§ 2.1.328 - L.R. 29 giugno 2018, n. 32.
Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:29/06/2018
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Ambito soggettivo di applicazione
Art. 2.  Procedure per il reclutamento e lo scorrimento della graduatoria
Art. 3.  Limiti assunzionali e dotazione organica
Art. 4.  Enti dipendenti
Art. 5.  Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti. Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 1/2009
Art. 6.  Assegnazione temporanea. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2009
Art. 7.  Norma finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 2.1.328 - L.R. 29 giugno 2018, n. 32.

Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti.

(B.U. 11 luglio 2018, n. 28)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e in particolare l'articolo 20;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale");

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA");

Vista la nota del 7 maggio 2018 trasmessa dalla Commissione regionale per le pari opportunità;

 

Considerato quanto segue:

1. Al fine di consentire il superamento del precariato, la Regione intende attivare, per il triennio 2018-2020, le procedure speciali di reclutamento di cui all'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017, avendo effettuato una preventiva ricognizione sul personale titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato e altre forme di rapporto di lavoro flessibile che, alla data del 31 dicembre 2017, ha maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto e che risulta in possesso dei requisiti necessari per il potenziale accesso alle procedure di reclutamento speciale a tempo indeterminato;

2. La procedura di reclutamento speciale avverrà nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale, nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

3. Le procedure speciali di reclutamento di personale a tempo indeterminato non sono applicabili al personale a tempo determinato o titolare di contratti di lavoro flessibile assunto per le strutture di supporto agli organi di governo della Regione e agli organismi politici del Consiglio regionale di cui alla l.r. 1/2009, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del d.lgs. 75/2017;

4. A far data dal 1° gennaio 2012 il personale dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è transitato nel ruolo organico della Giunta regionale, ivi compresi i dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato con la medesima Agenzia, in forza di quanto previsto dall'articolo 13 della l.r. 60/1999, e pertanto la procedura di reclutamento speciale attivata dalla Regione Toscana riguarda anche il personale che ha prestato servizio a tempo determinato presso ARTEA;

5. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle procedure di reclutamento speciale del personale a tempo determinato dei centri per l’impiego, di prossimo trasferimento nel ruolo regionale ai sensi dell’articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che saranno oggetto di specifica disciplina nell’ambito della legge di riordino della funzione relativa ai servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro;

6. Al fine di garantire l’uniformità di applicazione della disciplina in materia di procedure di reclutamento speciale da parte degli enti dipendenti della Regione di cui all'articolo 50 dello Statuto, appare necessario definire, con apposite linee di indirizzo, limiti e condizioni per l'attivazione delle suddette procedure;

7. È necessario riferirsi, per quanto inerente alle modalità e procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, a quanto previsto in materia dalle disposizioni di cui al capo II, sezione I, del d.p.g.r. 33/R/2010;

8. Alla luce della normativa vigente e della più recente giurisprudenza contabile, la capacità assunzionale della pubblica amministrazione è determinata avendo a riferimento il valore delle cessazioni del personale a tempo indeterminato dell’anno precedente, calcolata applicando la percentuale di turnover utilizzabile secondo la normativa vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione, cui si sommano gli eventuali resti assunzionali rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo la normativa vigente nell’anno di riferimento e non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione: al fine di consentire un'ottimale programmazione del fabbisogno di personale per l’intero sistema regionale, occorre prevedere la quantificazione della capacità assunzionale complessiva e la ripartizione sulla base delle specifiche esigenze organizzative di ciascun ente;

9. Al fine di implementare la flessibilità nell'utilizzo degli istituti inerenti alla mobilità del personale, si disciplina l'istituto dell'assegnazione temporanea di personale, in coerenza con la normativa statale di riferimento, da e verso l'amministrazione regionale;

10. È infine opportuno disporre l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell’urgenza a provvedere ad avviare la procedura per il reclutamento speciale di personale a tempo indeterminato;

11. La Commissione regionale per le pari opportunità ha ritenuto di non esprimere il parere obbligatorio in quanto la proposta di legge non riguarda i profili attinenti al rispetto ed alla promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e di non discriminazione tra i generi;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Ambito soggettivo di applicazione

1. La Regione Toscana fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della quota di risorse finanziarie definita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, può immettere in ruolo a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che [1]:

a) risulta in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato in Regione Toscana;

b) ha espletato una procedura per esami e/o titoli di cui al capo II, sezione I, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”), a tempo determinato o indeterminato, o analoga procedura presso altra amministrazione pubblica;

c) ha maturato al 31 dicembre 2021, alle dipendenze della Regione Toscana e/o dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni [2].

2. Ai fini del computo di cui al comma 1, lettera c), il periodo di servizio è calcolato sulla base della frazione convenzionale di 365 giorni per ciascun anno, per un totale di almeno 1.095 giorni di effettiva vigenza del contratto di lavoro.

3. Ferma restando la necessaria titolarità di almeno un rapporto a tempo determinato con l'amministrazione regionale, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini del computo del periodo utile di servizio viene considerato anche l'eventuale periodo di vigenza di contratti riconducibili alla collaborazione coordinata e continuativa.

4. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono immessi in ruolo nella categoria professionale nella quale hanno maturato la maggiore anzianità di servizio con contratto a tempo determinato.

