§ 6.1.319 - L.R. 23 luglio 2012, n. 40.
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:23/07/2012
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Riferimenti normativi
Art. 2.  Composizione e nomina del collegio
Art. 3.  Pareri obbligatori
Art. 4.  Altri compiti del collegio
Art. 5.  Modalità di esercizio delle funzioni
Art. 6.  Funzionamento del collegio
Art. 7.  Elenco regionale dei revisori dei conti
Art. 8.  Durata della carica
Art. 9.  Responsabilità
Art. 10.  Indennità e rimborso spese
Art. 11.  Cause di esclusione ed incompatibilità
Art. 12.  Norme di rinvio e transitorie
Art. 13.  Norma finanziaria
Art. 13 bis.  Norma transitoria


§ 6.1.319 - L.R. 23 luglio 2012, n. 40.

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.

(B.U. 1 agosto 2012, n. 41)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall’articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012);

Visto l’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);

Vista la deliberazione della sezione delle autonomie della Corte dei conti 8 febbraio 2012 che individua i criteri per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti delle regioni;

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, all’articolo 4 della l.r. 66/2011, ha disposto l’istituzione di un collegio regionale dei revisori dei conti, rinviandone la disciplina ad una successiva legge regionale;

2. Tale previsione si pone in correlazione a quanto stabilito dal d.l. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, che all’articolo 14, comma 1, lettera e), ha previsto l’istituzione di un collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica delle regioni;

3. La Regione intende consolidare e sviluppare, mediante tale organismo di controllo, gli elementi di trasparenza e di correttezza della propria gestione contabile, finanziaria ed economica che contraddistinguono da sempre positivamente, nel panorama nazionale, la propria azione di governo;

4. A tal fine si ritiene opportuno attribuire al collegio compiti consultivi obbligatori sulla complessiva manovra finanziaria regionale, che si esplica attraverso la legge finanziaria e la legge di bilancio, nonché sulle successive variazioni e sul rendiconto, che vengono presentate contemporaneamente all’approvazione del Consiglio regionale e che dovranno pertanto essere necessariamente correlate, a pena di irricevibilità, dal parere del collegio e dal riscontro delle conseguenti determinazioni da parte della Giunta regionale;

5. La necessità di correlare le suddette proposte di legge alle indicazioni scaturenti dal semestre europeo ed alle conseguenti disposizioni governative, unitamente all’esigenza di assicurare il necessario periodo decisionale al Consiglio regionale, impongono di contenere al massimo i tempi procedurali per la predisposizione degli atti e quindi di prevedere che i pareri del collegio siano resi nel termine massimo di venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento;

6. In correlazione a quanto sopra viene, tuttavia, imposto alla Giunta regionale di assicurare l’informata e documentata partecipazione del collegio alla fase preparatoria degli atti su cui esso è chiamato ad esprimersi, rendendo così effettivamente possibile l’espressione del parere finale in tempi relativamente brevi;

7. Si ritiene inoltre di attribuire al collegio ulteriori e non meno rilevanti compiti di controllo, verifica e proposta, con particolare riferimento agli interventi attinenti al patto di stabilità ed ai costi della contrattazione integrativa;

8. La legge prevede inoltre espressamente che il collegio dialoghi con la Giunta regionale e con le commissioni consiliari, quale organismo di controllo collaborativo, e possa accedere agli atti contabili ed ai bilanci degli enti ed agenzie regionali nell’interesse generale del sistema economico e finanziario complessivo;

9. La nomina dei componenti del collegio, a totale garanzia della loro indipendenza professionale, è rimessa ad una estrazione a sorte all’interno di un elenco costituito sulla base ed in conformità ai requisiti indicati, per questo genere di organismi, dalla Corte dei conti; il vincolo della non immediata rinominabilità e le disposizioni sulla ineleggibilità ed incompatibilità completano il quadro dell’assoluta garanzia di indipendenza del giudizio;

10. La retribuzione, parametrata all’indennità del Presidente della Giunta regionale, è contenuta all’interno dei parametri stabiliti dalla normativa statale per i revisori degli enti locali, risultando anzi inferiore a quanto previsto per gli enti di maggiori dimensioni;

11. Si ritiene opportuno prevedere infine, in prima attuazione, che l’avvio dell’attività del collegio avvenga a partire da una data certa coincidente con l’inizio di un anno solare e contabile e cioè dal 1° gennaio 2013;

11 bis. Si introduce la previsione della possibilità di attribuire allo stesso collegio, con delibera della Giunta regionale e a far data dall’esercizio finanziario 2015, anche la funzione di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) in materia di certificazione di alcuni aspetti e procedure dirimenti della gestione sanitaria accentrata realizzata presso la Regione, funzione sinora svolta internamente ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2012, n. 805, stante la riconosciuta terzietà del collegio, i cui componenti sono nominati mediante estrazione a sorte, disponendo un conseguente incremento delle indennità solo in caso di effettivo esercizio anche della suddetta funzione [1].

Approva la presente legge

 

Art. 1. Riferimenti normativi

1. La presente legge disciplina il collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, di seguito denominato collegio, istituito dall’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

     Art. 2. Composizione e nomina del collegio

1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco di cui all’articolo 7.

2. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

 

     Art. 3. Pareri obbligatori

1. Il collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale, e sui relativi allegati. [Il parere del collegio è allegato, a pena di irricevibilità, alle proposte di legge all’atto del loro deposito presso il Consiglio regionale [2]].

2. Il parere sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, e sui relativi allegati, esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all’anno precedente, delle disposizioni della legge finanziaria e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni.

3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Nel preambolo delle leggi di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio e di rendiconto sono indicati l’avvenuto adeguamento al parere del collegio oppure la motivazione del mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere [3].

