§ 93.4.182 - Legge 6 giugno 1975, n. 197.
Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:06/06/1975
Numero:197


Sommario
Art. 1.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta i seguenti servizi attualmente affidati in appalto ad imprese private
Art. 2.      L'inquadramento di cui al secondo comma del precedente articolo viene effettuato mediante concorsi speciali compartimentali per titoli, da indirsi con decreto del [...]
Art. 3.      Per l'ammissione all'inquadramento a ruolo, oltre alle condizioni indicate al secondo comma dell'art. 1 si richiede il possesso, alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 4.      Gli inquadramenti di cui all'art. 2 sono deliberati mediante nomina in prova nella qualifica di concorso
Art. 5.      Il personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge è iscritto al fondo pensioni ed all'opera di previdenza, in applicazione dell'art. 64 della legge 26 marzo [...]
Art. 6.      Il personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti d'età previsti, in relazione alla qualifica [...]
Art. 7.      All'art. 7 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 e all'art. 2 della legge 7 gennaio 1974, n. 5, è aggiunto il seguente comma
Art. 8.      La facoltà di cui all'art. 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino [...]
Art. 9.      All'art. 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato ed integrato dalle successive leggi 18 febbraio 1963, n. 304 e 27 luglio 1967, n. 668, sono aggiunti [...]
Art. 10.      Al quadro n. 7 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente le qualifiche cui si accede per concorso interno per esami con [...]
Art. 11.      Nei confronti dei dipendenti idonei ai concorsi interni a macchinista i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già chiesto il rinvio della [...]
Art. 12.      Le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle di cui all'art. 81 della [...]
Art. 13.      I quadri numeri 3, 4, 6 e 9, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive integrazioni sono modificati ed integrati nel [...]
Art. 14.      I capi squadra manovali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano utilizzati ai servizi delle manovre presso gli impianti dei Servizi materiale [...]
Art. 15.  [1]
Art. 16.  [2]
Art. 17.      Il terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 18.      L'allegato alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è modificato e integrato [...]
Art. 19.      Al quadro II - sezione C - della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, allegato al decreto del Presidente [...]
Art. 20.      Con la stessa decorrenza e con le stesse modalità previste dalla legge 16 febbraio 1974, n. 39, sono inquadrati nella qualifica di guardiano dei ruoli organici [...]
Art. 21.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà di bandire, anche in deroga alle riserve di posti previsti dalle vigenti disposizioni in favore di particolari [...]
Art. 22.      L'art. 16 della legge 17 agosto 1974, n. 396, è sostituito dal seguente
Art. 23.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio 1975 in L. 1.065 milioni, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato farà fronte: per milioni 72, [...]


§ 93.4.182 - Legge 6 giugno 1975, n. 197.

Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati.

(G.U. 14 giugno 1975, n. 155)

 

 

     Art. 1.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta i seguenti servizi attualmente affidati in appalto ad imprese private:

     1) presso i cantieri iniezioni legnami delle ferrovie dello Stato: manipolazione di traverse iniettate o da iniettare con antisettici;

     2) presso la divisione controllo viaggiatori e bagagli di Firenze: manovalanza ed apertura pacchi C.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad inquadrare a ruolo, secondo il prospetto di cui all'allegato A e con i criteri e le modalità specificati negli articoli seguenti, il personale che alla data del 1° novembre 1973 intratteneva rapporto di lavoro con le imprese appaltatrici dei servizi indicati al primo comma anche se con utilizzazione in servizi diversi purchè compresi nello stesso contratto d'appalto e che alla data di entrata in vigore della presente legge dipenda ancora da imprese private per l'espletamento di servizi ferroviari appaltati.

 

          Art. 2.

     L'inquadramento di cui al secondo comma del precedente articolo viene effettuato mediante concorsi speciali compartimentali per titoli, da indirsi con decreto del Ministro per i trasporti, per le qualifiche di seguito indicate, corrispondenti alle mansioni espletate dal personale interessato alle dipendenze delle imprese private:

     manovale, per il servizio elencato al punto 1) dell'art. 1, nonché per il servizio di manovalanza di cui al punto 2) dello stesso articolo;

     commesso, per il servizio di apertura pacchi C, di cui al punto 2) dell'art. 1.

     Gli inquadramenti saranno deliberati nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento alle due indicate qualifiche, che resta stabilito in 44 unità per la qualifica di manovale ed in 17 unità per la qualifica di commesso.

     Nei bandi di concorso, le dotazioni organiche in aumento di cui al comma precedente saranno ripartite per servizio assunto in gestione diretta e per compartimento, secondo quanto indicato nel prospetto di cui all'allegato A della presente legge.

     La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al primo comma dovrà essere presentata nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 3.

     Per l'ammissione all'inquadramento a ruolo, oltre alle condizioni indicate al secondo comma dell'art. 1 si richiede il possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'età non superiore a cinquanta anni, elevabile a cinquantacinque anni nel caso di anzianità accertata alle dipendenze di imprese appaltatrici di servizi ferroviari superiore a sette anni e fatte comunque salve le disposizioni di legge concernenti i titoli di precedenza e preferenza.

