§ 5.4.306 - L.R. 1 ottobre 2021, n. 36.
Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:01/10/2021
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Modifiche al preambolo della l.r. 5/2016
Art. 2.  Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 5/2016
Art. 3.  Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2016
Art. 4.  Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione. Inserimento dell’ articolo 2 bis nella l.r. 5/2016
Art. 5.  Inserimento dell’allegato A nella l.r. 5/2016
Art. 6.  Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione. Inserimento dell’ articolo 2 ter nella l.r. 5/2016
Art. 7.  Potere di vigilanza della Regione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 5/2016
Art. 8.  Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 5/2016
Art. 9.  Approvazione dei progetti degli interventi. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 5/2016
Art. 10.  Autorizzazioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2016
Art. 11.  Norme transitorie per le acque reflue urbane. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006
Art. 12.  Disposizioni finali
Art. 13.  Disposizioni transitorie
Art. 14.  Norma finanziaria
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 5.4.306 - L.R. 1 ottobre 2021, n. 36.

Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006.

(B.U. 6 ottobre 2021, n. 88)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettera c), e l'articolo 44 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l’articolo 124, comma 6;

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Vista la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali);

Considerato quanto segue:

1. La direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, le cui disposizioni sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), abrogato dal d.lgs. 152/2006, disciplina, a livello europeo, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane al fine di definire i requisiti di tali scarichi e i tempi di adeguamento;

2. La successiva direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, anch'essa recepita dal d.lgs. 152/2006, persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili; in una tale prospettiva la piena attuazione della direttiva 91/271/CE, costituisce una condizione preliminare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, la Regione Toscana ha predisposto specifiche disposizioni, in particolare con l'emanazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e della legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali);

4. All'interno del territorio regionale, sono infatti ancora presenti:

a) scarichi di acque reflue recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati compresi tra i duecento e i duemila abitanti equivalenti, c.d. “piccoli agglomerati”, non soggetti alle disposizioni della direttiva 91/271/CEE, ma che necessitano, per il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali, di interventi puntuali relativi al servizio idrico integrato come disciplinati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”);

b) scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati maggiori o uguali a duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati maggiori o uguali a diecimila abitanti equivalenti, soggetti alle disposizioni della direttiva 91/271/CE, che non risultano ancora sottoposti ad adeguato trattamento secondario;

5. Per aumentare la capacità depurativa degli scarichi da piccoli agglomerati, l’articolo 26 della l.r. 20/2006 ha dettato disposizioni che rinviano alla stipula di appositi accordi di programma tra soggetto gestore, Regione e l'Autorità idrica toscana (AIT), la definizione degli interventi necessari, da realizzare secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla legge stessa e dal relativo regolamento attuativo;

6. Con l.r. 5/2016 sono state invece introdotte nell’ordinamento regionale norme straordinarie per assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi di depurazione finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e per prevenire, durante il tempo necessario alla realizzazione degli interventi, situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che potrebbero derivare dalla chiusura degli scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati maggiori o uguali a duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino-costiere provenienti da agglomerati maggiori o uguali a diecimila abitanti equivalenti;

7. In attuazione della l.r. 5/2016 l’AIT ha provveduto, mediante l’approvazione di appositi piani stralcio del piano d’ambito vigente, alla ricognizione e alla programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati all’adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture a essi connesse ed è stato previsto il rilascio di apposita autorizzazione allo scarico in via provvisoria, ai sensi dall’articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006;

8. Alcuni degli interventi indifferibili ed urgenti sopracitati riguardano agglomerati interessati da procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia “per essere venuta meno agli obblighi previsti all’articolo 3, all’articolo 4, ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 5 e all’articolo 10 della Direttiva 91/271/CE in relazione a un numero assai elevato di agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000, nonché ad obblighi previsti al paragrafo 4 dell’articolo 5 della medesima in relazione a numerose aree individuate come sensibili ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo o ai relativi bacini drenanti” e precisamente:

- la procedura d’infrazione n. 2014/2059 aperta con lettera di messa in mora C(2014)1851, notificata all'Italia in data 31 marzo 2014, nonché con il parere motivato del 26 marzo 2015, il successivo parere complementare del 17 maggio 2017 e il ricorso depositato dalla Commissione europea presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea il 15 luglio 2019 nella causa C 668/19;

