§ 76.3.11 - D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417.
Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.3 organizzazione
Data:09/08/1967
Numero:1417


Sommario
Art. 1.  art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 2.  art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
Art. 3.  art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
Art. 4.  art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 5.  art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 2, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 6.  art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120
Art. 7.  art. 4, primo e secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 8.  art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 9.  art. 3 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 10.  art. 8, primo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 11.  art. 8, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 12.  art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 13.  art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 14.  art. 4, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 15.  art. 19, dodicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 16.  art. 10, ottavo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 17.  art. 10, quinto, sesto e settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 18.  art. 10, decimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 19.  art. 33 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 20.  art. 11 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 21.  art. 10, nono comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 22.  art. 37 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 23.  art. 7 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 24.  art. 12 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 25.  art. 71, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 26.  art. 71, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 27.  art. 71, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 28.  art. 102 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 29.  artt. 5, 6, 30, 34, 71, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; artt. 2, 3, 5, 7, 10, 23, 26 , 27, 29, 30, 34, 43, 45, 47, [...]
Art. 30.  art. 103 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 31.  art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ad articoli 1, 10, 49 e 51 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 32.  art.74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ex art. 104 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 33.  art. 75, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dagli articoli 102 e 103 della legge 2 [...]
Art. 34.  art. 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
Art. 35.  art. 14 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 36.  art. 46 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 37.  art. 15 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 38.  art. 16 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 39.  art. 10, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 40.  art. 17 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 41.  art. 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 42.  art. 63 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 43.  art. 19, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 44.  art. 19, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 45.  art. 19, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 46.  art. 19, settimo ed ottavo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 47.  art. 19, nono, decimo e undicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 48.  art. 20 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 49.  art. 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307; articolo unico della legge 12 ottobre 1966, n. 864
Art. 50.  art. 22 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 51.  art. 23 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 52.  art. 24 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 53.  art. 25 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 54.  art. 26 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 55.  art. 27 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 56.  art. 28 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 57.  art. 29 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 58.  art. 30 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 59.  art. 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 832
Art. 60.  art. 32 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760
Art. 61.  art. 34 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 62.  art. 35 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 63.  art. 36, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 64.  art. 36, quinto e sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 65.  art. 38 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760
Art. 66.  art. 39 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 67.  art. 40 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 68.  art. 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
Art. 69.  art. 22 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
Art. 70.  art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
Art. 71.  art. 41, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307; tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749
Art. 72.  art. 41, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 73.  art. 41, quarto e quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760
Art. 74.  art. 41, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749
Art. 75.  art. 61 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 76.  art. 67 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 77.  art. 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120
Art. 78.  art. 42 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 79.  art. 51, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 80.  art. 51, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 81.  art. 52 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 82.  art. 53 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 83.  art. 54 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 84.  art. 55 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 85.  art. 51, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 86.  art. 51, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 87.  art. 51, quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 88.  art. 51, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 89.  art. 51, settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 90.  art. 43 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 91.  art. 44, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 92.  art. 44, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 93.  art. 44, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 94.  art. 44, quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 95.  art. 44, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 96.  art. 44, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 97.  art. 45 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 98.  art. 47 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 99.  art. 48 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 100.  art. 49, primo, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 101.  art. 49, quarto, quinto e sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 102.  art. 50 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 103.  art. 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
Art. 104.  art. 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 19 della legge 5 marzo 1961, n. 211
Art. 105.  art. 34, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; modificato dall'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120 e dall'art. 92 della [...]
Art. 106.  art. 93 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 107.  art. 94 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 108.  art. 95 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 109.  art. 96 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 110.  art. 57, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 111.  art. 57, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 112.  art. 60, primo e secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 113.  art. 60, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 114.  art. 60, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 115.  art. 60, sesto e settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 116.  art. 59 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 117.  art. 10, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 118.  art. 10, quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 119.  art. 8, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 120.  art. 62, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 121.  art. 62, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 122.  art. 62, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 123.  art. 62, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 124.  art. 62, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 125.  art. 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 126.  art. 65, primo, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 127.  art. 65, quarto e quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 128.  art. 65, sesto, settimo, ottavo e nono comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 129.  art. 65, decimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 130.  art. 65, undicesimo e dodicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 131.  art. 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 132.  art. 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376
Art. 133.  art. 13 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 134.  art. 56 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 135.  art. 58 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 136.  art. 68 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 137.  art. 99 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 138.  art. 7, dodicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, e dall'art. 104 [...]
Art. 139.  art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
Art. 140.  art. 77, secondo e quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 97 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 141.  art. 78, secondo e terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 20, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211; [...]
Art. 142.  art. 79 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
Art. 143.  art.1 della legge 25 gennaio 1960, n.4, che modifica l'art. 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, già modificato dall'art. 4 della legge 27 [...]
Art. 144.  art. 81 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sostituito dall'art.1 della legge 25 gennaio [...]
Art. 145.  art. 82 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n.656; modificato dall'art.4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; sostituito dall'art. 1 della legge 25 gennaio [...]
Art. 146.  art.88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sostituito dall'art. 1 della legge 25 [...]
Art. 147.  art. 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120
Art. 148.  art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1958, n. 656
Art. 149.  art.87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; art. 20, quarto comma, della legge 5 [...]
Art. 150.  art. 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
Art. 151.  art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
Art. 152.  art. 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
Art. 153.  art. 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120
Art. 154.  art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
Art. 155.  art. 8 della legge 25 gennaio 1960, n. 4
Art. 156.  art. 12, primo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 211
Art. 157.  art. 2,primo,secondo, terzo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 97, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 158.  art. 3, primo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 97, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 159.  art. 4 della legge 25 gennaio 1960, n. 4
Art. 160.  art. 115,secondo,terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 11 della legge 25 gennaio 1960, n. 4
Art. 161.  art. 5 della legge 25 gennaio 1960, n. 4
Art. 162.  art. 6, quarto comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4
Art. 163.  art. 7 della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 20 della legge 5 marzo 1961, n. 211
Art. 164.  art. 118, primo ed ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 9 della legge 25 gennaio 1960, n. 4
Art. 165.  art. 13 della legge 25 gennaio 1960, n. 4
Art. 166.  art. 75 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 167.  art. 87 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 168.  art. 86 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 169.  art. 91 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 170.  art. 13 della legge 27 febbraio 1958, n. 120
Art. 171.  art. 74 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 24, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211
Art. 172.  art. 77, primo, terzo e quarto comma della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 173.  art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 832
Art. 174.  art. 78 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Art. 175.  art. 3 della legge 26 giugno 1965, n. 832
Art. 176.  art. 100 della legge 2 marzo 1963, n. 307


§ 76.3.11 - D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417.

Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale.

(G.U. 20 febbraio 1968, n. 45, S.O.)

 

     È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, vistato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

 

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali

e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico

e trattamento economico del relativo personale

 

Titolo I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE

 

Capo I

PARTE GENERALE

 

     Art. 1. art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     L'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, oltre che nei modi previsti dalle altre leggi, svolge i servizi ad essa devoluti anche per mezzo di uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie.

 

          Art. 2. art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

     I recapiti disimpegnano, a titolo gratuito, determinati servizi postali e di telecomunicazioni.

 

          Art. 3. art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

     Le ricevitorie disimpegnano in via normale, nell'ambito dell'ufficio cui sono aggregate, servizi solamente postali, provvedendo, altresì, alla distribuzione degli oggetti di corrispondenza e dei pacchi ed, eventualmente, al trasporto e scambio degli effetti postali.

 

          Art. 4. art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Tanto gli uffici locali, quanto alle agenzie, ai recapiti ed alle ricevitorie possono essere affidati, in via accessoria, altri incarichi di interesse pubblico che a giudizio del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, siano ritenuti compatibili col regolare svolgimento del lavoro.

 

Capo II

UFFICI LOCALI ED AGENZIE

 

          Art. 5. art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 2, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     L'istituzione, la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.

     Nel decreto d'istituzione delle agenzie dovrà essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia è aggregata.

 

          Art. 6. art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120

     Gli uffici locali sono distinti nei gruppi A, B, C, D, E.

     Gli uffici di minore importanza sono denominati agenzie.

     La distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi in gruppi sono fatte in base alla loro importanza da valutarsi con i criteri stabiliti nel regolamento.

     Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle disposizioni seguenti e dal regolamento.

 

          Art. 7. art. 4, primo e secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     La classificazione degli uffici locali di nuova istituzione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta.

     Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali viene provveduto alla loro classificazione definitiva con i criteri stabiliti dal regolamento.

 

          Art. 8. art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici locali esistenti nella stessa località, il Ministero determina quale dei due uffici debba essere soppresso, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.

     La classifica provvisoria dell'ufficio risultante dalla riunione è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti dai due uffici nell'ultima classifica.

     L'amministrazione, decorso un esercizio finanziario dalla data del provvedimento di riunione, procede alla classifica del nuovo ufficio, con i criteri previsti dal regolamento.

 

          Art. 9. art. 3 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la commissione centrale per gli uffici locali ed il consiglio di amministrazione, si provvede alla classificazione degli uffici locali e delle agenzie ogni cinque anni, in base alle operazioni del penultimo esercizio finanziario del quinquennio.

     Ai fini della classificazione, prevista dal precedente comma, l'importanza degli uffici locali è determinata in base all'entità del lavoro svolto presso i singoli uffici.

     L'entità del lavoro è valutata mediante l'assegnazione di punti secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione.

     Qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano impossibile o inopportuna la revisione quinquennale, di cui al primo comma, questa può essere prorogata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la commissione centrale per gli uffici locali ed il consiglio di amministrazione.

 

          Art. 10. art. 8, primo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Per temporanee e particolari esigenze di carattere locale il direttore centrale degli uffici locali, su proposta motivata della direzione provinciale competente, può autorizzare l'attivazione, per un periodo non superiore a quattro mesi in un anno, di una agenzia per l'esecuzione di alcuni servizi.

 

          Art. 11. art. 8, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Nei casi previsti dall'articolo precedente gli organi locali devono provvedere alla fornitura gratuita del locale e del relativo arredamento, riscaldamento ed illuminazione.

 

Capo III

RICEVITORIE - ZONE DI PORTALETTERE - SERVIZI DI PROCACCIATO

 

          Art. 12. art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     L'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle ricevitorie e delle zone di portalettere sono disposte con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali.

     Il relativo decreto di istituzione stabilisce, altresì, l'ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono.

 

          Art. 13. art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinati i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di zone di portalettere e di posti di procacciato.

     Nella formulazione dei criteri si dovrà tenere presente che l'agente può eseguire il servizio anche con mezzo motorizzato.

 

          Art. 14. art. 4, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     La durata della prestazione delle nuove zone di portalettere è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base alla presunta entità del lavoro.

     Decorso un anno dalla data di istituzione, viene stabilita, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, la prestazione effettiva da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'art. 13.

 

          Art. 15. art. 19, dodicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     E' in facoltà dell'amministrazione fare eseguire il recapito con mezzi motorizzati propri o dell'agente.

 

Capo IV

ASSEGNI DEL PERSONALE - ORGANICI

 

          Art. 16. art. 10, ottavo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, sono fissati i criteri di massima per determinare gli assegni delle unità necessarie a ciascun ufficio locale.

 

          Art. 17. art. 10, quinto, sesto e settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Per il normale espletamento dei servizi l'amministrazione determina per ciascun ufficio locale l'assegno quantitativo del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, ivi compresi quelli delle eventuali agenzie aggregate.

     Nel determinare gli assegni si dovrà fissare anche il numero degli agenti da applicare ai servizi interni limitatamente, per questi ultimi, agli uffici di gruppo A, B e, quando occorra, a quelli di gruppo C.

     Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'amministrazione determina la scorta per la sostituzione degli operatori assenti per congedo, malattia od altre cause[1].

