Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/02/1986 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali, è convertito in legge [...] |
Art. 2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, è autorizzato a disporre un contributo speciale in [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.26332 - Legge 28 febbraio 1986, n. 46. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali
(G.U. 1 marzo 1986, n. 50)
Il
All'art. 1:
al comma 1, le parole: "31 dicembre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. I limiti di importo fissati dal terzo comma dell'art. 12 del suddetto
al comma 2, le parole: "31 dicembre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986";
al comma 3, le parole: "31 dicembre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi, pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il termine indicato dall'art. 2, ultimo comma, della
3-ter. Agli stessi fini cui al comma precedente, i termini previsti dai commi quarto e sesto dell'art. 18 della
3-quater. Ferme restando le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 18 della
il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. L'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'art. 17 della
4-bis. Alla spesa occorrente per l'attuazione del precedente comma, valutata in lire 1.037 milioni nell'anno 1986 e in lire 2.337 milioni nell'anno 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1986 e al corrispondente capitolo per l'anno 1987.
4-ter. Al comma 7-bis dell'art. 1 del
All'art. 2:
al comma 1, le parole: "31 marzo 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1986";
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. L'art. 5-ter del
2-bis. Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale della Campania, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri commissari straordinari del Governo, possono esercitare i poteri di cui all'art. 5-bis del
al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Le ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 e n. 41 del 2 giugno 1982 sono abrogate. Non è ammessa ripetizione delle somme già versate e non vi è obbligo di corrispondere le somme ancora dovute";
il comma 5 è sostituito dai seguenti:
"5. In considerazione della eccezionale situazione locativa, il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'art. 1 del
5-bis. Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonchè per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della
5-ter. Dopo la data del 30 giugno 1986 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'art. 14 del
a) dal 1° luglio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 31 dicembre 1981;
b) dal 1° ottobre 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982;
c) dal 1° gennaio 1987 per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1983;
d) dal 1° luglio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984;
e) dal 1° gennaio 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto".
Dopo l'art. 2, è aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. E' 1. Le disposizioni contenute nei commi 5, 5-bis e 5-ter del precedente art. 2 sono estese ai comuni di Venezia e Chioggia.
2. I proprietari o altri aventi titolo di unità immobiliare interrate, seminterrate e site al piano terra, soggette alle alte maree nei comuni di Venezia e Chioggia, che stipulino contratti di locazione per tali unità da adibire ad uso di abitazione, provvedono a loro spese all'assistenza dei nuclei familiari sgomberati per effetto dell'alta marea.
3. I conduttori che abbiano acquisito in locazione le unità immobiliari di cui al precedente comma per uso diverso dall'abitazione e adibiscano le unità stesse a fini abitativi, in caso di sgombero per alta marea non hanno diritto ad alcuna assistenza e perdono ogni diritto ad essere inclusi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica".
All'art. 3:
al comma 2, terzo capoverso, le parole: "nove rate" sono sostituite dalle seguenti: "dodici rate";
al comma 2, terzo capoverso, le parole: "giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "settembre 1986";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all'art. 13-quinquies del
All'art. 4:
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Le modificazioni degli organici disposte dai precedenti commi 1 e 2 avranno effetto a decorrere dal 1° aprile 1986";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sono fatte altresì salve le assunzioni da effettuarsi ai sensi della
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"";
i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"6. All'art. 2 della
"3-bis. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'interno, approva i piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali, ponendo la relativa spesa a carico del fondo per la protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del
7. Il comma 4 dell'art. 2 della
"4. I piani di cui ai precedenti commi 3 e 3-bis sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali piani dovranno essere corredati dal parere di cui all'art. 11 del
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il Ministro dell'interno è tenuto ad emanare, ai sensi dell'art. 8 della
All'art. 5:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al
1-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma.
1-quater. Il termine previsto dall'art. 40 del
1-quinquies. Tale proroga è concessa con le limitazioni di cui all'art. 1 del
1-sexies. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del
1-septies. Le disposizioni agevolative di cui al nono comma dell'art. 4 della
1-octies. La previsione dell'art. 40, comma primo, lettera f), del
All'art. 6:
il comma 2 è soppresso.
All'art. 8:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Per le roulottes che al termine dell'emergenza vengono restituite ai legittimi proprietari, la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa sulla proprietà deve intendersi estesa all'intero anno in cui ha avuto luogo la restituzione".
All'art. 10:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, nel limite massimo di lire 15 miliardi, estendere ai comuni della Sicilia orientale, colpiti dai terremoti del dicembre 1985 e del gennaio 1986, la disciplina concernente l'opera di riattazione degli edifici del comune di Zafferana Etnea danneggiati dal terremoto dell'ottobre 1984";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Le spese relative agli interventi di riattazione e ricostruzione nel settore agricolo e nei settori produttivi danneggiati dagli eventi di cui al comma precedente fanno carico, rispettivamente, ai fondi di cui alla
1-ter. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede a stabilire con proprie ordinanze le necessarie deroghe procedurali per consentire l'immediata esecuzione degli interventi.
1-quater. Per gli interventi di ricostruzione si applica la disciplina prevista dalla
1-quinquies. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con proprie ordinanze, derogare ai termini, alle procedure e alle norme tecniche previste dalla predetta
L'art. 13 è sostituito dal seguente:
"1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal quinto comma dell'art. 1 della
2. Il termine per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della
3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle istanze presentate entro le scadenze previste dal quinto comma dell'art. 1 della
4. Per coloro che, a seguito della presentazione dell'istanza, abbiano già ricevuto o riceveranno entro la data del 31 ottobre 1986 la comunicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco relativa alle prescrizioni e condizioni da attuare, il termine di 120 giorni previsto dal punto 1 del
Dopo l'art. 13, è aggiunto il seguente:"Art. 13-bis. - I titolari delle attività esistenti, anche se hanno presentato la istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio, sono tenuti, entro il 28 febbraio 1987, a completare l'istanza medesima con la documentazione indicata al terzo comma dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985 recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi".
Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, è autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982, ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi..
2. Il primo comma dell'art. 9 della
"Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonchè dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'art. 6 della
3. All'undicesimo comma dell'art. 5 della
4. Ad integrazione dell'art. 13-novies decies del
5. Le disposizioni di cui all'art. 13-noviesdecies del
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 62 del
[2] Capoverso così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 13 marzo 1986, n. 60.