Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 12/10/2023 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 |
Art. 2. Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale |
Art. 3. Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi e forniture |
Art. 4. Requisiti di ordine speciale per l'affidamento di progettazione esecutiva |
Art. 5. Tavolo tecnico dei contratti pubblici |
Art. 6. Misure per prevenire le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici |
Art. 7. Misure di riduzione del rischio di infiltrazioni della criminalità negli appalti pubblici |
Art. 8. Componenti esterni delle commissioni giudicatrici |
Art. 9. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 in materia di incentivi alle funzioni tecniche |
Art. 10. Trasferimento capitolo bilancio della Regione |
Art. 11. Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 in materia di contributi per far fronte a danni causati da eventi metereologici |
Art. 12. Contributi ai comuni per l'ospitalità della popolazione canina |
Art. 13. Norma finale |
§ 4.2.173 - L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.
Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.
(B.U. 20 ottobre 2023, n. 44 - S.O. n. 36)
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla
a) nel titolo le parole "Recepimento del
b) al Titolo I le parole "Recepimento del
c) al Capo I le parole "Recepimento del
2. All'articolo 1 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del
b) al comma 2 le parole "al Bollettino ufficiale della Regione e" sono soppresse e le parole "n. 163/2006" sono sostituite dalle parole "n. 36/2023".
3. All'articolo 2, comma 1, della
"b) alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;".
4. All'articolo 4 della
a) al comma 3, lettera a), le parole "i servizi di cui al
b) al comma 4, lettera c), punto 2), le parole "e la proposta di modifiche ai" sono sostituite dalla parola "dei" e le parole "dipendenti anche da" sono sostituite dalle parole "che saranno aggiornati anche in relazione a";
c) al comma 4, lettera l) la parola "annualmente" è sostituita dalle parole "entro il 30 aprile di ogni anno" e dopo la parola "forniture" sono aggiunte le parole "nonché sullo stato di attuazione della normativa regionale di settore e della convenzione di cui all'articolo 3, comma 2".
d) al comma 4, dopo la lettera n), è inserita la seguente:
"n bis) cura la realizzazione e la manutenzione della piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante-Regione Siciliana prevista dall'articolo 25 del
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'ANAC, sono tenuti a comunicare al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati essenziali relativi ai contratti di lavori, forniture e servizi affidati nell'anno precedente, secondo le modalità rese note dal Dipartimento, d'intesa con l'ANAC. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti o che fornisca dati non veritieri è sottoposto, anche su segnalazione del Dipartimento, con provvedimento dell'ANAC, alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 222 del
f) i commi 6, 6 bis, 7, 8 sono sostituiti dal seguente:
"6. Per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori della Regione e gli enti di cui all'articolo 2 si avvalgono della piattaforma digitale regionale di cui al comma 4, lettera n bis). Quest'ultima, in attuazione del principio di unicità dell'invio, assicura la tempestiva trasmissione dei dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.";
g) al comma 9 le parole "gli uffici provinciali del Genio civile" sono sostituite dalle parole "l'Ufficio regionale del Genio civile, articolato in servizi provinciali" e le parole "per l'espletamento di gare d'appalto", sono sostituite dalle parole "di committenza di lavori pubblici (U.R.C.), già UREGA".
5. All'articolo 5 della
a) al comma 1, le parole "il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria" sono soppresse; dopo la parola "responsabile" è inserita la parola "unico"; la parola "procedimento" è sostituita dalla parola "progetto"; le parole "all'articolo 4 della
b) i commi da 2 a 23 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I pareri acquisiti sono trasmessi, dal responsabile unico del progetto, al soggetto verificatore affinché proceda con le attività di verifica, ai sensi del comma 11.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, è costituita la commissione regionale dei lavori pubblici, quale organo consultivo della Regione.
4. La commissione esprime parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 20 milioni di euro. Con riferimento al livello di progettazione, il parere della commissione sostituisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati o qualsiasi altro parere di amministrazioni, uffici, organi consultivi monocratici o collegiali.
