§ 87.4.7 - D.L. 2 agosto 1984, n. 409.
Finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.4 fallimento e procedure concorsuali
Data:02/08/1984
Numero:409


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1984, contributi a favore della provincia e del comune di Napoli, rispettivamente, nelle misure di [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 87.4.7 - D.L. 2 agosto 1984, n. 409. [1]

Finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

(G.U. 2 agosto 1984, n. 212).

 

Art. 1.

     1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1984, contributi a favore della provincia e del comune di Napoli, rispettivamente, nelle misure di lire 12 miliardi e di lire 15 miliardi per il finanziamento dell'esecuzione di lavori socialmente utili individuati e regolamentati dalle predette amministrazioni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e da affidare a cooperative di produzione e lavoro operanti in Napoli e nella provincia [2].

     2. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, prolungato dall'art. 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, può essere prorogato fino ad un massimo di dodici mesi.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 27 miliardi, e del comma 2, valutato in lire 10 miliardi, si provvede a carico della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 [3].

 

     Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Il presente decreto è stato convertito, con modificazioni, nella L. 28 settembre 1984, n. 618.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 28 settembre 1984, n. 618.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 28 settembre 1984, n. 618.