| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 93. Trasporti e circolazione | 
| Capitolo: | 93.4 ferrovie | 
| Data: | 29/12/1969 | 
| Numero: | 1041 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'organico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stabilito in 200.000 posti, così ripartiti | 
| Art. 2. In sede di prima attuazione della presente legge i contingenti da aggiungere alla dotazione delle singole qualifiche quali risultano dagli attuali organici saranno [...] | 
| Art. 3. I posti in aumento alle varie qualifiche, di cui al precedente art. 2 possono essere coperti entro i limiti di spesa previsti dall'art. 7 della legge 13 agosto 1969, n. [...] | 
| Art. 4. Il disposto della legge 12 novembre 1968, n. 1203 è applicabile ai concorsi per cantonieri ed assistenti di stazione per le necessità, rispettivamente, delle qualifiche [...] | 
§ 93.4.158 - Legge 29 dicembre 1969, n. 1041. [1]
Determinazione degli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
(G.U. 15 gennaio 1970, n. 12)
L'organico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stabilito in 200.000 posti, così ripartiti:
| 
						 Personale direttivo  | 
					
						 2.093  | 
				
| 
						 Personale degli uffici  | 
					
						 20.600  | 
				
| 
						 Personale dell'esercizio  | 
					
						 177.307  | 
				
In sede di prima attuazione della presente legge i contingenti da aggiungere alla dotazione delle singole qualifiche quali risultano dagli attuali organici saranno stabiliti con motivato decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
     I posti in aumento alle varie qualifiche, di cui al precedente art. 2 possono essere coperti entro i limiti di spesa previsti dall'art. 7 della 
     Il disposto della 
[1] Abrogata dall'art. 24 del