§ 2.1.347 - L.R. 5 agosto 2022, n. 29.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:05/08/2022
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Richiesta di pubblicazione. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2007
Art. 2.  Direzione, redazione, amministrazione. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 23/2007
Art. 3.  Regole tecniche. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2007
Art. 4.  Consultazione del BURT. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 23/2007
Art. 5.  Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici. Abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 23/2007
Art. 6.  Modifiche al preambolo della l.r. 40/2012
Art. 7.  Pareri obbligatori. Modifiche all'articolo 3 della l.r 40/2012
Art. 8.  Altri compiti del collegio. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012
Art. 9.  Funzionamento del collegio. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 40/2012
Art. 10.  Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 25/1998
Art. 11.  Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici. Modifiche [...]
Art. 12.  Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998
Art. 13.  Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/1998
Art. 14.  Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 25/1998
Art. 15.  Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Modifiche all’articolo 6 ter della l.r. 25/1998
Art. 16.  Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare. Modifiche alla rubrica del Titolo III della l.r. 25/1998
Art. 17.  Contenuti del piano regionale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/1998
Art. 18.  Effetti del piano regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998
Art. 19.  Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 25/1998
Art. 20.  Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2010
Art. 21.  Casi di esclusione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2010
Art. 22.  Procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 10/2010
Art. 23.  Procedura per la fase preliminare. Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 10/2010
Art. 24.  Consultazioni. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 10/2010
Art. 25.  Espressione del parere motivato. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 10/2010
Art. 26.  Monitoraggio. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 10/2010
Art. 27.  Oggetto della disciplina. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 10/2010
Art. 28.  Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 10/2010
Art. 29.  Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 10/2010
Art. 30.  Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all'articolo 45 ter della l.r. 10/2010
Art. 31.  Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/2010
Art. 32.  Studio di impatto ambientale. Modifiche all'articolo 50 della l.r. 10/2010
Art. 33.  Valutazione preliminare. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 10/2010
Art. 34.  Impatti ambientali interregionali. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 10/2010
Art. 35.  Provvedimento autorizzatorio unico. Modifiche all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010
Art. 36.  Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all'articolo 69 della l.r. 30/2015
Art. 37.  Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 30/2015
Art. 38.  Valutazione di incidenza di interventi e progetti. Modifiche all'articolo 88 della l.r. 30/2015
Art. 39.  Presentazione delle istanze e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo. Modifiche all'articolo 89 della l.r. 30/2015
Art. 40.  Forme semplificate e casi di esclusione. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 30/2015
Art. 41.  Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 30/2015
Art. 42.  Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dell’istanza di valutazione di incidenza relative a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricoloforestali. Modifiche [...]
Art. 43.  Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 36/2021
Art. 44.  Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico. Modifiche all’articolo 75 della l.r. 62/2018
Art. 45.  Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all’ingrosso, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. [...]
Art. 46.  Costituzione e partecipazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 44/2019
Art. 47.  Piano annuale con proiezione triennale delle attività. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2009
Art. 48.  Integrazione al preambolo. Modifiche alla l.r. 41/2018
Art. 49.  Collegio dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 23/2012
Art. 50.  Piani regolatori portuali. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 23/2012
Art. 51.  Accordi di pianificazione necessari per l’approvazione dei piani regolatori portuali. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 23/2012
Art. 52.  Delega di funzioni dirigenziali. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 1/2009
Art. 53.  Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 1/2009
Art. 54.  Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009
Art. 55.  Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009
Art. 56.  Requisiti generali per l'accesso. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 1/2009
Art. 57.  Posti disponibili da coprire mediante selezione. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 1/2009
Art. 58.  Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009
Art. 59.  Piano delle azioni positive. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 1/2009
Art. 60.  Ambito soggettivo di applicazione. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2018
Art. 61.  Limiti assunzionali e dotazione organica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 32/2018
Art. 62.  Applicazione dell’articolo 68 del CCNL Area dirigenza funzioni locali. Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 14/2022
Art. 63.  Previsione della clausola di neutralità finanziaria. Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 55/2008
Art. 64.  Relazione tecnicofinanziaria. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 1/2015
Art. 65.  Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 40/2005
Art. 66.  Finanziamento delle Società della salute. Modifiche all’articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005
Art. 67.  Assetti organizzativi. Modifiche all’articolo 71 quindecies della l.r. 40/2005
Art. 68.  Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale. Modifiche all’articolo 76 quater della l.r. 40/2005
Art. 69.  Elenco regionale. Modifiche all’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005
Art. 70.  Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Sostituzione dell’articolo 101 bis della l.r. 40/2005
Art. 71.  Nomina della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 40/2021
Art. 72.  Attività edilizia libera. Modifiche all’articolo 136 della l.r. 65/2014
Art. 73.  Autorità per la partecipazione. Valutazione ed orientamenti del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2013
Art. 74.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 75.  Entrata in vigore


§ 2.1.347 - L.R. 5 agosto 2022, n. 29.

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

(B.U. 12 agosto 2022, n. 42)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto l'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Visto il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva 18 maggio 2018, n. 2018/850/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti “Testo rilevante ai fini del SEE”);

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/849/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche “Testo rilevante ai fini del SEE”);

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti “Testo rilevante ai fini del SEE”).