5. Ai lavori della commissione partecipano i soggetti competenti a rilasciare i pareri sul progetto, in relazione alle opere da realizzare, individuati dal responsabile unico del progetto. Senza diritto di voto, ai lavori partecipano anche il progettista e lo stesso responsabile unico del progetto.
6. La commissione è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento dell'urbanistica, dall'Avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici, nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.
7. Al presidente della commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa, con le modalità di cui al titolo IV della
8. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dirigente del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della commissione.
9. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono determinate le modalità per la liquidazione delle spese generali per il funzionamento e dei compensi ai componenti e ai consulenti della commissione di cui al comma 3.
10. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici rimane in ogni caso obbligatorio, nei casi previsti dall'articolo 47 del
11. Per la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, si applicano l'articolo 42 del
a) la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;
b) l'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
1) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
2) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del
3) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del
4) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dai soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3) o dal responsabile unico del progetto.".
6. All'articolo 6 della
"1. Per la programmazione di lavori, beni e servizi, sul territorio regionale si applica il
7. All'articolo 7 della
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 4, le parole "responsabile del procedimento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "responsabile unico del progetto".
8. L'articolo 8 della
9. L'articolo 9 della
"Art. 9. Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici
1. La Centrale unica di committenza dei contratti pubblici della Regione siciliana, di cui agli articoli 62 e seguenti, Parte III, Titolo I, del
La qualificazione con riserva avviene nei termini e nei modi indicati dal
2. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 dell'Allegato II.4 del
3. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici ferma restando l'autonomia procedurale delle articolazioni dei Dipartimenti e degli uffici speciali, nella qualità di centri di costo della Stazione Appaltante Regione siciliana è così articolata:
a) per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria, dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico (DRT), che si avvale prevalentemente delle sue strutture per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e dell'Ufficio regionale di committenza (URC), già UREGA (Ufficio regionale espletamento gare d'appalto), struttura intermedia dello stesso DRT, per l'affidamento dei lavori previsti dall'articolo 62 del
b) per l'acquisizione di beni e servizi, dall'Assessorato regionale dell'economia "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", istituita dall'articolo 55 della
4. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere delle commissioni legislative competenti dell'Assemblea regionale siciliana, è disciplinata l'organizzazione della Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici al fine di soddisfare i requisiti previsti per la qualificazione secondo quanto previsto dall'allegato II.4 del
5. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e l'Assessorato regionale dell'economia disciplinano, ciascuno nell'ambito di propria competenza, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 3, compresi l'attuazione e la gestione dei processi digitali e gli adempimenti contemplati dall'articolo 19 del
6. L'Ufficio Regionale di Committenza (URC) subentra nelle funzioni svolte dalla struttura centrale e dalle sezioni provinciali dell'UREGA. Ogni richiamo in disposizioni legislative regionali vigenti alla struttura centrale ed alle sezioni provinciali dell'UREGA si intende riferito all'Ufficio Regionale di Committenza (URC).
7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite e regolamentate le commissioni di gara degli Uffici Regionali di Committenza (URC).
8. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro il 31 marzo 2024, sono promossi interventi in favore delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 15 e dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 45 del
10. All'articolo 10 della
a) al comma 2, le parole "ogni ventiquattro mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale," sono sostituite dalla parola "annualmente"; dopo le parole "con la stessa procedura di cui al comma 1" sono aggiunte le parole ", in linea con le indicazioni di cui all'allegato 1.14 del
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Come stabilito dall'articolo 4 dell'allegato 1.14 richiamato al comma 2, i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:
a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;
b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.
I termini di approvazione di cui alle lettere a) e b) sono riferiti alla data di adozione dell'atto di validazione del progetto posto a base di gara.";
c) al comma 4 dopo le parole "prezzario regionale" sono inserite le parole "e non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b)" e le parole ", a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull'assenza di significative variazioni economiche," sono soppresse.
11. L'articolo 12 della
"Art. 12. Albi regionali
1. È istituito, presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, del
2. È istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale Unico ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, lettere b) ed e), del
3. Il principio di rotazione si intende rispettato dagli enti di cui all'articolo 2 facendo riferimento alle procedure di affidamento esperite da ciascuna stazione appaltante.
