§ 98.1.26332 - Legge 28 febbraio 1986, n. 46.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/1986
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali, è convertito in legge [...]
Art. 2.      Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, è autorizzato a disporre un contributo speciale in [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26332 - Legge 28 febbraio 1986, n. 46. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali

(G.U. 1 marzo 1986, n. 50)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     al comma 1, le parole: "31 dicembre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. I limiti di importo fissati dal terzo comma dell'art. 12 del suddetto decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato dall'art. 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, vengono elevati da 300 a 1.500 milioni";

     al comma 2, le parole: "31 dicembre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986";

     al comma 3, le parole: "31 dicembre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986";

     dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

     "3-bis. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi, pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il termine indicato dall'art. 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, e dall'art. 6, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 1990.

     3-ter. Agli stessi fini cui al comma precedente, i termini previsti dai commi quarto e sesto dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1987 e al 1° gennaio 1988.

     3-quater. Ferme restando le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i nuovi interventi realizzabili ai sensi del quarto comma del medesimo articolo al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere in ogni caso localizzati su aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10";

     il comma 4 è sostituito dai seguenti:

     "4. L'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'art. 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonchè i benefici di cui all'art. 24 della medesima legge, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1987. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti di cui all'art. 19 della medesima legge. La spesa autorizzata con l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a 900 milioni.

     4-bis. Alla spesa occorrente per l'attuazione del precedente comma, valutata in lire 1.037 milioni nell'anno 1986 e in lire 2.337 milioni nell'anno 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1986 e al corrispondente capitolo per l'anno 1987.

     4-ter. Al comma 7-bis dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo le parole: "dirigente superiore" sono aggiunte le seguenti: "A tale fine il contingente di dirigenti superiori di cui alla tabella X, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentato di 2 unità [2] "".

     All'art. 2:

     al comma 1, le parole: "31 marzo 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1986";

     il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     "2. L'art. 5-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è abrogato, fatti salvi i provvedimenti posti in essere entro il 30 dicembre 1985.

     2-bis. Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale della Campania, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri commissari straordinari del Governo, possono esercitare i poteri di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, esclusivamente nei limiti dei fondi stanziati dal CIPE per la realizzazione del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219";

     al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Le ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 e n. 41 del 2 giugno 1982 sono abrogate. Non è ammessa ripetizione delle somme già versate e non vi è obbligo di corrispondere le somme ancora dovute";

     il comma 5 è sostituito dai seguenti:

     "5. In considerazione della eccezionale situazione locativa, il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è prorogato al 30 giugno 1986.

     5-bis. Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonchè per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'art. 3, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

     5-ter. Dopo la data del 30 giugno 1986 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, dal 24 novembre 1980 e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

     a) dal 1° luglio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 31 dicembre 1981;

     b) dal 1° ottobre 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982;

     c) dal 1° gennaio 1987 per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

     d) dal 1° luglio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984;

     e) dal 1° gennaio 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto".

     Dopo l'art. 2, è aggiunto il seguente:

     "Art. 2-bis. E' 1. Le disposizioni contenute nei commi 5, 5-bis e 5-ter del precedente art. 2 sono estese ai comuni di Venezia e Chioggia.

     2. I proprietari o altri aventi titolo di unità immobiliare interrate, seminterrate e site al piano terra, soggette alle alte maree nei comuni di Venezia e Chioggia, che stipulino contratti di locazione per tali unità da adibire ad uso di abitazione, provvedono a loro spese all'assistenza dei nuclei familiari sgomberati per effetto dell'alta marea.

     3. I conduttori che abbiano acquisito in locazione le unità immobiliari di cui al precedente comma per uso diverso dall'abitazione e adibiscano le unità stesse a fini abitativi, in caso di sgombero per alta marea non hanno diritto ad alcuna assistenza e perdono ogni diritto ad essere inclusi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica".

     All'art. 3:

     al comma 2, terzo capoverso, le parole: "nove rate" sono sostituite dalle seguenti: "dodici rate";

     al comma 2, terzo capoverso, le parole: "giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "settembre 1986";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all'art. 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, ed all'art. 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR".

     All'art. 4:

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     2-bis. Le modificazioni degli organici disposte dai precedenti commi 1 e 2 avranno effetto a decorrere dal 1° aprile 1986";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Sono fatte altresì salve le assunzioni da effettuarsi ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, tabella A, e quelle disposte ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ancorchè in corso di definizione alla data del 1° aprile 1986";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"";

     i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

     "6. All'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'interno, approva i piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali, ponendo la relativa spesa a carico del fondo per la protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363".

