§ 80.5.873 - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.
Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:16/04/2013
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica
Art. 2.  Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione
Art. 3.  Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici
Art. 4.  Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
Art. 5.  Corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari
Art. 6.  Trattamento economico degli allievi al corso-concorso per funzionari
Art. 7.  Reclutamento dei dirigenti
Art. 8.  Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari
Art. 9.  Disponibilità gratuita delle strutture pubbliche
Art. 10.  Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
Art. 11.  Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati
Art. 12.  Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico
Art. 13.  Collaborazione con le università e altri istituti di formazione
Art. 14.  Incarichi di docenza
Art. 15.  Impiego coordinato di docenti
Art. 16.  Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione
Art. 17.  Norma transitoria
Art. 18.  Abrogazione di norme
Art. 19.  Invarianza finanziaria


§ 80.5.873 - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

(G.U. 24 giugno 2013, n. 146)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 concernente la struttura del Segretariato generale della difesa - Direzione generale degli armamenti, delle Direzioni generali, compresi i relativi Uffici tecnici territoriali, e degli Uffici centrali del Ministero della difesa;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981, recante Istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2013;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

     Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e dell'interno;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Titolo I

RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE

 

Art. 1. Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica

     1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è denominata Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, di seguito denominate: «Scuole», costituiscono il «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», di seguito denominato: «Sistema unico», al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarità.

     3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici si rivolgono prioritariamente alle Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale.

     4. Non rientrano nel Sistema unico le attività di formazione e reclutamento relative ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco.

     5. Le Scuole appartenenti al Sistema unico adeguano, secondo i rispettivi ordinamenti, la missione, i compiti e la struttura organizzativa ai principi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alle disposizioni del presente regolamento.

     6. Resta ferma per il Ministero degli affari esteri, nell'ambito dell'istituto diplomatico «Mario Toscano», l'attività di aggiornamento e formazione professionale specifica collegata al servizio all'estero del proprio personale.

 

     Art. 2. Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione

     1. È istituito un «Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione», di seguito denominato: «Comitato», con il compito di definire gli indirizzi e l'operatività del Sistema unico. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole di cui all'articolo 1. Il Comitato ha sede presso la Scuola nazionale dell'amministrazione che svolge funzioni di supporto tecnico allo stesso con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

     2. Il Comitato, con uno o più regolamenti, disciplina il proprio funzionamento in conformità con le indicazioni generali contenute nel presente regolamento.

     3. Al Comitato spettano le seguenti funzioni:

     a) programmazione delle attività di formazione, attraverso l'adozione di un programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, secondo la procedura di cui all'articolo 8;

     b) definizione di linee guida contenenti standard metodologici, scientifici ed economici vincolanti per le amministrazioni, volti a regolare le modalità di elaborazione dei piani di formazione di cui all'articolo 8, al fine di promuovere la qualità dell'offerta formativa, evitare sprechi di risorse, fornire indicazioni utili per un'adeguata valutazione delle esigenze formative;

     c) coordinamento della partecipazione delle Scuole alle attività di formazione dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici;

     d) coordinamento dell'offerta formativa, ripartendo attività e corsi tra le singole Scuole sulla base delle rispettive aree di competenza e nell'ambito delle rispettive disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie;

     e) razionalizzazione della scelta delle sedi e dell'uso dei locali;

     f) coordinamento nell'utilizzo delle risorse finanziarie delle Scuole;

     g) organizzazione dell'utilizzo e dello scambio dei docenti delle Scuole incaricati ai sensi dell'articolo 14;

     h) definizione delle linee guida per la stipula e la revisione delle convenzioni con le università, con gli istituti di formazione e con gli enti territoriali.

     4. Le delibere del Comitato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 vincolano le Scuole all'attuazione dei conseguenti provvedimenti.

     5. L'istituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione dei componenti a tale organismo è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso, gettone di presenza o rimborso spese comunque denominati.

