Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 10/03/1982 |
Numero: | 162 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Determinazione dei posti. |
Art. 3. Uniformità di ordinamento delle scuole appartenenti alla stessa tipologia. |
Art. 4. Organizzazione didattica. |
Art. 5. Ordinamento degli studi. |
Art. 6. Ammissione. |
Art. 7. Istituzione delle scuole dirette a fini speciali. |
Art. 8. Consiglio della scuola. |
Art. 9. Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi. |
Art. 10. Studenti. |
Art. 11. Ordinamento degli studi. |
Art. 12. Istituzione delle scuole di specializzazione. |
Art. 13. Ammissione. |
Art. 14. Consiglio della scuola. |
Art. 15. Scuole di specializzazione e dottorato di ricerca. |
Art. 16. Istituzione. |
Art. 17. Organizzazione dei corsi Le facoltà interessate, nell'ambito dei compiti di programmazione didattica di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è di [...] |
Art. 18. Adeguamento al nuovo ordinamento Entro un triennio accademico dalla data di entrata in vigore del presente decreto i corsi delle scuole dirette a fini speciali o di specializzazione o di perfezionamento [...] |
Art. 19. Convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento I decreti presidenziali di cui al precedente art. 9 devono contenere disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento e le [...] |
Art. 20. Borse di studio [5] |
Art. 21. Norme di abrogazione Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge e di regolamento relative alle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento che siano [...] |
§ 57.11.143 - D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.
Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.
(G.U. 17 aprile 1982, n. 105, S.O.)
Capo I
PRINCIPI SULL'ASSETTO NELL'ORDINAMENTO UNIVERSITARIO DELLE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI, DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Art. 1. Finalità.
Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università.
Presso le Università possono essere costituite:
a) scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici e professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario;
b) scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista;
c) corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.
Art. 2. Determinazione dei posti.
(Omissis) [1]
(Omissis) [2].
(Omissis) [3]
(Omissis) [4]
Le Università nel caso di convenzione con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative, nonché di quelle previste dall'art. 39 della
Art. 3. Uniformità di ordinamento delle scuole appartenenti alla stessa tipologia.
Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, provvede, con propri decreti, a stabilire per i singoli tipi di diploma la denominazione, i requisiti di ammissione, la durata e la frequenza dei corsi, l'indicazione del numero complessivo degli esami di profitto e delle discipline obbligatorie con le connesse attività pratiche da ricomprendere nell'ordinamento degli studi, le modalità di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico nonché le attività valutabili ai sensi del quarto comma del successivo art. 12, nei seguenti casi:
a) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione allorché sia necessario adeguare il nostro ordinamento alle direttive C.E.E. in materia;
b) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che ai sensi del successivo art. 9 hanno valore abilitante per l'esercizio professionale.
Per le scuole di specializzazione e per le scuole dirette a fini speciali in settori riguardanti il servizio sanitario nazionale, il decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà adottato di concerto con quello della sanità, sentito anche il Consiglio superiore di sanità.
Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri interessati, possono essere previsti corsi di diploma di scuole dirette a fini speciali o di specializzazione la cui attività emerga in relazione all'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale approvati con legge e per la cui realizzazione nell'ordinamento universitario non siano previste le corrispondenti qualificazioni professionali.
Sarà agevolata l'istituzione presso le Università dei predetti corsi.
Art. 4. Organizzazione didattica.
Fino a quando non interverrà la legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 93 del
L'attività didattica dei professori straordinari, ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento dei propri doveri didattici.
L'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione non può comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario.
La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il consiglio di facoltà e il consiglio della scuola, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, del citato decreto 11 luglio 1980, n. 382.
L'attività didattica dei ricercatori nelle scuole dirette a fini speciali costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal quarto comma dell'art. 32 del
Alle scuole dirette a fini speciali ed alle scuole di specializzazione si applica il disposto dell'art. 25 del
Nelle predette scuole, eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali sono conferite con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 25 del
Capo II
SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI
Art. 5. Ordinamento degli studi.
I corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di Stato. La frequenza dei corsi è obbligatoria.
L'ordinamento degli studi comprende attività didattica e scientifica e un tirocinio obbligatorio, necessario per il completamento della formazione professionale.
I corsi possono essere costituiti sia con insegnamenti ad essi particolari sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di diploma o di laurea.
L'attività scientifica connessa ai corsi della scuola fa capo ai dipartimenti o, in mancanza di questi, agli istituti delle Università e si svolge nelle strutture proprie o in quelle convenzionate.
Il tirocinio si svolge, sotto la guida di un docente, presso strutture dell'Università o con esse convenzionate, anche ai sensi dell'art. 92 del
Art. 6. Ammissione.
Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle scuole dirette a fini speciali si applicano le esposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea.
Per particolari tipi di diploma lo statuto dell'Università può richiedere, quale ulteriore requisito di ammissione, il possesso della qualifica professionale di base, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 3.
Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni, è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, del titolo di studio posseduto dagli aspiranti.
Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 7. Istituzione delle scuole dirette a fini speciali.
L'istituzione delle scuole dirette a fini speciali è disposta nello statuto dell'Università.
Le Università possono istituire scuole dirette a fini speciali nei limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.
Gli statuti delle Università stabiliscono l'ordinamento degli studi, i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3.
Art. 8. Consiglio della scuola.
Per ciascuna scuola diretta a fini speciali, anche se comprendente più corsi o indirizzi di diploma, è costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.