     Per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali e ai servizi di ricevitoria, assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè per la copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, la scorta è determinata per provincia in relazione alle unità in assegno nella provincia stessa[2].

     Ai fini dell'applicazione delle unità di scorta di cui al comma precedente, sono istituite con provvedimento del direttore provinciale, nell'ambito di ciascuna provincia, circoscrizioni territoriali con uno o più uffici locali ed agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque posti di portalettere ed assimilati. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli uffici centro scorta di ciascuna circoscrizione[3].

     Le unità di scorta agenti assegnate alla provincia sono applicate presso gli uffici centro scorta di cui al comma precedente, con disposizione del direttore provinciale, in proporzione al numero dei posti di portalettere ed assimilati della relativa circoscrizione e devono normalmente provvedere alle esigenze degli uffici compresi nella circoscrizione stessa, ed, in caso di necessità, a quelle degli uffici di altre circoscrizioni[4].

 

          Art. 18. art. 10, decimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307 [5]

 

          Art. 19. art. 33 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     In ciascun ufficio locale di gruppo A e B è istituito un posto di primo ufficiale per l'espletamento delle mansioni previste dagli articoli 41 e 42.

     Il numero complessivo dei posti di primo ufficiale è determinato dal totale degli uffici locali di gruppo A e B.

 

          Art. 20. art. 11 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Negli uffici locali di gruppo E di limitata importanza, oltre al dirigente non sono assegnate unità della carriera esecutiva, salvo che per comprovate esigenze di servizio.

     Si considera di limitata importanza l'ufficio locale di gruppo E che, secondo i criteri fissati per la classifica, non consegua più di 1.250 punti.

     Ove i criteri relativi alla classifica dagli uffici locali vigenti al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307, dovessero essere variati, il punteggio complessivo per stabilire quali siano gli uffici locali di gruppo E di limitata importanza sarà fissato dal regolamento di esecuzione.

 

          Art. 21. art. 10, nono comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Gli assegni numerici del personale sono stabiliti per ciascun ufficio locale con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali.

     Con lo stesso provvedimento i detti assegni e la relativa scorta possono essere variati, ove, per accertate esigenze di servizio, si ritenga opportuno fissare un diverso assegno numerico.

 

          Art. 22. art. 37 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I posti di agente superiore e di agente di prima classe della carriera ausiliaria prevista dall'art. 37 sono stabiliti rispettivamente in rapporto al tre e cinquanta per cento e al venti per cento del totale dei posti della carriera ausiliaria determinato ai sensi del successivo art. 24.

 

          Art. 23. art. 7 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'amministrazione provvede al recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per i singoli uffici locali è fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.

     Ogni quinquennio si dovrà accertare la media mensile dei telegrammi e degli espressi recapitati dai fattorini.

     Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei seicento pezzi nell'ultimo esercizio finanziario successivo al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, verrà ridotto il numero dei fattorini in assegno all'ufficio.

 

          Art. 24. art. 12 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     L'organico del personale di ruolo degli uffici locali è determinato per ciascuna carriera e qualifica dal numero dei posti istituiti con le modalità stabilite dal presente decreto.

     Con decreto ministeriale sarà determinata per ciascuna carriera la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.

 

Capo V

COMMISSIONE PER GLI UFFICI LOCALI

 

          Art. 25. art. 71, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è costituita la commissione centrale per gli uffici locali.

 

          Art. 26. art. 71, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     In ogni sede di direzione provinciale, che funzioni con tutti gli organi previsti dall'ordinamento in vigore, è sostituita una commissione provinciale per gli uffici locali, che ha competenza per tutti gli uffici dalla direzione stessa contabilmente dipendenti.

 

          Art. 27. art. 71, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Le commissioni per gli uffici locali sono organi consultivi dell'amministrazione per gli affari riguardanti gli uffici locali, le agenzie, i recapiti, le ricevitorie, nonchè il relativo personale, ed hanno in particolare, le attribuzioni deliberative ad esse conferite dal presente decreto e dal relativo regolamento.

 

          Art. 28. art. 102 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     La commissione centrale per gli uffici locali è composta:

     a) da un presidente di sezione del consiglio di Stato, con funzione di presidente;

     b) dal direttore centrale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e da altri due funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione medesima con qualifica non inferiore a direttore di divisione; nonchè da tre membri supplenti scelti fra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione predetta con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

     c) da tre membri effettivi aventi la qualifica:

     uno di direttore di ufficio locale;

     uno di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali;

     ed uno di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali;

     nonchè da tre membri supplenti aventi, rispettivamente, le suindicate qualifiche. Essi debbono avere almeno cinque anni di servizio nella predetta qualità e nell'ultimo triennio non debbono essere incorsi in punizioni superiori alla censura.

     Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione; in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un segretario supplente avente la qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina, ogni tre anni, il presidente della commissione centrale, un presidente supplente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, e tutti i membri effettivi e supplenti, nonchè il segretario effettivo e quello supplente.

     In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso.

     La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera c) del presente articolo, è fatta secondo i risultati delle elezioni previste dall'art. 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

 

          Art. 29. artt. 5, 6, 30, 34, 71, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; artt. 2, 3, 5, 7, 10, 23, 26 , 27, 29, 30, 34, 43, 45, 47, 49, 51, 92, 94, 95 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     La commissione centrale per gli uffici locali dovrà essere sentita sulle seguenti materie:

     1) istituzione, riunione, soppressione degli uffici locali e delle agenzie;

     2) riunione di due uffici locali esistenti nella stessa località;

     3) classificazione quinquennale degli uffici locali e delle agenzie;

     4) nuovi incarichi di interesse pubblico agli uffici locali, alle agenzie, ai recapiti ed alle ricevitorie;

     5) criteri per fissare l'assegno delle unità necessarie a ciascun ufficio locale;

     6) specificazione delle attribuzioni manuali degli agenti applicati al servizio interno degli uffici;

     7) assegno numerico dei fattorini;

     8) criteri e coefficienti numerici per i concorsi a direttore di ufficio locale di gruppo A, C ed E

     9) concorsi per titoli per la promozione alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo A e di gruppo E

     10) concorso per la promozione a primo ufficiale;

     11) promozioni, per scrutinio, alle qualifiche di direttore di ufficio locale di gruppo B e D

     12) compenso per lo speciale interessamento e propaganda per incremento dei servizi a danaro;

     13) ricorsi contro i provvedimenti disciplinari della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio inflitti dal direttore provinciale al personale degli uffici locali e delle agenzie;

     14) incompatibilità e divieti di cumulo d'impieghi;

     15) prolungamento di aspettativa per motivi di particolare gravità;

     16) ricorso avverso il provvedimento di dispensa, per motivi di salute, dal servizio del personale degli uffici locali adottato dal direttore generale o per sua delega, dal direttore centrale degli uffici locali e delle agenzie;

     17) dispensa, decadenza, destituzione e riammissione del personale degli uffici locali e delle agenzie;

     18) esclusione dei membri effettivi e supplenti delle commissioni per gli uffici locali.

     La commissione centrale per gli uffici locali delibera sulle seguenti materie:

     1) ricorsi avverso i giudizi complessivi annuali;

     2) ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio o a domanda dei direttori di ufficio locale;

     3) ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio o a domanda degli ufficiali e degli agenti da una provincia ad un'altra.

     Delibera, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

     Per il personale degli uffici locali e delle agenzie nei casi in cui è richiesto l'intervento del consiglio di amministrazione, le funzioni del consiglio stesso sono sostituite da quelle della commissione centrale per gli uffici locali e le agenzie.

     La commissione centrale esprime, inoltre il parere sui progetti di norme riguardanti gli uffici locali, le agenzie, i recapiti, le ricevitorie ed il relativo personale e su qualunque questione che il Ministro ritenga di sottoporre all'esame di essa.

 

          Art. 30. art. 103 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Le commissioni provinciali per gli uffici locali sono composte:

     a) dal presidente del tribunale, o da un giudice da lui delegato, presidente;

     b) dal direttore provinciale delle poste, o da chi ne fa le veci, dall'ispettore provinciale con qualifica più elevata e da un capo reparto della direzione provinciale; nonchè da tre membri supplenti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva e di concetto della direzione provinciale;

     c) da tre membri effettivi aventi la qualifica:

     uno di direttore di ufficio locale;

     uno di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali;

     ed uno di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali;

     nonchè da tre membri supplenti aventi, rispettivamente, le suindicate qualifiche. Essi devono avere almeno cinque anni di anzianità nelle qualità predette, prestare servizio in uffici dipendenti dalla direzione provinciale e nell'ultimo triennio non debbono essere incorsi in punizioni superiori alla censura.

     Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della carriera direttiva o di concetto della direzione, nominato dal direttore provinciale.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina, ogni triennio, i membri delle commissioni, di cui al presente articolo.

     In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso.

     La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera c) del presente articolo, è fatta secondo i risultati delle elezioni previste dall'art. 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

 

          Art. 31. art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ad articoli 1, 10, 49 e 51 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     La commissione provinciale per gli uffici locali dovrà essere sentita sulle seguenti materie:

     1) istituzione, riorganizzazione e soppressione di ricevitorie e di posti di portalettere;

     2) procedimenti disciplinari a carico del personale degli uffici locali e delle agenzie per la riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio;

     3) conferimento dell'incarico di titolare o reggente di agenzia nel caso di più aspiranti;

     4) ricorso avverso il provvedimento di revoca dall'incarico di titolare di agenzia;

     5) ricorso avverso la sanzione della censura inflitta al personale degli uffici locali e delle agenzie;

     6) trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarità di agenzia, o di agente.

     La commissione provinciale per gli uffici locali delibera sui ricorsi avverso i trasferimenti d'ufficio degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarità di agenzia, o di agente disposti dal direttore provinciale nell'ambito della provincia. Delibera, inoltre, su tutti gli altri casi previsti dalla legge.

 

          Art. 32. art.74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ex art. 104 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I membri della commissione, di cui ai precedenti articoli, non possono prendere parte a qualsiasi atto nel quale siano interessati loro parenti o affini entro il 4° grado.

     L'ispettore membro della commissione, che abbia eseguita l'inchiesta relativa al procedimento disciplinare demandato alla commissione, è sostituito da altro ispettore in ordine gerarchico, o, in mancanza, da uno dei membri supplenti.

     Non è consentito di essere membri, contemporaneamente, della commissione centrale e delle commissioni provinciali per gli uffici locali.

     Il procedimento penale per i reati di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei confronti dei membri della commissione produce la loro sospensione dalla carica e la condanna per i reati medesimi produce la loro decadenza.

     Sulla esclusione dei membri effettivi e supplenti delle predette commissioni, nominati ai sensi dell'art. 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, i quali durante l'esercizio del mandato incorrano in punizioni superiori alla censura, deve essere sentito il parere della commissione centrale ed il conseguente provvedimento è preso dal Ministro.

 

          Art. 33. art. 75, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dagli articoli 102 e 103 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Le commissioni per gli uffici locali sono convocate dai rispettivi presidenti.

     Le adunanze sono valide con l'intervento del presidente e di due membri dei quali, almeno uno direttore di ufficio locale od ufficiale della carriera esecutiva degli uffici locali, od agente della carriera ausiliaria degli uffici locali.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed a parità di voti prevale quello del presidente. Delle discussioni e delle deliberazioni viene redatto processo verbale che, quando trattasi della commissione centrale, viene sottoposto al Ministro per l'approvazione.

     La sostituzione di un membro, assente per giustificati motivi, deve risultare dal verbale ed è effettuata, se trattasi di funzionari della carriera direttiva, secondo l'ordine di anzianità dei membri supplenti, e, a parità di tale condizione, in base all'età; mentre la sostituzione dei rappresentanti del personale è fatta secondo i risultati delle elezioni previste dall'art. 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

     Le commissioni possono dichiarare la decadenza dei propri membri per assenza ingiustificata per cinque adunanze consecutive.