 

Titolo II

RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

 

     Art. 3. Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici

     1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno redige il «Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici». Il Piano è elaborato mediante un modello di previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di reclutamento, tenendo conto del numero di posti vacanti e in funzione degli obiettivi generali di dimensionamento degli organici, nonchè sulla base della valutazione strategica delle missioni e dei programmi assegnati alle pubbliche amministrazioni. Il Piano è predisposto con riferimento al triennio decorrente dall'anno successivo a quello di elaborazione ed è approvato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, dal Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno.

     2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del Piano di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il numero dei posti e i profili professionali da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica per quanto concerne il reclutamento dei funzionari e il numero dei posti e i relativi profili professionali destinati al reclutamento da parte delle singole amministrazioni. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera prefettizia, nonchè del personale da assegnare all'albo dei segretari comunali e provinciali. Con i medesimi decreti è inoltre disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a valere sulle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni.

     3. Le modalità di reclutamento del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonchè le modalità di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali rimangono regolate dalle disposizioni vigenti.

 

     Art. 4. Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici

     1. L'accesso alle aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nonchè alla qualifica di funzionario di amministrazione negli enti pubblici di ricerca, avviene, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti, tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Per il comparto scuola, università ed AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. Per la quota del cinquanta per cento dei posti messa a concorso dalle singole amministrazioni restano ferme le disposizioni legislative speciali.

     2. I bandi di concorso per l'ammissione ai corsi-concorso indicano, tra l'altro:

     a) il titolo di studio di ammissione al concorso: i candidati non dipendenti pubblici devono essere in possesso almeno della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; i candidati già dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere in possesso almeno della laurea triennale con esperienza professionale almeno triennale nell'ambito della pubblica amministrazione;

     b) il numero degli allievi da ammettere al corso-concorso selettivo, pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in base al Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici;

     c) le diverse classi di concorso, determinate in funzione dei profili professionali;

     d) i criteri relativi alle prove concorsuali consistenti in due prove scritte, eventualmente precedute da una prova preselettiva, e una prova orale che comprende un colloquio diretto ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera comunitaria tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

     3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi, degli esami conclusivi della fase di formazione iniziale e degli esami finali sono nominate dalle Scuole del Sistema unico che bandiscono i concorsi.

     4. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi sono approvate dalle Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica e sono pubblicate sul sito internet della Scuola nazionale dell'amministrazione e delle altre Scuole del Sistema unico. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     5. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

 

     Art. 5. Corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari

     1. Le modalità di svolgimento del semestre di formazione iniziale del corso-concorso, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione iniziale e dell'esame finale sono stabilite con delibera del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Le modalità di svolgimento del corso-concorso includono la partecipazione di tutte le Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, ripartendo la responsabilità dei singoli moduli formativi in funzione della specializzazione di ciascuna struttura.

     2. Gli ammessi alla frequenza del corso-concorso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso per maternità o per gravi motivi previsti dalla legge e dai contratti collettivi, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.

     3. Accedono all'esame conclusivo della fase di formazione iniziale gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento ed abbiano frequentato almeno l'ottanta percento del corso. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

     4. Gli allievi che superano l'esame di cui al comma 3 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di tre mesi. Le amministrazioni di destinazione determinano le modalità di svolgimento della formazione specialistica, anche avvalendosi delle Scuole di riferimento.

     5. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale, consistente in una prova scritta di carattere pratico e in una prova orale, basato sugli ambiti di competenza dell'amministrazione presso la quale sarà assegnato il candidato. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.

     6. Le graduatorie dei vincitori per ciascuna amministrazione di assegnazione degli allievi sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicate sui siti istituzionali delle Scuole del Sistema unico e della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.

 

     Art. 6. Trattamento economico degli allievi al corso-concorso per funzionari

     1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione o le altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica che bandiscono il corso-concorso corrispondono una borsa di studio stabilita in mille euro mensili al netto di oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI a inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.

     2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato.

