§ 10.2.14 - D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698.
Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:21/09/1994
Numero:698


Sommario
Art. 1.  Procedimento per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili.
Art. 2.  Misure per l'eliminazione dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari.
Art. 3.  Nuovo regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di prestazioni ai minorati civili.
Art. 4.  Procedimento per la concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili.
Art. 5.  Decorrenza dei benefici economici.
Art. 6.  Regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di concessione di provvidenze economiche ai minorati civili.
Art. 7.  Norme sulle notifiche di atti e sui pignoramenti in materia di benefici economici ai minorati civili.


§ 10.2.14 - D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698.

Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici.

(G.U. 22 dicembre 1994, n. 298).

 

Art. 1. Procedimento per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili.

     1. Le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, nonché quelle intese a valutare l'handicap derivante dall'invalidità, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, redatte in carta semplice, secondo i modelli A e B sono presentate presso le commissioni mediche U.S.L., competenti per territorio, di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295. Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica, attestante la natura delle infermità invalidanti. Con la medesima istanza l'interessato chiede alla competente prefettura la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione riconosciuta.

     2. Per la presentazione delle domande di aggravamento resta in vigore quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

     3. Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.

     4. Rimangono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in relazione al termine di sessanta giorni previsto per la richiesta di sospensione della procedura da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Una volta esaurita la procedura di accertamento sanitario, la commissione medica U.S.L. e la commissione medica periferica trasmettono, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, un originale del verbale di visita. Dette modalità di trasmissione si applicano anche agli accertamenti sanitari effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sulle istanze presentate anteriormente a tale data.

     5. Nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciute diano diritto a provvidenze economiche erogate dal Ministero dell'interno, le commissioni sopramenzionate trasmettono d'ufficio copia della istanza di concessione di detti benefici, unitamente a copia autentica del verbale sanitario.

     6. In caso di domande di aggravamento, le commissioni mediche U.S.L. di cui al comma 1, debbono trasmettere alle prefetture soltanto i verbali di accertamento sanitario che evidenzino variazioni rispetto alla situazione sanitaria precedentemente accertata.

     7. Il soggetto convocato per gli accertamenti sanitari richiesti ai sensi del comma 1 può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita indicando la data in cui può essere effettuata la visita domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.

     8. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1, possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.

 

     Art. 2. Misure per l'eliminazione dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari.

     1. Le unità sanitarie locali, in adempimento di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno facoltà di istituire, in via temporanea, nell'ambito delle misure straordinarie da adottarsi per lo smaltimento dell'arretrato di istanze di riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo esistente presso le stesse, un adeguato ulteriore numero di commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, al fine di incrementare il numero delle riunioni e delle visite secondo un piano che preveda la completa effettuazione degli accertamenti sanitari, in ordine alle istanze giacenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento entro diciotto mesi da tale data. In deroga al comma 2 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, le commissioni istituite in via temporanea potranno essere presiedute anche da un medico non specialista in medicina legale, laddove non sia disponibile detto specialista.

 

     Art. 3. Nuovo regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di prestazioni ai minorati civili.

     1. La commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1, fissa la data della visita medica. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente, che fissa la data della visita, da effettuarsi da parte della commissione operante presso la U.S.L. di appartenenza, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione all'interessato.

     2. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni mediche U.S.L. e dalle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso alla commissione medica superiore e di invalidità civile. Il ricorso viene definito entro centottanta giorni dalla data di presentazione con decreto del direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

     3. Con decreto del Ministro del tesoro per i fini di cui al comma 2, la commissione medica superiore e di invalidità civile, di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, può essere articolata in sezioni regionali utilizzando, ove necessario, duecento unità di personale medico da portarsi in diminuzione del contingente delle commissioni periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.

     4. I ricorsi di cui al comma 2 si intendono respinti qualora la decisione non intervenga nel termine indicato nello stesso comma.

     5. Avverso le decisioni di cui al comma 2 e le omesse convocazioni a visita è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al sordomutismo, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per le istanze presentate anteriormente a tale data, la legittimazione passiva spetta alla regione e al Ministero del tesoro, a seconda che l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali o dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile [1].

 

     Art. 4. Procedimento per la concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili.

     1. Le procedure di concessione e di pagamento delle provvidenze economiche da parte delle prefetture, debbono concludersi entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione di copia dell'istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario trasmessi dalla commissione medica sanitaria competente. Il decorso del termine è sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di accertamenti sanitari effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su istanza presentata anteriormente a tale data.

     3. I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite ai prefetti.

     4. Nella provincia autonoma di Trento e nella regione Valle d'Aosta, fino a quando non saranno emanate apposite normative nella materia, la concessione delle provvidenze è disposta con provvedimento, rispettivamente, del commissario del Governo e del presidente della giunta regionale.

 

     Art. 5. Decorrenza dei benefici economici.

     1. I benefici economici di cui al comma 1 dell'art. 4, riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla U.S.L. o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

     2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile.

     3. I beneficiari di provvidenze erogate dal Ministero dell'interno, a titolo di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alle competenti prefetture ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità, previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse.

     4. Ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per gli accertamenti previsti dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti.

     5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.

 

     Art. 6. Regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di concessione di provvidenze economiche ai minorati civili.

     1. Avverso il decreto del prefetto, del commissario per la provincia di Trento, del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, recante decisione sulla domanda di pensione, assegno od indennità, e sul provvedimento di revoca gli interessati possono presentare ricorso, in carta bollata, al Ministero dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, per il tramite della prefettura territorialmente competente.

     2. Per i ricorsi previsti dal comma 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il Ministero dell'interno decide entro centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende rigettato.

     3. Avverso le decisioni di cui al comma 1 è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

     4. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti la concessione di provvidenze economiche ai minorati civili, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'interno.

     5. Nei procedimenti pendenti davanti al giudice ordinario alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la legittimazione passiva permane al Ministero dell'interno sia per gli aspetti concernenti gli accertamenti sanitari che per quelli relativi alla concessione delle provvidenze economiche.

 

     Art. 7. Norme sulle notifiche di atti e sui pignoramenti in materia di benefici economici ai minorati civili.

     1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di provvidenze economiche ai minorati civili, le domande ed i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni provvedimento reso in detti giudizi debbono essere notificati al Ministero dell'interno presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e presso le prefetture nella cui circoscrizione risiede il ricorrente con l'indicazione completa delle generalità del soggetto minorato civile interessato: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale. La notifica degli atti di precetto per crediti in materia di provvidenze economiche ai minorati civili è effettuata analogamente presso le prefetture indicate nel presente comma.

     2. In materia di pignoramenti si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13-20 maggio 1996, n. 156, ha dichiarato che non spetta allo Stato attribuire, con norma regolamentare, alle Regioni la legittimazione passiva in procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al sordomutismo quando l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali e di conseguenza ha annullato in parte qua la disposizione di cui al presente comma.