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 1ª classe.

     Fermo il disposto dell'art. 207, comma terzo, i servizi prestati nelle altre carriere dello stesso Ministero sono altresì valutati, ai sensi del secondo comma del presente articolo, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione.

     L'anzianità spettante, ai sensi dell'art. 201, per i servizi prestati in carriere corrispondenti di altri Ministeri e quella spettante ai sensi dell'art. 164, quarto comma, si cumulano con l'anzianità di cui ai commi precedenti del presente articolo, ai fini previsti dall'art. 201 e ferme restando, in questo caso, le limitazioni stabilite dall'articolo medesimo".

 

          Art. 2.

     Le norme contenute nell'art. 1 si applicano anche agli impiegati provenienti dai concorsi indetti ai sensi dall'art. 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o delle precedenti disposizioni, e le promozioni a consigliere di 2ª classe e di 1ª classe, conferite o spettanti agli impiegati stessi posteriormente al 1° luglio 1956, sono riportate alle singole date di compimento delle prescritte anzianità, se più favorevoli.

 

          Art. 3.

     Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali fondi stanziati nel capitolo n. 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1960-61.