     7. Il comma 4 dell'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, è sostituito dal seguente:

     "4. I piani di cui ai precedenti commi 3 e 3-bis sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali piani dovranno essere corredati dal parere di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210"";

     il comma 8 è sostituito dal seguente:

     "8. Il Ministro dell'interno è tenuto ad emanare, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di riassetto degli ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli, secondo i criteri che verranno in esso stabiliti, nelle regioni che ne sono prive".

     All'art. 5:

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "1-bis. Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonchè beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984 e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento AGIP-Petroli di Napoli". Al punto 40 della medesima tabella, parte II, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonchè del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni".

     1-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma.

     1-quater. Il termine previsto dall'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, nonchè il termine previsto dall'art. 41 del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976, sono prorogati al 31 dicembre 1986. Il termine di 5 anni di cui al secondo comma dell'art. 41-ter del citato decreto-legge n. 648 del 1976 è elevato a 10 anni.

     1-quinquies. Tale proroga è concessa con le limitazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376.

     1-sexies. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47.

     1-septies. Le disposizioni agevolative di cui al nono comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'art. 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonchè quelle contenute nell'art. 17 della stessa legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1986.

     1-octies. La previsione dell'art. 40, comma primo, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione nell'ambito della zona terremotata, così come delimitata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1976 e successive integrazioni".

     All'art. 6:

     il comma 2 è soppresso.

     All'art. 8:

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. Per le roulottes che al termine dell'emergenza vengono restituite ai legittimi proprietari, la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa sulla proprietà deve intendersi estesa all'intero anno in cui ha avuto luogo la restituzione".

     All'art. 10:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, nel limite massimo di lire 15 miliardi, estendere ai comuni della Sicilia orientale, colpiti dai terremoti del dicembre 1985 e del gennaio 1986, la disciplina concernente l'opera di riattazione degli edifici del comune di Zafferana Etnea danneggiati dal terremoto dell'ottobre 1984";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "1-bis. Le spese relative agli interventi di riattazione e ricostruzione nel settore agricolo e nei settori produttivi danneggiati dagli eventi di cui al comma precedente fanno carico, rispettivamente, ai fondi di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni.

     1-ter. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede a stabilire con proprie ordinanze le necessarie deroghe procedurali per consentire l'immediata esecuzione degli interventi.

     1-quater. Per gli interventi di ricostruzione si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

     1-quinquies. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con proprie ordinanze, derogare ai termini, alle procedure e alle norme tecniche previste dalla predetta legge 14 maggio 1981, n. 219".

     L'art. 13 è sostituito dal seguente:

     "1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal quinto comma dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, relativo alla presentazione della istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, è prorogato al 31 ottobre 1986.

     2. Il termine per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 31 ottobre 1986.

     3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle istanze presentate entro le scadenze previste dal quinto comma dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e dall'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407.

     4. Per coloro che, a seguito della presentazione dell'istanza, abbiano già ricevuto o riceveranno entro la data del 31 ottobre 1986 la comunicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco relativa alle prescrizioni e condizioni da attuare, il termine di 120 giorni previsto dal punto 1 del decreto del Ministro dell'interno 14 agosto 1985 decorre dal 31 ottobre 1986".

     Dopo l'art. 13, è aggiunto il seguente:"Art. 13-bis. - I titolari delle attività esistenti, anche se hanno presentato la istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio, sono tenuti, entro il 28 febbraio 1987, a completare l'istanza medesima con la documentazione indicata al terzo comma dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985 recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi".

 

          Art. 2.

     Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, è autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982, ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi..

     2. Il primo comma dell'art. 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è sostituito dal seguente:

     "Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonchè dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'art. 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, modificata dall'art. 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito".

     3. All'undicesimo comma dell'art. 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono soppresse le parole: ", entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda," e sono aggiunte, in fine, le parole: "semprechè non si sia provveduto, neppure parzialmente, all'erogazione dei contributi per la ricostruzione".

     4. Ad integrazione dell'art. 13-novies decies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, le varianti al piano di ricostruzione della città di Ancona, già approvate dall'amministrazione comunale, non sono soggette ad ulteriori approvazioni e le opere da esse previste, ivi compresi i terminali della viabilità statica, sono immediatamente eseguibili.

     5. Le disposizioni di cui all'art. 13-noviesdecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, che rientra nella competenza dell'ANAS ai sensi del settimo comma dell'art. 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'art. 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Capoverso così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 13 marzo 1986, n. 60.