 

          Art. 34. art. 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

     Al presidente ed agli altri componenti della commissione centrale e di quelle provinciali spetta il gettone di presenza per ogni giornata di adunanza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni, e, per i concorsi, il trattamento previsto dalle norme in vigore.

     Quando i componenti non risiedano nel luogo ove è indetta l'adunanza, spetta l'indennità di missione.

 

Titolo II

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

 

Capo I

PARTE GENERALE

 

          Art. 35. art. 14 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Gli impiegati di ruolo degli uffici locali e delle agenzie postali, telegrafiche e fonotelegrafiche, sono impiegati civili dello Stato.

     Ad essi si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e in materia di trattamento economico, le disposizioni vigenti per le corrispondenti carriere degli impiegati di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, salvo quanto disposto dal presente decreto.

 

          Art. 36. art. 46 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Il personale di ruolo degli uffici locali è iscritto all'albo dei dipendenti civili dello Stato con l'osservanza delle norme previste dall'art. 152 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 37. art. 15 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Il personale di ruolo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si distingue in:

     personale della carriera di concetto;

     personale della carriera esecutiva;

     personale della carriera ausiliaria.

 

          Art. 38. art. 16 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I direttori di ufficio locale dei gruppi A, B e C appartengono al personale della carriera di concetto.

     I direttori di ufficio locale dei rimanenti gruppi e gli ufficiali appartengono al personale della carriera esecutiva.

     Gli agenti appartengono al personale della carriera ausiliaria.

     Le attribuzioni del personale, di cui ai commi precedenti, sono determinate dal presente decreto, dal relativo regolamento di esecuzione, dalle leggi, regolamenti ed istruzioni che disciplinano i servizi dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

Capo II

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE

 

          Art. 39. art. 10, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Agli uffici locali è preposto un direttore.

 

          Art. 40. art. 17 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I direttori di ufficio locale svolgono funzioni di dirigenza, di gestione e di controllo dell'ufficio a cui sono preposti, concorrono personalmente allo svolgimento dei servizi; vigilano e coordinano l'opera del personale dipendente; svolgono funzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi, dai decreti e dalle istruzioni che disciplinano i servizi postali e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 41. art. 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Gli ufficiali svolgono mansioni di sportello, di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale, di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, nonchè di archivio, di registrazione e di copia, secondo le norme contenute nelle leggi, nei decreti e nelle istruzioni dei servizi postali e telegrafici. Svolgono, altresì, funzioni di aiuto dirigenza negli uffici locali.

     I primi ufficiali sono applicati esclusivamente negli uffici locali di gruppo A e B dove, oltre a svolgere le mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

     Negli altri uffici locali le mansioni, di cui al precedente comma, sono espletate da un ufficiale che assume la denominazione di ufficiale delegato.

     Agli ufficiali può essere, altresì, conferito l'incarico di titolare o di reggente di agenzia.

 

          Art. 42. art. 63 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B, oltre alle mansioni previste dal precedente art. 41, coadiuvano i direttori degli uffici locali nello svolgimento dell'azione di controllo di cui al primo comma dell'art. 68.

     In tal caso i detti primi ufficiali assumono diretta responsabilità per le operazioni che sono tenuti a controllare.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli ufficiali chiamati a sostituire il primo ufficiale reggente dell'ufficio.

 

          Art. 43. art. 19, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Il personale della carriera ausiliaria svolge il servizio di portalettere, di procaccia e di ricevitoria. Da questa ultima mansione sono esclusi gli agenti aventi la qualifica di fattorino.

     Gli agenti addetti a mansioni di portalettere provvedono al recapito degli oggetti di corrispondenza, al recapito dei pacchi ed alla vuotatura delle cassette d'impostazione.

     Gli agenti eseguono le operazioni interne inerenti al servizio di recapito nonchè le prestazioni manuali specificate, in via di massima, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.

     Sono applicati, altresì, ove occorra, anche al servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali.

 

          Art. 44. art. 19, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Negli uffici locali di minore importanza, di cui al precedente art. 20, e nelle agenzie gli agenti possono essere incaricati di eseguire le operazioni relative alla formazione, consegna, ricevimento e scambio degli oggetti postali, anche se tale adempimento avvenga oltre l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico.

 

          Art. 45. art. 19, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Gli agenti addetti al servizio di procacciato provvedono al trasporto, scambio e consegna degli effetti postali. Provvedono, altresì, ove necessario, al servizio di recapito.

 

          Art. 46. art. 19, settimo ed ottavo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Gli agenti preposti ad una ricevitoria sono tenuti a disimpegnare, oltre al servizio di distribuzione, anche il servizio di trasporto e scambio degli effetti postali, ove, quest'ultimo, non sia diversamente organizzato.

     Detti agenti hanno l'obbligo di sottoporre al controllo del direttore dell'ufficio postale, dal quale dipendono, quando questi ne faccia richiesta per accertarne le regolarità, le carte valori avute a fido ed i registri dei vari servizi espletati dalla ricevitoria.

 

          Art. 47. art. 19, nono, decimo e undicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I fattorini applicati negli uffici locali e nelle agenzie sono addetti al recapito dei telegrammi e degli oggetti ammessi al trattamento del recapito per espresso in base alle vigenti leggi, regolamenti ed istruzioni.

     Hanno, altresì, l'obbligo di ritirare i telegrammi accettati dagli uffici succursali e di eseguire le prestazioni inerenti al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi in genere.

     Gli agenti di 2ª e 3ª classe, ove occorra, possono essere addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi, purchè di età non superiore a 32 anni.

 

Capo III

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

 

          Art. 48. art. 20 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     La carriera del personale di concetto degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:

     direttore di ufficio locale di gruppo A

     direttore di ufficio locale di gruppo B

     direttore di ufficio locale di gruppo C.

 

          Art. 49. art. 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307; articolo unico della legge 12 ottobre 1966, n. 864

     I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C sono conferiti mediante concorso per titoli e per esame speciale a mezzo colloquio; sono ammessi a parteciparvi i direttori di ufficio locale di gruppo D che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio con qualifica di direttore di ufficio locale.

     Il detto periodo di anzianità è ridotto di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.

     Ai fini del raggiungimento del minimo di anzianità previsto dal primo comma per la partecipazione ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C è utile il servizio prestato con la qualifica di titolare di agenzia e di supplente ed ufficiale dell'albo nazionale anteriormente al 1° aprile 1963, nonchè quello prestato a decorrere da tale data, con la qualifica di ufficiale di 1ª, 2ª e 3ª classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, nel limite massimo stabilito dall'art. 176, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Agli stessi fini previsti dal precedente comma è altresì utile il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti, che è valutato per intero come servizio civile di ruolo ed è cumulabile con quello valutato ai sensi del precedente comma; in ogni caso, per la partecipazione ai concorsi di cui al primo comma, è richiesta, oltre al possesso della qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D, una permanenza minima di quattro anni di effettivo servizio nelle qualifiche di direttore di ufficio locale e di primo ufficiale.

     Nell'anzianità di servizio con qualifica di direttore di ufficio locale, richiesto dal primo comma, ai direttori di ufficio locale di gruppo D è anche computato per intero il servizio prestato con qualifica di primo ufficiale.

     Per partecipare al concorso predetto gli aspiranti debbono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media superiore e non aver riportato, anche una sola volta nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a buono.

     Il bando di concorso precisa le materie su cui verterà il colloquio.

     La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro, è presieduta dal presidente della commissione centrale per gli uffici locali ed è composta da altri quattro membri, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, dei quali due scelti fra i membri effettivi della detta commissione centrale e due su proposta del direttore generale di amministrazione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

     Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione, di cui al comma precedente, forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

     L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

 

          Art. 50. art. 22 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I concorsi per i posti di direttore, di cui all'art. 49, indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero.

     I bandi di concorso devono indicare il numero dei posti disponibili per i quali è indetto il concorso.

     (Omissis) [6].

     I bandi di concorso devono, altresì, precisare i documenti da allegare a corredo della domanda e le condizioni particolari necessarie per l'ammissione.

     Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere specificate nel bando di concorso.

 

          Art. 51. art. 23 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     La commissione esaminatrice deve procedere alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacità ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al loro grado di cultura.

 

          Art. 52. art. 24 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Al punteggio conseguito per i titoli indicati nell'articolo precedente va aggiunto quello assegnato per la prova del colloquio.

     La graduatoria di merito viene formata in base alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

     A parità di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

     Dalla graduatoria sono esclusi i candidati che non abbiano conseguito nel colloquio la votazione di almeno sette decimi.

 

          Art. 53. art. 25 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     La graduatoria di merito formata dalla commissione è approvata con decreto ministeriale, il quale dichiara, altresì, nell'ordine, i vincitori in rapporto al numero dei posti messi a concorso ed approva, nell'ordine, l'elenco dei candidati riusciti idonei.

     (Omissis) [7].

     I vincitori e gli idonei, entro il termine fissato dall'amministrazione, debbono trasmettere l'elenco delle sedi di preferenza.

     I concorrenti risultati idonei hanno titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili perchè non richiesti dai candidati che li precedono in graduatoria.

     L'amministrazione procede all'assegnazione dei posti messi a concorso seguendo l'ordine di graduatoria e quello di preferenza indicato dai candidati.

     Gli assegnatari nominati con decreto ministeriale, direttori di ufficio locale di gruppo C alla data fissata dalla amministrazione, unica per tutti gli assegnatari, devono assumere servizio nella nuova sede.

     Nel caso che alcuni uffici messi a concorso restino scoperti perchè non richiesti o per rinuncia, l'amministrazione procederà, nel termine di sei mesi dalla data prevista nel precedente comma, ad altrettante nomine dopo l'ultimo assegnatario, secondo l'ordine di graduatoria e senza più tener conto dell'ordine di preferenza.

 

          Art. 54. art. 26 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo B sono conferiti mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo C, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in tale qualifica.

     Le promozioni di cui al presente articolo, sono conferite con decreto ministeriale, sentita la commissione centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità.

     Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

 

          Art. 55. art. 27 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo A sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi gli impiegati aventi la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo B, che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di effettivo servizio e che nell'ultimo triennio non abbiano riportato un giudizio complessivo, anche una sola volta, inferiore a "buono".

     Per i concorsi a posti di direttore di gruppo A, di cui al precedente comma, la commissione centrale degli uffici locali formerà la graduatoria di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato; il punteggio predetto va attribuito secondo i coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacità ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al loro grado di cultura.

     (Omissis) [8].

 

Capo IV

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO

 

          Art. 56. art. 28 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     La carriera del personale esecutivo degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:

     Quadro A:

     direttore di ufficio locale di gruppo D

     direttore di ufficio locale di gruppo E

     Quadro B:

     primo ufficiale;

     ufficiale di 1ª classe;

     ufficiale di 2ª classe;

     ufficiale di 3ª classe.

 

          Art. 57. art. 29 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo E sono conferiti mediante concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di 1ª classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di servizio effettivo.

     Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di titolare di agenzia, di reggente di ufficio locale o di agenzia.

     Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore e non aver riportato anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

     Per l'espletamento e la definizione del concorso si applicano le disposizioni previste nei precedenti articoli 50, 53 e 55.

 

          Art. 58. art. 30 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo D sono conferiti mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo E ed i primi ufficiali che alla data dello scrutinio abbiano compiuto in tali qualifiche tre anni di servizio effettivo.

     (Omissis) [9].

     Le dette promozioni sono conferite con decreto ministeriale, sentita la commissione centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità.

     Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

 

          Art. 59. art. 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 832

     La nomina in prova ad ufficiale di 3ª classe della carriera esecutiva degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e degli altri requisiti stabiliti nei successivi articoli.

     Gli invalidi di guerra ed assimilati sono ammessi al concorso solo se appartenenti alla settima ed ottava categoria.