     3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione delle scuole presso le quali svolgono il corso-concorso con riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 7. Reclutamento dei dirigenti

     1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purchè muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

     2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonchè di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

     3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione.

     4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso di cui al comma 2 non può essere inferiore al cinquanta per cento.

     5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 2 è abrogato;

     b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Concorso pubblico per titoli ed esami»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.»;

     3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.»;

     c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «Il concorso pubblico per esami» sono sostituite dalle seguenti: «Il concorso pubblico per titoli ed esami»;

     d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «prova orale» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli»;

     e) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione»;

     f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione»;

     g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»;

     h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10 (Graduatoria del concorso). - 1. Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del venti per cento.

     2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso è predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed è pubblicata sul sito internet della stessa Scuola. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;

     i) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14, sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.»;

     l) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Art. 12 (Modalità di svolgimento dei corsi). - 1. Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale.»;

     m) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13 (Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale). - 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso.»;

     n) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Art. 14 (Formazione specialistica). - 1. Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione.

     2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.»;

     o) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Graduatoria finale del corso-concorso). - 1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.»;

     p) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Art. 16 (Trattamento economico degli allievi). - 1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio corrisposto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.

     2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.

     3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.»;

     q) le parole: «Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola Nazionale dell'Amministrazione».

 

     Art. 8. Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari

     1. La programmazione della formazione è ispirata al criterio generale dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse.

     2. A tale fine, le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. I Piani sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di cui all'articolo 2 che redige il «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», secondo il criterio della programmazione a scorrimento, entro il 31 ottobre di ogni anno.

     3. Gli enti territoriali possono aderire al programma di cui al comma 2, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

     4. Il Programma triennale contiene:

     a) il quadro generale delle esigenze formative di ogni amministrazione;

     b) il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci delle Scuole destinati alla formazione;

     c) la ripartizione dei corsi tra le scuole e la definizione generale della loro organizzazione;

     d) l'individuazione delle ulteriori attività formative offerte dalle Scuole con costi a carico delle amministrazioni e delle relative modalità di contribuzione;

     e) la definizione delle modalità e dell'estensione del coinvolgimento nelle attività di formazione delle università e degli istituti di formazione;

     f) la definizione dei contenuti, delle modalità di stipula e dell'estensione delle convenzioni con gli enti territoriali e con i soggetti privati.

     5. Le Scuole erogano l'attività formativa di competenza in conformità con quanto stabilito dal Programma triennale.

 

     Art. 9. Disponibilità gratuita delle strutture pubbliche

     1. Le Scuole del Sistema unico favoriscono l'uso gratuito delle proprie strutture anche per lo svolgimento di corsi organizzati da altre scuole pubbliche o da amministrazioni diverse da quella di appartenenza, in conformità con il criterio generale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95.

 

     Art. 10. Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici

     1. I corsi e le attività inseriti nel Programma triennale di cui all'articolo 3 e destinati alle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici non comportano, di regola, costi a carico di tali amministrazioni ed enti. I predetti corsi sono istituiti nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa dei bilanci delle scuole di formazione.

     2. Secondo quanto previamente stabilito nel Programma triennale, possono essere previste, altresì, attività di formazione a spese delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirne.

 

     Art. 11. Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati

     1. La Scuola nazionale dell'amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico, sulla base dell'attività di coordinamento svolta dal Comitato di cui all'articolo 2, definiscono accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con gli enti territoriali per lo svolgimento di attività formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi.

     2. Le convenzioni con gli enti territoriali nonchè con i soggetti privati rientrano tra le attività formative inserite nel programma triennale con oneri a carico degli enti richiedenti. Le convenzioni, oltre all'organizzazione di specifiche attività formative, possono avere ad oggetto anche l'adesione dell'ente richiedente ad attività di reclutamento e formazione già organizzate dalle Scuole del Sistema unico nell'ambito della programmazione triennale, come disciplinate rispettivamente dagli articoli 3 e 8.

