§ 5.4.255 - L.R. 27 gennaio 2016, n. 5.
Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:27/01/2016
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi
Art. 3.  Potere di vigilanza della Regione
Art. 4.  Poteri sostitutivi della Regione
Art. 5.  Approvazione dei progetti degli interventi
Art. 6.  Autorizzazioni
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 5.4.255 - L.R. 27 gennaio 2016, n. 5.

Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.

(B.U. 5 febbraio 2016, n. 3)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), e l’articolo 44 dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l’articolo 124, comma 6;

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 1° dicembre 2015;

 

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 14 dicembre 2015;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Sono presenti in Toscana scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati superiori o uguali ai duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati superiori o uguali ai diecimila abitanti equivalenti, che non risultano ancora sottoposti a trattamento secondario oppure per cui detto trattamento non risulta correttamente dimensionato;

 

2. Il mancato adeguamento degli impianti di depurazione o il mancato collettamento delle acque reflue urbane ad impianti di depurazione determina, in alcuni casi, il superamento dei valori limite di emissione previsti nella parte III, allegato 5, del d.lgs. 152/2006;

 

3. L’articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006, consente alle regioni di disciplinare “le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.”;

 

4. In attuazione dell’articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006, la presente legge contiene disposizioni per assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi sulla depurazione, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, e per prevenire, durante il tempo necessario alla realizzazione di tali interventi, situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi interessati;

 

5. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi sulla depurazione, la presente legge prevede l’elaborazione di un piano stralcio dei piani di ambito vigenti, contenente l’elenco dei suddetti interventi con relativo cronoprogramma fissando la data al 31 dicembre 2021, in analogia a quanto previsto dall’articolo 26 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);

5 bis. Gli interventi sulla depurazione consistono, in alcuni casi, nell’associare al trattamento primario già esistente (trattamento previsto dai regolamenti urbanistici dei comuni toscani e dai regolamenti di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107 del d.lgs. 152/2006) un trattamento centralizzato almeno di tipo secondario, al fine di ottemperare alle disposizioni nazionali e comunitarie relative agli scarichi oggetto della presente legge [1];

6. Al fine di prevenire, durante il tempo necessario alla realizzazione dei suddetti interventi, situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica, la presente legge prevede il rilascio di un’autorizzazione allo scarico provvisoria, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle opere di adeguamento del trattamento delle acque reflue urbane;

 

7. Con riferimento all’autorizzazione unica ambientale, prevista dall’articolo 3, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), si evidenzia che, alla luce della necessità e urgenza degli interventi previsti, anche a fini di una maggiore tutela ambientale, è disposta una riduzione dei tempi previsti dallo stesso regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 rispetto a quelli consentiti, come lo stesso legislatore statale consente prevedendo il rilascio dell’autorizzazione provvisoria;

 

8. Di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;

 

9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed anche al fine di garantire una rapida esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché prevenire situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica, la presente legge disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati superiori o uguali ai duemila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque dolci o in acque di transizione, e superiori o uguali ai diecimila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque marino costiere, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi di cui all’articolo 2.

 

     Art. 2. Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi

1. Al fine di garantire il pieno rispetto della normativa ed il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dai piani di gestione dei distretti idrografici e dal piano di tutela delle acque di cui, rispettivamente, agli articoli 117 e 121 del d.lgs. 152/2006, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorità idrica toscana (AIT) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), provvede all’approvazione di un piano stralcio dei piani di ambito vigenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il piano stralcio definisce, tenendo conto anche di eventuali ipotesi di revisione del perimetro degli agglomerati sulla base dei criteri di valutazione tecnica ed economica di cui all’articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006, il programma degli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati all’adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse relativi agli scarichi di cui all'articolo 1, elencandone le priorità e attestandone la copertura economico finanziaria. In particolare il piano stralcio specifica:

a) i termini di conclusione degli interventi, che non possono superare i tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, il termine del 31 dicembre 2021;

b) gli adempimenti necessari per la realizzazione di ciascun intervento ed il relativo cronoprogramma [2].

3. Gli interventi contenuti nel piano stralcio sono recepiti nella programmazione temporale degli interventi contenuta nei piani di ambito.

4. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, l’AIT provvede ad adeguare il piano stralcio alle successive modifiche degli atti di pianificazione di ambito nonché alle modifiche del perimetro degli agglomerati.

 

     Art. 3. Potere di vigilanza della Regione

1. La Regione vigila sull’approvazione del piano stralcio entro il termine di cui all’articolo 2 ed esercita funzioni di impulso, anche attraverso il coordinamento dei soggetti interessati. La Regione, in particolare, monitora:

a) l'approvazione del piano stralcio ai sensi dell’articolo 2;

b) il rispetto dei termini di conclusione degli interventi, nonché dei tempi indicati nel cronoprogramma di cui all'articolo 2, comma 2.

 

     Art. 4. Poteri sostitutivi della Regione

1. Decorso il termine per l'approvazione del piano stralcio di cui all’articolo 2, comma 1, senza che l'AIT abbia provveduto o, comunque, vi abbia provveduto solo in parte o in difformità alle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida l’ente a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni.

2. Decorso il termine previsto nella diffida, alla predisposizione e approvazione del piano stralcio provvede la Giunta regionale avvalendosi delle strutture tecniche dell'AIT. I costi per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo sono a carico dell’AIT.

3. La Giunta regionale, provvede, con deliberazione, all'approvazione del piano stralcio, entro novanta giorni dal decorso del termine previsto nella diffida di cui al comma 1.

4. L'esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta regionale comporta l'inefficacia degli atti adottati dall'AIT, salvi gli atti eventualmente adottati in senso conforme alla diffida di cui al comma 1.

5. Per la realizzazione degli interventi individuati nel piano stralcio, la Regione esercita altresì i poteri sostitutivi di cui all’articolo 26 della l.r. 69/2011.

 

     Art. 5. Approvazione dei progetti degli interventi

1. L’AIT provvede, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d), della l.r. 69/2011 e dell'articolo 158 bis del d.lgs. 152/2006 all’approvazione dei progetti definitivi degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2.

 

     Art. 6. Autorizzazioni

1. La struttura regionale competente, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), autorizza, in via provvisoria e in deroga a quanto previsto all’articolo 3, comma 6, del medesimo regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, gli scarichi di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge per il periodo necessario alla realizzazione dei relativi interventi e, comunque, non oltre i termini indicati nel piano stralcio.

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1, è stabilita tenendo conto dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi e per un periodo tale da garantire che lo scarico non pregiudichi il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità del copro idrico recettore interessato.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1, individua altresì le modalità dei controlli e delle attività di monitoraggio sullo stato di qualità del corpo idrico recettore interessato;

4. Alla scadenza dell’autorizzazione provvisoria, la struttura regionale competente, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, autorizza gli scarichi ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 101 del d.lgs. 152/2006.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Considerato inserito dall'art. 40 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[2] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.