Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 10/01/1968 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono sostituiti dal seguente articolo: |
Art. 2. Il terzo e quarto comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono sostituiti dai seguenti: |
Art. 3. I rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al primo comma dell'art. 18 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono [...] |
§ 80.9.500 - Legge 10 gennaio 1968, n. 8. [1]
Modificazioni della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di promozioni e di riconoscimento dei servizi prestati dai collocatori e della legge 22 luglio 1961, n. 628, in materia di formazione del consiglio d'amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(G.U. 20 gennaio 1968, n. 16)
Gli articoli 6 e 7 della
"La promozione alla qualifica di collocatore superiore si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i collocatori capi, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica".
Il terzo e quarto comma dell'art. 10 della
"Ai fini della anzianità richiesta per la promozione a primo collocatore è valutato per intero il servizio prestato a contratto e, per metà, il servizio prestato in qualità di incaricato temporaneo di cui all'art. 27 del
Agli effetti del trattamento di quiescenza può essere riscattato, a domanda, il periodo di servizio prestato a contratto nelle qualifiche di cui alla
I rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al primo comma dell'art. 18 della
[1] Abrogata dall'art. 1 del