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/852/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196);

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 20174, n. 155);

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare gli articoli 26, 26 bis, 26 ter e 26 quater;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e in particolare l’articolo 1, commi 148 e 545;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva “UE” 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva “UE” 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’articolo 1, comma 3 bis e l’articolo 3, commi 4 bis e 7;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo) e in particolare l’articolo 2;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l’articolo 1, comma 3 bis;

Viste le linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4 adottate con intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);

Vista la legge regionale 8 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Vista la legge regionale 28 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti);

Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Vista la legge regionale 17 luglio 2019. n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015);

Vista la legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. n. 5/2016 e alla l.r. n. 20/2006);

Vista la legge regionale legge regionale 5 novembre 2021 n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”. Abrogazione della l.r. 32/2003);

Vista la legge regionale 10 maggio 2022, n. 14 (Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009);

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il Capo I, Sezione I:

1. È opportuno apportare alcune modifiche alla legge sulla pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) per adeguarla a mutamenti dello stato di fatto dovuti all'evoluzione tecnologica o a scelte organizzative della Regione;

2. La gestione digitale del BURT necessita di una standardizzazione delle caratteristiche tecniche del testo dell'atto da pubblicare, disposta sia per gli uffici interni regionali sia per enti e amministrazioni interessate;

3. Poiché sul sito del BURT è possibile iscriversi al servizio di ricezione mediante posta elettronica degli avvisi di avvenuta pubblicazione, completi di sommario di ogni fascicolo pubblicato, e in ogni caso la direzione editoriale del sito istituzionale della Regione assicura ulteriori forme di informazione tempestiva dell'avvenuta pubblicazione del BURT, appare superata la disposizione dell'articolo 13, comma 1, lettera g), della l.r. 23/2007 in quanto non vi sono più regole tecniche da dettare a terzi interessati;

4. È opportuno evidenziare come i fini di conoscenza ed accessibilità del BURT siano garantiti dalle disposizioni contenute nell'articolo 14, che individua il sito web regionale come possibilità di accesso immediata e gratuita disponibile tramite accesso dalla rete Internet.

Per quanto concerne il Capo I; Sezione II:

5. È necessario adeguare la l.r. 40/2012 sul Collegio dei revisori della Regione a sopravvenute modifiche legislative e di prassi;

6. Alla luce di prassi recenti, influenzate in modo particolare dall’emergenza pandemica, è opportuno prevedere la possibilità di svolgere le riunioni del Collegio anche in remoto (specie ove si realizzi l’eventualità di revisori non residenti in Toscana) ma fissando un tetto a tale modalità;

7. In adeguamento al d.lgs. 118/2011, è necessario aggiornare l’elenco dei soggetti cui il Collegio trasmette i propri verbali;

8. È opportuno codificare quanto avviene regolarmente da anni, ossia l'espressione di un parere del Collegio anche sul bilancio consolidato della Regione, nonché l'asseverazione del prospetto in ordine agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, e abrogare formalmente la non più prevista distinta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno.

Per quanto concerne il Capo II, Sezione I:

9. È necessario aggiornare la l.r. 25/1998 prevedendo che il piano regionale previsto e disciplinato dall’articolo 199 del d.lgs.152/2006 e dall’articolo 9 della medesima coordini e attui le azioni e le politiche regionali in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, in conformità con quanto stabilito dalle direttive europee e dalle normative statali oggi esistenti in materia di economia circolare;

10. È necessario integrare il titolo del piano regionale disciplinato dall’articolo 9 della l.r. 25/1998, specificando, in linea con la normativa europea e statale vigente, che tale piano è il Piano regionale per l’economia circolare, in quanto gestisce i rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, in modo conforme ai principi dell’economia circolare;

11. È necessario aggiornare la l.r. 25/1998, sostituendo i riferimenti normativi alla abrogata l.r. 1/2005 sul governo del territorio con quelli alla l.r. 65/2014 che l’ha sostituita.

Per quanto concerne il Capo II, Sezione II:

12. È necessario adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni introdotte dal d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021, e dal d.l. 152/2021 convertito con modificazioni dalla l. 233/2021, che hanno apportato al d.lgs. 152/2006 modifiche dirette a semplificare i procedimenti;

13. Per quanto concerne la valutazione ambientale strategica (VAS) è necessario allineare le tempistiche previste dalla legislazione statale della fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale nell’ambito della procedura di fase preliminare di VAS a trenta giorni e fissare la durata massima di tale fase in quarantacinque giorni;

14. Per allinearsi alla legislazione statale di riferimento, è necessario fissare in quarantacinque giorni la durata della consultazione sul rapporto ambientale del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale e il tempo a disposizione dell’autorità competente per l’espressione del parere motivato;

15. È necessario prevedere ulteriori semplificazioni collegate all’invio in sola forma telematica dei documenti e disporre la sola pubblicazione sui siti web istituzionali degli enti coinvolti nel procedimento ai fini dell’avvio per la fase di consultazione del pubblico, in luogo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

16. È necessario rafforzare i rapporti tra autorità competente per la VAS e proponente del piano o del programma, al fine di coordinare e condividere i passaggi procedurali e le tempistiche per l’avvio della fase di consultazione sul piano e sul rapporto ambientale;

17. È necessario implementare la fase di monitoraggio ambientale con la verifica del contributo del piano o del programma al raggiungimento degli obiettivi della strategia regionale di sviluppo sostenibile e con la previsione dell’espressione dell’autorità competente sui rapporti di monitoraggio ambientale del piano o del programma;

18. Per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale (VIA) è necessario allineare la normativa regionale sia alla terminologia che alle disposizioni di semplificazione introdotte, a livello nazionale, nella parte seconda del d.lgs.152/2006.

Per quanto concerne il Capo II, Sezione III:

19. È necessario apportare modifiche puntuali alla l.r. 30/2015 al fine di chiarire le competenza degli enti gestori nazionali sui siti Natura 2000 e adeguare le norme in materia di valutazione di incidenza alle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA), direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4”, oggetto di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della l. 131/2003, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in particolare, introducendo i necessari richiami allo screening e alle prevalutazioni.

Per quanto concerne il Capo II, Sezione IV:

20. Nell'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 36/2021, per mero errore materiale non è stato inserito il richiamo esplicito all'articolo 12 bis, comma 1, della medesima legge regionale quale riferimento per l'accordo di programma oggetto della disposizione, per cui si rende necessario introdurre tale richiamo al fine di chiarire l'applicazione della norma.