     Coloro i quali non versino in tali condizioni ovvero non presentino la domanda nel termine perentorio fissato all'art. 2, saranno esclusi dall'inquadramento con deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 4.

     Gli inquadramenti di cui all'art. 2 sono deliberati mediante nomina in prova nella qualifica di concorso.

     Le graduatorie dei concorsi verranno compilate tenendo conto esclusivamente delle giornate di effettiva utilizzazione nell'espletamento dei servizi elencati all'art. 1, maturate dagli aventi titolo nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1973; a parità di giornate la preferenza è stabilita in base all'età. Eventuali giornate di prestazione promiscua verranno computate soltanto se l'utilizzazione nei servizi assunti in gestione diretta sia stata superiore alla metà dell'orario giornaliero di lavoro.

     Il direttore generale delle ferrovie dello Stato nomina la commissione per la formazione delle graduatorie dei concorsi, alla quale parteciperanno i rappresentanti del personale designati con i criteri di cui all'art. 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668, approva le graduatorie e delibera la nomina in prova degli aventi titolo nei limiti determinati ai sensi dell'art. 2.

     Il diritto a conseguire la nomina in prova è subordinato al possesso: del titolo di studio di licenza di scuola elementare; dei requisiti di idoneità fisica previsti per le qualifiche di inquadramento dalle norme vigenti, da accertare con i criteri delle visite di revisione; dei requisiti di cittadinanza italiana e di buona condotta.

     Tali requisiti, a pena di decadenza dal diritto alla nomina in prova, debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina, fatta eccezione per il titolo di studio che potrà essere conseguito entro un anno dalla data di decorrenza della nomina in prova. Decadono altresì dal diritto alla nomina coloro i quali versino nelle situazioni previste all'art. 5, secondo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425. I posti non coperti dai decaduti saranno conferiti a coloro che seguono in graduatoria.

 

          Art. 5.

     Il personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge è iscritto al fondo pensioni ed all'opera di previdenza, in applicazione dell'art. 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

     In luogo della predetta iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data della nomina in prova, per la conservazione dell'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Dall'iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali, alla data di decorrenza dell'assunzione in prova, abbiano superato il 50° anno di età. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove già non lo fossero, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il personale di cui ai precedenti secondo e terzo comma sarà trattenuto in servizio fino al raggiungimento del 60° anno di età nel caso in cui, per il disposto del quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dovrebbe essere collocato in quiescenza al compimento del 58° anno di età.

 

          Art. 6.

     Il personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti d'età previsti, in relazione alla qualifica rivestita, dal quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, salva l'eccezione di cui al quarto comma del precedente art. 5.

     Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma compete il trattamento di quiescenza previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, purchè abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione, nella misura prevista per i casi di cui all'art. 42 del citato decreto purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

     Ove alla data di raggiungimento dei limiti di età non siano stati maturati i dieci anni di servizio utile a pensione, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale periodo di servizio, ma comunque non oltre il 65° anno di età.

 

          Art. 7.

     All'art. 7 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 e all'art. 2 della legge 7 gennaio 1974, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

     "In mancanza dei requisiti fisici richiesti per l'inquadramento nella qualifica per la quale il dipendente concorre, l'inquadramento stesso sarà effettuato nella qualifica iniziale di un gruppo inferiore per la quale il concorrente sia riconosciuto fisicamente idoneo e semprechè per detta qualifica risultino vacanze di posti dopo che siano state esaurite le relative graduatorie".

 

          Art. 8.

     La facoltà di cui all'art. 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1978 ed è estesa, fino alla stessa data, entro il limite del dieci per cento dell'organico complessivo fissato dall'art. 1 della citata legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, per le categorie del personale direttivo e degli uffici.

     Il secondo comma dell'art. 11 della legge 17 agosto 1974, n. 396, è abrogato.

     Le situazioni di eccedenza rispetto agli organici, costituitesi nelle singole carriere e categorie di personale in applicazione dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, non costituiscono impedimento all'attuazione delle variazioni di cui all'art. 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, ferma restando la condizione che non venga superato l'onere finanziario globale stabilito dalla legge.

 

          Art. 9.

     All'art. 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato ed integrato dalle successive leggi 18 febbraio 1963, n. 304 e 27 luglio 1967, n. 668, sono aggiunti i seguenti commi:

     "La facoltà di cui al precedente comma, di mettere a concorso anche i posti che si renderanno vacanti in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio nell'anno successivo al bando e, per le qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, nei due anni successivi al bando medesimo, può essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anche in mancanza di disponibilità nell'organico e nell'oltre organico alla data del bando di concorso.

     Per le qualifiche per le quali, a norma del successivo art. 17, è prescritto il conseguimento di abilitazioni a determinati servizi ovvero è richiesta la frequenza a corsi di formazione istituiti dall'Azienda, l'assunzione può essere effettuata con anticipo, non superiore comunque a tre mesi, rispetto al verificarsi delle vacanze".

