§ 4.3.25 - Regolamento 24 giugno 2021, n. 1056.
Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.3 fondi di coesione economica e sociale
Data:24/06/2021
Numero:1056


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Obiettivo specifico
Art. 3.  Copertura geografica e risorse per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»
Art. 4.  Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa
Art. 5.  Meccanismo di ricompensa verde
Art. 6.  Dotazioni specifiche per le regioni ultraperiferiche e le isole
Art. 7.  Accesso condizionato alle risorse
Art. 8.  Ambito di applicazione del sostegno
Art. 9.  Esclusione dall'ambito di applicazione del sostegno
Art. 10.  Programmazione delle risorse del JTF
Art. 11.  Piano territoriale per una transizione giusta
Art. 12.  Indicatori
Art. 13.  Rettifiche finanziarie
Art. 14.  Riesame
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 4.3.25 - Regolamento 24 giugno 2021, n. 1056.

Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

(G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5) («accordo di Parigi»), proseguendo gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 oC sopra i livelli preindustriali, e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi verdi. Il presente regolamento dovrebbe dare attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il 12 dicembre 2019 il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine, creando però nel medio termine sia opportunità che sfide, il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni e tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, e la transizione comporta effetti sociali, economici e ambientali di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili a fini energetici, specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso, o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

(3) Per compiersi con successo ed essere socialmente accettabile per tutti, la transizione deve essere equa e inclusiva. Pertanto, l'Unione, gli Stati membri e le loro regioni devono tenerne presenti le implicazioni sociali, economiche e ambientali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

(4) Come indicato nella comunicazione «Il Green Deal europeo» e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale e puntando a standard sociali e ambientali elevati, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali, economiche e ambientali, in particolare per i lavoratori colpiti dalla transizione verso una neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

(5) Il presente regolamento dovrebbe istituire il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — JTF) che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. Gli obiettivi del JTF sono di attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti nonché promuovere una transizione socioeconomica equilibrata. In linea con il singolo obiettivo specifico del JTF, le azioni sostenute dallo stesso JTF dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione e finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale. Il singolo obiettivo specifico del JTF è istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), tra i quali è menzionato.

(6) Riflettendo il Green Deal europeo come strategia di crescita sostenibile dell'Unione e l'importanza di far fronte al cambiamento climatico in linea con gli impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il JTF intende contribuire all'integrazione nelle politiche dell'azione per il clima e della sostenibilità ambientale e al raggiungimento di un obiettivo complessivo del 30 % della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi climatici e all'ambizione di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi di biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi di biodiversità nel 2026 e 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità. Le risorse della dotazione specifica del JTF si aggiungono agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima. Tali risorse dovrebbero contribuire pienamente al conseguimento di tale obiettivo, unitamente alle risorse trasferite su base volontaria dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). In tale ambito, il JTF dovrebbe sostenere attività che rispettino le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e assicurino la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio lungo il percorso che porterà al conseguimento della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

(7) Le risorse del JTF dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione.

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri. Essa sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri che dipendono fortemente, o che hanno dipeso fortemente fino a tempi recenti, dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso un’economia climaticamente neutra, e che sono privi dei mezzi finanziari necessari. Il JTF dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe concentrarsi sui territori più colpiti dal processo di transizione climatica e tale distribuzione dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso un'economia climaticamente neutra.

(9) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) («regolamento finanziario») e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, esecuzione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso dei periti esterni, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate a norma dell'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

(10) Al fine di garantire l'uso efficace delle sue risorse, l'accesso al JTF dovrebbe essere limitato al 50 % della dotazione nazionale per gli Stati membri che non si sono ancora impegnati a conseguire l'obiettivo, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, di conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, mentre l'altro 50 % verrà reso disponibile per la programmazione una volta accettato tale impegno. Al fine di garantire equità e parità di trattamento degli Stati membri, qualora uno Stato membro non si sia impegnato a conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2022, l'impegno di bilancio per l'anno precedente dovrebbe essere integralmente disimpegnato l'anno successivo.