     L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

     I concorsi per ufficiale di 3ª classe in prova possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o provincie e tutti i cittadini possono parteciparvi.

     (Omissis) [10].

     (Omissis) [11].

     (Omissis) [12].

     Il programma di esame è stabilito con il bando di concorso indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Per lo svolgimento dei concorsi e per la loro definizione si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con il presente decreto.

     Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti anche ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso[13].

     Per determinare il numero di posti da mettere a concorso per la nomina ad operatore d'esercizio in prova negli uffici locali potrà tenersi conto anche dei posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indice il concorso, nelle tabelle XXII e XXIII previste dall'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077[14].

     Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi potranno essere conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, tranne quelli vacanti per collocamento a riposo che l'Amministrazione riterrà di mettere a concorso[15].

     Ove nello stesso triennio siano stati definiti più concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente[16].

     Gli idonei dei concorsi, effettuati limitatamente ad uffici aventi sede in determinati compartimenti o gruppi di compartimenti o provincie, hanno, rispetto agli idonei dei concorsi a carattere nazionale, la precedenza nelle assunzioni che l'Amministrazione riterrà necessario disporre presso gli uffici suddetti, dopo l'approvazione delle relative graduatorie e sempre entro un triennio dalla data di approvazione stessa[17].

     Nei concorsi ad ufficiale di 3ª classe in prova può essere riservata al personale degli uffici locali una aliquota di posti non superiore al quinto di quelli messi a concorso.

 

          Art. 60. art. 32 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760

     La promozione alla qualifica di ufficiale di seconda classe si consegue a ruolo aperto dopo quattro anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.

     La promozione ad ufficiale di prima classe si consegue a ruolo aperto dopo tre anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.

     Non possono conseguire le promozioni, di cui al presente articolo, gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a "buono".

 

          Art. 61. art. 34 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     La promozione a primo ufficiale si consegue mediante concorso per titoli nel limite dei posti disponibili, in base a graduatoria di merito formata dalla commissione centrale per gli uffici locali.

     Al concorso sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che rivestano la qualifica di ufficiale di prima classe e che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di servizio effettivo.

     Al concorso non possono essere ammessi gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a "buono".

     Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di reggente di ufficio locale, di titolare o reggente di agenzia.

     Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro.

     I vincitori sono destinati ad un ufficio locale di gruppo A o B.

     Ove, nel termine fissato dall'amministrazione, non raggiunga la sede assegnata, l'impiegato viene dichiarato decaduto dalla nomina, e riprende di diritto la precedente qualifica. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'art. 53.

 

Capo V

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

 

          Art. 62. art. 35 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     La carriera del personale ausiliario degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:

     agente superiore;

     agente di 1ª classe;

     agente di 2ª classe;

     agente di 3ª classe;

     fattorino.

 

          Art. 63. art. 36, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307 [18]

     I posti disponibili al 1° gennaio di ogni anno nella qualifica di fattorino del personale di esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fatte salve le riserve menzionate nell'ultimo comma del presente articolo, sono conferiti con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno mediante concorso per titoli, cui sono ammessi gli iscritti negli elenchi provinciali previsti dall'art. 125 del presente testo unico che abbiano prestato senza demerito servizio effettivo, anche non continuativo, per almeno sei mesi.

     A partire dal 1° luglio 1970, all'atto della nomina a fattorino, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di reggente saranno valutati per metà ai fini della attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.

     Sono salve le riserve dei posti previste dagli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259, dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e dagli articoli 4, ultimo comma, e 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10.

 

          Art. 64. art. 36, quinto e sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307 [19]

 

          Art. 65. art. 38 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760

     La promozione alla qualifica di agente di 3ª classe è conferita, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

     La promozione alla qualifica di agente di 2ª classe è conferita, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

     La promozione alla qualifica di agente di 1ª classe è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito.

     La promozione alla qualifica di agente superiore è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli agenti della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo nella qualifica immediatamente inferiore.

     Non possono conseguire le promozioni previste dai commi precedenti gli agenti che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a "buono".

     Le promozioni alle qualifiche di agente di 1ª classe e di agente superiore sono conferite con provvedimento del direttore generale di amministrazione, o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.

     Per le promozioni a ruolo aperto si applicano le disposizioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760.

 

Titolo III

DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

 

Capo I

DOVERI

 

          Art. 66. art. 39 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio; tuttavia il direttore provinciale, per comprovate ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

 

          Art. 67. art. 40 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Per l'orario normale di lavoro del personale degli uffici locali si applicano le stesse norme previste per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente le medesime mansioni.

 

Capo II

RESPONSABILITÀ

 

          Art. 68. art. 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

     Ai direttori e ai reggenti di ufficio locale si applicano tutte le disposizioni in materia di responsabilità vigenti per i titolari degli uffici principali postali telegrafici. Essi sono inoltre responsabili dell'operato degli ufficiali da loro dipendenti, limitatamente alle operazioni che, ai sensi delle disposizioni che regolano lo svolgimento del servizio presso gli uffici principali, sono soggette a controllo.

     I titolari e i reggenti di agenzia sono responsabili, a tutti gli effetti, dell'opera del personale autorizzato ad accedere all'agenzia e perciò sottoposto alla vigilanza del titolare o del reggente. Essi inoltre devono risarcire l'amministrazione dei danni dei quali per il fatto proprio o del dipendente personale, essa è chiamata a rispondere verso i terzi. Della custodia delle cose che detengono per ragioni di servizio essi sono responsabili secondo le norme vigenti sulla contabilità ed il patrimonio dello Stato.

 

          Art. 69. art. 22 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

     Ai direttori di ufficio locale, ai titolari di agenzia e ai reggenti si applicano le norme circa la ritenuta cautelare contenute nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     In ogni caso i direttori degli uffici locali, i titolari delle agenzie e i reggenti, non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa da quella attribuita all'amministrazione e da questa assunta.

     E' sempre salva la rivalsa, inoltre, dei direttori degli uffici locali, dei titolari delle agenzie e dei reggenti verso il responsabile diretto del danno.

 

          Art. 70. art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

     Agli ufficiali si applicano in materia di responsabilità le norme vigenti per gli impiegati addetti agli uffici principali postali e telegrafici.

     Sono applicabili agli ufficiali le disposizioni stabilite per i direttori di ufficio locale contenute nell'art. 69.

 

Capo III

DIRITTI

 

Sezione I

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 71. art. 41, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307; tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749

     Il trattamento economico degli impiegati di ruolo degli uffici locali è stabilito secondo la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 ed in rapporto alla qualifica di equiparazione dei corrispondenti ruoli del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

     A) Carriera di concetto:

     1) direttore di ufficio locale di gruppo A: (ex coefficiente 500) qualifica di equiparazione: segretario capo;

     2) direttore di ufficio locale di gruppo B: (ex coefficiente 402) qualifica di equiparazione: segretario principale;

     3) direttore di ufficio locale di gruppo C: (ex coefficiente 357) qualifica di equiparazione: capo ufficio superiore;

     B) Carriera esecutiva:

     4) direttore di ufficio locale di gruppo D: (ex coefficiente 345) qualifica di equiparazione: capo ufficio di 1ª classe;

     5) direttore di ufficio locale di gruppo E: (ex coefficiente 284) qualifica di equiparazione: capo ufficio;

     6) primo ufficiale: (ex coefficiente 284) qualifica di equiparazione: capo ufficio;

     7) ufficiale di 1ª classe: (ex coefficiente 240);

     8) ufficiale di 2ª classe: (ex coefficiente 211);

     9) ufficiale di 3ª classe: (ex coefficiente 193);

     C) Carriera ausiliaria:

     10) agente superiore: (ex coefficiente 238) qualifica di equiparazione: agente di esercizio superiore;

     11) agente di 1ª classe: (ex coefficiente 210) qualifica di equiparazione: agente di esercizio di 1ª classe;

     12) agente di 2ª classe: (ex coefficiente 190) qualifica di equiparazione: agente di esercizio di 2ª classe;

     13) agente di 3ª classe: (ex coefficiente 170) qualifica di equiparazione: agente di esercizio di 3ª classe;

     14) fattorino: (ex coefficiente 150).

 

          Art. 72. art. 41, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Al personale di ruolo degli uffici locali sono attribuite le competenze accessorie previste per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi e nelle misure stabilite dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.

 

          Art. 73. art. 41, quarto e quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760

     Agli impiegati di ruolo degli uffici locali sono concessi gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni per ciascun biennio di permanenza nella stessa qualifica senza demerito.

     Sono concessi, altresì, con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali gli aumenti anticipati di stipendio per la nascita di figli, per benemerenze militari e per gli altri casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 74. art. 41, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749

     Ai primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B è attribuito il premio di esercizio previsto per l'ex coefficiente 284 maggiorato in relazione all'operosità ed al rendimento nella misura dell'ottanta per cento prevista dalla tabella B, lettera H, annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.

     Il corrispondente importo è stabilito secondo quanto dispone l'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

 

          Art. 75. art. 61 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale è concessa, dopo novanta giorni continuativi di reggenza e per la successiva durata di questa, una indennità corrispondente alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale spettante alla qualifica immediatamente superiore.

     Tale indennità non è pensionabile.

 

          Art. 76. art. 67 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Ai fattorini spetta il compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici telegrammi ed espressi recapitati oltre gli ottocento pezzi mensili.

     Si applicano le altre norme dell'art. 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, in quanto possibile.

 

          Art. 77. art. 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120

     Ai direttori di ufficio locale, agli ufficiali ed ai titolari o reggenti di agenzia può essere concesso un compenso per lo speciale interessamento e la propaganda per l'incremento dei servizi a danaro.

     L'ammontare complessivo del compenso è stabilito, a chiusura dell'esercizio finanziario, previo parere della commissione centrale per gli uffici locali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, in base all'effettivo incremento verificatosi nei servizi a danaro durante l'esercizio stesso, sempre che detto incremento sia tale da giustificare un riconoscimento.

     I criteri per l'attribuzione del compenso, di cui al primo comma, sono stabiliti dal regolamento.

     Al personale predetto non spettano gli altri compensi ed aggi speciali previsti dalle leggi o regolamenti anteriormente al 1° ottobre 1952.

 

          Art. 78. art. 42 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Con provvedimento del direttore provinciale sono disposte:

     a) le attribuzioni delle quote di aggiunta di famiglia;

     b) la liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione;

     c) la liquidazione del trattamento di missione;

     d) la liquidazione dell'assegno alimentare di cui agli articoli 82 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     e) la liquidazione del trattamento economico ai reggenti, iscritti nell'elenco tenuto dalle direzioni provinciali, per le prestazioni da loro rese in sostituzione di unità della carriera ausiliaria assenti dal servizio, nonchè la liquidazione agli ufficiali dell'indennità di reggenza prevista dal precedente art. 75;

     f) la liquidazione del trattamento economico del personale assunto temporaneamente ai sensi del successivo art. 132;

     g) la concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione diretta, indiretta e di riversibilità nei casi in cui per particolari motivi non si sia potuto consegnare all'atto della cessazione dal servizio il libretto (certificato di iscrizione) al personale degli uffici locali o agli aventi diritto.

     I titoli di spesa emessi sono contabilizzati in conto sospeso fino al momento in cui, pervenendo alla direzione provinciale il ruolo di pagamento del trattamento di pensione deliberato, si renda possibile il conguaglio relativo.

     La direzione provinciale deve comunicare i provvedimenti adottati alla direzione centrale per gli uffici locali e le agenzie, alla direzione centrale per i servizi di ragioneria ed all'istituto postelegrafonici.

 

Sezione II

TRASFERIMENTI

 

          Art. 79. art. 51, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Per i trasferimenti degli impiegati di ruolo degli uffici locali da una ad altra sede si applicano le disposizioni dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

 

          Art. 80. art. 51, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I trasferimenti da una sede ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di direttore d'ufficio locale, sono disposti, anche nell'ambito della stessa provincia, dal direttore centrale degli uffici locali.

