§ 17.2.85 – D.L. 28 luglio 1981, n. 397.
Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:28/07/1981
Numero:397


Sommario
Art. 1.      Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del giugno 1981 [...]
Art. 2. 
Art. 2. bis. 
Art. 2 ter. 
Art. 3.      Il conduttore di immobile dichiarato inagibile, sito nel territorio dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, ha diritto a conservare il rapporto locatizio [...]
Art. 4.      La domanda di contributo, di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 2-bis, deve essere presentata al comune, nel termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di [...]
Art. 5.      In caso di unità immobiliari ubicate in edifici in comunione ed in condominio la deliberazione di richiedere il contributo e di eseguire i lavori è validamente adottata [...]
Art. 6.      Una commissione, formata da cinque consiglieri comunali, eletta, con voto limitato a tre, rispettivamente dai consigli comunali di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, [...]
Art. 7.      I comuni di Mazara del Vallo e Petrosino provvederanno alla realizzazione di un programma costruttivo di alloggi, secondo la tipologia prevista per l'edilizia economica [...]
Art. 8.      I comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala provvederanno alle opere urgenti di riattazione degli edifici pubblici comunali
Art. 9.      Nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, [...]
Art. 10.      Fino al 31 agosto 1981, nei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino, sono sospesi i termini sostanziali, legali e convenzionali, i quali comportino prescrizione o [...]
Art. 11.      Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti [...]
Art. 11 bis. 
Art. 12.      Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici, sono esenti [...]
Art. 13.      Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino e risultino gravemente danneggiate è concesso, relativamente al personale [...]
Art. 14. 
Art. 14 bis. 
Art. 15.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i sindaci dei comuni compresi fra quelli colpiti dal terremoto del gennaio 1968 devono provvedere [...]
Art. 15 bis. 
Art. 16.      La spesa ammissibile al contributo di cui all'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sarà determinata in base al limite massimo di costo di costruzione stabilito per [...]
Art. 17. 
Art. 17 bis. 
Art. 17 ter. 
Art. 17 quater. 
Art. 17 quinquies. 
Art. 18. 
Art. 19.      All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 19 bis. 
Art. 20.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 17.2.85 – D.L. 28 luglio 1981, n. 397. [1]

Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

(G.U. 30 luglio 1981, n. 208).

 

     Art. 1.

     Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del giugno 1981 dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, ai soggetti che risultavano titolari di diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le modalità di cui ai primi sei commi dell'art. 9, L. 14 maggio 1981, n. 219 [2].

     Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del primo comma del medesimo art. 9 possono rinunciarvi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto optando per l'assegnazione di un alloggio realizzato dal comune, ai sensi del successivo art. 7. L'alloggio è assegnato gratuitamente in proprietà - con divieto di alienazione per un decennio a decorrere dalla data di assegnazione - ed i diritti sull'immobile distrutto o da demolire e sulla relativa area di sedime sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unità immobiliare assegnata superi di oltre il 20 per cento la superficie utile dell'immobile distrutto o da demolire, l'assegnatario è tenuto al pagamento del valore della parte eccedente [3].

 

          Art. 2. [4]

     Per la riparazione di unità immobiliari non irrimediabilmente danneggiate dal terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara e Castelvetrano, e destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 2. bis. [5]

     Per la ricostruzione o la riparazione di unità immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attività dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali, nonché di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, è concesso ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprietà ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta la proroga del contratto di locazione di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

 

          Art. 2 ter. [6]

     In caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile distrutto o da demolire o da riparare per effetto del terremoto, l'acquirente, se residente, alla data del 7 giugno 1981, nei comuni di Mazara, Petrosino, e Marsala, ha diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante, purché il trasferimento avvenga per atto tra vivi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito, o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dell'atto di acquisto è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi, maggiorati degli interessi legali.

     In caso di decesso del proprietario danneggiato i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto di uso per la prima unità immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite.