 

     Art. 12. Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico

     1. Le attività di formazione di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici non economici sono prioritariamente svolte tramite le Scuole di cui all'articolo 1 rientranti nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.

     2. Le amministrazioni e gli enti possono direttamente rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di cui all'articolo 2, a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico soltanto qualora l'esigenza formativa specifica non possa essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita inserita nel Programma triennale di cui all'articolo 8 e l'offerta del soggetto esterno risulti più conveniente e vantaggiosa delle attività di formazione con oneri a carico degli enti richiedenti inserite nella medesima programmazione triennale.

     3. La scelta dei soggetti esterni avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.

 

     Art. 13. Collaborazione con le università e altri istituti di formazione

     1. Le Scuole di cui all'articolo 1, anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, possono definire forme di collaborazione con le università italiane e straniere e con altri istituti di formazione.

     2. Le modalità e l'estensione di tale coinvolgimento sono definite nell'ambito di rapporti convenzionali e contrattuali sulla base di linee di indirizzo formulate dal Comitato di cui all'articolo 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     3. La scelta delle università e degli istituti di formazione avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.

 

Titolo III

CORPO DOCENTE DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE

 

     Art. 14. Incarichi di docenza

     1. Le scuole di cui all'articolo 1 possono conferire le seguenti tipologie di incarichi di docenza:

     a) incarichi di docente a tempo pieno, di durata non superiore a tre anni rinnovabili, per lo svolgimento di attività di docenza, ricerca e coordinamento della didattica;

     b) incarichi di docente a tempo parziale, di durata non superiore ad un anno, per lo svolgimento di progetti formativi di particolare rilevanza;

     c) incarichi di docenza di breve durata per lo svolgimento di attività didattica in specifici moduli formativi.

     2. Le modalità di conferimento dell'incarico di docente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e il relativo trattamento economico sono definiti dalle singole scuole in base alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, a seguito di valutazione delle professionalità meglio rispondenti alle caratteristiche degli insegnamenti da coprire e nel rispetto del principio di trasparenza. Il trattamento economico dei docenti di cui al comma 1 è definito nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Gli incarichi sono conferiti utilizzando le risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa delle scuole di formazione.

     3. Restano fermi gli incarichi di docenza in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 15. Impiego coordinato di docenti

     1. I provvedimenti di incarico di docenza di cui all'articolo 14, comma 1, emessi da ciascuna scuola prevedono la possibilità di destinare il docente ad attività formative svolte dalle altre scuole pubbliche di formazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

 

     Art. 16. Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione

     1. La nomina dei responsabili di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, è effettuata dal Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione con proprio provvedimento.

     2. I docenti incaricati di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonchè tra esperti di comprovata professionalità, anche stranieri.

     3. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area e il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Il loro numero non può essere superiore a cinque.

     4. [A ciascuna sede distaccata della Scuola è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal dirigente amministrativo sentito il Presidente] [1].

     5. [Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le materie di sua competenza, del dirigente amministrativo] [2].

 

     Art. 17. Norma transitoria

     1. Resta fermo per il quinquennio 2010-2014 quanto previsto per il Ministero degli affari esteri dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

     2. Restano ferme altresì le autorizzazioni alle assunzioni di personale già previste dalle leggi speciali vigenti in deroga alle disposizioni limitative delle assunzioni nel pubblico impiego.

 

     Art. 18. Abrogazione di norme

     1. Sono abrogati:

     a) l'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     b) all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «per esami»;

     c) all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 2, 3, 4, 7 e 7-bis;

     d) all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e in misura non inferiore al 30 per cento»;

     e) all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-ter;

     f) all'articolo 4 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, il comma 1, lettera a);

     g) l'articolo 5 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;

     h) all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, il comma 4;

     i) all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, i commi 3, 4 e 5;

     j) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «Il bilancio della Scuola è predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.».

 

     Art. 19. Invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013, registro n. 5, foglio n. 328


[1] Comma abrogato dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[2] Comma abrogato dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.