Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.10 istruzione |
Data: | 31/05/2011 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole |
Art. 2. Indirizzi regionali di attuazione degli interventi didattici |
Art. 3. Disposizioni finanziarie |
Art. 4. Norma finale |
§ 2.10.213 - L.R. 31 maggio 2011, n. 9.
Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole.
(G.U.R. 3 giugno 2011, n. 24)
Art. 1. Promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole
1. La Regione promuove la valorizzazione e l’insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Al raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1 sono destinati appositi moduli didattici, all’interno dei piani obbligatori di studio definiti dalla normativa nazionale, nell’ambito della quota regionale riservata dalla legge e nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
Art. 2. Indirizzi regionali di attuazione degli interventi didattici
1. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, con la collaborazione delle Università siciliane e dei Centri studi siciliani specializzati nella ricerca filologica e linguistica, con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, stabilisce gli indirizzi di attuazione degli interventi didattici aventi ad oggetto la storia, la letteratura e il patrimonio linguistico siciliano, dall’età antica sino ad oggi, con particolare riferimento agli approfondimenti critici e ai confronti fra le varie epoche e civiltà, agli orientamenti storiografici più significativi, dall’Unità d’Italia fino alla fine del XX secolo ed all’evoluzione dell’Istituzione regionale anche attraverso lo studio dello Statuto della Regione.
Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4. Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.