 

          Art. 3.

     Il conduttore di immobile dichiarato inagibile, sito nel territorio dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro sessanta giorni dalla concessione del contributo di cui al precedente art. 2, il sindaco autorizza il conduttore ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine di cui al successivo art. 4, il conduttore si può a lui sostituire e può ottenere in sua vece il contributo [7].

     Ove alla riattazione non provveda nè il proprietario nè il conduttore, il sindaco, previa diffida, può eseguire i lavori d'ufficio.

     Locatore e conduttore possono dichiarare al sindaco che non intendono provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori. In tal caso il sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori.

     Nei confronti dei proprietari di unità immobiliari che abbiano provveduto alla ricostruzione avvalendosi del contributo di cui al primo comma del precedente art. 1 nonché dei proprietari che si siano avvalsi della opzione di cui al secondo comma dello stesso art. 1, continuano ad avere efficacia i contratti di locazione pendenti al 7 giugno 1981, intendendosi pertanto trasferiti negli immobili ricostruiti agli stessi atti e condizioni, salvi i dovuti adeguamenti del canone ai sensi della L. 28 luglio 1978, n. 382.

     La durata dei contratti di locazione è protratta per un periodo pari a quello corrente dal 7 giugno 1981 fino alla data della licenza di abitabilità delle unità immobiliari ricostruite.

 

          Art. 4.

     La domanda di contributo, di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 2-bis, deve essere presentata al comune, nel termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal proprietario o, in caso di inerzia di questi, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso [8].

     La domanda di contributo deve essere corredata da perizia dei lavori da eseguire, redatta da professionista abilitato il quale mediante propria dichiarazione giurata, affermi la sussistenza del nesso di causalità tra il danno sismico e i lavori periziati, che mercé l'esecuzione degli stessi si provvede all'integrale remissione del danno e che i prezzi applicati sono quelli correnti sul mercato.

     La proprietà e la consistenza degli immobili di cui al presente articolo è dimostrata mediante il certificato catastale di attualità o mediante dichiarazione giurata resa dall'avente diritto e confermata da due cittadini del luogo.

     All'approvazione delle perizie di cui al secondo comma provvede una apposita commissione, o più commissioni, ciascuna composta di sei membri, di cui quattro tecnici e due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, nominata dal consiglio comunale e presieduta dal sindaco o da un suo delegato [9].

     La commissione sostituisce a tutti gli effetti del presente decreto la commissione edilizia.

     La commissione esprime le proprie determinazioni entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia [10].

     Per le perizie presentate entro il 30 agosto 1981, la commissione esprime le proprie determinazioni entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [11].

     Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato è attribuito un compenso non superiore a L. 5.000 lorde.

     I contributi di cui al precedente primo comma sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al precedente quarto comma. In deroga all'art. 18 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

     L'erogazione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla condizione che le unità immobiliari siano state realizzate in conformità alle vigenti norme urbanistiche comprese quelle contenute nelle leggi della regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, salvo il diritto alla ricostruzione ad alla riparazione dell'esistente [12].

     La erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti viene eseguita con le modalità di cui all'art. 15 della L. 14 maggio 1981, n. 219 [13].

     Hanno precedenza sugli altri i provvedimenti concessivi riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori, quando tale situazione risulti da ordinanza di sgombero del sindaco [14].

 

          Art. 5.

     In caso di unità immobiliari ubicate in edifici in comunione ed in condominio la deliberazione di richiedere il contributo e di eseguire i lavori è validamente adottata con la maggioranza semplice dei comproprietari.

     A formare la maggioranza di cui al comma precedente, in caso di inerzia di uno o più proprietari, concorre la volontà dei titolari del diritto reale di godimento.

     Nel caso di parti comuni negli edifici, al ripristino delle stesse può provvedere la parte che vi abbia interesse, trascorsi cinque giorni dalla data della messa in mora del comproprietario inattivo.

 

          Art. 6.