(11) In conformità del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (11) ed entro i limiti delle risorse ivi stanziate, nell'ambito del JTF dovrebbero essere attuate misure per la ripresa e la resilienza volte a far fronte all'impatto senza precedenti della crisi COVID-19. Tali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto dei termini stabiliti da detto regolamento.

(12) Il presente regolamento dovrebbe individuare i tipi di investimenti per i quali sarebbe consentito il sostegno alle spese da parte del JTF. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto degli impegni e delle priorità climatiche, ambientali e sociali dell'Unione. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali stimolando il loro potenziale endogeno di crescita conformemente alle rispettive strategie di specializzazione intelligente, incluso se del caso il turismo sostenibile. Gli investimenti devono essere sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal europeo. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra e circolare, anche mediante misure volte ad aumentare l'efficienza delle risorse. L'incenerimento dei rifiuti non dovrebbe ricevere sostegno dato che tale attività rientra nella parte inferiore della gerarchia dei rifiuti nell'economia circolare. Dovrebbero essere ammissibili i servizi di consulenza che contribuiscono all'attuazione delle misure sostenute dal JTF. La rinaturalizzazione di siti, lo sviluppo di infrastrutture verdi e la gestione delle risorse idriche dovrebbero poter essere sostenuti nell'ambito di un progetto di ripristino di terreni. Nel sostenere le misure di efficienza energetica, il JTF dovrebbe poter fornire sostegno a investimenti come quelli che contribuiscono a ridurre la povertà energetica, principalmente attraverso miglioramenti a livello di efficienza energetica del patrimonio abitativo. Il JTF dovrebbe anche poter sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative di stoccaggio.

(13) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il JTF dovrebbe anche prevedere lo sviluppo e la riconversione delle competenze professionali, compresa la formazione, dei lavoratori interessati, indipendentemente dal fatto che abbiano ancora un lavoro o l'abbiano perso a causa della transizione. Il JTF dovrebbe mirare ad aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali. Il JTF dovrebbe inoltre fornire a chi cerca un'occupazione qualsiasi forma adeguata di sostegno, comprese assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro. Il JTF dovrebbe poter sostenere tutte le persone in cerca di un'occupazione che hanno perso il lavoro in settori colpiti dalla transizione in una regione interessata dal piano territoriale per una transizione giusta, anche se i lavoratori che sono stati licenziati non risiedono in tale regione. Occorrerebbe prestare la dovuta attenzione ai cittadini a rischio di povertà energetica, in particolare nell'attuazione di misure di efficienza energetica volte a migliorare le condizioni dell'edilizia popolare.

(14) Dovrebbe essere consentito il sostegno alle attività nei settori dell'istruzione e dell'inclusione sociale, nonché il sostegno alle infrastrutture sociali per quanto riguarda le strutture per la cura dell'infanzia e l'assistenza agli anziani e nei centri di formazione, a condizione che tali attività siano adeguatamente giustificate nei piani territoriali per una transizione giusta. Per quanto riguarda l'assistenza agli anziani, dovrebbe essere mantenuto il principio della promozione dell'assistenza di prossimità. I servizi sociali e pubblici in tali settori potrebbero completare la combinazione di investimenti. Tutto il sostegno fornito in detti settori dovrebbe richiedere un'adeguata giustificazione nei piani territoriali per una transizione giusta e dovrebbe seguire gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali.

(15) Per affrontare la situazione specifica e il ruolo delle donne nella transizione all'economia climaticamente neutra, è opportuno promuovere la parità di genere. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro, l'imprenditorialità femminile e la parità retributiva svolgono un ruolo importante per garantire pari opportunità. Il JTF dovrebbe inoltre prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili che risentono in modo sproporzionato degli effetti negativi della transizione, quali i lavoratori con disabilità. L'identità delle comunità minerarie deve essere preservata e la continuità delle comunità passate e future deve essere salvaguardata. Ciò implica prestare particolare attenzione al loro patrimonio minerario tangibile e non tangibile, compresa la loro cultura.