Per quanto concerne il Capo III:

21. A seguito dell’inserimento nella l.r. 62/2018 (Codice del Commercio) della disciplina dell’attività fieristico-espositiva con conseguente abrogazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico) è opportuno coordinare adeguatamente le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande con quelle in materia di attività fieristico-espositiva;

22. È opportuno evidenziare con maggior chiarezza come l’avvio dell’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e online è soggetto a SCIA e che essa non è richiesta soltanto qualora la forma speciale di vendita sia accessoria e costituisca una semplice modalità di esercizio di un’altra attività commerciale della medesima tipologia;

23. È opportuno, per una maggior chiarezza, inserire nella rubrica dell’articolo 113 della l.r. 62/2018 anche il riferimento alle sanzioni per le attività di commercio all’ingrosso.

Per quanto concerne il Capo IV:

24. È necessario rendere coerente l’articolo 5 della l.r. 39/2009 sul LAMMA con gli indirizzi rivolti a tutti gli enti dipendenti della Regione contenuti nel Nota di aggiornamento al Documento si economia e finanza (NADEFR) 2022 approvata con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n. 113;

25. In relazione alle osservazioni pervenute dal Ministero della Cultura relative alla legge regionale Toscana 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l’anno 2022), si ritiene di accogliere il suggerimento, inserendo nei “Visto” della l.r. 41/2018 il riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto concerne il Capo V:

26. Nella l.r. 23/2012 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale) è opportuno aggiornare i rinvii alla direttiva comunitaria attualmente vigente e, analogamente ad altre parti dell’articolato di manutenzione, alla vigente legge regionale sul governo del territorio.

Per quanto concerne il Capo VI, Sezione I:

27. È necessario eliminare il termine triennale della delega delle funzioni dirigenziali in conseguenza della rideterminazione della durata degli incarichi di responsabili di settore di cui all’articolo 17, comma 1, della l.r. 1/2009 ad opera dell’articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2020, n. 63;

28. È necessario abrogare alcune disposizioni non più attuali in quanto l’evoluzione normativa ha portato all’applicazione esclusiva, per le fattispecie considerate, della disciplina prevista dal CCNL Area dirigenza, Funzioni locali;

29. È opportuno modificare l’articolo 24 della l.r. 1/2009 per: risolvere ambiguità dell’attuale formulazione, che potrebbe richiamare esclusivamente l’avviamento a selezione laddove, invece, è corretto riferirsi a tutte le modalità di reclutamento di personale dall’esterno; introdurre la possibilità di utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e digitali per lo svolgimento delle procedure selettive; dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 bis, del d.l. 80/2021 convertito con modificazioni dalla l. 113/2021, il quale prevede, per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento, particolari ausili nello svolgimento delle prove dei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni; introdurre dei correttivi tecnici, anche in conseguenza delle modifiche operate sull’articolo 27 della l.r. 1/2009;

30. È opportuno intervenire sull’articolo che disciplina i posti disponibili da coprire mediante selezione in adeguamento all’articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha ripristinato la possibilità per le pubbliche amministrazioni di disporre lo scorrimento delle graduatorie vigenti;

31. È opportuno prevedere che tra i comandi e distacchi obbligatori, per i quali non operano le limitazioni percentuali di cui all'articolo 30, comma 1 quinquies, primo periodo, del d.lgs. 165 2001, inserito dall'articolo 6, comma 1, del d.l. 36/2022, convertilo con modificazioni dalla 1. 79/2022, debbano comprendersi anche i comandi e distacchi di personale realizzali nell'ambito del sistema regionale;

32. È opportuno circoscrivere l’ipotesi in cui rimane necessario l’assenso dell’amministrazione di appartenenza riguardo al trasferimento di propri dipendenti presso la Regione Toscana ai casi previsti dall’articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 3, comma 7, del d.l. 80/2021 convertito con modificazioni dalla l. 113/2021;

33. È necessario adeguarsi alle modifiche che l’articolo 2 della legge 5 novembre 2021, n. 162 ha introdotto nell’articolo 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in ordine alle situazioni che producono discriminazioni.

Per quanto concerne il Capo VI, Sezione II:

34. È necessario introdurre degli adeguamenti alla normativa nazionale.

Per quanto concerne il Capo VI, Sezione III:

35. Con e-mail del 24 maggio il Ministero della funzione pubblica ha notificato alla Giunta regionale che l’articolo 7 della l.r. 14/2022 viola la riserva della contrattazione collettiva prevista dalla normativa statale, suscitando fondati dubbi di legittimità costituzionale per violazione dei parametri normativi e costituzionali. È pertanto necessario procedere all’abrogazione della disposizione per evitare l’impugnativa di fronte alla Corte costituzionale.

Per quanto concerne il Capo VII:

36. Muovendo da osservazioni formulate dalla Corte dei Conti nella sua analisi sull’attività normativa della Regione Toscana, è opportuno prevedere l’introduzione, nelle proposte di legge che non comportano nuove o maggiori spese, in quanto a carattere ordinamentale o regolatorio, di una clausola di neutralità finanziaria.

Per quanto concerne il Capo VIII:

37. La Conferenza delle società della salute è stata ridenominata Conferenza regionale dei sindaci dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 44/2014. Si è provveduto, pertanto, ad aggiornare il testo dell’articolo 27 della l.r. 40/2005;

38. È necessario apportare una serie di adeguamenti testuali e di correzioni di rinvii interni non più attuali;

39. È necessario fornire indicazioni specifiche per quanto riguarda la composizione delle commissioni giudicatrici, qualora le società della salute volessero affidare all’ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR) lo svolgimento di un concorso per l’assunzione diretta di personale;

40. È necessario assicurare la continuità di esercizio delle funzioni della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 23 della l.r. 40/2021.