- la procedura n. 2017/2181 aperta con lettera di messa in mora C(2018)4604, notificata all'Italia in data 19 luglio 2018, nonché con parere motivato del 25 luglio 2019;

9. L'esame delle informazioni raccolte nell’ambito della procedura n. 2014/2059 “metteva in luce un diffuso stato di inadempimento della direttiva 91/271, combinato ad un notevole deficit infrastrutturale, in varie regioni e province autonome italiane”; pertanto la Commissione “giungeva alla conclusione che la Repubblica italiana fosse venuta meno ad obblighi previsti all’articolo 3, all’articolo 4, ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 5 e all’articolo 10 della direttiva 91/271 in relazione a un numero assai elevato di agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000, nonché ad obblighi previsti al paragrafo 4 dell’articolo 5 in relazione a numerose aree individuate come sensibili ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo o ai relativi bacini drenanti (in prosieguo «aree sensibili»), e che inoltre ciò costituisse una violazione sistematica delle disposizioni della direttiva.”;

10. In particolare, con riferimento al territorio della Toscana, la Commissione ha ritenuto che, in relazione agli agglomerati di Agliana, Arcidosso, Barga, Bientina, Cascina, Cascine la Croce, Cerreto Guidi, Chiusi, Chiusi Scalo, Comeana, Foiano della Chiana, Impruneta, Manciano, Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone, Montalcino, Montecalvoli, Montespertoli, Pisa, Pistoia, Pomarance, Poppi, Portoferraio, Rufina, Santa Maria a Monte, Strada in Chianti, Subbiano, Vicopisano, Volterra e Zona-Firenze, non fossero adempiuti gli obblighi previsti all’articolo 4 e 10 della direttiva 91/271;

11. Gli interventi sulla depurazione consistono, in alcuni casi, nell’associare al trattamento primario già esistente, trattamento previsto dai regolamenti urbanistici dei comuni toscani e dai regolamenti di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107 del d.lgs. 152/2006, un trattamento centralizzato almeno di tipo secondario, al fine di ottemperare alle disposizioni nazionali e comunitarie relative agli scarichi oggetto della presente legge;

12. In attuazione di quanto previsto nei piani stralcio del piano d’ambito vigente è stato dato corso e sono stati completati una parte rilevante degli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati all’adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere. In particolare:

- con riferimento alla procedura d’infrazione n. 2014/2059, su un totale di quarantuno agglomerati inizialmente indicati come non conformi alla direttiva, sono stati completati gli interventi per l'adeguamento di venti agglomerati ai quali si aggiungono altri sette agglomerati i cui interventi si concluderanno entro il 31 dicembre 2021;

- con riferimento alla procedura d'infrazione n. 2017/2181, su un totale di ventidue agglomerati inizialmente indicati come non conformi alla direttiva, sono stati completati gli interventi per l'adeguamento di sei agglomerati ai quali si aggiungono altri sette agglomerati i cui interventi si concluderanno entro il 31/12/2021;

13. Gli interventi ancora non completati sono stati valutati e ricompresi nella programmazione oggetto del piano di gestione delle acque dell’Autorità di distretto dell'Appennino settentrionale e del piano di tutela delle acque, in conformità a quanto previsto dall’articolo 77 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento alle condizioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo;

14. Nonostante il rilevante numero di interventi già realizzati e in corso di realizzazione in attuazione della l.r. 20/2006 e della l.r. 5/2016, il completamento delle opere ha, in alcuni casi, subito rallentamenti ascrivibili a obiettive e comprovate difficoltà, dovute ad eventi non prevedibili, che i gestori del servizio idrico integrato hanno dovuto fronteggiare;

15. Preso atto che ulteriori ritardi e rallentamenti nell’ultimazione dei lavori e nella messa in esercizio degli impianti sono da collegarsi agli effetti dell'emergenza pandemica da COVID-19, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e successivamente più volte prorogata;

16. Alla luce di un quadro così delineato e delle motivazioni descritte, è compito e interesse primario della Regione garantire l’osservanza dei parametri depurativi fissati dalla disciplina dell’Unione europea;

