Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.1 assistenza e previdenza |
Data: | 30/04/1997 |
Numero: | 182 |
Sommario |
Art. 1. (Contributi). |
Art. 2. (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS). |
Art. 3. (Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS). |
Art. 4. (Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche). |
Art. 5. (Pensioni di invalidità specifica). |
Art. 6. (Prosecuzione volontaria). |
Art. 7. (Norme transitorie e finali). |
§ 88.1.10 - D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182.
Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.
(G.U. 26 giugno 1997, n. 147).
Art. 1. (Contributi).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - di seguito denominato Fondo - successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Dal 1° gennaio 1997 per il personale già iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, il contributo a carico dei lavoratori è stabilito nella medesima misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. Dal 1° gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui al comma 6, l'aliquota contributiva dovuta per il personale già iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e appartenente alle categorie dalla numero 1 alla numero 14 dell'articolo 3 del
4. A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono destinate al Fondo, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della
5. L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza fra l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l'aliquota in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione destinate al Fondo ai sensi del comma 4, è posto a carico dei datori di lavoro e l'aliquota è elevata a decorrere dal 1° gennaio 1997 in misura non superiore allo 0,50 per cento ogni biennio fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
6. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata la parificazione dell'aliquota contributiva complessiva a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori sono stabilite nella medesima misura della corrispondente aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
7. Nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a lire 300.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per un ammontare pari al 40 per cento dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo. A decorrere dal 1° gennaio 1998, la predetta percentuale è ridotta annualmente di 10 punti percentuali fino alla sua completa soppressione. L'articolo 3, secondo comma, del
8. Le aliquote contributive dovute per il personale di cui ai commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, quinto comma, del
9. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli importi delle fasce di retribuzione giornaliera e del massimale di retribuzione imponibile di cui al comma 8 sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
10. Il settimo comma dell'articolo 12 del
“Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.".
11. Per il personale di cui al comma 1, nonché a coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della
12. In caso di retribuzioni giornaliere superiori a quella di riferimento di cui al comma 11, è accreditato un giorno di contribuzione per ogni quota di retribuzione pari alla retribuzione di riferimento, fino a concorrenza del numero di giornate individuate dall'articolo 6, comma 2, del
13. Il numero delle giornate di contribuzione che possono essere accreditate in ogni anno non deve superare le 312.
14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 1997 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della
15. Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che possano far valere annualmente almeno 45 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato, d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 45 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10 [1].
15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 del
15-ter. Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, è accreditato, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a) [3].
15-quater. Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge [5].
Art. 2. (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS).
1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del
a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
c) prestino attività a tempo indeterminato.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:
a) 90 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 [6];
b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1;
c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del
a) attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonchè di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo [7].
2-ter. Per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del
3. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.
4. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del
5. L'articolo 11 del
Art. 3. (Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS).
1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente.
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della
3. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato secondo l'allegata Tabella B.
4. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12 del
5. La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 3 e 4 è indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, se riferite a periodi anteriori al 1° gennaio 1993, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
6. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della
7. Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
Art. 4. (Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche).
1. A partire dal 1° gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del
2. Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento dell'età indicata nell'allegata tabella C per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie:
a) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
c) direttori d'orchestra e sostituti;
d) figuranti e indossatori.
3. Per i lavoratori dello spettacolo, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'età di 61 anni per gli uomini;
b) all'età di 57 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022 [9].
4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantaseiesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della
5. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favore un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D.
6. Per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 1997 per i lavoratori di cui all'articolo 9, secondo comma, del
7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del
8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del
9. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della
10. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata
11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata
12. Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata
13. [Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della
14. I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'età pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente all'1 per cento e al 2 per cento.
Art. 5. (Pensioni di invalidità specifica).
1. Gli iscritti al Fondo: appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, anche se iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, hanno diritto alla pensione di invalidità specifica alle seguenti condizioni:
a) abbiano raggiunto il trentesimo anno di età;
b) abbiano perduto la capacità di lavoro specifica nell'esercizio dell'attività professionale abituale o prevalente per infermità, difetto fisico o mentale, in modo tale e permanente;
c) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione;
d) possano far valere almeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione;
e) i contributi di cui alla lettera d) devono risultare versati per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento dell'invalidità specifica.
2. Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 8 del
Art. 6. (Prosecuzione volontaria).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le disposizioni che regolano la disciplina della prosecuzione volontaria presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo.
2. L'importo del contributo volontario minimo è determinato in corrispondenza delle retribuzioni medie giornaliere delle singole classi di retribuzioni da individuarsi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite tabella adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggiornate periodicamente in base ai medesimi criteri in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza delle variazioni delle aliquote contributive di base vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo.
5. La tabella F allegata al
Art. 7. (Norme transitorie e finali).
1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Le norme del presente decreto non si applicano ai calciatori ed agli allenatori di calcio di cui alla
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
TABELLA A (art. 1, c. 8)
Fasce di retribuzione giornaliera |
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile |
Giorni di contribuzione accreditati |
1.000.001 - 2.000.000 |
1.000.000 |
1 |
2.000.001 - 5.000.000 |
2.000.000 |
2 |
5.000.001 - 8.000.000 |
3.000.000 |
3 |
8.000.001 - 11.000.000 |
4.000.000 |
4 |
11.000.001 - 14.000.000 |
5.000.000 |
5 |
14.000.001 - 18.000.000 |
6.000.000 |
6 |
18.000.001 - 22.000.000 |
7.000.000 |
7 |
Oltre 22.000.000 |
8.000.000 |
8 |
TABELLA B (art. 3, c. 3)
Anni |
Lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) |
Lavoratori di cui all')art. 2, comma 1, lettera b |
Lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) |
1.1.1997 |
1.492 |
1.492 |
1.492 |
1.1.1998 |
1.900 |
1.900 |
1.900 |
1.1.1999 |
1.900 |
2.250 |
2.250 |
1.1.2000 |
1.900 |
2.600 |
2.600 |
1.1.2001 |
1.900 |
2.600 |
2.860 |
1.1.2002 |
1.900 |
2.600 |
3.120 |
TABELLA C (Art. 4, c. 2) [13]
Decorrenza della pensione
Uomini |
dal 1° gennaio 2014 |
64 anni |
|
|
|
Donne |
dal 1° gennaio 2014 |
60 anni |
|
dal 1° gennaio 2016 |
61 anni |
|
dal 1° gennaio 2018 |
62 anni |
|
dal 1° gennaio 2020 |
63 anni |
|
dal 1° gennaio 2022 |
64 anni». |
TABELLA D (art. 4, c. 5)
- 1° gennaio 1997: |
1.200 |
- 1° luglio 1998: |
1.440 |
- 1° gennaio 2000: |
1.680 |
- 1° luglio 2001: |
1.920 |
- 1° gennaio 2003: |
2.160 |
- 1° luglio 2004: |
2.400 |
[1] Comma già modificato dall'art. 43 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[3] Comma inserito dall'art. 66 del
[4] Comma inserito dall'art. 66 del
[5] Comma inserito dall'art. 66 del
[6] Lettera così modificata dall'art. 66 del
[7] Comma inserito dall'art. 66 del
[8] Comma inserito dall'art. 66 del
[9] Comma così sostituito dall'art. 8 del
[10] Comma già modificato dall'art. 59 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 66 del
[12] Comma abrogato dall'art. 3 del
[13] Tabella già sostituita dall'art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, con decorrenza 1 gennaio 1998 e così ulteriormente sostituita dall'art. 7 del