(16) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il JTF dovrebbe fornire sostegno alle imprese e agli attori economici, anche attraverso il sostegno agli investimenti produttivi nelle micro, piccole e medie imprese (12) (PMI). Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050 e si mantengono significativamente al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

(17) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del JTF per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del JTF o programmare le risorse del JTF a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione. In conformità del regolamento (UE) 2021/1060 le risorse del JTF potrebbero essere integrate su base volontaria da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. In questo caso, gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

(18) Il sostegno del JTF dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, nell'ambito di un dialogo sociale e in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, conformemente alla pertinente disposizione del regolamento (UE) 2021/1060 sul partenariato, e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta che definiscono un processo di transizione coerente con i rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i comuni e le città siano coinvolti nell'attuazione delle risorse del JTF e che le loro esigenze in tale contesto siano prese in considerazione.

(19) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del JTF, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per conseguire gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e realizzare un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni NUTS di livello 3»), come stabilito dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), o farne parte. I piani dovrebbero definire le sfide e le esigenze di tali territori, tenendo conto dei rischi di spopolamento, e individuare il tipo di operazioni necessarie per contribuire alla creazione di posti di lavoro al livello dei beneficiari del piano e in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso un'economia climaticamente neutra e con gli obiettivi del Green Deal europeo. Laddove tali territori siano individuati, è opportuno prestare ulteriore attenzione alle specificità delle isole, delle zone insulari e delle regioni ultraperiferiche in cui le caratteristiche geografiche e socioeconomiche possono richiedere un approccio diverso per sostenere il processo di transizione verso un'economia climaticamente neutra. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del JTF unicamente gli investimenti realizzati in conformità dei piani territoriali per una transizione giusta. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi, che ricevono sostegno, a seconda dei casi, dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal JTF, che sono approvati dalla Commissione.

(20) Al fine di intensificare l'orientamento ai risultati nell'uso delle risorse del JTF, è opportuno che la Commissione, in linea con il principio di proporzionalità, possa applicare rettifiche finanziarie nel caso di grave mancato conseguimento dei target finali definiti per l'obiettivo specifico del JTF.

(21) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il JTF, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire la ripartizione annuale delle risorse disponibili per ogni Stato membro.

(22) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno alla popolazione, all'economia e all'ambiente dei territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in ragione del divario nei livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle regioni meno favorite, nonché dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, ma, a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23) In vista dell'adozione del presente regolamento dopo l'avvio del periodo di programmazione e tenendo conto della necessità di attuare il JTF in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF) al fine di fornire sostegno alle persone, alle economie e all'ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050.

Il regolamento stabilisce l'obiettivo specifico del JTF, la sua copertura geografica e le sue risorse, l'ambito di applicazione del sostegno in relazione all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, come anche le disposizioni specifiche di programmazione e gli indicatori necessari per la sorveglianza.

 

     Art. 2. Obiettivo specifico

In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce al singolo obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.

 

     Art. 3. Copertura geografica e risorse per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»

1. Il JTF fornirà sostegno all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in tutti gli Stati membri.

2. Le risorse del JTF per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» che sono disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 7 500 000 000 EUR a prezzi 2018, come stabilito all'articolo 110, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/1060.

3. Le risorse di cui al paragrafo 2 possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità dell'atto di base applicabile.

4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce la ripartizione annuale delle risorse disponibili, tra cui le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 3, tra gli Stati membri, secondo le dotazioni di cui all'allegato I.

 

     Art. 4. Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

1. Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 sono attuate nell'ambito del presente regolamento con un importo di 10 000 000 000 EUR a prezzi 2018 di cui all'articolo 109, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 e fermo restando l'articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, del regolamento (UE) 2020/2094.

