§ 95.21.362 - D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:30/12/2023
Numero:216


Sommario
Art. 1.  Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Art. 2.  Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
Art. 3.  Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Art. 4.  Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
Art. 5.  Abrogazioni
Art. 6.  Disposizioni finanziarie
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 95.21.362 - D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.

Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

(G.U. 30 dicembre 2023, n. 303)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

     Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), della citata legge n. 111 del 2023, che prevede specifici principi e criteri direttivi per la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità;

     Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge n. 111 del 2023, che dispone la revisione e razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e dei meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi e che in attesa della completa adozione di tale principio si rende necessario stimolare la crescita occupazionale;

     Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

     Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato testo unico delle imposte sui redditi, che stabilisce l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquote fissate per scaglioni di reddito;

     Visto, in particolare, l'articolo 13 del citato testo unico delle imposte sui redditi, che riconosce specifiche detrazioni in relazione alla tipologia di reddito percepito;

     Visto, in particolare, l'articolo 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, che riconosce detrazioni dall'imposta per taluni oneri sostenuti dai contribuenti;

     Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che istituisce l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     Visto l'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che prevede obblighi di comunicazione a carico dei comuni per le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e, in particolare, l'articolo 6, comma 4, che consente alle regioni di stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

     Visto l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che consente ai comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     Visto il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta del 9 novembre 2023;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

     1. Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

     a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

     b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

     c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

     2. Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro.

     3. Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

     4. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

 

     Art. 2. Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

     1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è diminuito di un importo pari a euro 260:

     a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;

     b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

     c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

     2. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

 

     Art. 3. Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

     1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall'articolo 1, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 vigenti per l'anno 2023. Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvano entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

     3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.

     4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

 

     Art. 4. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

     1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 14 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

     2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

     3. Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

     4. Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

     5. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 1, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1.

     6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.

     7. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 5. Abrogazioni

     1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie

     1. Il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo della legge 9 agosto 2023, n. 111 è incrementato di 3.482,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.681,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

     2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, valutati in 4.280,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.706,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 135,7 milioni di euro per l'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3.482,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.681,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

     a) quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

     b) quanto a 216,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     c) quanto a 5.188,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2.817,6 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2 e 5.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     ALLEGATO 1

     (articolo 4, comma 5)

 

     Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela

 

     lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

     persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;

     donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;

     giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

     lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;

     già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.