     Contro il provvedimento del direttore centrale è ammesso ricorso alla commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione è definitiva.

 

          Art. 81. art. 52 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Per i trasferimenti a domanda dei direttori di ufficio locale la direzione centrale per gli uffici locali provvede a pubblicare, almeno ogni quadrimestre, gli elenchi degli uffici locali vacanti.

     Le domande di trasferimento devono pervenire al Ministero per il tramite della direzione provinciale nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino delle sedi disponibili.

     Le domande predette devono essere formulate per gli uffici corrispondenti alla qualifica posseduta dal richiedente salvo quanto disposto dal primo comma del successivo art. 82.

     Il trasferimento viene disposto con ordinanza del direttore centrale osservando le norme contenute nel bollettino che pubblica le sedi disponibili.

 

          Art. 82. art. 53 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C ed E possono essere anche preposti, a domanda o d'ufficio, alla dirigenza di uffici locali di gruppo immediatamente superiore alla qualifica rivestita.

     Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E che vengono promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a dirigere, a domanda, uffici locali di gruppo E.

     La norma, di cui al comma precedente, è applicabile anche nei confronti degli impiegati con qualifica di direttore di gruppo C promossi alla qualifica immediatamente superiore.

 

          Art. 83. art. 54 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     In caso di riunione di due uffici locali, il direttore dell'ufficio soppresso viene trasferito ad un altro ufficio disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente art. 82.

     Nel caso di classificazione di un ufficio locale ad un gruppo diverso, il direttore può rimanere nello stesso ufficio locale in attesa che questo venga assegnato ad altro direttore di gruppo pari alla classifica raggiunta dall'ufficio salvo quanto previsto dal primo comma del precedente art. 82.

 

          Art. 84. art. 55 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Nel caso in cui un ufficio locale venga temporaneamente chiuso, il direttore, limitatamente al periodo in cui dura la chiusura, viene incaricato della dirigenza di altro ufficio locale dello stesso gruppo, possibilmente nella stessa sede, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente art. 82.

     Per la eventuale concessione del trattamento di missione si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

     Ove, invece, si preveda che la chiusura temporanea si protragga per oltre due anni, l'amministrazione procederà alla chiusura definitiva dell'ufficio e trasferirà il direttore ad un ufficio locale disponibile del gruppo corrispondente alla sua qualifica, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente art. 82.

 

          Art. 85. art. 51, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I trasferimenti a domanda degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarità di agenzia, o di agente sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale degli uffici locali.

     Contro i provvedimenti del direttore provinciale è ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il cui provvedimento è definitivo.

 

          Art. 86. art. 51, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I trasferimenti d'ufficio degli impiegati aventi la qualifica di ufficiale e di agente sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale.

     Contro i provvedimenti del direttore provinciale è ammesso ricorso alla commissione provinciale degli uffici locali, che decide in via definitiva.

 

          Art. 87. art. 51, quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I trasferimenti da una provincia ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarità di agenzia, o di agente sono disposti dal direttore centrale per gli uffici locali.

     Contro il provvedimento del direttore centrale è ammesso ricorso alla commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione è definitiva.

 

          Art. 88. art. 51, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     In sede di ricorso, sia presso la commissione provinciale, sia presso la commissione centrale degli uffici locali, l'impiegato ha diritto di esporre le proprie deduzioni anche verbalmente.

 

          Art. 89. art. 51, settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Il direttore provinciale può disporre, nell'ambito della provincia, l'applicazione temporanea o l'invio in missione del personale applicato negli uffici locali o nelle agenzie, eccettuati i direttori di ufficio locale, anche in uffici principali.

 

Sezione III

RIPOSO SETTIMANALE - CONGEDI

 

          Art. 90. art. 43 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     In materia di riposo settimanale, di congedo ordinario, di congedo straordinario, di aspettativa e disponibilità si applicano al personale di ruolo degli uffici locali le norme vigenti per i dipendenti civili di ruolo dello Stato.

     Ai direttori o reggenti di ufficio locale ed ai titolari o reggenti di agenzia il congedo ordinario è concesso dal direttore provinciale o, per sua delega, dal capo del competente reparto della direzione provinciale.

     Agli ufficiali ed agli agenti, o reggenti, il congedo ordinario è concesso dal titolare dell'ufficio.

     Il congedo straordinario per il personale, di cui al primo comma, è concesso, con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal direttore provinciale, il quale emetterà, entro il mese di gennaio, l'ordinanza concernente i periodi di congedo straordinario accordato nel corso del precedente anno solare.

     Il collocamento in aspettativa per qualsiasi motivo del personale degli uffici locali viene disposto con provvedimento del direttore provinciale.

 

Titolo IV

RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI- GRAVAMI

 

Capo I

RAPPORTO INFORMATIVO E GIUDIZIO COMPLESSIVO

 

          Art. 91. art. 44, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Per i direttori di ufficio locale e per i reggenti, per gli ufficiali, che svolgono le mansioni di titolare, o reggente di agenzia, deve essere redatto, a cura del capo di un reparto della direzione provinciale, un rapporto informativo, che si conclude con il giudizio complessivo, formulato dal direttore provinciale, di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente" prendendo a base i seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare mansioni di maggiore responsabilità; comportamento in servizio e fuori.

 

          Art. 92. art. 44, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Per gli ufficiali la compilazione del rapporto informativo è devoluto ai direttori, o reggenti, di ufficio locale, i quali vi provvedono prendendo a base i seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale o per sua delega, dal capo di un reparto, della direzione provinciale.

 

          Art. 93. art. 44, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Per gli appartenenti alla carriera ausiliaria il rapporto informativo deve essere compilato dal direttore, o reggente, dell'ufficio locale o dal titolare o reggente dell'agenzia e deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale, o per sua delega, da un capo reparto della direzione provinciale.

 

          Art. 94. art. 44, quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Al dipendente, al quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".

 

          Art. 95. art. 44, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I rapporti informativi, di cui ai precedenti articoli, debbono essere redatti entro il mese di gennaio di ciascun anno.

 

          Art. 96. art. 44, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Nel caso che il rapporto informativo sia stato compilato dal direttore provinciale, il giudizio complessivo è formulato da un direttore di divisione della direzione centrale per gli uffici locali.

 

Capo II

GRAVAMI

 

          Art. 97. art. 45 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modello all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

     Avverso il giudizio complessivo di "distinto", "buono", "mediocre" e "insufficiente", l'impiegato può ricorrere alla commissione centrale per gli uffici locali con facoltà di inoltrare ricorso in piego chiuso.

     Il ricorso deve pervenire alla direzione provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio.

     La commissione centrale, sentita la direzione centrale per gli uffici locali e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

     La deliberazione della commissione centrale per gli uffici locali è provvedimento definitivo.

 

Titolo V

INCOMPATIBILITÀ E CUMULO Dl IMPIEGHI

 

Capo I

INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI

 

          Art. 98. art. 47 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali, per quanto riguarda l'incompatibilità ed il divieto di cumulo di impieghi, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     La diffida, di cui al primo comma dell'art. 63 del citato decreto presidenziale, viene rivolta al dipendente dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente e la decadenza viene dichiarata dal Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.

     La denuncia dei casi di incompatibilità, di cui all'art. 64 del succitato testo unico, deve essere fatta al direttore centrale dal direttore provinciale competente per territorio.

 

Titolo VI

DISCIPLINA

 

Capo I

NORME APPLICABILI

 

          Art. 99. art. 48 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali sono applicabili in materia di disciplina le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo VII e l'art. 120 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

     A detto personale, ad eccezione dei direttori di ufficio locale di gruppo A, B e C, possono essere applicate, altresì, le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

Capo II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

          Art. 100. art. 49, primo, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del primo reparto della direzione provinciale.

     La riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio sono inflitte dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali.

     La destituzione dall'impiego è disposta con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale degli uffici locali.

 

          Art. 101. art. 49, quarto, quinto e sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Avverso la punizione dell'ammenda superiore alle lire cento è ammesso ricorso gerarchico al direttore provinciale, il quale decide in via definitiva.

     Avverso la punizione della censura è ammesso ricorso al direttore provinciale, che provvede in via definitiva, sentita la commissione provinciale degli uffici locali.

     Contro i provvedimenti della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio, irrogati dal direttore provinciale, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentita la commissione centrale per gli uffici locali.

 

          Art. 102. art. 50 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Nel termine di venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, l'interessato deve presentare le proprie giustificazioni scritte all'organo che ha mosso le contestazioni, dichiarando, nel caso che sia stato deferito alla commissione provinciale, o a quella centrale, per gli uffici locali, se intende giustificarsi anche verbalmente, ed indicando il recapito al quale potranno essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni.

     Entro il termine su indicato l'impiegato ha facoltà di prendere visione, presso il segretario della commissione di tutti gli atti del procedimento e di chiederne copia.

     Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato dall'amministrazione per gravi motivi, e per non più di quindici giorni.

     E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

     L'invito a presentarsi per le deduzioni orali deve essere spedito almeno venti giorni prima dell'audizione.

     L'organo giudicante decide anche quando l'interessato non risulti reperibile, o non abbia fatto pervenire in tempo utile le proprie deduzioni per iscritto, ovvero non si sia presentato ad esporle verbalmente.

 

          Art. 103. art. 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

     La sospensione cautelare, ordinata prima che sia iniziato il procedimento disciplinare o quello penale, cessa di diritto qualora dopo tre mesi non si sia ancora provveduto al deferimento alla commissione centrale per gli uffici locali, o alla denuncia all'autorità giudiziaria.

 

          Art. 104. art. 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 19 della legge 5 marzo 1961, n. 211

     L'importo delle ammende e delle riduzioni dello stipendio è devoluto al "Fondo per il trattamento di quiescenza" di cui all'art. 140.

 

Titolo VII

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

 

Capo I

NORME APPLICABILI

 

          Art. 105. art. 34, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; modificato dall'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120 e dall'art. 92 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Per gli impiegati di ruolo degli uffici locali si osservano le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato, in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, collocamento a riposo e riammissione, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

     La cessazione del rapporto di servizio per dimissioni o per collocamento a riposo è disposta con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali o, per sua delega, del direttore provinciale.

 

Capo II

DISPENSA DAL SERVIZIO PER MOTIVI DI SALUTE

 

          Art. 106. art. 93 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     La dispensa dal servizio per motivi di salute degli impiegati di ruolo degli uffici locali, i quali abbiano accettato il giudizio di idoneità fisica al servizio espresso da un sanitario fiscale, è disposta con provvedimento definitivo del direttore centrale per gli uffici locali.

 

          Art. 107. art. 94 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Nel caso che l'impiegato non accetti il giudizio del medico fiscale, sarà sottoposto a visita di controllo da effettuarsi da un collegio medico.

     Qualora il collegio medico confermi il giudizio di idoneità al servizio espresso dal medico fiscale, l'impiegato sarà invitato a riprendere immediatamente servizio.

     Qualora il collegio medico confermi il giudizio di inidoneità espresso dal sanitario fiscale, l'impiegato viene dispensato dal servizio.

     Contro il giudizio del collegio medico l'impiegato potrà appellarsi a quello del medico provinciale il cui parere è definitivo.

     Nel caso in cui il giudizio del collegio medico non concordi con quello emesso dal medico fiscale l'impiegato sarà sottoposto ad una ulteriore visita di controllo presso il medico provinciale il cui parere è definitivo.

     Sia alla visita medico-collegiale, sia a quella del medico provinciale, l'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

 

          Art. 108. art. 95 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Ove l'inidoneità al servizio espressa dal medico fiscale sia attribuita a malattie contratte in servizio e per causa di servizio l'impiegato sarà sottoposto a visita medico-collegiale con le norme e cautele di cui al comma secondo e terzo dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, n. 1711.

