Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.11 normativa antisismica |
Data: | 28/02/1984 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Proroga dei termini. |
Art. 2. Contributi per la ricostruzione e la riparazione. |
Art. 3. Termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione. |
Art. 4. Estensione della disciplina vigente in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza. |
Art. 5. Particolari contributi per la ricostruzione e la riparazione. |
Art. 6. Maggiorazione dei contributi. |
Art. 7. Assegnazione di contributi a soggetti diversi dal proprietario della unità immobiliare. |
Art. 8. Gestione e cessione della aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale. |
Art. 9. Accelerazione delle procedure. |
Art. 10. Criteri prioritari per la ricostruzione. |
Art. 11. 1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nonché i procedimenti iniziati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745. |
Art. 11 bis. Benefici a favore dei supplenti delle scuole private. |
Art. 12. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 38.11.45 - D.L. 28 febbraio 1984, n. 19. [1]
Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
(G.U. 29 febbraio 1984, n. 59).
Art. 1. Proroga dei termini.
1. Il termine del 31 dicembre 1983, indicato nell'articolo 1 della
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile conserva i poteri previsti dall'articolo 1 del
3. L'attività di ordinaria gestione è svolta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai prefetti di cui al quinto comma dell'articolo 1,
4. I termini stabiliti nell'art. 5 del
(Omissis) [4].
5. Ai comuni disastrati dal terremoto del 1980, che nel 1982 non abbiano potuto assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dall'assunzione di personale di ruolo rispetto a quello in forza nel 1980, è concesso un contributo a pareggio sul fondo di cui all'articolo 3,
6. Il Ministro dell'interno o i prefetti, secondo le rispettive competenze a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati, utilizzando, se del caso, anche i funzionari di cui all'art. 5, comma 15, del
7. I ruoli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici sono aumentati di venticinque unità per adeguare ai programmi operativi le dotazioni di personale dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata e delle sezioni staccate di Avellino e Salerno, istituite ai sensi dell'articolo 5-novies del
8. [Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per i beni culturali ed ambientali, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono entro il 30 giugno 1984 a completare gli organici dei rispettivi uffici periferici aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata] [6].
9. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere di ricostruzione di competenza dello Stato, l'attività delle sezioni staccate di cui al comma 7-bis, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984, è prorogata fino al 31 dicembre 1987 [7].
10. I giovani che sono stati interessati alla chiamata alla leva negli anni 1981, 1982 e 1983, residenti dall'epoca degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché dei comuni danneggiati della Puglia, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del
Art. 2. Contributi per la ricostruzione e la riparazione.
1. Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della
2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:
a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;
b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12;
c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della
3. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico nei limiti del 40 per cento, della superficie residenziale utile ammessa a contributo.
4. I predetti contributi sono altresì maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.
5. La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 3 e 4 non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal precedente comma [10].
6. Per la costruzione e la riparazione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.
(Omissis) [11].
7. Le spese relative alla ricostruzione e alla riparazione dei locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo, rispettivamente, dell'80 per cento e del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.
8. Sono abrogati i commi primo, secondo quarto e quinto dell'articolo 10 della
9. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della
Art. 3. Termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione.
1. [13].
2. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni di cui all'articolo 14 della
3. Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso.
4. Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti dell'articolo 2, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato [15].
5. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 3, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che è pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dall'articolo 2 con riserva di liquidare a consuntivo l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato [16].
5 bis. I soggetti di cui al comma 5 possono richiedere agli istituti di credito convenzionati con i comuni, ai sensi dell'articolo 15 della
5 ter. Per il saldo delle aperture di credito di cui al comma 5-bis si applica il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-
6. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo erogabile, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilità finale, nonché del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilità. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza è liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui all'articolo 2 [19].
7. In mancanza di disponibilità finanziarie, il sindaco indica il contributo, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso, in attuazione dell'art. 9, secondo comma,
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle domande già presentate.
(Omissis) [20].
9. Entro il 31 dicembre 1984 ed in deroga ad ogni altra disposizione, i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti, adottano il piano regolatore generale [21].
10. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati, già dotati alla data del 23 novembre 1980 di piano regolatore generale, sono tenuti, entro la stessa data del 31 dicembre 1984, ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici, ai sensi del primo comma dell'art. 28,
11. Al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di riparazione i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati possono apportare varianti ai piani esecutivi di cui all'articolo 28, secondo comma lettere a), b) e c),
12. A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1986 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini della imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'art. 40,
Art. 4. Estensione della disciplina vigente in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza.
Le opere realizzate o da realizzare nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, finanziate in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate ai fini delle procedure di occupazione di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.
Art. 5. Particolari contributi per la ricostruzione e la riparazione.
(Omissis) [25].
1. Il contributo in conto capitale previsto nella misura del 50 per cento di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 9,
2. Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili da riparare vincolati ai sensi della
3. Nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non connessi al sisma, gli aventi titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della
4. Hanno titolo ai contributi previsti dalla
Art. 6. Maggiorazione dei contributi.