17. Al contempo è assolutamente indispensabile scongiurare situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi interessati, consentendo la prosecuzione degli stessi mediante il rilascio, ai sensi dell’articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006, della prevista autorizzazione provvisoria per il tempo tecnico strettamente necessario al completamento degli interventi, a condizione che sia evitato il deterioramento dei corpi idrici interessati e che non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela e dal piano di gestione;

18. Il servizio di fognatura e depurazione del servizio idrico integrato è intrinsecamente un servizio non interrompibile, non essendo interrompibile né la generazione delle acque reflue da parte delle utenze domestiche, né il drenaggio di quelle meteoriche che, nei centri urbani, è assicurato, in caso di pioggia, dalla rete fognaria, e che a fronte di una depurazione parziale, la non depurazione, si configura oggettivamente come un’alternativa di minor tutela dell’ambiente ed igienico sanitaria;

19. Per le finalità sopra descritte è pertanto urgente e necessario introdurre disposizioni rafforzative delle procedure acceleratorie di cui all’articolo 26 della l.r. 20/2006 e alla l.r. 5/2016 per garantire il completamento delle opere di adeguamento nel più breve tempo possibile prevedendo in particolare:

a) la definizione in legge dei tempi tecnici necessari per il completamento degli interventi sulla depurazione relativi ad agglomerati oggetto di procedure d’infrazione comunitaria per violazione della direttiva 91/271/CEE sulla base di stringenti cronoprogrammi dei lavori, contenuti nell'allegato A introdotto nella l.r. 5/2016, da inserire nella programmazione temporale del piano d’ambito e, ove necessario, nel piano stralcio;

b) la rimodulazione, mediante aggiornamento dei piani stralcio di cui alla l.r. 5/2016, dei cronoprogrammi degli interventi di depurazione non interessati da infrazioni che, a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore e attestate da apposita istruttoria di AIT, rendano necessario un differimento dei termini di conclusione, comunque non oltre la data del 22 dicembre 2024, a condizione che non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore;

c) la riprogrammazione degli interventi relativi agli scarichi di acque reflue urbane di minore rilevanza, in quanto provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalenti, mediante differimento dei termini previsti dalla l.r. 20/2006 al 31 dicembre 2026, con conseguente aggiornamento degli accordi di programma ivi previsti, a condizione che non si pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo di qualità del corpo idrico interessato; tale differimento si rende necessario in considerazione delle sopravvenute problematiche tecniche connesse alla complessità dei suddetti programmi;

d) la previsione nella presente legge di specifici tavoli tecnici, a cui partecipano l’AIT, i gestori del servizio idrico integrato e le strutture regionali competenti, per assicurare il costante presidio tecnico degli interventi sulla depurazione, di cui alla l.r. 5/2016 e all’articolo 26 della l.r. 20/2006;

e) l’inclusione degli interventi di depurazione per gli agglomerati di cui alla l.r. 5/2016 ancora da ultimare, tra le opere d’interesse regionale di cui all’articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), funzionali al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque, indipendentemente dalla loro previsione nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER); ciò anche ai fini dell’attivazione degli speciali strumenti di monitoraggio e di vigilanza e dei poteri sostitutivi di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

f) la definizione, rispettivamente nell’ambito della l.r. 5/2016 e della l.r 20/2006, di una compiuta disciplina delle fasi dell'autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006, degli impianti di depurazione del servizio idrico integrato già in esercizio, strumento previsto dal legislatore nazionale per regolare il passaggio da un sistema di depurazione non conforme agli obblighi dell’Unione Europea ad altro conforme, ovvero per consentirne il potenziamento funzionale, la ristrutturazione o la dismissione, prevedendo limiti, cautele gestionali, prescrizioni e controlli idonei ad assicurare che la prosecuzione dello scarico esistente non determini un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico recettore e la compromissione degli obiettivi di bacino idrografico;

g) l’ampliamento degli specifici strumenti per il monitoraggio e la vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi già previsti dalla l.r. 5/2016, nonché per l’esercizio del diritto di rivalsa della Regione nel caso la stessa sia chiamata a sopportare oneri finanziari nell’ambito dei procedimenti di cui all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili all’AIT o ai gestori;