Tale importo è considerato «altre risorse» di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. Come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, tale importo costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è reso disponibile per gli impegni di bilancio nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per gli anni dal 2021 al 2023, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 3, come segue:

- 2021: 2 000 000 000 EUR;

- 2022: 4 000 000 000 EUR;

- 2023: 4 000 000 000 EUR.

È altresì messo a disposizione, a titolo delle risorse di cui al primo comma, un importo di 15 600 000 EUR a prezzi 2018 per le spese amministrative.

3. La ripartizione annuale tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è stabilita nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo le dotazioni di cui all'allegato I.

4. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le regole di disimpegno di cui al titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano agli impegni di bilancio riguardanti le risorse di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, tali risorse non sono utilizzate per un programma o un'azione successivi.

5. I pagamenti ai programmi sono imputati all'impegno aperto meno recente del JTF, iniziando in primo luogo con gli impegni dalle risorse di cui al paragrafo 1, primo comma, fino al loro esaurimento.

 

     Art. 5. Meccanismo di ricompensa verde

1. Qualora, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, le risorse del JTF siano integrate prima del 31 dicembre 2024, le risorse aggiuntive sono ripartite fra gli Stati membri sulla base delle quote nazionali di cui all'allegato I.

2. Qualora, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento, le risorse del JTF siano integrate dopo il 31 dicembre 2024, le risorse aggiuntive sono ripartite tra gli Stati membri secondo la metodologia di cui al secondo comma del presente paragrafo, sulla base della variazione delle emissioni di gas a effetto serra dei loro impianti industriali nel periodo dal 2018 all'ultimo anno per il quale sono disponibili dati, quali comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). La variazione delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro è calcolata aggregando le emissioni di gas a effetto serra unicamente delle regioni NUTS di livello 3 individuate nei piani territoriali per una transizione giusta a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

L'assegnazione di risorse aggiuntive per ciascuno Stato membro è determinata conformemente a quanto segue:

a) per gli Stati membri che hanno conseguito una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conseguita da ciascuno Stato membro è calcolata esprimendo il livello delle emissioni di gas a effetto serra dell'ultimo anno di riferimento quale percentuale rispetto alle emissioni di gas a effetto serra osservate nel 2018; per gli Stati membri che non hanno conseguito una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, tale percentuale è fissata al 100 %;

b) la quota finale per ciascuno Stato membro è ottenuta dividendo le quote nazionali di cui all'allegato I per le percentuali risultanti dalla lettera a); e

c) il risultato del calcolo di cui alla lettera b) è riproporzionato per ottenere un totale del 100 %.

3. Gli Stati membri includono le risorse aggiuntive nei loro programmi e presentano una modifica del programma conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060.

 

     Art. 6. Dotazioni specifiche per le regioni ultraperiferiche e le isole

Nell'elaborare i rispettivi piani territoriali per una transizione giusta conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri tengono in particolare considerazione la situazione delle isole e delle regioni ultraperiferiche che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, tenendo conto delle loro necessità specifiche riconosciute negli articoli 174 e 349 TFUE.

Quando includono tali territori nei rispettivi piani territoriali per una transizione giusta, gli Stati membri stabiliscono l'importo specifico assegnato a tali territori con la relativa giustificazione, tenendo conto delle sfide specifiche di detti territori.

 

     Art. 7. Accesso condizionato alle risorse

1. Se uno Stato membro non si è impegnato a conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, è messo a disposizione per la programmazione e incluso nelle priorità solo il 50 % delle dotazioni annuali per tale Stato membro stabilite conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 3.

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, il restante 50 % delle dotazioni annuali non è incluso nelle priorità. In tali casi, i programmi sostenuti dal JTF e presentati in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/1060 includono solo il 50 % delle dotazioni annuali del JTF riportati nella tabella di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii), di tale regolamento. La tabella di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto i), di detto regolamento distingue le dotazioni disponibili per la programmazione dalle dotazioni che non devono essere programmate.