     Una commissione, formata da cinque consiglieri comunali, eletta, con voto limitato a tre, rispettivamente dai consigli comunali di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, provvede a concedere ai nuclei familiari sinistrati, forniti di ordinanza di sgombero, il cui reddito imponibile annuo non superi lire otto milioni e che non siano beneficiari di altre forme di assistenza, un incentivo mensile di lire duecentomila sino al 31 dicembre 1981 [15].

     La corresponsione di tale contributo è disposta su motivata domanda del capo famiglia e previa verifica delle condizioni di senza tetto dei componenti il nucleo familiare beneficiario accertata dall'ufficio tecnico commerciale [16].

     Ove i nuclei familiari abbiano trovato sistemazione in comuni diversi, alla concessione del contributo si provvede per il tramite del sindaco del comune di domicilio.

 

          Art. 7.

     I comuni di Mazara del Vallo e Petrosino provvederanno alla realizzazione di un programma costruttivo di alloggi, secondo la tipologia prevista per l'edilizia economica e popolare, da destinare ai proprietari che abbiano esercitato l'opzione di cui al secondo comma del precedente art. 1.

     Alla realizzazione degli alloggi di cui al comma precedente, che potrà essere operata anche col sistema della edilizia industrializzata, il comune provvede mediante concessione a misura ad imprese, associazioni ed imprese, cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, previa gara esplorativa da espletare nel termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto.

     I partecipanti alla gara dovranno produrre analitica relazione tecnica delle realizzande costruzioni con l'indicazione dei prezzi unitari e dei termini di consegna.

     Sui risultati della gara esplorativa rende motivato parere, entro cinque giorni dalla richiesta del sindaco, una commissione composta dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, che la presiede, da un funzionario tecnico, esperto in materia urbanistica, designato dal Presidente della giunta regionale, e da un docente universitario, designato dal comune.

     La commissione di cui al comma precedente rende, altresì, motivato parere sul progetto esecutivo delle opere, comprese le connesse urbanizzazioni primarie.

     L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere e delle relative connessioni.

     All'individuazione delle aree provvede, nel termine di venti giorni, il comune interessato nell'ambito del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare o della zona di espansione del programma di fabbricazione allegato al regolamento edilizio [17].

     Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma del precedente comma, il comune interessato provvede anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

     La deliberazione di individuazione delle aree è immediatamente esecutiva ed entro cinque giorni dalla sua adozione è trasmessa alla Regione siciliana la quale adotta le proprie determinazioni nei cinque giorni successivi anche in ordine ad eventuali opposizioni, sentito il comune [18].

     Decorso detto ultimo termine, la deliberazione comunale diviene definitiva ad ogni effetto di legge.

     Per la realizzazione del programma costruttivo di cui al primo comma del presente articolo, il comune si avvarrà anche delle aree di sedime acquisite ai sensi del secondo comma del precedente art. 1.

     Oltre alle unità immobiliari da realizzare per conto dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo, i comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino potranno estendere il proprio programma entro il limite rispettivamente di lire 20.000 milioni e di lire 4.000 milioni a valere sui fondi assegnati ai comuni stessi ai sensi del successivo art. 18. I medesimi comuni terranno conto delle opere, finanziate con altre leggi ordinarie e speciali, in quanto risultino funzionalmente correlate con il rispettivo programma [19].

 

          Art. 8.

     I comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala provvederanno alle opere urgenti di riattazione degli edifici pubblici comunali.

     Gli stessi comuni provvedono alle opere urgenti per il consolidamento degli edifici di interesse storico, artistico, monumentale e di culto [20].

     Per l'espletamento dei compiti tecnici derivanti dalla attuazione del presente decreto, i comuni di cui al precedente articolo sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzioni da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni e rispettivamente per un numero non superiore a trentacinque unità per Mazara del Vallo, a quindici per Petrosino e a cinque per Marsala, di cui almeno il cinquanta per cento di personale tecnico iscritto nei rispettivi albi professionali [21].