Per quanto concerne il Capo IX:

41. In adempimento a un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, in risposta a una nota del Ministero della cultura del 13 gennaio u.s., è necessario modificare l’articolo 136 della l.r. 65/2014 per dissipare il dubbio, che il Ministero riteneva potesse scaturire dalla precedente formulazione, di possibili sanatorie edilizie “a consuntivo” in contrasto con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e con le autorizzazioni rilasciate.

Per quanto concerne il Capo X:

42. Risulta necessario abrogare un istituto da tempo inapplicato, quale l’elaborazione ed approvazione, da parte del Consiglio regionale, di orientamenti da offrire alla valutazione della commissione consiliare competente, in relazione alla discussione del rapporto annuale dell’Autorità per la partecipazione.

Per quanto concerne il Capo XI:

43. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

 

CAPO I

Affari istituzionali

SEZIONE I

Ordinamento del Bollettino ufficiale

 

Art. 1. Richiesta di pubblicazione. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2007

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), è sostituito dal seguente:

“2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche tecniche del testo digitale fornito dagli enti e amministrazioni, nonché la modalità di trasmissione dello stesso alla redazione del BURT per la pubblicazione.”.

 

     Art. 2. Direzione, redazione, amministrazione. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 23/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 23/2007 le parole: “della direzione generale della Presidenza” sono soppresse.

 

     Art. 3. Regole tecniche. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2007

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 23/2007 è abrogata.

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 23/2007 le parole: “con decisione del Comitato tecnico della programmazione” sono sostituite dalle seguenti: “con atto del Comitato di direzione di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)”.

 

     Art. 4. Consultazione del BURT. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 23/2007

1. L'articolo 14 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 - Consultazione del BURT

1. La consultazione del BURT sul sito web della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.

2. La consultazione di cui al comma 1 è garantita, con l'opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonché presso tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.

3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati sul BURT, per la quale corrispondono un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.”.

 

     Art. 5. Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici. Abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 23/2007

1. L'articolo 15 della l.r. 23/2007 è abrogato.

SEZIONE II

Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana

 

     Art. 6. Modifiche al preambolo della l.r. 40/2012

1. Nei “Visto” del preambolo della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) è inserito il seguente:

“Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).”.

2. Al numero 4 del preambolo della l.r. 40/2012 le parole: “la legge finanziaria e la legge di bilancio” sono sostituite dalle seguenti: “le proposte di legge di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 1/2015”.

 

     Art. 7. Pareri obbligatori. Modifiche all'articolo 3 della l.r 40/2012

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 40/2012 sono aggiunte le seguenti parole: “, il collegio esprime altresì parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione di approvazione del bilancio consolidato della Regione.”.

 

     Art. 8. Altri compiti del collegio. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 40/2012 è abrogata.

2. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 40/2012 è inserita la seguente:

“d ter) assevera il prospetto di cui all'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in ordine agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;”.

 

     Art. 9. Funzionamento del collegio. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 40/2012

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012, dopo le parole: “collegialmente,” sono inserite le seguenti: “anche in modalità a distanza fino al 50 per cento delle riunioni,”.

2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Il collegio si riunisce ordinariamente una volta a settimana e comunque quando richiesto dagli uffici regionali. Il collegio ha facoltà, previa comunicazione agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale, di non effettuare riunioni nel corso del mese di agosto.”.

3. Il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:

“6. Ai sensi dell’articolo 72, comma 5, del d.lgs. 118/2011, copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate:

a) al Presidente del Consiglio regionale;

b) al Presidente della Giunta regionale;

c) alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

d) al responsabile finanziario della Regione ossia al responsabile della struttura della Giunta regionale competente in materia di bilancio;

e) per quanto di competenza, al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione, di cui all’articolo 22 del d.lgs. 118/2011.”.

CAPO II

Ambiente

Sezione I

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998

 

     Art. 10. Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 3 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: “piano regionale di gestione dei rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare”.

 

     Art. 11. Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 25/1998, le parole: “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare”.

2. Ai commi 5 e 7 dell’articolo 4 della l.r. 25/1998, le parole: “piano regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare”.

3. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 25/1998, le parole “piano regionale dei rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare”.

4. Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 25/1998, le parole: “legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)”.

 

     Art. 12. Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 le parole: “piano regionale di gestione dei rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare”.

2. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 le parole: “piano regionale”, sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare”.

 

     Art. 13. Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 25/1998 le parole: “piano regionale di gestione dei rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare”.

 

     Art. 14. Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 25/1998 le parole: “piano regionale di gestione dei rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare”.

 

     Art. 15. Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Modifiche all’articolo 6 ter della l.r. 25/1998

1. Al comma 2 dell’articolo 6 ter della l.r. 25/1998, le parole: “piano regionale di gestione dei rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare”.

 

     Art. 16. Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare. Modifiche alla rubrica del Titolo III della l.r. 25/1998

1. La rubrica del Titolo III della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare”.

 

     Art. 17. Contenuti del piano regionale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 le parole: “piano regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare, di seguito piano regionale”.

2. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 la parola: “piano” è sostituita dalle seguenti: “piano regionale”.

3. Il comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“7. Il piano regionale è atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 65/2014.”.

 

     Art. 18. Effetti del piano regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Il quadro conoscitivo del piano regionale integra il quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998, le parole: “3 della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “3 e dell'articolo 4, comma 10, della l.r. 65/2014”.

3. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998, le parole: “48, comma 4, lettera c) della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “88, comma 7, lettera c) della l.r. 65/2014”.

4. Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 25/1998, le parole: “48, comma 4, lettera d) della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “88, comma 7, lettera i) della l.r. 65/2014”.