2. La Commissione approva i programmi contenenti una priorità del JTF, o qualsiasi modifica a essi apportata, solo se sono rispettati i requisiti stabiliti nella parte di dotazione programmata in conformità del paragrafo 1.

3. Non appena si impegna a conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, uno Stato membro può presentare una richiesta di modifica di ciascun programma sostenuto dal JTF in conformità dell'articolo 24, del regolamento (UE) 2021/1060 e includere le dotazioni non programmate che non sono state disimpegnate.

4. Gli impegni di bilancio sono assunti sulla base della tabella di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060. Gli impegni relativi alle dotazioni non programmate non sono utilizzati per i pagamenti e non sono inclusi nella base di calcolo del prefinanziamento in conformità dell'articolo 90 di detto regolamento fino a quando essi non sono resi disponibili per la programmazione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

In deroga all'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 in assenza, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2022, dell'impegno dello Stato membro di conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, gli impegni di bilancio per l'anno precedente che si riferiscono a dotazioni non programmate sono integralmente disimpegnati nell'anno successivo.

 

     Art. 8. Ambito di applicazione del sostegno

1. Il JTF sostiene unicamente le attività direttamente correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità dell'articolo 11.

2. In conformità del paragrafo 1, il JTF sostiene unicamente le attività seguenti:

a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le microimprese e le start-up, finalizzati alla diversificazione, alla modernizzazione e alla riconversione economica;

b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, che portino alla creazione di posti di lavoro;

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione, anche da parte di università e organizzazioni di ricerca pubblici, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia nonché in sistemi e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, comprese le tecnologie di stoccaggio dell'energia, e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

e) gli investimenti nelle energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti, e nell'efficienza energetica, anche al fine di ridurre la povertà energetica;

f) investimenti nella mobilità locale intelligente e sostenibile, compresa la decarbonizzazione del settore dei trasporti locali e delle relative infrastrutture;

g) ripristino e ammodernamento delle reti di teleriscaldamento, al fine di migliorare l'efficienza energetica dei sistemi di teleriscaldamento, e investimenti nella produzione di calore, a condizione che gli impianti per la produzione di calore siano alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili di energia;

h) investimenti nella digitalizzazione, nell'innovazione digitale e nella connettività digitale;

i) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti dismessi e nei progetti di ripristino del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga»;

j) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

k) sviluppo e riconversione delle competenze professionali dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro;

l) assistenza nella ricerca di lavoro;

m) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

n) assistenza tecnica;

o) altre attività nei settori dell'istruzione e dell'inclusione sociale, incluse, ove debitamente giustificato, investimenti in infrastrutture per centri di formazione, strutture per la cura dell'infanzia e l'assistenza agli anziani, quali indicate nei piani territoriali per una transizione giusta in conformità dell'articolo 11.

Il JTF può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta, se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050 e al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, se il loro sostegno è necessario per la creazione di posti di lavoro nel territorio individuato e se non comportano una delocalizzazione come definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060.

Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 11, paragrafo 2, lettera i), del presente regolamento. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

 

     Art. 9. Esclusione dall'ambito di applicazione del sostegno

Il JTF non sostiene:

a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;

b) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

c) un'impresa in difficoltà, quale definita all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (18), salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti «de minimis» a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica;

d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.

 

     Art. 10. Programmazione delle risorse del JTF

1. Le risorse del JTF sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 11 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di programmi.

La Commissione approva un programma o qualsiasi modifica allo stesso unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.

2. La priorità o le priorità del JTF comprendono le risorse del JTF, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del JTF a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/1060. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF non supera il triplo dell'importo del sostegno del JTF a tale priorità, escluse le risorse di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. In conformità dell'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso di cofinanziamento, applicabile alla regione in cui si situano il territorio o i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento, per la priorità o le priorità del JTF non è superiore:

a) all'85 % per le regioni meno sviluppate;

b) al 70 % per le regioni in transizione;

c) al 50 % per le regioni più sviluppate.