     Nel caso in cui il giudizio del collegio medico non concordi con il parere del medico fiscale l'impiegato sarà sottoposto a visita di controllo del medico provinciale il cui giudizio è definitivo.

     L'amministrazione potrà far sottoporre l'impiegato a visita di controllo del medico provinciale anche quando il giudizio di inidoneità del medico fiscale concordi con quello del collegio medico.

     Sia alla visita medico-collegiale, sia a quella del medico provinciale l'impiegato può farsi assistere da un medico di fiducia.

     La dispensa dal servizio prevista dal presente articolo e dal precedente è adottata con provvedimento del direttore generale o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.

     Avverso il detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministro che decide sentita la commissione centrale per gli uffici locali.

 

          Art. 109. art. 96 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     La dispensa dal servizio per motivi di salute decorre dalla data in cui l'impiegato è stato dichiarato inidoneo dall'ultimo organo sanitario al quale è stato sottoposto a visita medica o dalla scadenza della durata massima dell'aspettativa, permanendo l'inidoneità al servizio.

     Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI VARIE

 

Capo I

CONCORSI - SCRUTINI

 

          Art. 110. art. 57, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I concorsi per posti disponibili di direttore di ufficio locale devono essere banditi almeno due volte l'anno.

 

          Art. 111. art. 57, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Gli scrutini per anzianità congiunta al merito nei casi previsti dal presente decreto devono essere tenuti almeno ogni trimestre.

 

Capo II

REGGENZA DI UFFICI LOCALI - UFFICIALE DELEGATO

 

          Art. 112. art. 60, primo e secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     L'ufficiale delegato è scelto dal direttore provinciale, sentito il direttore o reggente dell'ufficio locale, preferibilmente tra gli ufficiali di prima classe e, ove ciò non sia possibile, tra gli ufficiali delle qualifiche inferiori dello stesso ufficio.

     Nella scelta si tiene conto dei requisiti di maggiore anzianità, capacità, idoneità ed attitudine alla gestione amministrativa, contabile e tecnica dell'ufficio.

 

          Art. 113. art. 60, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     L'ufficiale delegato assume la reggenza dell'ufficio previo accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi di cassaforte, e dei relativi duplicati, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei valori esistenti in cassa, dei materiali dell'ufficio secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni, e dell'apposita istruzione sulla custodia dei fondi, senza l'intervento del funzionario di cui all'art. 115.

     Le disposizioni, di cui al precedente comma, si applicano anche quando l'impedimento derivi da incarico, previsto dalle norme vigenti presso gli organi collegiali dell'amministrazione o presso il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

 

          Art. 114. art. 60, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Quando non è possibile provvedere mediante l'ufficiale delegato, per sua assenza o per particolari motivi, il direttore provinciale può affidare la reggenza ad altro ufficiale dello stesso ufficio o ad un ufficiale in servizio in altro ufficio della stessa, o di altra provincia purchè in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente art. 112.

 

          Art. 115. art. 60, sesto e settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Nei casi di sospensione o cessazione dell'impiego e nei casi di trasferimento del direttore o reggente di un ufficio locale si provvede alla reggenza previo passaggio di gestione, alla presenza di un funzionario all'uopo delegato.

     Alla sostituzione del direttore o reggente degli uffici locali di limitata importanza si provvede con un ufficiale di un ufficio locale viciniore che abbia i requisiti di cui al secondo comma del precedente art. 112.

 

          Art. 116. art. 59 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Gli uffici locali di nuova istituzione sono affidati in reggenza ad un ufficiale di 1ª classe semprechè idoneo.

     In mancanza, il direttore provinciale può affidare la reggenza ad altro ufficiale purchè in possesso dei requisiti indicati nel secondo comma del precedente art. 112.

 

Capo III

TITOLARITÀ O REGGENZA DI AGENZIE

 

          Art. 117. art. 10, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Alla titolarità delle agenzie è preposto normalmente un ufficiale di prima classe. Le funzioni di titolare di agenzia sono conferite dal direttore provinciale.

     Nel caso di più aspiranti alla titolarità o reggenza di una agenzia, l'incarico è conferito dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali.

     Ha titolo di preferenza l'ufficiale che abbia già prestato servizio nella stessa agenzia come coadiutore reggente, coadiutore o ricevitore, semprechè riconosciuto idoneo.

 

          Art. 118. art. 10, quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     La revoca dell'incarico di titolare di agenzia viene disposta, con provvedimento del direttore provinciale, oltre che per gravi motivi, anche quando l'impiegato riporti un giudizio complessivo annuale inferiore a "buono" o una sanzione disciplinare superiore alla censura.

     Contro il provvedimento del direttore provinciale è ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il quale decide in via definitiva, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali.

 

          Art. 119. art. 8, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Alle agenzie temporanee, di cui all'art. 10 del presente decreto, è preposto un ufficiale da scegliersi preferibilmente tra quelli in servizio nell'ufficio locale viciniore.

 

          Art. 120. art. 62, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     L'ufficiale che assume la titolarità di una agenzia ai sensi del precedente art. 119 diviene contabile secondario secondo le norme previste dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841.

 

          Art. 121. art. 62, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     In caso di assenze temporanee, quali congedi e aspettative, la reggenza dell'agenzia viene assunta da altro ufficiale, purchè riconosciuto idoneo, preventivamente designato e scelto dal direttore provinciale preferibilmente tra gli ufficiali dell'ufficio locale viciniore.

 

          Art. 122. art. 62, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     L'ufficiale assume la reggenza dell'agenzia previo accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi della cassaforte, e dei relativi duplicati, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei materiali dell'ufficio, con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle poste e dei telegrafi e dalle istruzioni generali sui servizi a danaro, senza l'intervento del funzionario di cui al successivo art. 124.

     Nei casi in cui il titolare, o reggente di agenzia, non possa personalmente effettuare tali consegne, al passaggio dello stato di cassa interviene il direttore dell'ufficio locale a cui l'agenzia è aggregata o un ufficiale da questi delegato.

 

          Art. 123. art. 62, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Nessuna responsabilità assume il titolare dell'agenzia per le operazioni compiute dall'ufficiale durante il periodo di reggenza.

 

          Art. 124. art. 62, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di trasferimento dell'ufficiale incaricato della titolarità o della reggenza, la gestione dell'ufficio viene assunta dall'ufficiale subentrante, previo passaggio di amministrazione alla presenza di un funzionario all'uopo delegato.

 

Capo IV

ELENCO PROVINCIALE DEI SOSTITUTI - REGGENZE

 

          Art. 125. art. 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 [20]

     Alla sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni e sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, si provvede con gli iscritti in un apposito elenco tenuto presso ogni direzione provinciale, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del presente testo unico.

     L'iscrizione nell'anzidetto elenco provinciale, il quale dovrà comprendere un numero di sostituti pari al 30 per cento dei posti, di cui alla citata tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in assegno alla direzione provinciale, esclusa la scorta, si consegue mediante pubblico concorso per titoli da bandirsi con ordinanza del direttore provinciale, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

     Per essere ammessi al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, elevata a quarantacinque in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo utile per il conseguimento della pensione;

     c) buona condotta;

     d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

     e) titolo di studio di licenza elementare.

     Il 10 per cento dei posti disponibili di sostituto messi a concorso è riservato a favore degli orfani del personale postelegrafonico e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

     Per lo svolgimento e la definizione del concorso stesso si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     La graduatoria è formata dalla commissione provinciale per gli Uffici locali che procede alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. Detta graduatoria è approvata dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

     Il direttore provinciale, in base alla graduatoria del concorso, dispone con ordinanza l'iscrizione dei vincitori nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo giorno del mese successivo alla formazione della detta graduatoria.

     L'iscrizione nell'elenco è mantenuta fino al compimento dell'età di sessantacinque anni.

 

          Art. 126. art. 65, primo, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307 [21]

     Qualora gli agenti del centro scorta siano tutti occupati nella sostituzione di agenti della circoscrizione, le reggenze, sia dei posti vacanti che dei posti il cui titolare è assente per congedo, malattia od altre cause, sono conferite ai sostituti secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco dando la precedenza all'iscritto che risiede da almeno un anno nella località da servire.

     Nel caso di più aventi titolo alla reggenza nella stessa sede la preferenza è determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli ed alla età.

     All'atto di assumere per la prima volta la reggenza l'iscritto è tenuto a prestare promessa solenne davanti al direttore o reggente dell'ufficio locale in presenza di due testimoni.

     I reggenti non assumono verso terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa da quella attribuita all'Amministrazione e da questa assunta.

 

          Art. 127. art. 65, quarto e quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307 [22]

     Durante la reggenza è corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo ed assimilati, di cui alla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sezione D, personale di esercizio degli uffici locali, secondo quadro.

     Ai detti reggenti spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la tredicesima mensilità e le competenze accessorie nei casi e nella misura previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

 

          Art. 128. art. 65, sesto, settimo, ottavo e nono comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307 [23]

     Ai reggenti che prestano servizio per un anno spetta un mese di congedo che può essere usufruito anche in periodi frazionati.

     Nel caso di prestazioni inferiori all'anno, detto congedo sarà concesso in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

     Per quanto concerne le assenze per malattia si applicano le norme vigenti per il personale civile non di ruolo dello Stato.

     Non si fa luogo a cancellazione dall'elenco provinciale nei casi di cessazione dall'incarico per malattia.

 

          Art. 129. art. 65, decimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307 [24]

     In caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta al reggente il medesimo trattamento previsto per il personale di ruolo, di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

          Art. 130. art. 65, undicesimo e dodicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Ai sostituti, cui è affidata la reggenza, sono applicabili le punizioni dell'ammenda e della censura.

     Nei casi in cui siano passibili di più gravi sanzioni si procede al loro esonero.

 

          Art. 131. art. 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307 [25]

     I reggenti cessano dall'incarico, oltre che nei casi previsti dal presente testo unico, anche:

     a) per rientro dell'agente preposto al servizio;

     b) per sopravvenuta disponibilità di un agente di scorta;

     c) per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo;

     d) per soppressione del posto;

     e) su domanda dell'interessato;

     f) per revoca della reggenza.

     I sostituti che, benchè siano stati diffidati dal direttore provinciale, non assumano, senza giustificato motivo, la reggenza loro conferita, sono cancellati dall'elenco provinciale.

     Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco provinciale dei sostituti, di mancato conferimento della reggenza o di revoca della reggenza, adottato dal direttore provinciale, è ammesso il ricorso alla commissione provinciale per gli uffici locali, la quale decide in via definitiva.

     L'interessato ha facoltà di far pervenire alla commissione eventuali scritti o memorie e di intervenire alla seduta per presentare oralmente i propri motivi.

 

Capo V

ASSUNZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE

 

          Art. 132. art. 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376

     Per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici locali nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre i direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni nel limite dei contingenti fissati di volta in volta dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, possono procedere ad assunzioni di personale straordinario da applicare a mansioni della carriera ausiliaria.

     Per tali assunzioni i direttori provinciali sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti come previsto dall'art. 125.

     Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni in un anno solare e decade di diritto dal servizio al compimento di tale periodo e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza dal servizio.

     Al personale, assunto ai sensi del primo comma, spettano, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti non di ruolo di IV categoria, le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nonchè le competenze accessorie nei casi e nelle misure previsti dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.

 

Capo VI

ORARI DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE

 

          Art. 133. art. 13 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Gli orari di servizio al pubblico degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie sono stabiliti dal direttore generale o, per sua delega, dal direttore centrale per gli uffici locali.

     Nei giorni festivi gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie rimangono chiusi al pubblico.

     Per particolari esigenze di carattere locale e stagionale il direttore generale di amministrazione, o, per sua delega, il direttore centrale per gli uffici locali, può disporre l'apertura festiva di uffici locali e di agenzie determinando l'orario ed i servizi.

