Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.2 disciplina generale |
Data: | 21/09/1994 |
Numero: | 698 |
Sommario |
Art. 1. Procedimento per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili. |
Art. 2. Misure per l'eliminazione dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari. |
Art. 3. Nuovo regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di prestazioni ai minorati civili. |
Art. 4. Procedimento per la concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili. |
Art. 5. Decorrenza dei benefici economici. |
Art. 6. Regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di concessione di provvidenze economiche ai minorati civili. |
Art. 7. Norme sulle notifiche di atti e sui pignoramenti in materia di benefici economici ai minorati civili. |
§ 10.2.14 - D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698.
Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici.
(G.U. 22 dicembre 1994, n. 298).
Art. 1. Procedimento per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili.
1. Le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, nonché quelle intese a valutare l'handicap derivante dall'invalidità, ai sensi dell'art. 4 della
2. Per la presentazione delle domande di aggravamento resta in vigore quanto disposto dall'art. 11 del
3. Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.
4. Rimangono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della
5. Nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciute diano diritto a provvidenze economiche erogate dal Ministero dell'interno, le commissioni sopramenzionate trasmettono d'ufficio copia della istanza di concessione di detti benefici, unitamente a copia autentica del verbale sanitario.
6. In caso di domande di aggravamento, le commissioni mediche U.S.L. di cui al comma 1, debbono trasmettere alle prefetture soltanto i verbali di accertamento sanitario che evidenzino variazioni rispetto alla situazione sanitaria precedentemente accertata.
7. Il soggetto convocato per gli accertamenti sanitari richiesti ai sensi del comma 1 può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita indicando la data in cui può essere effettuata la visita domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.
8. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1, possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.
Art. 2. Misure per l'eliminazione dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari.
1. Le unità sanitarie locali, in adempimento di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della
Art. 3. Nuovo regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di prestazioni ai minorati civili.
1. La commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1, fissa la data della visita medica. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente, che fissa la data della visita, da effettuarsi da parte della commissione operante presso la U.S.L. di appartenenza, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione all'interessato.
2. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni mediche U.S.L. e dalle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del
3. Con decreto del Ministro del tesoro per i fini di cui al comma 2, la commissione medica superiore e di invalidità civile, di cui all'art. 3, comma 2, del
4. I ricorsi di cui al comma 2 si intendono respinti qualora la decisione non intervenga nel termine indicato nello stesso comma.
5. Avverso le decisioni di cui al comma 2 e le omesse convocazioni a visita è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al sordomutismo, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per le istanze presentate anteriormente a tale data, la legittimazione passiva spetta alla regione e al Ministero del tesoro, a seconda che l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali o dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile [1].
Art. 4. Procedimento per la concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili.
1. Le procedure di concessione e di pagamento delle provvidenze economiche da parte delle prefetture, debbono concludersi entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione di copia dell'istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario trasmessi dalla commissione medica sanitaria competente. Il decorso del termine è sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di accertamenti sanitari effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su istanza presentata anteriormente a tale data.
3. I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite ai prefetti.
4. Nella provincia autonoma di Trento e nella regione Valle d'Aosta, fino a quando non saranno emanate apposite normative nella materia, la concessione delle provvidenze è disposta con provvedimento, rispettivamente, del commissario del Governo e del presidente della giunta regionale.
Art. 5. Decorrenza dei benefici economici.
1. I benefici economici di cui al comma 1 dell'art. 4, riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla U.S.L. o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile.
3. I beneficiari di provvidenze erogate dal Ministero dell'interno, a titolo di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alle competenti prefetture ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità, previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse.
4. Ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per gli accertamenti previsti dall'art. 3, comma 10, del
5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.
Art. 6. Regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di concessione di provvidenze economiche ai minorati civili.
1. Avverso il decreto del prefetto, del commissario per la provincia di Trento, del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, recante decisione sulla domanda di pensione, assegno od indennità, e sul provvedimento di revoca gli interessati possono presentare ricorso, in carta bollata, al Ministero dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, per il tramite della prefettura territorialmente competente.
2. Per i ricorsi previsti dal comma 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del
3. Avverso le decisioni di cui al comma 1 è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
4. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti la concessione di provvidenze economiche ai minorati civili, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'interno.
5. Nei procedimenti pendenti davanti al giudice ordinario alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la legittimazione passiva permane al Ministero dell'interno sia per gli aspetti concernenti gli accertamenti sanitari che per quelli relativi alla concessione delle provvidenze economiche.
Art. 7. Norme sulle notifiche di atti e sui pignoramenti in materia di benefici economici ai minorati civili.
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di provvidenze economiche ai minorati civili, le domande ed i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni provvedimento reso in detti giudizi debbono essere notificati al Ministero dell'interno presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 11 del
2. In materia di pignoramenti si applicano le disposizioni previste dal
Allegati
(Omissis)
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13-20 maggio 1996, n. 156, ha dichiarato che non spetta allo Stato attribuire, con norma regolamentare, alle Regioni la legittimazione passiva in procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al sordomutismo quando l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali e di conseguenza ha annullato in parte qua la disposizione di cui al presente comma.