 

     Art. 19. Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 25/1998

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 25/1998 le parole: “di gestione dei rifiuti” sono soppresse.

 

Sezione II

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). Modifiche alla l.r. 10/2010

 

     Art. 20. Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2010

1. Al comma 4 ter dell’articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”), dopo le parole: “piani regolatori portuali” sono inserite le seguenti: “e dei piani di sviluppo aeroportuale” e le parole: “nell’ambito del piano regolatore portuale stesso” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito degli stessi piani”.

 

     Art. 21. Casi di esclusione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 10/2010 dopo le parole: “pianificazione territoriale”, sono inserite le seguenti: “urbanistica”, e dopo le parole: “suoli conseguenti” sono inserite le seguenti: “all’approvazione dei piani di cui all’articolo 5, comma 4 ter, nonché”.

 

     Art. 22. Procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 10/2010

1. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010, le parole: “e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,” sono soppresse.

2. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o il programma al procedimento di VAS specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato 1 e specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente.”.

3. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 le parole: “e le prescrizioni di cui al comma 4” sono soppresse.

 

     Art. 23. Procedura per la fase preliminare. Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 23 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 - Procedura per la fase preliminare

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente:

a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.

2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l’autorità procedente o il proponente invia all’autorità competente, con modalità telematiche, il documento preliminare e l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, avvia le consultazioni trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire i contributi. I contributi sono inviati all’autorità procedente e all’autorità competente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.

3. La consultazione si conclude entro quarantacinque giorni dall’invio del documento medesimo, salvo quanto diversamente comunicato dall’autorità competente.”.

 

     Art. 24. Consultazioni. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 25 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 - Consultazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 6, l’autorità procedente o il proponente comunica all’autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico contenente:

a) il titolo della proposta di piano o programma;

b) l’indicazione dell’autorità procedente o del proponente;

c) la data di avvio e la data di chiusura delle consultazioni;

d) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;

e) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza;

f) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

g) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza.

2. La proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’autorità competente e dell’autorità procedente, e sono depositati presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del proponente. Contestualmente la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 19, a cura dell’autorità procedente o del proponente.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della documentazione e dalla comunicazione di cui al comma 2, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare all’autorità competente e all’autorità procedente proprie osservazioni per iscritto, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.”.

 

     Art. 25. Espressione del parere motivato. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 10/2010 la parola: “novanta” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque” e le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”;

 

     Art. 26. Monitoraggio. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 10/2010

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

“4 bis. Il proponente o l’autorità procedente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell’allegato VI alla parte seconda del d.lgs.152/2006. Il monitoraggio dà atto anche del contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 74.”.

2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 29 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

“4 ter. L’autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’autorità procedente.”.

 

     Art. 27. Oggetto della disciplina. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 10/2010

1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010, le parole: “le procedure disciplinate dal titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006 di” sono sostituite dalle seguenti: “le seguenti procedure disciplinate dal titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006:”.

2. La lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

“a bis) procedimenti facoltativi di cui agli articoli 20, 21 e 26 bis del medesimo decreto, rispettivamente finalizzati all'avvio e allo svolgimento:

1) di una fase di confronto per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettali ai fini VIA;

2) di una fase di concertazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;

3) di una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale;”.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 è abrogata.

 

     Art. 28. Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 10/2010

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 10/2010, dopo le parole: “le procedure di cui al presente titolo” sono aggiunte le seguenti: “nonché di cui all'articolo 73 bis,”.

 

     Art. 29. Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 10/2010

1. All’alinea del comma 1 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 le parole: “le procedure di cui al presente titolo III” sono sostituite dalle seguenti: “le procedure di cui al presente titolo nonché di cui all'articolo 73 bis”.

2. All’alinea del comma 2 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 le parole: “le procedure di cui al presente titolo III,” sono sostituite dalle seguenti: “le procedure di cui al presente titolo nonché quelle di cui all'articolo 73 bis”.

3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 45 bis sono aggiunte le parole: “e di cui all'articolo 73 bis”.

 

     Art. 30. Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all'articolo 45 ter della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 dopo le parole: “le procedure di cui al presente titolo” sono aggiunte le seguenti: “nonché quelle di cui all'articolo 73 bis”.

2. Al comma 3 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 dopo le parole: “Le procedure di cui al presente titolo” sono aggiunte le seguenti: “e di cui all'articolo 73 bis”.

3. Al comma 4 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 dopo le parole: “delle procedure di cui al presente titolo” sono aggiunte le seguenti: “e di cui all'articolo 73 bis”.

 

     Art. 31. Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/2010

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 10/2010 le parole: “all'articolo 4, comma 4, lettera b),” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 4, comma 4, lettera b) e all’articolo 5, comma 1, lettera c)”.

 

     Art. 32. Studio di impatto ambientale. Modifiche all'articolo 50 della l.r. 10/2010

1. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 10/2010, le parole: “dell’articolo 21” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 20, 21 e 26 bis”.

 

     Art. 33. Valutazione preliminare. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 10/2010

1. La rubrica dell'articolo 58 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente: “Valutazione preliminare”.

2. Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 10/2010 le parole: “specifica istanza,” sono sostituite dalle seguenti: “specifica richiesta di valutazione”.

 

     Art. 34. Impatti ambientali interregionali. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 10/2010

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

“a) nei termini di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, nel caso della procedura di cui all'articolo 73 bis;”.

 

     Art. 35. Provvedimento autorizzatorio unico. Modifiche all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 le parole: “del provvedimento di VIA favorevole” sono sostituite dalle seguenti: “dell’esito favorevole dell’istruttoria di VIA”.