 

          Art. 9.

     Nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono, a richiesta, collocati in aspettativa per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto [22].

     Alle aziende private va rimborsato dal comune il trattamento economico corrisposto ai dipendenti posti in aspettativa ai sensi del comma precedente.

 

          Art. 10.

     Fino al 31 agosto 1981, nei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino, sono sospesi i termini sostanziali, legali e convenzionali, i quali comportino prescrizione o decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione; è altresì sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei titoli che comunque ne legittimino il rilascio.

     A favore delle persone fisiche e giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nei comuni indicati nel comma precedente sono inoltre sospesi tutti i termini, compresi quelli collegati agli adempimenti stabiliti dalle leggi fiscali, e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità.

     Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

     La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 7 giugno 1981 ed il 31 agosto 1981 e, se relativi ad obbligazioni, esclusivamente per quelli che attengono ad obbligazioni sorte anteriormente al 7 giugno 1981.

 

          Art. 11.

     Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili ubicati nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino, che siano effettuati in data anteriore al 7 giugno 1981 a titolo gratuito o oneroso per atto fra vivi o mortis causa, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del giugno 1981.

     In caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

     La riscossione dell'imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati per effetto del terremoto, ubicati nei comuni suddetti, è sospesa fino alla data di ripristino del fabbricato.

     La riscossione dell'imposta sarà effettuata in sei rate quadrimestrali a partire dal primo mese successivo alla data del ripristino, senza aggravio di interessi.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 463, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto fra vivi o per causa di morte.

     Per conseguire le agevolazioni previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi precedenti rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

 

          Art. 11 bis. [23]

     Il termine per il versamento d'acconto di cui alla L. 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è prorogato, per l'anno 1981, sino al 31 maggio 1982, nei confronti dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi domicilio fiscale nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino.

     E' altresì prorogato sino alla stessa data il termine per il versamento di acconto di cui al D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente comma soggetti all'imposta locale sul reddito.

 

          Art. 12.

     Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.

     E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri titoli di credito.

     Per i residenti nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino è concessa l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della L. 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuare nel periodo compreso tra il 7 giugno 1981 ed il 31 dicembre 1981 [24].

     (Omissis) [25].

 

          Art. 13.

     Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino e risultino gravemente danneggiate è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 7 giugno 1981 e il 31 dicembre 1981. Il sindaco rilascerà la certificazione di urgenza. Per le aziende con più di cento addetti l'INPS può procedere ad accertamenti d'ufficio.

     Lo sgravio di cui al comma precedente riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori.

     L'INPS e le altre gestioni previdenziali ed assistenziali interessate tengono una contabilità speciale in relazione agli sgravi previsti dal presente articolo e sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro la rendicontazione trimestrale analitica degli effetti finanziari indotti dai predetti sgravi e benefici.

     Le somme dovute all'INPS e ad altre gestioni previdenziali e assistenziali per effetto degli sgravi e dei benefici di cui al presente articolo, vengono annualmente rimborsate dallo Stato a far tempo dal 1982.

 

          Art. 14. [26]

     I cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni 1981 e 1982 residenti alla data del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino, le cui famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche, possono, a domanda, essere esentati dal servizio militare di leva mentre tutti gli altri possono, a domanda, sostituire il servizio militare di leva con il servizio civile da prestare alle dipendenze del comune in cui sono residenti.

 

          Art. 14 bis. [27]

     Il sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dal seguente:"Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento la commissione di cui all'articolo 5 della presente legge assegna il termine per il rilascio, libero di persone e cose, del ricovero provvisorio occupato dal proprietario danneggiato. Per motivate ragioni tale termine può essere prorogato. Gli atti vengono trasmessi all'ispettorato per le zone terremotate e all'intendenza di finanza che, in caso di mancato adempimento nel termine assegnato, provvede ad emettere i provvedimenti conseguenti".

