Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 04/08/1978 |
Numero: | 464 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione [...] |
§ 17.2.6e - Legge 4 agosto 1978, n. 464.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.
(G.U. 22 agosto 1978, n. 233)
E' convertito in legge il
All'art. 1, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Tale stanziamento dovrà essere utilizzato per consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, provvedendo - ove tecnicamente possibile - alla riduzione delle previsioni progettuali a quanto strettamente necessario alla funzionalità delle opere stesse.
Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione nei comuni di cui al primo comma, per la demolizione e lo sgombero di ruderi e macerie, a salvaguardia della pubblica incolumità, nonchè per gli interventi altrettanto necessari indicati nelle lettere b), d), f), g), h) ed i) del
All'art. 2, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:
"Il primo e secondo comma dell'art. 5 della
All'art. 3, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:
"Il penultimo comma dell'art. 5 della
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'art. 5 del
All'art. 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
"A modifica e integrazione di quanto stabilito con l'ultimo comma dell'art. 17 della
Dopo l'art. 4, sono inseriti i seguenti:
Art. 4-bis. - L'art. 3 della
“Con i fondi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati nell'art. 26 della
Limitatamente ad una unità immobiliare da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato in possesso delle condizioni previste nel precedente comma e che non sia ubicata in zona da trasferire, è concesso un contributo per la riparazione nella misura pari all'intero importo dei lavori per un ammontare comunque non superiore a lire dieci milioni per ciascuna unità immobiliare.
In caso di decesso del proprietario danneggiato, il contributo di cui ai commi precedenti spetta al coniuge e, in mancanza, nell'ordine, ai discendenti o agli ascendenti, purchè non aventi diritto al contributo per altra unità immobiliare.
Per la rimozione degli alloggi provvisori lasciati liberi dagli occupanti si applica la norma di cui al secondo comma dell'art. 14 della
Art. 4-ter. - “Nei comuni indicati all'art. 26 della
La corresponsione del contributo è subordinata alla preventiva stipulazione, con il comune, di un atto di obbligo redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della
Il canone di locazione non potrà superare quello da determinarsi secondo le norme sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.
L'atto d'obbligo sarà trascritto nei registri immobiliari a cura del comune, con esenzione da spese.
Il proprietario che, avendo beneficiato del contributo di cui al primo comma, sia inadempiente alle clausole dell'atto d'obbligo, è dichiarato decaduto dalle provvidenze stabilite dal presente articolo e dovrà rimborsare il contributo riscosso, oltre agli interessi legali".
Art. 4-quater. - “Agli aventi titolo al contributo indicato nell'art. 3 della
Il contributo suppletivo è concesso sulla base di idonea documentazione tecnica ed eventuali altri accertamenti a cura della commissione comunale di cui all'art. 5 della
Art. 4-quinquies. - “In riferimento ai benefici previsti dal presente decreto-legge restano ferme le domande di contributo presentate ai sensi del
Nel caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile sinistrato per atto tra vivi intervenuto dopo il 15 gennaio 1968 e prima del 31 dicembre 1975, il contributo di cui agli articoli precedenti è concesso tenendo conto dei requisiti dell'alienante e comunque non potrà superare l'ammontare di quanto a questo spettante".
Dopo l'art. 7 è inserito il seguente:
Art. 7-bis. - “Con decorrenza dal 1° gennaio 1978 gli impiegati non di ruolo di cui all'art. 18 della
Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della
Dopo l'art. 8 è inserito il seguente:
Art. 8-bis. - “Le limitazioni di cui all'art. 6 del
Dopo l'art. 9 sono inseriti i seguenti:
Art. 9-bis. - “Per le esigenze derivanti dall'applicazione degli articoli 4-bis, 4-ter e 4-quinquies è stanziata la somma di lire 50 miliardi.
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1981.
Le disposizioni degli articoli 4-bis, 4-ter- 4-quater e 4-quinquies si applicano altresì ai comuni indicati nell'art. 11 della
Art. 9-ter. - “Per le finalità di cui alla lettera b) dell'art. 24 del
Art. 9-quater. - “Gli stanziamenti previsti dal presente decreto-legge vengono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e la necessità della ricostruzione, sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 12 della
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.