2. Il comma 4 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“4. L’autorità competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui durante i lavori della conferenza emergano motivi che ostano al rilascio di uno o più dei titoli abilitativi richiesti, l'autorità competente invia al proponente la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della l. 241/1990. Ove il proponente, nel termine previsto, non invii le proprie osservazioni l'autorità competente provvede all’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Ove il proponente, nel termine previsto, invii le proprie osservazioni, l'autorità competente provvede alla convocazione di una nuova riunione di conferenza ai fini del loro esame.”.

 

Sezione III

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalisticoambientale regionale. Modifiche alla l.r. 30/2015

 

     Art. 36. Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all'articolo 69 della l.r. 30/2015

1. Al comma 4 dell'articolo 69 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), dopo le parole: “Rete Natura 2000 ricadenti” è inserita la seguente: “interamente”.

 

     Art. 37. Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015, le parole: “ai fini della valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini della valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997, istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata,”.

2. Il comma 2 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“2. La valutazione d’incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening di incidenza o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria, secondo l’ordinamento dell’ente competente. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, condizioni d’obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni in caso di valutazione appropriata, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi.”.

 

     Art. 38. Valutazione di incidenza di interventi e progetti. Modifiche all'articolo 88 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997,” sono inserite le seguenti: “istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata,”.

2. Il comma 3 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“3. La valutazione d’incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria secondo l’ordinamento dell’ente competente, e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni ritenute necessarie. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, condizioni d’obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni nel caso di valutazione appropriata, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l’incidenza del progetto o dell’intervento sul sito stesso.”.

 

     Art. 39. Presentazione delle istanze e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo. Modifiche all'articolo 89 della l.r. 30/2015

1. Nella rubrica dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 dopo la parola: “Presentazione” sono inserite le seguenti: “delle istanze”.

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: “Ai fini della valutazione di incidenza di piani e programmi il proponente presenta all’autorità competente, come individuata ai sensi dell’articolo 87, la seguente documentazione:”.

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell’allegato G del d.p.r. 357/1997 e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a).”.

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell’allegato G del d.p.r. 357/1997, e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a).”.

 

     Art. 40. Forme semplificate e casi di esclusione. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“1. Nel rispetto delle disposizioni del d.p.r. 357/1997 e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat”, la valutazione di incidenza può essere oggetto di semplificazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che tali interventi non incidano sulla salvaguardia delle specie per le quali il sito della Rete Natura 2000 è stato individuato, come risultanti dalle eventuali misure di conservazione del sito stesso o dall’eventuale piano di gestione, oppure, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000. Tali interventi sono individuati dagli atti di governo del territorio dei comuni, di intesa con la Regione e gli enti gestori competenti, fatta salva l’individuazione di specifici casi di prevalutazione di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c).”.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“a) modalità semplificate di predisposizione e di presentazione dell’istanza di screening o di valutazione appropriata di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 91;”.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“b) casi di prevalutazione per progetti ed interventi per i quali sia stata valutata ed esclusa la possibilità di incidenze significative.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 357/1997 e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat” sono oggetto di prevalutazione gli interventi e progetti previsti in piani e programmi, a condizione che:

a) la valutazione d’incidenza, effettuata sui piani e programmi, abbia consentito la verifica dell’assenza di incidenze significative dei progetti e degli interventi in relazione al sito interessato;

b) siano conformi al piano o programma approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di valutazione del piano o programma stesso.”.

5. Al comma 4 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 le parole: “è esclusa” sono sostituite dalle seguenti: “non si effettua”.

6. Il comma 5 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale, con deliberazione, individua altresì le attività agro-silvo-pastorali per le quali si possono applicare modalità semplificate di predisposizione e di presentazione delle istanze di screening o di valutazione appropriata.”.

 

     Art. 41. Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 30/2015 le parole: “dello studio” sono sostituite dalle seguenti: “dell’istanza di screening o di valutazione appropriata”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 30/2015 le parole: “ulteriori casi di esclusione” sono sostituite dalle parole “casi di prevalutazione”.

 

     Art. 42. Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dell’istanza di valutazione di incidenza relative a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricoloforestali. Modifiche all'articolo 123 bis della l.r. 30/2015

1. Nella rubrica dell'articolo 123 bis della l.r. 30/2015 le parole: “dello studio di incidenza” sono sostituite dalle seguenti: “dell’istanza di valutazione di incidenza”.

2. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 123 bis della l.r. 30/2015 le parole: “lo studio di incidenza relativo” sono sostituite dalle seguenti: “l’istanza di screening o di valutazione appropriata di incidenza relativa”.

3. Al comma 2 dell'articolo 123 bis della l.r. 30/2015:

a) nel primo periodo le parole: “lo studio d'incidenza” sono sostituite dalle seguenti: “di valutazione d'incidenza”;

b) nel secondo periodo le parole: “lo studio d'incidenza” sono sostituite dalle seguenti: “per la valutazione d'incidenza”.

Sezione IV

Scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 36/2021

 

     Art. 43. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 36/2021

1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 13 della legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. n. 5/2016 e alla l.r. n. 20/2006), sono aggiunte le parole: “di cui all'articolo 12 bis, comma 1”.

CAPO III

Attività produttive

Sezione I

Commercio

 

     Art. 44. Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico. Modifiche all’articolo 75 della l.r. 62/2018

1. Il comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) sono soggette a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività. La SCIA non è richiesta qualora la forma speciale di vendita sia accessoria ad altra attività di vendita della medesima tipologia.”.

 

     Art. 45. Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all’ingrosso, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. Modifiche all’articolo 113 della l.r. 62/2018

1. Nella rubrica dell’articolo 113 della l.r. 62/2018, dopo le parole: “commercio al dettaglio in sede fissa,” sono inserite le seguenti: “di commercio all’ingrosso,”.