20. Con riferimento ad alcuni interventi sulla depurazione per agglomerati oggetto delle procedure d’infrazione comunitaria, come individuati nel sopracitato allegato A alla l.r. 5/2016, l’AIT ha già preventivamente svolto una compiuta istruttoria nella quale si attesta che i rallentamenti rispetto al termine di conclusione dei lavori sono ascrivibili a problematiche di natura tecnica, non prevedibili, sorte nelle operazioni cantieristiche o in fase di realizzazione e messa in esercizio degli impianti, che hanno determinato inevitabili ritardi nella tempistiche previste per il conseguimento di nulla-osta, pareri e autorizzazioni, e, in alcuni casi, blocchi, fermi o sospensioni dei lavori con necessità di approfondimenti sulle opere derivanti da ricorsi, contenziosi o contestazioni;

21. Per assicurare continuità al servizio pubblico di depurazione e scongiurare possibili situazioni di emergenza igienico-sanitaria derivanti dall'interruzione dello stesso, è altresì necessario introdurre una norma transitoria che permetta la prosecuzione degli scarichi in essere alle condizioni previste dal titolo provvisorio già rilasciato ai sensi della normativa previgente; tale prosecuzione è consentita per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria, in attuazione della presente legge e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, ed è presidiata da un’istruttoria condotta d'ufficio dalle strutture regionali preposte che, se necessario, impartiscono prescrizioni integrative volte ad evitare il deterioramento del corpo idrico recettore e il pregiudizio alla salute e all’ambiente;

22. Al fine di assicurare il raccordo delle funzioni di presidio e vigilanza esercitate della Regione ai sensi della presente legge con i poteri di coordinamento attribuiti al Commissario unico per la depurazione in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2020 (Nomina del prof. Maurizio Giugni a commissario unico e del dott. Stefano Vaccari e prof. Riccardo Costanza a Sub commissari, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, di cui all'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18), le finalità e gli obiettivi della presente legge sono stati comunicati alla competente struttura di supporto della gestione commissariale con comunicazione inviata il 3 maggio 2021, in esito alla quale non sono pervenute osservazioni da parte del medesimo ufficio;

23. Tenuto conto della necessità di provvedere urgentemente per garantire il rispetto degli obblighi europei relativi al trattamento e allo scarico delle acque reflue urbane, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali)

 

Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 5/2016

1. Dopo il n. 5 bis del preambolo della legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali), è aggiunto il seguente:

“5 ter. È altresì necessario dettare disposizioni acceleratorie per assicurare il completamento degli interventi di adeguamento nel più breve tempo possibile al fine di garantire l’osservanza dei parametri depurativi fissati dalla disciplina dell’Unione Europea ed il conseguimento di un livello di depurazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità evitando l’aggravamento delle procedure d’infrazione in corso; tali disposizioni prevedono in particolare:

a) l’inclusione, indipendentemente dalla loro previsione nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER), degli interventi di cui alla presente legge tra le opere d'interesse strategico di cui all’articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), anche ai fini dell’attivazione degli strumenti di monitoraggio e vigilanza e dei poteri sostitutivi di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);
b) la definizione in legge dei tempi tecnici necessari per il completamento degli interventi sulla depurazione per agglomerati oggetto di procedure d’infrazione comunitaria per violazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sulla base di stringenti cronoprogrammi dei lavori contenuti nell'allegato A della presente legge;

c) la possibilità di rimodulare, mediante aggiornamento dei piani stralcio di cui alla l.r. 5/2016, i cronoprogrammi degli interventi di depurazione non interessati da infrazioni che, a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore ed attestate da apposta istruttoria dell’Autorità Idrica Toscana (AIT), rendano necessario un differimento dei termini di conclusione, comunque non oltre la data del 22 dicembre 2024, e a condizione che tale differimento non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore;”.

2. Alla fine del n. 6 del preambolo della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente periodo: “e ne disciplina le fasi prevedendo cautele gestionali prescrizioni e controlli idonei volti ad assicurare che la prosecuzione dello scarico esistente non determini un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico recettore e la compromissione degli obiettivi di bacino idrografico;”.

