§ 2.1.339 - L.R. 21 luglio 2020, n. 63.
Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:21/07/2020
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2009
Art. 2.  Dirigenti con contratto a tempo determinato. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2009
Art. 3.  Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall’incarico. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009
Art. 4.  Incarichi di responsabile di settore. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 1/2009
Art. 5.  Piano dei fabbisogni di personale. Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 1/2009
Art. 6.  Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009
Art. 7.  Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2009
Art. 8.  Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009
Art. 9.  Incarichi extra impiego autorizzabili. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 1/2009
Art. 10.  Piano delle azioni positive. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 1/2009
Art. 11.  Soggetti proponenti e durata del piano delle azioni positive. Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 1/2009
Art. 12.  Informazioni sulle azioni positive e rapporto sulla situazione del personale. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 1/2009
Art. 13.  Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 1/2009
Art. 14.  Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 1/2009
Art. 15.  Reclutamento di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 38/2019
Art. 16.  Graduatorie concorsuali. Abrogazione dell’articolo 2 della l.r. 38/2019
Art. 17.  Nomina del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 4/2008
Art. 18.  Disposizioni transitorie
Art. 19.  Norma finanziaria
Art. 20.  Entrata in vigore


§ 2.1.339 - L.R. 21 luglio 2020, n. 63.

Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 38/2019 e 4/2008.

(B.U. 24 luglio 2020, n. 72)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z). dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 28 giugno 2019, n. 38 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l.r. 1/2009);

Preso atto che la Commissione per le pari opportunità non ha espresso il parere obbligatorio di competenza;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantirne la coerenza con i principi sanciti dalla normativa nazionale, si modifica la disciplina relativa ai requisiti di accesso alla dirigenza;

2. Al fine di armonizzare le modifiche apportate dalla presente legge alla l.r. 1/2009 in materia di decorrenze delle nomine dei vertici amministrativi con le correlate disposizioni della l.r. 4/2008, si introduce una modifica della predetta l.r. 4/2008 concernente la tempistica della nomina del Segretario generale del Consiglio regionale;

3. Nell’ottica di mantenere i livelli di efficienza delle strutture organizzative assicurandone la continuità di funzionamento in aderenza al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sono compiutamente definite le decorrenze degli incarichi di Direttore generale, direttori e dirigenti della Giunta regionale nella fase di avvicendamento degli incarichi stessi;

4. Al fine di assicurare l’adeguamento delle disposizioni relative al piano dei fabbisogni di personale a quanto previsto dal d.lgs. 165/2001, si provvede alla riformulazione delle relative previsioni;

5. Al fine di agevolare lo svolgimento di procedure concorsuali bandite dalla Regione Toscana e dagli enti dipendenti, in coerenza con quanto previsto dalla legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo) e, in particolare, dall'articolo 3, sono disciplinate nuove modalità per lo svolgimento degli incarichi di componente delle commissioni di concorso volte ad accelerare le procedure assunzionali e favorire il ricambio generazionale;

6. In aderenza a quanto disposto dall’articolo 35, comma 5 ter, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), si provvede a definire i termini di validità delle graduatorie concorsuali rinviando alla normativa nazionale. Si abrogano altresì le disposizioni della l.r. 38/2019 in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali della Regione Toscana e dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) in quanto superate dall’articolo 1, comma 148, della stessa l. 160/2019;

7. Nell’ottica di assicurare un sempre maggiore impegno dell’amministrazione nel garantire le pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, nell’accesso al lavoro e nella determinazione delle condizioni di lavoro, si disciplinano le modalità di adozione del piano delle azioni positive, in coerenza con la normativa nazionale e, in particolare, con la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 26 giugno 2019, n. 2 (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche);

8. Per esigenze di continuità amministrativa, si dettano disposizioni transitorie relativamente ai termini di durata dei contratti dei dirigenti a tempo determinato ed in ordine alla decorrenza dell’efficacia delle disposizioni sulle nuove modalità di svolgimento degli incarichi di componente delle commissioni di concorso;

9. Al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge e di quelle del relativo regolamento attuativo, garantendo l’organicità della complessiva disciplina, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2009

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituito dal seguente:

“2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso, cui possono partecipare i soggetti, muniti di laurea magistrale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale;

b) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione;

c) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

d) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni.”.

 

     Art. 2. Dirigenti con contratto a tempo determinato. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2009

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 1/2009, sono aggiunte le parole: “o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 1/2009 le parole: “, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1,” sono soppresse.

 

     Art. 3. Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall’incarico. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009

1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Il Direttore generale resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore generale, che viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla proclamazione. I direttori restano in carica fino alla data di decorrenza degli incarichi dei nuovi direttori, che sono conferiti dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale.”.

 

     Art. 4. Incarichi di responsabile di settore. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 bis dell’articolo 17 della l.r. 1/2009 le parole: “, e fino a tale data sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti” sono sostituite dalle seguenti: “. Per tale periodo e, comunque, fino alla data di decorrenza degli incarichi conferiti ai nuovi responsabili di settore, sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti”.

 

     Art. 5. Piano dei fabbisogni di personale. Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 1/2009

1. L’articolo 23 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 Piano dei fabbisogni di personale

1. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, approva, con deliberazione da adottarsi annualmente, il piano triennale dei fabbisogni di personale.