 

Capo VII

SPESE D'UFFICIO

 

          Art. 134. art. 56 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     L'art. 320, e seguenti, del regolamento organico dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 506, e successive modificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese d'ufficio, anche agli uffici locali ed agenzie.

     Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai comuni e da altri soggetti a provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni.

 

Capo VIII

RISERVA E POSTI

 

          Art. 135. art. 58 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Ai fini dell'assunzione obbligatoria in servizio degli invalidi di guerra e categorie assimilate, previste dalle vigenti disposizioni, l'amministrazione riserva agli interessati, limitatamente a quelli aventi una invalidità di ottava e settima categoria, non oltre il cinque per cento complessivo dei posti che risultino vacanti al 1° gennaio di ogni anno nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali con esclusione di qualsiasi aliquota nella carriera ausiliaria.

 

Capo IX

PRESTATORI D'OPERA AUTONOMI PER IL

RECAPITO DEGLI ESPRESSI POSTALI E DEI TELEGRAMMI

 

          Art. 136. art. 68 della legge 2 marzo 1963, n. 307 [26]

     Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino, l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalità da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

Capo X

DELEGHE

 

          Art. 137. art. 99 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Il direttore generale di amministrazione, il direttore centrale per gli uffici locali e le agenzie e il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni esercitano, oltre alle attribuzioni di loro competenza a norma di legge e di regolamento in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie e servizi di portalettere, anche quelle di carattere amministrativo che saranno ad essi delegate con decreto del Ministro.

 

Titolo IX

RECAPITI

 

Capo I

CONVENZIONI

 

          Art. 138. art. 7, dodicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, e dall'art. 104 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I recapiti sono concessi in base a convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalità.

 

          Art. 139. art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

     Il concessionario di un recapito o, se trattasi di persona giuridica, la persona fisica che lo rappresenta, quando disimpegna servizi a danaro, assume la qualifica di contabile dello Stato.

     Il concessionario è tenuto a prestare cauzione nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

     Si applicano al concessionario predetto, o al suo rappresentante, ai sensi del primo comma, le disposizioni stabilite per il personale di ruolo degli uffici locali circa l'obbligo del giuramento e della residenza.

 

Titolo X

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

 

Capo I

NORME GENERALI

 

          Art. 140. art. 77, secondo e quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 97 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Presso l'istituto postelegrafonici è istituito con gestione autonoma, il "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie p.t.".

     L'istituto postelegrafonici compila ogni quinquennio un bilancio tecnico del fondo predetto. In base alle risultanze di tale bilancio il consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo propone, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti.

 

          Art. 141. art. 78, secondo e terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 20, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211; art. 97, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Coloro che conseguono la nomina nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria del personale degli uffici locali sono iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 140.

     L'iscrizione è fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     L'iscrizione al fondo obbliga gli iscritti al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

 

          Art. 142. art. 79 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

     Il "Fondo" provvede alle seguenti prestazioni in favore dell'iscritto e degli altri aventi titolo nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto:

     a) pensioni dirette;

     b) pensioni di riversibilità;

     c) indennità una volta tanto.

 

          Art. 143. art.1 della legge 25 gennaio 1960, n.4, che modifica l'art. 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, già modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120

     La pensione normale diretta spetta all'iscritto che cessa dal servizio, dopo venti anni di servizio effettivo valutabile da parte del fondo, negli stessi casi previsti dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

     Per gli iscritti che cessano dal servizio per aver raggiunto il limite di età di 65 anni il periodo minimo di servizio, di cui al precedente comma, è ridotto ad anni quindici.

     I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati per il raggiungimento del limite massimo di età hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del predetto limite.

 

          Art. 144. art. 81 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sostituito dall'art.1 della legge 25 gennaio 1960, n. 4

     Per il diritto alla pensione indiretta o di riversibilità a favore dei familiari dell'iscritto o del pensionato deceduto, si applicano le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 145. art. 82 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n.656; modificato dall'art.4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; sostituito dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1960, n. 4

     L'indennità una volta tanto spetta all'iscritto che cessi dal servizio dopo un periodo di servizio effettivo valutabile da parte del fondo minore di quello necessario per conseguire il diritto a pensione, ma, comunque, dopo un anno intero del predetto servizio, negli stessi casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.

     Nei casi di morte in servizio dell'iscritto, la indennità, di cui al comma precedente, ove spetti, è liquidata a favore dei superstiti, applicando le stesse norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 146. art.88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sostituito dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 20, quarto comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211

     Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari della misura delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovute a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 147. art. 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120

     Gli iscritti al fondo di cui all'art. 140 sono tenuti a versare al fondo medesimo un contributo del sei per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità calcolato secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

     Detto contributo è trattenuto sullo stipendio e sulla tredicesima mensilità a cura dell'amministrazione.

 

Capo II

LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

 

          Art. 148. art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1958, n. 656

     Il trattamento di quiescenza sarà liquidato agli iscritti con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, anche per quanto si riferisce alla misura del trattamento stesso.

 

          Art. 149. art.87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; art. 20, quarto comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211

     In aggiunta alla pensione diretta o di riversibilità è corrisposto al pensionato un assegno temporaneo mensile di carovita nella stessa misura stabilita per i pensionati civili dello Stato o loro superstiti.

     Tale assegno per gli agenti con mansioni di ricevitorie, di portalettere e di procaccia, che alla data della cessazione dal servizio prestavano la loro opera per meno di sei ore al giorno, è concesso nella misura di tanti sesti del normale assegno quante erano le ore di servizio.

     All'assegno di carovita, di cui sopra, si applica l'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.

 

          Art. 150. art. 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

     Le istanze per il conseguimento della indennità o della pensione debbono essere trasmesse all'istituto postelegrafonici, direttamente o tramite la direzione provinciale delle poste.

     Le indennità o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici in base alla relazione di un consigliere all'uopo designato dal consiglio, quando il relatore si uniformi alle proposte della direzione dell'istituto medesimo.

     Le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione privilegiate, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima, sono invece deliberate dal presidente su conforme parere del consiglio di amministrazione.

     La deliberazione del presidente è comunicata alle parti interessate.

 

          Art. 151. art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

     Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione adottata sulle istanze, di cui al precedente articolo, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

     Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui al precedente comma.

     La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della vedova e degli orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti.

     Rimane sospeso il pagamento dell'indennità, per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il presidente dell'istituto, però, su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa; contro il provvedimento del presidente dell'istituto, l'interessato può ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

          Art. 152. art. 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

     Il godimento della pensione decorre dal giorno in cui viene a cessare il rapporto di servizio.

     Le pensioni per le vedove e gli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'iscritto o della vedova.

 

Capo III

ASSEGNO VITALIZIO - BUONUSCITA - ASSISTENZA SCOLASTICA

 

          Art. 153. art. 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120

     L'istituto postelegrafonici corrisponde agli iscritti, o loro superstiti, nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, un'indennità di buonuscita od un assegno vitalizio secondo che la cessazione dal servizio avvenga o non con diritto a pensione; concede, altresì, gratuitamente l'assistenza scolastica o il ricovero in convitti agli orfani degli iscritti.

     A tal fine gli iscritti sono tenuti a versare all'istituto postelegrafonici un contributo pari a quello dovuto dagli impiegati civili dello Stato all'opera di previdenza gestita dall'ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

     All'indennità di buonuscita ed all'assegno vitalizio si applicano le riduzioni di cui all'art. 149.

     Per le concessioni, di cui al presente articolo, si applicano, in quanto possibile, le norme vigenti per impiegati civili dello Stato.

 

Capo IV

CONTRIBUTI DA VERSARE AL FONDO DI QUIESCENZA

 

          Art. 154. art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

     L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde al fondo, di cui al precedente art. 140, un contributo annuo pari al doppio di quello dovuto dagli iscritti a norma dell'art. 147.

     Quale concorso nelle erogazioni, di cui all'art. 153 corrisponde, inoltre, all'istituto un contributo uguale a quello dovuto dagli iscritti a norma dell'articolo stesso.

 

Capo V

NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI QUIESCENZA

 

          Art. 155. art. 8 della legge 25 gennaio 1960, n. 4

     La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'età di sessantacinque anni degli iscritti al fondo, di cui all'art. 140 che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è differita a quando avranno maturato il diritto alla pensione a carico del fondo suddetto, tenuto conto del periodo riscattabile ai sensi dell'art. 157 del presente decreto e di quello pensionabile eventualmente prestato in una amministrazione dello Stato o presso gli enti di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

     Coloro che siano già titolari di pensione diretta a carico dello Stato non possono essere trattenuti in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 156. art. 12, primo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 211

     Il personale effettivo di cui all'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 211, iscritto al fondo di quiescenza previsto dall'art. 140 del presente decreto, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 211, può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età, limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza, tenuto conto del periodo di servizio riscattabile e comunque non oltre il 70° anno di età.

 

          Art. 157. art. 2,primo,secondo, terzo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 97, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualità di gerente, supplente, collettore o portalettere effettivo e provvisorio, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza con assicurazione all'istituto nazionale della previdenza sociale, può essere riscattato versando un contributo pari a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che siano o siano stati iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 140 del presente decreto, con le qualifiche di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale, ricevitore o portalettere. Per il personale anzidetto resta ferma la possibilità di riscattare, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio effettivamente prestato in qualità di ricevitore dal 1° luglio 1936 al 30 settembre 1952, verso il pagamento del contributo sopra indicato.

     Per coloro che siano stati o saranno iscritti al citato Fondo posteriormente al 1° ottobre 1952 con le qualifiche indicate nel primo comma dell'art. 141 del presente decreto, è ammesso, altresì, il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 in qualità di supplente giornaliero, di procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Per gli iscritti al fondo, di cui ai commi precedenti, è, altresì, riscattabile il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, nonchè l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in seguito ad eventi bellici od in conseguenza di questi.

     Il periodo di servizio prestato in qualità di coadiutore reggente, previo passaggio di gestione, può essere riscattato dagli iscritti al fondo di cui all'art. 140.

     Il periodo di servizio prestato dai concessionari delle agenzie di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ammesso a riscatto, da parte di coloro che, dal 1° ottobre 1952, siano stati iscritti al fondo di cui al precedente articolo.

 

Capo VI

RISCATTO DEI SERVIZI

 

          Art. 158. art. 3, primo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 97, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Ai fini della presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente art. 157 da parte dell'iscritto, o dei suoi superstiti, direttamente, o tramite la direzione provinciale delle poste, all'istituto postelegrafonici, si applicano i termini previsti dall'art. 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

 

          Art. 159. art. 4 della legge 25 gennaio 1960, n. 4

     Il contributo di riscatto, che non sia versato in unica soluzione, può essere suddiviso in rate mensili da trattenersi sullo stipendio o sulla retribuzione o sulla pensione per un periodo di tempo che sarà fissato dal consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici e comunque non superiore al periodo di servizio da riscattare.

     Per i riscatti, di cui al primo comma del precedente art. 157, è computato quanto l'interessato abbia già versato all'ex istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, per il trattamento di quiescenza o di licenziamento, prima dell'ottobre 1952.

     Per il personale, già cessato dal servizio, il trattamento di quiescenza decorrerà dalla data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1960, n. 4 e dalla stessa data cesserà il trattamento di pensione o di assegno vitalizio in godimento.

     Ove all'interessato sia stata liquidata indennità, il relativo importo deve essere restituito al fondo di cui all'art. 140 del presente decreto.

 

          Art. 160. art. 115,secondo,terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 11 della legge 25 gennaio 1960, n. 4

     L'iscritto già assicurato obbligatoriamente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale alla data della cessazione dal servizio non si trovi in possesso dei requisiti prescritti per liquidare la pensione di vecchiaia o invalidità in base alle norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, consegue a carico della assicurazione stessa con effetto da tale cessazione un assegno speciale annuo.