 

     Art. 2. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 5/2016

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 5/2016, è aggiunto il seguente:

“1 bis. La presente legge detta altresì disposizioni volte a garantire il completamento, nel più breve tempo possibile, delle opere e degli interventi di depurazione per gli agglomerati soggetti alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ai fini della risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2059 (C. 668/19) e n. 2017/2181, per quanto attiene al territorio regionale.”.

 

     Art. 3. Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2016

1. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 5/2016 sono aggiunte le parole: “fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 ter;”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati tra le opere di interesse strategico d’interesse regionale di cui all’articolo 25 della l.r. 69/2011, funzionali al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque, indipendentemente dalla loro previsione nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).”.

 

     Art. 4. Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione. Inserimento dell’ articolo 2 bis nella l.r. 5/2016

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 5/2016, è inserito il seguente:

“Art. 2 bis. Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione

1. L'Autorità idrica toscana (AIT) e i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti ad assicurare, in via prioritaria, la tempestiva realizzazione degli interventi indifferibili e urgenti per l'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle connesse infrastrutture, relativi agli scarichi provenienti da agglomerati sui quali sono state avviate procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea.

2. L'allegato A individua gli interventi di cui al comma 1 e ne definisce i relativi cronoprogrammi sulla base dell’istruttoria preventivamente svolta dall’AIT, che tiene conto anche dell’eventuale rideterminazione dei termini di conclusione degli interventi, in ragione di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica, connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore.

3. Con riferimento agli interventi di cui al presente articolo:

a) entro il 31 ottobre 2021, l'AIT recepisce i contenuti dell’allegato A adeguando la programmazione temporale contenuta nel piano di ambito e aggiornando, ove necessario, il piano stralcio;

b) entro trenta giorni dal recepimento dei termini di cui alla lettera a), i gestori interessati presentano istanza, ai sensi dell’articolo 6, per l'aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006.”.

 

     Art. 5. Inserimento dell’allegato A nella l.r. 5/2016

1. Nella l.r. 5/2016 è inserito l’allegato A “Interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione (articolo 2 bis l.r. 5/2016)”.

 

     Art. 6. Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione. Inserimento dell’ articolo 2 ter nella l.r. 5/2016

1. Dopo l’articolo 2 bis della l.r. 5/2016, è inserito il seguente:

“Art. 2 ter. Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione

1. Per gli interventi di cui alla presente legge, diversi da quelli di cui all’articolo 2 bis, per i quali non sia possibile il rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi sopravvenuti e imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore, come attestate da apposita istruttoria dell’AIT, i gestori possono presentare all’autorità medesima una proposta di rimodulazione dei cronoprogrammi indicando il termine ultimo per il completamento degli interventi che non può comunque superare la data del 22 dicembre 2024 e non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo recettore.

2. Nei casi di cui al comma 1:

a) AIT, entro il 30 novembre 2021, provvede ad inserire i nuovi termini di conclusione degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito, aggiornando, ove necessario, il piano stralcio ed i cronoprogrammi;

b) i gestori, entro trenta giorni dalla revisione degli atti di cui alla lettera a), presentano, ai sensi dell’articolo 6, apposita istanza per l'aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006.”.

 

     Art. 7. Potere di vigilanza della Regione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 5/2016

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 5/2016 sono aggiunte le parole: “nonché il suo aggiornamento e il recepimento degli interventi nella programmazione temporale del piano d’ambito in attuazione della presente legge;”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 5/2016 è sostituita dalla seguente:

“b) il rispetto dei termini di conclusione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché dei tempi indicati nei relativi cronoprogrammi.”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private).”.

 

     Art. 8. Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 5/2016

1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 5/2016 è sostituita dalla seguente: “Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione”.

2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 5 /2016 dopo le parole: “articolo 2, comma 1”, sono inserite le seguenti parole: “o gli ulteriori termini previsti dalla presente legge per il suo aggiornamento e per il recepimento degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano di ambito”.

3. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 5/2016, dopo le parole: “del piano stralcio” sono inserite le seguenti parole: “o al suo aggiornamento nonché al recepimento degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito,”.

4. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 5/2016 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, all'approvazione o all’aggiornamento del piano stralcio, nonché al recepimento degli interventi della programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito, entro novanta giorni dalla decorrenza del termine previsto nella diffida di cui al comma 1.”.

5. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:

“5 bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ad AIT o ai gestori, la Regione può rivalersi, nei confronti degli stessi, degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell’ambito dei procedimenti di cui all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), per effetto dell’esercizio dell’azione di rivalsa da parte dello Stato, anche mediante forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a qualunque titolo ad AIT o ai gestori del servizio idrico integrato.”.

 

     Art. 9. Approvazione dei progetti degli interventi. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 5/2016

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 5/2016 sono aggiunte le parole: “e di cui all'allegato A della presente legge.”.

 

     Art. 10. Autorizzazioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2016

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:

“4 bis. La documentazione allegata all’istanza per il rilascio o l’aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria riporta il cronoprogramma aggiornato degli interventi da attuare e contiene altresì i dati relativi allo stato e alle caratteristiche attuali dell’impianto, con particolare riferimento al carico in ingresso, alla portata addotta all’impianto, alla portata scaricata e ai limiti attuali di scarico.”.

2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 6 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:

“4 ter. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni ambientali del corpo recettore, la struttura regionale competente provvede, in sede di rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria, ad impartire le necessarie cautele gestionali e prescrizioni, relative ai presidi depurativi provvisori, finalizzate ad evitare il verificarsi di un deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all’ambiente.”.

3. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 6 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:

“4 quater. Durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria, i controlli e le attività di monitoraggio di cui al comma 3, sono effettuati dall’ Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).”.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

 

     Art. 11. Norme transitorie per le acque reflue urbane. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006

1. Alla lettera a bis) del comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), le parole: “per la prosecuzione in via temporanea degli scarichi” sono sostituite dalle seguenti: “per il rilascio, ai sensi dell’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo, dell’autorizzazione provvisoria allo scarico”.

2. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 20/2006, le parole “oppure, a condizione che non risulti pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, anche successivamente a tale data, comunque non oltre il 31 dicembre 2021”, sono sostitute dalle seguenti: “oppure, a condizione che non risulti pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, anche successivamente a tale data, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A tal fine, le condizioni e le modalità di cui al comma 2, lettera a bis), prevedono cautele gestionali e prescrizioni volte ad assicurare la costante manutenzione dello scarico e ad evitare che, durante il periodo di vigenza del regime autorizzativo provvisorio, si verifichi il deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all’ambiente, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 13.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006, le parole: “alle province competenti il programma degli interventi, comprensivo del relativo cronoprogramma, approvato dall'AIT o dal soggetto che assumerà le relative funzioni.” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente il programma degli interventi, comprensivo del relativo cronoprogramma, approvato dall'AIT.”.

 

CAPO III

Norme finanziare e disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 12. Disposizioni finali

1. Ai fini del presidio degli interventi sulla depurazione, di cui alla legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali), e all’articolo 26 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), la Giunta regionale istituisce specifici tavoli tecnici a cui partecipano l’Autorità idrica toscana (AIT), i gestori del servizio idrico integrato nonché le strutture regionali competenti.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ove necessario in attuazione della medesima, sono approvati e sottoscritti gli aggiornamenti e le modifiche degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 26, comma 2, della l.r. 20/2006.

2. Al fine di assicurare continuità al servizio pubblico di depurazione evitando situazioni di emergenza igienico-sanitaria che possono derivare dall’interruzione dello stesso, fino all’aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 26, comma 2, lettera a bis) della l.r. 20/2006 e di cui all’articolo 6 della l.r. 5/2016, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, la prosecuzione degli scarichi in essere è consentita alle condizioni previste dall'autorizzazione provvisoria già rilasciata ai sensi della normativa previgente, previa verifica d’ufficio delle strutture regionali competenti al rilascio della stessa, che, ove necessario, impartiscono prescrizioni volte ad evitare il deterioramento del corpo idrico recettore e il pregiudizio alla salute e all’ambiente.

 

     Art. 14. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegato A – Interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione (articolo 2 bis l.r. 5/2016)