Sezione II

Consorzio ZIA

 

     Art. 46. Costituzione e partecipazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 44/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015), le parole: “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara” sono sostituite dalle seguenti: “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest”.

CAPO IV

Difesa del suolo

 

     Art. 47. Piano annuale con proiezione triennale delle attività. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2009

1. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA) la parola “100.000,00” è sostituita dalla seguente: “500.000,00”.

 

     Art. 48. Integrazione al preambolo. Modifiche alla l.r. 41/2018

1. Nei “Visto” del preambolo della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014), è inserito il seguente:

“Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);”.

CAPO V

Mobilità e infrastrutture

 

     Art. 49. Collegio dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 23/2012

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) le parole: “27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)” sono sostituite dalle seguenti: “27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)”.

 

     Art. 50. Piani regolatori portuali. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 23/2012

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 23/2012 le parole: “47 ter, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)” sono sostituite dalle seguenti: “86, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio)”.

2. Al comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 23/2012, le parole: “16 della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “18 della l.r. 65/2014”.

3. Al comma 7 dell’articolo 15 della l.r. 23/2012, le parole: “19 e 20 della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “37 e 38 della l.r. 65/2014”.

4. Al comma 10 dell’articolo 15 della l.r. 23/2012, le parole: “16 e 17 della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “18 e 19 della l.r. 65/2014”.

 

     Art. 51. Accordi di pianificazione necessari per l’approvazione dei piani regolatori portuali. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 23/2012

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 23/2012 le parole: “articolo 9 della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 10 della l.r. 65/2014” e le parole “articoli 21, 22 e 23 della l.r.1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 41, 42 e 43 della l.r. 65/2014”.

 

CAPO VI

Organizzazione e personale

SEZIONE I

Organizzazione e ordinamento del personale. Modifiche alla l.r. 1/2009

 

     Art. 52. Delega di funzioni dirigenziali. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) le parole: “non superiore a tre anni e,” sono soppresse.

 

     Art. 53. Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009:

a) nel primo periodo le parole: “di diritto privato,” sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso.

2. Al comma 1 bis dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “di diritto privato,” sono soppresse.

3. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “La sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 con dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto è utile” sono sostituite dalle seguenti: “Gli incarichi di cui ai commi 1 e 1 bis, attribuiti a dirigenti regionali, sono utili”.

4. Il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Alla cessazione del contratto il dirigente regionale conserva l’inquadramento giuridico ed economico posseduto prima della sottoscrizione dello stesso.”.

 

     Art. 54. Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009

1. Nella rubrica dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 le parole “dell’incarico” sono sostituite dalle seguenti: “dall’incarico”.

2. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 è soppresso.

3. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 sono abrogati.

 

     Art. 55. Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

“a) le modalità di reclutamento del personale tramite selezione dall’esterno”.

2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le seguenti parole: “anche attraverso l’utilizzo di modalità informatiche e digitali”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“3 bis. I bandi e gli avvisi di selezione assicurano ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di usufruire di prove sostitutive, strumenti compensativi nonché di un prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle prove, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale.”.

4. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“3 ter. Il regolamento di cui all’articolo 69 disciplina le modalità e le procedure attuative di quanto stabilito dal comma 3 bis.”.

5. Il comma 8 bis dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“8 bis. L’amministrazione, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, attiva le procedure di mobilità di cui all’articolo 27, commi 2 e 3.”.

 

     Art. 56. Requisiti generali per l'accesso. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 1/2009

1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“1. L’accesso all’impiego regionale richiede il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) essere cittadino italiano oppure, fermo restando l’adeguata conoscenza della lingua italiana:

1) essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

2) essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea (UE);

3) essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’UE privo della cittadinanza di uno stato membro dell’UE, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

4) essere cittadino di paese terzo, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

b) la maggiore età;

c) l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego;

d) il titolo di studio prescritto dal bando.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 25 è sostituito dal seguente:

“2. L’accesso all’impiego regionale di soggetti privi della cittadinanza italiana è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 38, comma 2, del d.lgs. 165/2001.”.

 

     Art. 57. Posti disponibili da coprire mediante selezione. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 1/2009

1. L’articolo 27 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 27 - Posti disponibili da coprire mediante selezione

1. I posti disponibili da coprire mediante le procedure selettive di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a), previsti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale possono essere coperti mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità.

2. Ai fini di cui all’articolo 29, comma 2, la competente struttura regionale pubblica sul sito istituzionale avviso di selezione per la copertura dei posti disponibili da ricoprire previsti nel Piano triennale dei fabbisogni con l’indicazione di eventuali requisiti specifici richiesti e, per i posti non dirigenziali, dei relativi profili professionali. Entro i trenta giorni successivi i dipendenti di altre amministrazioni possono presentare la domanda di trasferimento. Per motivate esigenze della Regione il termine di presentazione delle domande può essere ridotto a quindici giorni.

3. La verifica della professionalità posseduta in relazione ai posti da ricoprire e ai profili professionali interessati è effettuata da apposita commissione nella quale è rappresentata la struttura presso cui il dipendente deve essere assegnato. La verifica è effettuata in base ai contenuti del curriculum e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti e, per i dipendenti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, tramite colloquio.”.

 

     Art. 58. Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 29 della l.r. 1/2009, è inserito il seguente:

“9.1. La disposizione di cui all'articolo 30, comma 1 quinquies, primo periodo, del d.lgs. 165/2001 non si applica ai comandi e ai distacchi di personale regionale presso enti dipendenti, enti vigilati e aziende ed enti del servizio sanitario regionale, nonché ai comandi e ai distacchi del personale dei suddetti enti ed aziende presso la Regione.”.

 

     Art. 59. Piano delle azioni positive. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 1/2009

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

“e) prevenire situazioni di discriminazione diretta e indiretta, limitazioni alle opportunità di partecipazione alla vita aziendale e all’accesso ai meccanismi di avanzamento e progressione della carriera, nonché molestie e molestie sessuali;”.