 

          Art. 15.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i sindaci dei comuni compresi fra quelli colpiti dal terremoto del gennaio 1968 devono provvedere all'accertamento dell'attuale situazione di utilizzo dei ricoveri provvisori comunque installati nei relativi territori di competenza [28].

     L'accertamento dovrà avere per oggetto:

     a) le generalità delle persone a cui i ricoveri provvisori sono stati assegnati in dipendenza od a causa degli eventi sismici [29];

     b) le generalità degli attuali occupanti.

     Il risultato degli accertamenti è comunicato dai sindaci, entro quindici giorni dalla scadenza del termine anzidetto alla intendenza di finanza competente per territorio.

     Le intendenze di finanza provvedono, sentita la commissione di cui all'art. 2 del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, alla regolarizzazione di tutte le situazioni che non risultino aver causa da provvedimenti formali, emessi dalla commissione anzidetta o dai sindaci.

     Nei provvedimenti di regolarizzazione delle situazioni che sono state oggetto di accertamento le intendenze determinano il corrispettivo di uso, tenuto conto delle condizioni economiche degli alloggiati e i ricoveri provvisori con riferimento all'attuale consistenza e stato di conservazione dei medesimi.

     Dalla data dei provvedimenti di cui ai commi precedenti gli occupanti i ricoveri provvisori sono tenuti al pagamento, secondo i rispettivi consumi, della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica.

     Dalle norme di cui ai commi precedenti sono esclusi coloro che risultino occupanti dei ricoveri provvisori in base ad assegnazioni in dipendenza od a causa degli eventi sismici.

     Le intendenze di finanza provvedono, tra l'altro ad emettere i provvedimenti di cui al sesto comma dell'art. 6 della L. 29 aprile 1976, n. 178, come modificato dal precedente art. 14-bis [30].

     Dal 1° gennaio 1982 sono tenuti al pagamento secondo i rispettivi consumi, della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica gli occupanti dei ricoveri provvisori che insistono su aree non demaniali [31].

     Nessun compenso di uso e rimborso per forniture di acqua, energia elettrica ed altri servizi è dovuto per il periodo anteriore ai provvedimenti di cui al presente articolo [32].

     A decorrere dal 1° gennaio 1982 il pagamento della fornitura dell'acqua è a carico degli alloggiati nei ricoveri provvisori [33].

 

          Art. 15 bis. [34]

     Su richiesta della commissione di cui all'art. 5 della L. 29 aprile 1976, n. 178, l'intendenza di finanza deve disporre, entro quindici giorni dalla richiesta, il trasferimento di baraccati per motivate esigenze. Il mancato riscontro equivale a tacita autorizzazione.

 

          Art. 16.

     La spesa ammissibile al contributo di cui all'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sarà determinata in base al limite massimo di costo di costruzione stabilito per l'edilizia sovvenzionata, ai sensi dell'art. 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Il Ministro dei lavori pubblici emana il decreto previsto dall'art. 7, primo comma, della legge 7 marzo 1981, n. 64, sentito il comitato per l'edilizia residenziale, anche per quanto riguarda le maggiorazioni da consentire.

 

          Art. 17. [35]

 

          Art. 17 bis. [36]

     A norma del combinato disposto dell'articolo 3, primo comma, del D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 241, e dell'articolo 4-ter del D.L. 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1978, n. 464, per fabbricati adibiti ad uso diverso da civile abitazione devono intendersi le unità immobiliari urbane di qualsiasi altra natura e destinazione.

     Sono da considerarsi urbane, tra l'altro, le unità immobiliari iscritte nel catasto urbano e tutte quelle che prescindendo dalle risultanze catastali al momento del sisma insistevano all'interno del centro urbano [37].

 

          Art. 17 ter. [38]

     Nei comuni indicati dagli articoli 9 e 11 della L. 29 aprile 1976, n. 178, la proprietà o il possesso di buona fede e la individuazione e la consistenza delle varie unità immobiliari possono essere, in ogni caso, dimostrati con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto.