5. Le procedure di reclutamento a tempo indeterminato di cui al comma 1 non si applicano al personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile, assunto per le strutture di supporto agli organi di governo della Regione e agli organismi politici del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

 

     Art. 2. Procedure per il reclutamento e lo scorrimento della graduatoria

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione relativa alla programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 23 della l.r. 1/2009, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, definisce i termini e le concrete modalità operative inerenti alla procedura di reclutamento speciale di cui alla presente legge.

2. Ai fini dell'immissione in ruolo di personale a tempo indeterminato, la Regione procede alla formazione di apposita graduatoria, previa indizione di avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

3. La graduatoria di cui al comma 2 è formata secondo il criterio di cui all'articolo 20, comma 12, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Nella formazione della graduatoria si tiene conto altresì dei seguenti criteri, definiti in ordine progressivo di priorità:

a) anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro a tempo determinato prestati in Regione Toscana e ARTEA;

b) idoneità in una graduatoria concorsuale a tempo indeterminato nella categoria corrispondente a quella di assunzione attraverso la procedura di reclutamento speciale;

c) titolarità di contratto di lavoro a tempo determinato alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2.

4. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, del d.p.g.r. 33/R/2010.

5. Le assunzioni sono effettuate sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 [3].

6. Il personale immesso in ruolo ai sensi della presente legge è assegnato alle strutture regionali sulla base delle esigenze organizzative dell’amministrazione.

 

     Art. 3. Limiti assunzionali e dotazione organica

1. Il finanziamento della spesa relativa alla procedura di reclutamento speciale per gli anni 2018-2020 avviene con l'utilizzo di una quota delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, stanziate per il finanziamento dei contratti a tempo determinato del personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, con esclusione di quelli a supporto degli organi politici, e calcolate in misura corrispondente alla media degli stanziamenti del triennio 2015-2017, oltre che con risorse finanziarie provenienti dallo spazio occupazionale ordinario, fatta salva la quota non inferiore al 50 per cento destinata alla copertura del fabbisogno di personale tramite reclutamento ordinario [4].

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi annualmente, sono definiti:

a) la quota di risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 e la quota di risorse provenienti dallo spazio occupazionale ordinario, destinate al finanziamento del reclutamento speciale;

b) l'incremento dei posti in dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale immesso in ruolo con l'utilizzo della quota di risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, stanziate per il finanziamento dei contratti a tempo determinato delle categorie, con esclusione di quelli a supporto degli organi politici.

3. Le risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, stanziate ai sensi del comma 1, sono stabilmente ridotte in misura corrispondente alla quota destinata al finanziamento della spesa per il reclutamento speciale di personale a tempo indeterminato.

4. L'incremento dei posti nella dotazione organica del Consiglio regionale ai sensi del comma 2, lettera b), viene disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5. Le deliberazioni di cui ai commi 2 e 4 sono adottate, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del d.lgs 75/2017, previa certificazione da parte del Collegio dei revisori circa la sostenibilità a regime della spesa relativa alle procedure speciali di reclutamento di cui alla presente legge.

 

     Art. 4. Enti dipendenti

1. La presente legge si applica anche agli enti dipendenti della Regione di cui all'articolo 50 dello Statuto, che possono procedere all'attivazione delle procedure speciali di reclutamento nel rispetto dei piani di fabbisogno di ciascun ente e nel limite delle risorse finanziarie utilizzabili.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite apposite linee di indirizzo inerenti l'attivazione delle procedure speciali di reclutamento per gli enti dipendenti di cui al comma 1.

3. Gli enti di cui al comma 1, che nel triennio 2015-2017 non hanno iscritto in bilancio le risorse di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 possono procedere al finanziamento del reclutamento speciale riducendo stabilmente e in misura corrispondente le risorse destinate a collaborazioni e prestazioni esterne di natura intellettuale, calcolate con riferimento alla media degli stanziamenti del triennio 2015-2017.

 

     Art. 5. Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti. Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“Art. 22 bis Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti

1. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, la capacità assunzionale propria e degli enti dipendenti, nel rispetto della normativa vigente e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile. La capacità assunzionale complessiva è ripartita in relazione alle specifiche esigenze organizzative di ciascun ente.”

 

     Art. 6. Assegnazione temporanea. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2009

1. La rubrica dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione”.

2. Dopo il comma 9 dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 sono inseriti i seguenti:

“9 bis. La Regione, sulla base di appositi protocolli, può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’Amministrazione, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, previo assenso del personale interessato. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico dell’ente o impresa a cui il personale regionale è assegnato. La durata dell’assegnazione temporanea è definita entro il periodo di vigenza del protocollo, che non può superare la durata della legislatura.

9 ter. La Regione, sulla base di appositi protocolli, può utilizzare personale in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale. La durata dell’assegnazione temporanea è definita entro il periodo di vigenza del protocollo, che non può superare la durata della legislatura.

9 quater. Il posto in dotazione organica del dipendente regionale in assegnazione temporanea resta indisponibile per tutta la durata della stessa. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 18 bis.”.

 

     Art. 7. Norma finanziaria

1. Gli oneri per il finanziamento della procedura speciale di reclutamento di cui alla presente legge, finanziata secondo le modalità previste dall'articolo 3, sono stimati in euro 813.000,00 per l'anno 2018, euro 1.087.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.243.000,00 per l'anno 2020, la cui copertura finanziaria è assicurata a valere sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Alinea già modificato dall'art. 2 della L.R. 12 ottobre 2018, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[2] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[3] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[4] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.