I contributi di cui al precedente articolo 2 sono maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:
a) del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;
b) del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla
c) del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;
d) del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;
e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'articolo 56, primo comma, della
e bis) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 [29];
e ter) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale [30].
Art. 7. Assegnazione di contributi a soggetti diversi dal proprietario della unità immobiliare. [31]
1. Il contributo previsto dal presente decreto è altresì assegnato:
a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unità danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 4 della
b) all'erede del proprietario dell'unità immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonché l'acquisto, in qualità di erede, della proprietà dell'unità immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unità immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente decreto a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante.
2. Nei casi sopra indicati, il contributo è assegnato sempre che non sia stato già erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa.
3. Per una stessa unità immobiliare il contributo assegnato al possessore, a norma dell'articolo 12 della
Art. 8. Gestione e cessione della aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale.
1. I titolari del diritto al contributo non decadono dallo stesso ove, con apposita domanda diretta al comune entro il 31 marzo 1984, dimostrino di non poter riparare o ricostruire gli alloggi danneggiati, per l'impossibilità obiettiva di adeguamento delle unità stesse alle esigenze del nucleo familiare o alle condizioni di igiene.
2. La domanda in tal senso proposta equivale a manifestazione di volontà di accedere all'utilizzo del contributo complessivo per la realizzazione di unità immobiliari secondo le indicazioni del consiglio comunale.
3. Il consiglio stesso definisce entro il 30 giugno 1984 le domande, nel quadro di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale.
4. L'autorizzazione comunale a trasferire il contributo nell'ambito del territorio comunale è subordinata alla cessione gratuita al comune delle unità non riparate o non ricostruite.
5. I comuni procedono alla cessione gratuita, anche in comproprietà, degli immobili o delle aree acquisiti in favore di soggetti proprietari di edifici distrutti o da demolire, non ricostruibili in sito, nonché dei soggetti aventi titolo all'adeguamento abitativo non realizzabile in sito.
6. Nell'ipotesi che non riesca a soddisfare le richieste secondo le modalità di cui al precedente comma 5, ovvero sussistano obiettive difficoltà, il comune cede gratuitamente le aree occorrenti, anche in comproprietà, comprese nei piani di cui all'articolo 28 della
7. E' in facoltà dei comuni cedere gratuitamente i diritti per la realizzazione di ulteriori superfici, maggiori rispetto alle preesistenti, fino ad un massimo di 45 metri quadrati. La spesa per la realizzazione della maggiore superficie fa carico al cessionario.
8. Le aree di sedime degli edifici non ricostruibili in sito, ad eccezione di quelle delle zone agricole, in tutte le ipotesi previste nel presente decreto, sono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale.
9. Il comune procede alla vendita delle unità immobiliari rimaste nelle sue disponibilità dando la preferenza ai locatari e, quindi, agli altri condomini che ne facciano richiesta, sempre che questi si obblighino ad eseguire a loro cura e spese le opere di ricostruzione o di riparazione.
10. In mancanza di acquirenti il comune procede alla ricostruzione o alla riparazione di dette unità.
11. Le unità riparate, ricostruite o acquisite dal comune ai sensi del presente decreto, sono vendute o cedute in locazione con priorità a coloro che, alla data del bando di vendita o di locazione, abitano in alloggi precari o con sistemazioni provvisorie; in mancanza, dette unità sono alienate o locate a terzi.
12. Le spese sostenute dai comuni ai sensi del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della
Art. 9. Accelerazione delle procedure.
1. [33].
(Omissis) [34].
2. L'attestazione e la dichiarazione di responsabilità del progettista e del geologo concernenti il rispetto della normativa vigente in materia di difesa del territorio dal rischio sismico tiene luogo, fino al 31 dicembre 1986, di quanto previsto dagli articoli 2, 13, 17, 18 e 28 della
3. Il sindaco, previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinché diano inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della
4. La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresì, nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all'articolo 28, secondo comma, della
Art. 10. Criteri prioritari per la ricostruzione.
In sede di attuazione dei piani di recupero di cui all'articolo 29 della
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nonché i procedimenti iniziati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, a domanda, anche a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della
Art. 11 bis. Benefici a favore dei supplenti delle scuole private. [38]
I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal sisma del novembre 1980, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 76 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[4] L'originario comma 5 è stato soppresso dall'art. 1 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[11] L'originario comma 7 è stato soppresso dall'art. 1 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[13] Comma modificato dall'art. 1 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[16] Comma così modificato dall'art. 1 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[19] Comma così modificato dall'art. 1 della
[20] L'originario comma 7 è stato soppresso dall'art. 1 della
[21] Comma così modificato dall'art. 1 della
[22] Comma così modificato dall'art. 1 della
[23] Comma così modificato dall'art. 1 della
[24] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato dall'art. 1 del
[25] Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[26] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[27] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[28] Comma così modificato dall'art. 1 della
[29] Lettera aggiunta dall'art. 3 del
[30] Lettera aggiunta dall'art. 3 del
[31] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[32] Comma così modificato dall'art. 1 della
[33] Comma sostituito dall'art. 1 della
[34] L'originario comma 2 è stato soppresso dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984.
[35] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[36] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[37] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[38] Articolo aggiunto dall'art. 1 della