4. Nelle more della realizzazione della piattaforma digitale regionale di cui al comma 6 dell'articolo 4, le stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale, per gli specifici affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, del
5. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale tecnico è emanato l'avviso pubblico per la costituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2.
6. Gli Albi di cui ai commi 1 e 2 sono dinamicamente aggiornati dal dipartimento regionale tecnico. Con apposito decreto, il Dirigente generale del DRT ne definisce le modalità di iscrizione e di aggiornamento.".
12. All'articolo 13 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"I corrispettivi da porre a base di gara, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, sono calcolati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 41, comma 15, e dell'allegato 1.13 del
b) al comma 2 le parole "cui al
e) al comma 3, dopo le parole "stazioni appaltanti", sono inserite le parole ", che intendano chiedere il parere di cui al comma 2," e dopo la parola "disposizione" sono inserite le parole "del progetto".
13. Alla
14. I decreti di cui ai commi 3 e 9 dell'articolo 5 ed ai commi 4 e 7 dell'articolo 9 della
15. Il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 12 della
Art. 2. Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale
1. Dopo l'articolo 10 della
"Art. 10 bis. Prezziario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è adottato il prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori agricoli e forestali nella Regione.
2. Il prezzario unico regionale è aggiornato annualmente con la stessa procedura di cui al comma 1, in linea con le indicazioni di cui all'allegato 1.14 del
3. Come stabilito nell'articolo 4 dell'allegato 1.14 richiamato al comma 2, i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:
a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzarlo vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da. porre a base dì gara utìlìnando il prezzario vigente;
b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.
Il termine di approvazione di cui alle lettere a) e b) è riferito alla data di adozione dell'atto di validazione del progetto posto a base di gara.
4. Gli enti di cui all'articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale e non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), prima dell'indizione della gara devono aggiornare i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. L'aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.
5. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del nuovo prezzario restano vigenti le previsioni di cui al decreto assessoriale n. 40/Gab del 31 agosto 2023.".
Art. 3. Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi e forniture [2]
1. Dopo l'articolo 10-bis della
"Art. 10 ter. Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi e forniture
1. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, i requisiti economico-finanziari di cui al comma 11 dell'articolo 100 del
Art. 4. Requisiti di ordine speciale per l'affidamento di progettazione esecutiva
1. Dopo l'articolo 10 ter della
"Art. 10 quater. Requisiti di ordine speciale per l'affidamento di progettazione esecutiva
1. Al fine di dimostrare i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100, comma 1, lettere b) e e) del
Art. 5. Tavolo tecnico dei contratti pubblici
1. È istituito presso l'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, il Tavolo tecnico dei contratti pubblici, quale organo consultivo per le attività della presente legge.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico di cui al comma 1.
3. Ai componenti del Tavolo tecnico di cui al comma 1 non è riconosciuta alcuna indennità né alcun rimborso spese.
Art. 6. Misure per prevenire le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dal
Art. 7. Misure di riduzione del rischio di infiltrazioni della criminalità negli appalti pubblici [3]
[1. Al fine di ridurre il rischio di infiltrazioni della criminalità, le imprese che partecipano ad una procedura per inviti di cui all'articolo 50 del
2. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, specificando le gravi infrazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del
Art. 8. Componenti esterni delle commissioni giudicatrici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93 del
2. Col decreto assessoriale di cui al comma 1 sono stabilite le misure utili volte ad incentivare la massima efficacia ed efficienza da parte dei professionisti esterni nominati nelle commissioni giudicatrici.
Art. 9. Modifiche all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della
"1 bis. Per i lavori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.".
Art. 10. Trasferimento capitolo bilancio della Regione
1. Il capitolo 215768 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, di pertinenza dell'assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, incluso nella Missione 20, programma 3, è trasferito alla Missione 1, programma 3.
Art. 11. Modifiche all'articolo 36 della
1. All'articolo 36, comma 6, della
Art. 12. Contributi ai comuni per l'ospitalità della popolazione canina
1. Il comma 19 dell'articolo 3 della
"19. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della
Art. 13. Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 122 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 122 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 122 della