 

          Art. 17 quater. [39]

     Nei comuni indicati dall'art. 26 della L. 5 febbraio 1970, n. 21, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono inoltrare domanda di inizio dei lavori quanti non li abbiano intrapresi entro i termini previsti.

     Nel caso di lavori iniziati e sospesi entro il 31 dicembre 1979, per i quali non siano stati presentati stati di avanzamento, l'interessato può presentare domanda, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ai fini della rideterminazione del contributo che comunque va concesso per la parte di opere non realizzate alla data di scadenza delle domande presentate [40].

 

          Art. 17 quinquies. [41]

     La domanda di contributo presentata ai sensi dell'art. 3 del D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 241, per la prima unità immobiliare abitativa si estende anche alle unità abitative diverse dalla prima ed a quelle destinate ad altro uso se tali immobili siano contigui o facciano parte di un unico corpo con la prima unità abitativa.

 

          Art. 18. [42]

     Alla regione siciliana è assegnato un contributo speciale di lire 104 miliardi, che la regione stessa trasferisce ai comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino, Campobello di Mazara e Castelvetrano, per tutte le finalità indicate nel presente decreto.

     La complessiva somma di lire 104 miliardi è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981 e di lire 30,5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 53,5 miliardi nell'anno 1983.

     La regione provvede a trasferire le predette somme ai sottoindicati comuni, secondo quote di lire: 71,5 miliardi, al comune di Mazara del Vallo, in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1981, di lire 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 36,5 miliardi nell'anno 1983; 14 miliardi al comune di Petrosino, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981, di lire 4 miliardi nell'anno 1982 e di lire 8 miliardi nell'anno 1983;15,5 miliardi, al comune di Marsala in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 8,5 miliardi nell'anno 1983; 2 miliardi, al comune di Campobello di Mazara in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1981, di lire 1.000 milioni nell'anno 1982 e di lire 500 milioni nell'anno 1983;1 miliardo al comune di Castelvetrano, in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

     Relativamente all'anno 1981, la regione provvede alla assegnazione delle quote di cui al comma precedente entro dieci giorni dall'accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero del tesoro alla regione stessa.

 

          Art. 19.

     All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Proroga per il periodo 1981-84 del finanziamento agli enti regionali di sviluppo agricolo".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 19 bis. [43]

     Per eventuali, ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, si provvede mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

 

          Art. 20.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 26 settembre 1981, n. 536.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[3] Il termine di novanta giorni di cui al primo periodo del presente comma è stato riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982 dall'art.1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 799.

[4] Articolo modificato dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536 e ora così sostituito dall'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 462.

[5] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536 e ora così sostituito dall'art. 1 della L. 13 agosto 1984, n. 462.

[6] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[8] Comma così sostituito dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536. Il termine di centocinquanta giorni di cui al presente comma è stato riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982 dall'art.1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 799. Lo stesso termine è stato ulteriormente riaperto e prorogato, per effetto dell'art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 462, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 462/1984.

[9] Comma così sostituito dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536 e ora così sostituito dall'art. 5 della L. 13 agosto 1984, n. 462.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[15] Comma così sostituito dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[16] Comma così modficato dala L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536. Il termine di tre anni di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 1986 dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309.

[22] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[23] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[24] Comma così sostituito dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[25] Comma abrogato dall'art. 6 della L. 13 agosto 1984, n. 462.

[26] Articolo così modificato dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[27] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[28] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[29] Lettera così modificata dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[34] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[35] Articolo modificato dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536 e ora abrogato dall'art. 13 bis del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[36] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[37] Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 13 agosto 1984, n. 462.

[38] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[39] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[40] Comma così sostituito dall'art. 20 della L. 13 agosto 1984, n. 462.

[41] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[42] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.

[43] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 settembre 1981, n. 536.