 

     Art. 11. Piano territoriale per una transizione giusta

1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità locali e regionali pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti a regioni NUTS di livello 3, o loro parti, in conformità del modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda il previsto adattamento dei lavoratori o le previste perdite occupazionali nella produzione e nell'uso di combustibili fossili nonché le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

2. Un piano territoriale per una transizione giusta contiene gli elementi seguenti:

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050 che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima;

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, cui va fornito il sostegno del JTF in conformità del paragrafo 1;

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati individuati, compresi anche gli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, dei rischi di spopolamento e delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi da conseguire entro il 2030 e connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del JTF per far fronte agli effetti sociali, demografici, economici, sanitari e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, compreso il contributo previsto in termini di creazione e mantenimento di posti di lavoro;

e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali pertinenti;

f) descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di sorveglianza e valutazione programmate e dagli organismi responsabili;

g) descrizione del tipo di operazioni prospettate e del contributo che si prevede apporteranno per attenuare gli effetti della transizione;

h) se dev'essere fornito sostegno a investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, un elenco indicativo delle operazioni e delle imprese da sostenere e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

i) se dev'essere fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, un elenco delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che tali operazioni siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;

j) indicazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi pertinenti dell'Unione per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate; e

k) indicazione delle sinergie e delle complementarità con il sostegno previsto proveniente dagli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta.

3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 e, se del caso, della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti.

4. I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le pertinenti strategie territoriali di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/1060 e con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e con il pilastro europeo dei diritti sociali.

Se l'aggiornamento di un piano nazionale integrato per l'energia e il clima a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 impone una revisione di un piano territoriale per una transizione giusta, tale revisione dev'essere effettuata nel corso del riesame intermedio a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060.

5. Qualora gli Stati membri intendano avvalersi della possibilità di ricevere sostegno nell'ambito degli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta, i loro piani territoriali per una transizione giusta definiscono i settori e le aree tematiche che si prevede di sostenere nell'ambito di tali pilastri.

 

     Art. 12. Indicatori

1. Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato III e, se debitamente giustificati nel piano territoriale per una transizione giusta, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. I target finali non sono soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, sia stata approvata dalla Commissione.

3. Se una priorità del JTF fornisce sostegno alle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera k), l) o m), i dati degli indicatori relativi ai partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati relativi al partecipante in questione, richiesti in conformità dell'allegato III.

 

     Art. 13. Rettifiche finanziarie

Sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma, la Commissione può operare rettifiche finanziarie in conformità dell'articolo 104 del regolamento (UE) 2021/1060 laddove sia stato raggiunto meno del 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output.

Le rettifiche finanziarie sono proporzionali ai risultati e non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, a cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.

 

     Art. 14. Riesame

Entro il 30 giugno 2025 la Commissione riesamina l'attuazione del JTF per quanto riguarda l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, tenendo conto di eventuali modifiche del regolamento (UE) 2020/852 e degli obiettivi climatici dell'Unione stabilito in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 («Legge europea sul clima») e dell'evoluzione nell'attuazione del piano di investimenti per un'Europa sostenibile. Su tale base, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che può essere corredata di proposte legislative.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU C 290 dell'1.9.2020, pag. 1.

(2) GU C 311 del 18.9.2020, pag. 55 e GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 240.

(3) GU C 324 dell'1.10.2020, pag. 74.

(4) Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 giugno 2021.

(5) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(6) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

(7) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione (cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale).

(8) Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).

(9) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(10) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, e la decisione n. 541/2014/UE e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(11) Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(12) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(13) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(14) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(15) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 delle Comunità europee Parlamento e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(16) Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(17) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(18) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

 

ALLEGATI