 

Sezione II

Reclutamento speciale. Modifiche alla l.r. 32/2018

 

     Art. 60. Ambito soggettivo di applicazione. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2018

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2018 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti) le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 32/2018 le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

 

     Art. 61. Limiti assunzionali e dotazione organica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 32/2018

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 32/2018 le parole: “, stanziate ai sensi del comma 1,” sono soppresse.

 

Sezione III

Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 14/2022

 

     Art. 62. Applicazione dell’articolo 68 del CCNL Area dirigenza funzioni locali. Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 14/2022

1. L’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 2022, n. 14 (Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009) è abrogato.

CAPO VII

Programmazione e bilancio

 

     Art. 63. Previsione della clausola di neutralità finanziaria. Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 55/2008

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) è inserito il seguente:

“Art. 9 bis - Clausola di neutralità finanziaria

1. Le leggi che non contengono disposizioni idonee a comportare nuove o maggiori spese, o comunque a determinare variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali, sono corredate da un articolo rubricato “Clausola di neutralità finanziaria” e collocato in fine dell’articolato, che attesta la mancanza delle suddette disposizioni.”.

 

     Art. 64. Relazione tecnicofinanziaria. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 1/2015

1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) dopo le parole “neutralità finanziaria” sono aggiunte le seguenti “ai sensi dell’articolo 9 bis della l.r. 55/2008”.

CAPO VIII

Sanità, welfare e coesione sociale

Sezione I

Disciplina del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

 

     Art. 65. Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 bis dell’articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) le parole: “conferenza delle società della salute” sono sostituite dalle seguenti: “conferenza regionale dei sindaci”.

 

     Art. 66. Finanziamento delle Società della salute. Modifiche all’articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005 le parole: “individuati dagli enti locali consorziati” sono soppresse.

 

     Art. 67. Assetti organizzativi. Modifiche all’articolo 71 quindecies della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 71 quindecies della l.r. 40/2005 le parole: “articolo 71 bis, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 71 bis, comma 3 ter”.

2. Il comma 5 dell’articolo 71 quindecies della l.r. 40/2005 è abrogato.

3. Al comma 6 dell’articolo 71 quindecies della l.r. 40/2005 le parole: “si avvalgono delle” sono sostituite dalle seguenti: “utilizzano”.

 

     Art. 68. Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale. Modifiche all’articolo 76 quater della l.r. 40/2005

1. Alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 76 quater della l.r. 40/2005 le parole: “ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) ed e), della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 ( (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario)” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2021, n. 46/R”.

 

     Art. 69. Elenco regionale. Modifiche all’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 le parole: “ai sensi della l.r. 25/2001” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario)”.

2. Al comma 4 dell’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 le parole: “di cui all'articolo 5 della l.r. 25/2001” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 10 della l.r. 83/2019”.

 

     Art. 70. Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Sostituzione dell’articolo 101 bis della l.r. 40/2005

1. L’articolo 101 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente

“Art. 101 bis - Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale

1. L’ESTAR può espletare concorsi e procedure selettive in forma unificata per il reclutamento del personale delle aziende sanitarie e delle società della salute comprese in ciascuna area vasta. In tale ipotesi si applica la normativa concorsuale vigente per il personale del servizio sanitario, fatto salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) le funzioni relative alla scelta ed alla designazione del presidente e dei componenti delle commissioni, che la disciplina vigente attribuisce rispettivamente al direttore generale e al collegio di direzione dell'azienda sanitaria, sono attribuite al direttore generale ed al collegio di direzione dell’azienda sanitaria o al direttore della società della salute che per prima ha richiesto l’espletamento del concorso;

b) il presidente ed i componenti delle commissioni per i sorteggi di componenti delle commissioni esaminatrici sono individuati tra il personale amministrativo delle aziende sanitarie e delle società della salute dell’area vasta e dell'ESTAR;

c) i presidenti delle commissioni esaminatrici e quei componenti delle stesse che la disciplina vigente prevede vengano nominati tra il personale in servizio nella singola azienda sono individuati tra il personale in servizio nelle aziende sanitarie e nelle società della salute dell’area vasta;

d) le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente amministrativo delle aziende sanitarie e delle società della salute dell’area vasta oppure dell’ESTAR.

2. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni espletate dall'ESTAR, ancorché in forma non unificata, sono utilizzate da tutte le aziende sanitarie e le società della salute comprese nell'area vasta. Alle graduatorie possono attingere anche le aziende sanitarie e le società della salute delle altre aree vaste.”.

Sezione II

Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. Modifiche alla l.r. 40/2021

 

     Art. 71. Nomina della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 40/2021

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2021 n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs.31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96729/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”. Abrogazione della l.r. 32/2003), le parole: “e comunque, non oltre la data della sua naturale scadenza” sono soppresse.

 

CAPO IX

Urbanistica. Modifiche alla l.r. 65/2014

 

     Art. 72. Attività edilizia libera. Modifiche all’articolo 136 della l.r. 65/2014

1. Alla fine del comma 4 bis dell’articolo 136 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) sono aggiunte le seguenti parole: “, ferma restando l’acquisizione dei pareri, nulla osta o altri atti di assenso necessari ai fini della realizzazione di tali interventi, ivi compresi quelli previsti dal Codice”.

 

CAPO X

Autorità per la partecipazione

 

     Art. 73. Autorità per la partecipazione. Valutazione ed orientamenti del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2013

1. Al comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), le parole: “ed all’elaborazione ed approvazione di orientamenti da offrire alla valutazione della commissione consiliare competente.” sono soppresse.

 

CAPO XI

Norme finali

 

     Art. 74. Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 75. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.