 

          Art. 10.

     Al quadro n. 7 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente le qualifiche cui si accede per concorso interno per esami con graduatorie di promovibilità ad esaurimento, l'asterisco da cui risulta contrassegnata la qualifica di macchinista, ai fini dell'applicazione dei commi quarto e quinto dell'art. 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è soppresso.

 

          Art. 11.

     Nei confronti dei dipendenti idonei ai concorsi interni a macchinista i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già chiesto il rinvio della nomina ai sensi del quarto comma dell'art. 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, le disposizioni previste da detta norma continueranno ad aver effetto fino alla scadenza dell'anno di rinvio.

     Ai dipendenti indicati al precedente comma è data, comunque, facoltà di rinunciare al rinvio della nomina con dichiarazione da presentare, a tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tali ipotesi, la nomina non può avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle di cui all'art. 81 della suddetta legge che prevedono anche la possibilità di accordare soprassoldi connessi al trasferimento del personale ferroviario, sono applicabili anche al personale dirigenziale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, quando ne ricorrano le condizioni.

     Per il predetto personale le prestazioni oltre l'orario di lavoro previsto nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere compensate anche con il premio di esercizio che è da corrispondere al medesimo, sulla base dell'art. 70 della legge 11 febbraio 1970, n. 34.

 

          Art. 13.

     I quadri numeri 3, 4, 6 e 9, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive integrazioni sono modificati ed integrati nel senso indicato all'allegato B della presente legge.

 

          Art. 14.

     I capi squadra manovali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano utilizzati ai servizi delle manovre presso gli impianti dei Servizi materiale e trazione ed approvvigionamenti sono inquadrati, su domanda da prodursi entro 60 giorni dalla suddetta data, nella qualifica di primo manovratore.

 

          Art. 15. [1]

 

          Art. 16. [2]

 

          Art. 17.

     Il terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova qualifica all'atto della promozione risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella qualifica di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova qualifica, la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella qualifica di provenienza".

 

          Art. 18.

     L'allegato alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è modificato e integrato come segue:

     "3) da manovratore capo ad assistente di stazione o aiuto macchinista o macchinista T.M.;

     4) da primo manovratore e manovratore ad assistente di stazione o gestore o aiuto macchinista o macchinista T.M.;

     12) da capo squadra manovali ad aiuto macchinista od operaio qualificato o macchinista T.M.;

     13) da manovale specializzato e da ausiliario di magazzino ad aiuto macchinista od operaio qualificato o macchinista T.M. o manovratore;

     40) da manovale specializzato ad autista;

     41) da aiuto macchinista T.M. ad aiuto macchinista".

 

          Art. 19.

     Al quadro II - sezione C - della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, a decorrere dalla sua prima applicazione, è soppresso il primo parametro e il relativo stipendio annuo, previsto per la qualifica di primo deviatore.

     Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente hanno effetto le norme previste ai precedenti articoli 17 e 18.

 

          Art. 20.

     Con la stessa decorrenza e con le stesse modalità previste dalla legge 16 febbraio 1974, n. 39, sono inquadrati nella qualifica di guardiano dei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato gli incaricati del servizio di guardamassi e i loro sostituti a termini dell'art. 6, punto 3 del decreto del Ministro per i trasporti 27 luglio 1971, n. 10497.

     Ai fini dell'inquadramento dei predetti incaricati e sostituti saranno formate graduatorie compartimentali distinte per uffici lavori compartimentali.

     L'inquadramento viene deliberato nel quantitativo della dotazione organica in aumento alla qualifica di guardiano, stabilito in numero 199 unità per guardiano in mansioni di guardamassi.

 

          Art. 21.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà di bandire, anche in deroga alle riserve di posti previsti dalle vigenti disposizioni in favore di particolari categorie di candidati, concorsi distinti per la copertura di aliquote di posti vacanti nella qualifica di guardiano da destinare a mansioni di guardamassi in predeterminati tratti di linea riservati ai cittadini che dimostrino di conoscere la lingua tedesca a mezzo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ovvero con le prove d'esame previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

     I posti eventualmente non coperti su tali aliquote rimangono a disposizione dell'Azienda per i successivi concorsi riservati ai candidati di cui al precedente comma.

 

          Art. 22.

     L'art. 16 della legge 17 agosto 1974, n. 396, è sostituito dal seguente:

     "Al sedicesimo comma dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:

     "L'inquadramento decorre dal 1° gennaio 1971 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 1° luglio 1971, ai soli effetti giuridici, per il personale che sarà assunto in base al concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155"".

 

          Art. 23.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio 1975 in L. 1.065 milioni, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato farà fronte: per milioni 72, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 202; per milioni 490, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 110; per milioni 68, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1012; per milioni 435, con le disponibilità recate dai capitoli 101, 113, 114, 115 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1975.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1]  Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 6 ottobre 1981, n. 564.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 6 ottobre 1981, n. 564.