     Per determinare tale assegno si procederà alla liquidazione della pensione considerando come se fossero coperti da contribuzione anche gli anni di servizio successivi alla iscrizione al fondo di cui all'art. 140 fino al raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria per il diritto a pensione di vecchiaia ed invalidità e considerando versato in ciascun di tali anni un contributo complessivo annuo pari a quello medio versato durante gli anni di effettiva contribuzione dell'assicurazione obbligatoria.

     L'ammontare annuo della pensione che ne risulterà, calcolata a norma delle disposizioni che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sarà frazionato in tante quote quanti sono gli anni intercorrenti dall'inizio della contribuzione alla detta assicurazione obbligatoria e la data in cui sia sorto il diritto alla liquidazione della pensione in base alle norme proprie dell'ordinamento della detta assicurazione.

     L'assegno speciale annuo sarà pari alla somma di tante frazioni calcolate ai sensi del comma precedente quanti sono gli anni di effettiva contribuzione all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

     Restano salvi i maggiori diritti derivanti anche da eventuale volontaria prosecuzione dell'assicurazione.

     Analogo trattamento spetta in caso di morte ai familiari dell'assicurato aventi titolo a pensione.

 

          Art. 161. art. 5 della legge 25 gennaio 1960, n. 4

     Nei confronti degli iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 140 del presente decreto, e loro superstiti, che si avvalgono della facoltà di riscatto dei servizi, di cui al precedente art. 157, dalla pensione diretta, indiretta o di riversibilità dovuta a carico del fondo stesso viene detratta la pensione, quota di pensione o assegno speciale, di cui all'art. 160 del presente decreto eventualmente spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in relazione ai servizi computati nella liquidazione della pensione a carico del fondo predetto.

     Nel caso di variazione della pensione o assegno speciale liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'istituto postelegrafonici provvederà alla rideterminazione della pensione corrisposta a norma del precedente comma a carico del fondo, di cui all'art. 140 del presente decreto.

     Per il personale, di cui al presente articolo il contributo da versare per il riscatto dei servizi indicati al precedente art. 157, coperti da assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, è ridotto alla misura del 4 per cento.

     Al fine di ottenere la riduzione del contributo di riscatto, gli interessati debbono produrre una attestazione rilasciata dall'istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti il periodo di contribuzione obbligatoria all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e l'eventuale pensione o assegno speciale liquidato.

 

          Art. 162. art. 6, quarto comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4

     I servizi prestati in qualità di ricevitore anteriormente al 1° luglio 1936 dai direttori di ufficio locale e dai titolari di agenzia sono valutati di per sè, ai fini del trattamento di quiescenza, senza versamento di ulteriore contribuzione dalla data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1960, n. 4.

 

Capo VII

CUMULO DI SERVIZI

 

          Art. 163. art. 7 della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 20 della legge 5 marzo 1961, n. 211

     Per le cessazioni dal servizio a partire dal 29 gennaio 1960, data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1960, n. 4, i servizi prestati presso gli uffici locali, agenzie, ricevitorie, zone di portalettere e quelli di procacciato, valutabili da parte del fondo, di cui all'art. 140 del presente decreto, sono cumulabili, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, con quelli indicati dell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523, applicando, a tutti gli effetti, le norme contenute nella citata legge n. 523.

 

Capo VIII

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA AGLI

EX RICEVITORI POSTALI E TELEGRAFICI

 

          Art. 164. art. 118, primo ed ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 9 della legge 25 gennaio 1960, n. 4

     Il trattamento previsto dall'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e l'integrazione di cui all'art. 9 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, è reversibile ai superstiti dei ricevitori postali e telegrafici applicando le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato.

     E' abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza ai commi secondo e quarto dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

 

          Art. 165. art. 13 della legge 25 gennaio 1960, n. 4

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge 25 gennaio 1960, n. 4, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concorre con un contributo annuo di lire 600 milioni da versare al fondo di cui all'art. 140.

     Al 1° gennaio 1970, l'Istituto postelegrafonici provvederà alla compilazione di un bilancio tecnico, e, sulla base delle risultanze di esso, il contributo di cui al primo comma, sarà, all'occorrenza, nuovamente determinato.

 

Titolo XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 166. art. 75 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Per cinque anni dal 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307, il personale, già in servizio al 30 settembre 1952, con le qualifiche di cui all'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inquadrato nei ruoli previsti dal presente decreto, è ammesso agli scrutini di anzianità congiunta al merito ed ai concorsi, di cui ai precedenti articoli, purchè in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.

 

          Art. 167. art. 87 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Son confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307.

     Gli assegni del personale ufficiali e la scorta, degli uffici locali di nuova istituzione e le eventuali variazioni degli assegni, di cui al primo comma, sono stabiliti con le modalità previste dagli articoli 16 e 21 del presente decreto.

 

          Art. 168. art. 86 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Sino a quando non sarà emanato il decreto ministeriale, previsto dall'art. 13, per la istituzione e modificazione delle zone di portalettere e dei servizi di procacciato rimangono in vigore i criteri vigenti al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307.

 

          Art. 169. art. 91 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I ricevitori, i portalettere ed i procaccia che, in sede di prima applicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307 hanno conseguito l'inquadramento nella carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, in servizio in posti di lavoro che richiedono una prestazione inferiore a quella normale possono essere applicati, per l'integrazione della prestazione giornaliera, a mansioni interne nell'ufficio da cui l'agente dipende.

     Ove non sia possibile fare eseguire tale integrazione ed in attesa della riorganizzazione del servizio, il trattamento economico degli agenti interessati è corrisposto in proporzione al numero delle ore lavorative stabilite nel decreto di istituzione del posto e successive modificazioni, ferma restando la possibilità di applicarli in altra sede avente posti vacanti a prestazione intera.

 

          Art. 170. art. 13 della legge 27 febbraio 1958, n. 120

     Il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo nella qualità di dirigente, senza nomina a titolare, è valutato nei concorsi per gli uffici locali e per le agenzie alla stregua del servizio di gerente di ricevitoria metropolitana. Il servizio prestato a seguito di regolare nomina quale titolare di ricevitoria è valutato nei concorsi come servizio di titolare delle ricevitorie del territorio metropolitano.

     Ai fini del comma precedente si considera come servizio prestato anche il periodo di tempo trascorso in prigionia.

 

          Art. 171. art. 74 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 24, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211

     Qualora l'ammontare dello stipendio netto derivante al personale dal primo inquadramento previsto dalla legge 2 marzo 1963, n. 307, risulta inferiore a quello netto in godimento prima dell'entrata in vigore della detta legge la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo.

     Ai procaccia in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 211; è conservata come "assegno ad personam" la eventuale differenza fra il trattamento economico complessivo goduto alla data medesima e quello risultante dall'applicazione della citata legge n. 211; tale assegno è assorbito per effetto di miglioramenti economici che, per qualsiasi causa, abbiano a verificarsi.

 

          Art. 172. art. 77, primo, terzo e quarto comma della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nonchè quelli in aumento per effetto della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono conferiti a coloro che risultano nella graduatoria del concorso per titoli indetto ai sensi dell'art. 77 della legge 2 marzo 1937 n. 307 , secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto del Ministro man mano che si renderanno disponibili i posti nel relativo quadro della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, semprechè gli interessati, a prescindere dal limite massimo di età, siano in possesso degli altri requisiti, ivi compreso la licenza di scuola media inferiore.

     Non saranno, comunque, assunti in servizio coloro che entro il 31 dicembre 1965 non abbiano conseguito il titolo di studio di cui al precedente comma. Da tale obbligo sono esclusi i gerenti e gli ex supplenti con contratto a tempo indeterminato di ricevitorie anteriormente al 1° ottobre 1952, che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di coadiutore e che, a quest'ultima data avevano raggiunto complessivamente nelle dette qualifiche, almeno un anno di anzianità.

 

          Art. 173. art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 832

     Per i posti disponibili oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dal precedente art. 172, nonchè per i posti che si sono resi vacanti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1965, n. 832, in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova, riservato a coloro che nel quinquennio antecedente alla data del 25 gennaio 1963 abbiano rivestito, anche non continuativamente, le qualifiche di coadiutore, o coadiutore reggente per almeno tre mesi complessivi, purchè non cessati per loro colpa.

     Al concorso riservato predetto potranno altresì partecipare i coadiutori reggenti in servizio al 1° aprile 1963 in tale qualifica, per i quali si prescinde dall'anzianità di qualifica prevista dal precedente comma.

     Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere i requisiti prescritti dall'art. 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ivi compreso il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Per il concorso di cui ai precedenti commi si prescinde dal limite massimo di età.

     L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine di graduatoria, anche i posti che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, entro e non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge 26 giugno 1965, n. 832, tranne quelli che si renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per questi ultimi posti l'amministrazione può bandire, subito dopo l'entrata in vigore della legge 26 giugno 1965, n. 832, pubblico concorso per esami ai sensi dell'art. 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

 

          Art. 174. art. 78 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1965 sono conferiti a coloro che risultino nella graduatoria degli idonei del concorso per titoli indetto ai sensi dell'art. 78 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

     Non potranno conseguire la nomina, di cui al precedente comma, coloro i quali entro il 31 dicembre 1965 non abbiano conseguito il titolo di studio di licenza elementare.

 

          Art. 175. art. 3 della legge 26 giugno 1965, n. 832

     Per i posti disponibili nella carriera ausiliaria del personale degli uffici locali, oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dal precedente art. 174, nonchè per i posti della stessa carriera che si renderanno vacanti, a qualsiasi titolo, fino al 31 dicembre 1968, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina a fattorino in prova, riservato:

     a) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di ricevitori reggenti, portalettere reggenti, procaccia reggenti con almeno tre mesi d'anzianità complessiva nel quinquennio antecedente a tale data, ivi compresa quella maturata con la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia;

     b) a coloro che, alla data del 31 marzo 1963, erano incaricati dei servizi di recapito, scambio e procacciato affidati in accessorio alle agenzie ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120;

     c) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia, con almeno tre mesi di anzianità complessiva in tali qualifiche nel quinquennio antecedente a tale data.

     Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età. Gli aspiranti, però, devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere tutti gli altri requisiti prescritti dall'art. 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ivi compreso il titolo di studio di licenza elementare.

 

          Art. 176. art. 100 della legge 2 marzo 1963, n. 307

     Fino a quando non sarà pubblicato il regolamento di esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, previsto dall'art. 100 della legge 2 marzo 1963, n. 307, resteranno in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto, le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 9 gennaio 1973, n. 3.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 9 gennaio 1973, n. 3.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 9 gennaio 1973, n. 3.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 9 gennaio 1973, n. 3.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 10, comma 2 della L. 9 gennaio 1973, n. 3.

[6]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[7]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[8]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[9]  Comma abrogato dall'art. 119 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[10]  Comma abrogato dall'art. 11 della L. 12 agosto 1974, n. 370.

[11]  Comma abrogato dall'art. 11 della L. 12 agosto 1974, n. 370.

[12]  Comma abrogato dall'art. 11 della L. 12 agosto 1974, n. 370.

[13]  Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 12 agosto 1974, n. 370.

[14]  Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 12 agosto 1974, n. 370.

[15]  Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 12 agosto 1974, n. 370.

[16]  Comma inserito dall'art. 11 della L. 12 agosto 1974, n. 370.

[17]  Comma inserito dall'art. 11 della L. 12 agosto 1974, n. 370.

[18]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 9 gennaio 1973, n. 3.

[19]  Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 9 gennaio 1973, n. 3.

[20]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 9 gennaio 1973, n. 3.

[21]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 9 gennaio 1973, n. 3.

[22]  Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 9 gennaio 1973, n. 3.

[23]  Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 9 gennaio 1973, n. 3.

[24]  Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 9 gennaio 1973, n. 3.

[25]  Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 9 gennaio 1973, n. 3.

[26]  Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 12 agosto 1974, n. 370.