5. I pareri del collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle proposte di legge di cui al comma 1 e contestualmente trasmessi alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. Decorso tale termine si prescinde dal parere [4].
6. La Giunta regionale e il Consiglio regionale favoriscono l’attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l’informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio [5].

 

     Art. 4. Altri compiti del collegio

1. Il collegio, oltre a quanto previsto all’articolo 3:

a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

c) vigila sulla corretta certificazione degli obbiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto degli equilibri di finanza pubblica del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) [6];

d bis) svolge il ruolo di organo di controllo interno per la relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili della Regione [7];

e) su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all’ordinamento contabile e finanziario della Regione;

f) riferisce alla Giunta regionale ed alla commissione di controllo del Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

1 bis. A decorrere dall’esercizio 2015, al collegio può inoltre essere attribuita, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all’articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). La deliberazione di cui al presente comma individua anche le risorse professionali che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del collegio per l’esercizio di tale funzione, nonché tutti i correlati oneri finanziari a carico del bilancio regionale [8].

1 ter. Gli adempimenti conseguenti all’attribuzione della funzione di cui al comma 1 bis, riguardano esclusivamente l’esercizio in cui la funzione è attribuita e gli esercizi successivi. Tutti gli adempimenti relativi agli esercizi precedenti restano regolati secondo la disciplina in essere prima dell’entrata in vigore del presente comma [9].

2. Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

 

     Art. 5. Modalità di esercizio delle funzioni

1. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione e degli enti dipendenti nei modi e nei limiti previsti per l’accesso da parte dei consiglieri regionali.

2. Il collegio può, e deve se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni consiliari dedicate all’approvazione delle leggi di cui all’articolo 3, comma 1. A tal fine, sono trasmessi al collegio gli ordini del giorno delle sedute della Giunta regionale e delle commissioni consiliari [10].

3. La Giunta regionale assicura al collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti e fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, anche in relazione agli enti dipendenti.

3 bis. Il Consiglio regionale assicura al collegio, tramite i propri uffici, la comunicazione degli emendamenti approvati dall’aula agli atti sui quali il collegio ha espresso il proprio parere [11].

 

     Art. 6. Funzionamento del collegio

1. Le funzioni del collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

2. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente del collegio più anziano di età [12].

4. I singoli componenti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l’obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.

5. Il collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e verifiche effettuate e delle decisioni adottate.

6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

7. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

 

     Art. 7. Elenco regionale dei revisori dei conti

1. Ai fini dell’articolo 2, è istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Toscana.

2. Possono essere iscritti all’elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.

2 bis. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del collegio, un avviso pubblico per la costituzione dell’elenco nel quale sono specificati i criteri per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco stesso, nonché per l’estrazione a sorte [13].

 

     Art. 8. Durata della carica

1. Il collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili [14].

1 bis. Non sono considerati rinominabili, ai fini del comma 1, coloro che hanno ricoperto l’incarico nel precedente mandato per un periodo di tempo superiore alla metà della durata naturale dell’incarico [15].

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall’incarico in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza;

c) revoca.

4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall’albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale, previo contraddittorio con l’interessato, per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.

 

     Art. 9. Responsabilità

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

 

     Art. 10. Indennità e rimborso spese

1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari al 27 per cento dell’indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale, maggiorata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri [16].

2. Nei casi di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, l’indennità è proporzionalmente ridotta.

2 bis. Nel caso di esercizio effettivo delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 1 bis, l’indennità di cui al comma 1 è elevata al 42 per cento dell’indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale, maggiorata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri [17].

3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni. Spetta altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro per l'utilizzo del mezzo proprio [18].

 

     Art. 11. Cause di esclusione ed incompatibilità

1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non sono nominabili nell’incarico di componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile.

2. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 11 della l.r. 5/2008, sono incompatibili con l’incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3. I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

 

     Art. 12. Norme di rinvio e transitorie

1. Al procedimento di nomina si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008, relative alle limitazioni per l’esercizio degli incarichi [19].

2. In sede di prima applicazione, l’elenco di cui all’articolo 7 è costituito entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed il Consiglio regionale nomina i componenti del collegio entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell’elenco.

3. Il collegio nominato ai sensi del comma 2 entra nell’esercizio delle sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 

     Art. 13. Norma finanziaria [20]

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 90.000,00 per l'anno 2014 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2015 e 2016.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e pluriennale a legislazione vigente 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
ANNO 2014

In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 10.000,00.

In aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”, per euro 10.000,00.

ANNO 2015

In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 20.000,00.

In aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”, per euro 20.000,00.

ANNO 2016

In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 20.000,00.

In aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”, per euro 20.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi e per l’eventuale attuazione dell’articolo 10, comma 2 bis, si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 13 bis. Norma transitoria [21]

1. Il collegio in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo prosegue il suo mandato fino al compimento del quinquennio dall’entrata nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 3.


[1] Punto aggiunto dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2014, n. 68.

[2] Periodo abrogato dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 2017, n. 24.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 2017, n. 24.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 2017, n. 24.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2014, n. 68.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[7] Lettera inserita dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74.

[8] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 12 novembre 2014, n. 68.

[9] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 12 novembre 2014, n. 68.

[10] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 12 novembre 2014, n. 68.

[11] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 12 novembre 2014, n. 68.

[12] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2014, n. 68.

[13] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2017, n. 24.

[14] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 12 novembre 2014, n. 68.

[15] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 26 maggio 2017, n. 24.

[16] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 12 novembre 2014, n. 68, dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[17] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 12 novembre 2014, n. 68, già modificato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[18] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 88.

[19] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 maggio 2017, n. 24.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 12 novembre 2014, n. 68.

[21] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 12 novembre 2014, n. 68.