Per la composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del
Art. 9. Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi.
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea.
I decreti di cui al precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Art. 10. Studenti.
Agli studenti dei corsi delle scuole contemplate nel presente capo si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari comprese quelle relative alle tasse e contributi, alla partecipazione e all'elezione degli organi universitari, alle norme disciplinari vigenti per gli iscritti ai corsi di laurea e, ove competa, alla fruizione dell'assegno di studio e degli altri servizi, ad esclusione di quelle che disciplinano il passaggio da un corso di laurea ad un altro.
Ai diplomati delle scuole dirette a fini speciali che si iscrivono a corsi di laurea si applicano le disposizioni che disciplinano le iscrizioni ai corsi di laurea di coloro che sono già forniti di una laurea o di un diploma, con il limite, in ogni caso, di abbreviazione del corso non superiore ad un anno.
Capo III
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Art. 11. Ordinamento degli studi.
I corsi di studio delle scuole di specializzazione sono corsi ufficiali universitari.
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 12. Istituzione delle scuole di specializzazione.
L'istituzione delle scuole di specializzazione è disposta nello statuto dell'Università.
Le Università e gli Istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificità professionale, nei limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.
Gli statuti delle Università stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3 per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticità nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali, le attività pratiche da svolgere, le modalità di frequenza delle attività didattiche e pratiche, stabilendo la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione, le modalità di svolgimento degli esami.
Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le tasse erariali, i contributi a carico degli specializzandi sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università.
Art. 13. Ammissione.
Per l'ammissione alle scuole di specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del presente articolo.
Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto dallo statuto dell'Università e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
Sono titoli valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.
La ripartizione del punteggio tra i titoli indicati nel precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Art. 14. Consiglio della scuola.
Per ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente più indirizzi è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio è composto dai professori di ruolo e dai professori a contratto, previsti nel precedente art. 4, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del
Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del
Art. 15. Scuole di specializzazione e dottorato di ricerca.
Fermo restando nella prima attuazione del presente decreto, per coloro che alla data della sua entrata in vigore siano già iscritti ad una scuola di specializzazione, il disposto del quinto comma dell'art. 74 del
Il consiglio delle scuole di specializzazione, in relazione ad eventuali domande di ammissione di candidati che abbiano conseguito il titolo di dottorato di ricerca, delibera specificatamente, considerato il processo formativo e la produzione scientifica dell'aspirante, un apposito piano di studi e di attività professionalizzanti, rispettando le eventuali direttive CEE in materia.
Capo IV
CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Art. 16. Istituzione.
Le Università, per le finalità indicate nel precedente art. 1, lettera c), possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall'art. 92, secondo e terzo comma, del
Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario.
Il corso è attivato con decreto del rettore, su conforme parere o su proposta delle facoltà interessate e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
Il decreto del rettore determina i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso e la sua durata, anche in relazione alle esigenze di coloro che già operano nel mondo della produzione e dei servizi sociali, l'ammontare degli eventuali contributi di iscrizione e ogni altra utile prescrizione.
Art. 17. Organizzazione dei corsi
Le facoltà interessate, nell'ambito dei compiti di programmazione didattica di cui all'art. 7 del
Al coordinamento delle attività didattiche e pratiche provvede il consiglio di corso, composto da tutti i docenti interessati al corso stesso. Il consiglio elegge il direttore tenuto conto del disposto di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del
A conclusione dei corsi di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del consiglio hanno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca scientifica.
L'attività svolta dai professori e dai ricercatori nei corsi di perfezionamento costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito e comunque nel limite massimo di un terzo dell'impegno orario previsto rispettivamente negli articoli 10 e 32, quarto comma, del
Capo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 18. Adeguamento al nuovo ordinamento
Entro un triennio accademico dalla data di entrata in vigore del presente decreto i corsi delle scuole dirette a fini speciali o di specializzazione o di perfezionamento previsti nel precedente ordinamento, a conclusione dei quali si conseguono diplomi universitari, quale ne sia la denominazione, ove possano rientrare in una delle tipologie del capo II e III del presente decreto devono essere adeguati alle disposizioni dello stesso. Decorso detto termine tutte le scuole e i corsi, che non risultino corrispondenti alle previste tipologie, sono soppressi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato sentita l'Università interessata.
Restano fermi gli ordinamenti di scuole o istituti disciplinati da particolari disposizioni legislative, ivi comprese quelle relative alle scuole di ostetricia e per infermieri, la cui disciplina sarà riconsiderata nell'ambito della riforma degli studi di medicina.
Restano altresì ferme le disposizioni degli statuti delle Università e degli Istituti universitari che prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che, nella loro unitaria costituzione, sono articolate in più corsi anche autonomi di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali; restano altresì ferme le disposizioni concernenti gli Istituti superiori ad ordinamento speciale.
Art. 19. Convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento
I decreti presidenziali di cui al precedente art. 9 devono contenere disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento e le condizioni e le modalità per ammettere all'esercizio delle corrispondenti attività professionali coloro che hanno conseguito il titolo in base al precedente ordinamento.
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge e di regolamento relative alle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento che siano in contrasto con il presente decreto.
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria.
[1] Comma abrogato dall'art. 4, comma 4,
[2] Comma abrogato dall'art. 4, comma 4,
[3] Comma abrogato dall'art. 4, comma 4,
[4] Comma abrogato dall'art. 4, comma 4,
[5] Articolo abrogato dall'art. 8, comma 3,