2. Il direttore competente in materia di personale provvede annualmente all’attuazione del piano di cui al comma 1, previa comunicazione al Comitato di direzione.”.

 

     Art. 6. Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009

1. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Con il regolamento di cui all’articolo 69 sono disciplinate:

a) le modalità di assunzione agli impieghi;

b) le procedure di selezione per l’assunzione a tempo determinato e indeterminato;

c) le categorie riservatarie e le preferenze;

d) le modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e da tempo pieno a tempo parziale;

e) la composizione, le modalità di nomina, gli adempimenti e i compensi dei componenti, interni ed esterni, delle commissioni esaminatrici per le procedure di selezione di cui alla lettera b);

f) i compensi dei comitati di vigilanza eventualmente costituiti per collaborare con le commissioni esaminatrici di cui alla lettera e), per gli adempimenti relativi allo svolgimento delle prove scritte.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“2 bis. Gli incarichi di presidente, di componente e di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al comma 2, lettera e), conferiti a dipendenti della Regione Toscana, si intendono svolti per ragioni di servizio, si considerano utili ai fini del computo dell’orario giornaliero e non sono remunerati, fatta salva la possibilità per i dipendenti stessi di optare per lo svolgimento degli incarichi come attività extra impiego remunerata.”.

3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“2 ter. Gli incarichi di cui al comma 2 bis sono conferiti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, previa comunicazione al Comitato di direzione.”.

4. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“2 quater. Gli incarichi di presidente, di componente e di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al comma 2, lettera e), possono essere conferiti anche a personale collocato in quiescenza, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 11, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo).”.

 

     Art. 7. Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2009

1. Il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“2. I termini di validità delle graduatorie delle selezioni pubbliche sono definiti in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale di riferimento.”.

 

     Art. 8. Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009

1. Al comma 9 bis dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 le parole: “, che non può superare la durata della legislatura.” sono sostituite dalle seguenti: “e non può superare cinque anni. L’assegnazione temporanea è rinnovabile una sola volta.”.

2. Al comma 9 ter dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 le parole: “, che non può superare la durata della legislatura.” sono sostituite dalle seguenti: “e non può superare cinque anni. L’assegnazione temporanea è rinnovabile una sola volta.”.

 

     Art. 9. Incarichi extra impiego autorizzabili. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 1/2009

1. Al comma 5 dell’articolo 33 della l.r. 1/2009 le parole: “I soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, di cui ai commi 3 e 4, effettuano” sono sostituite dalle seguenti: “Il dirigente competente in materia di attività extra impiego effettua”.

 

     Art. 10. Piano delle azioni positive. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 1/2009

1. La rubrica dell’articolo 36 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “Piano delle azioni positive”.

2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale approva, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il piano delle azioni positive diretto specificamente a:”.

3. Il comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il piano di cui al comma 1 si applica ai dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale.”.

 

     Art. 11. Soggetti proponenti e durata del piano delle azioni positive. Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 1/2009

1. L’articolo 37 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 37 Soggetti proponenti e durata del piano delle azioni positive

1. Il piano delle azioni positive ha durata triennale ed è aggiornato annualmente in coerenza con il piano della qualità della prestazione organizzativa disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 69.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle proposte formulate dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 165/2001, in raccordo con il Consigliere regionale di parità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), con la Commissione regionale per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità) e con le strutture regionali competenti in materia.

3. Il piano delle azioni positive è trasmesso al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità ed è portato a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali.”.

 

     Art. 12. Informazioni sulle azioni positive e rapporto sulla situazione del personale. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 1/2009

1. Il comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 1/2009 è abrogato.

 

     Art. 13. Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 1/2009

1. Al comma 8 dell’articolo 42 della l.r. 1/2009 le parole: “, tenuto conto della analoga determinazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale,” sono soppresse.

 

     Art. 14. Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 1/2009

1. Al comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 le parole: “, tenuto conto dell’analoga determinazione della Giunta regionale,” sono soppresse.

 

     Art. 15. Reclutamento di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 38/2019

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2019, n. 38 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l.r. 1/2009), è abrogato.

 

     Art. 16. Graduatorie concorsuali. Abrogazione dell’articolo 2 della l.r. 38/2019

1. L’articolo 2 della l.r. 38/2019 è abrogato.

 

     Art. 17. Nomina del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 4/2008

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 è sostituito dal seguente:

“2. Il Segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, e resta in carica fino alla nomina del nuovo Segretario generale, che viene effettuata entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Ufficio di presidenza.”.

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie

1. I contratti a tempo determinato di cui all’articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle modifiche disposte dall’articolo 2.

2. La disposizione di cui all’articolo 28, comma 2, della l.r. 1/2009, come modificato dall’articolo 7 della presente legge, si applica anche alle graduatorie delle selezioni pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022).

 

     Art. 19. Norma finanziaria

1. Gli oneri per il finanziamento dei compensi di cui all’articolo 24, comma 2, lettere e) ed f), della l.r. 1/2009, come sostituite dall’articolo 6, comma 1, sono stimati in euro 191.000,00 per l’anno 2020 ed euro 77.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse già previste negli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022.

2. Dagli articoli 15 e 16, di modifica alla l.r. 38/2019, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3. Agli oneri di cui al comma 1 per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 20. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.