§ 2.10.140 - L.R. 16 agosto 1975, n. 67.
Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:16/08/1975
Numero:67


Sommario
Art. 1.  (Caratteri e finalità).
Art. 2.  (Orientamenti dell'attività educativa).
Art. 3.  (Sezioni).
Art. 4.  (Orario).
Art. 5.  (Organi collegiali).
Art. 9.  (Organico).
Art. 10.  (Ruolo).
Art. 11.  (Riconoscimento servizi).
Art. 12.  (Stato giuridico ed economico).
Art. 13.  (Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza).
Art. 14.  (Riconoscimento di servizi ai fini della quiescenza).
Art. 15.  (Supplenze).
Art. 16.  Personale delle scuole materne regionali
Art. 17.  (Corsi di aggiornamento).
Art. 18.  (Locali).
Art. 19.  (Spese varie).
Art. 20.  (Assistenza agli alunni).
Art. 21.  (Accreditamenti).
Art. 22.  (Integrazione ruolo).
Art. 23.  (Passaggio della gestione ai Comuni).
Art. 24.  (Contributi alle scuole non statali).
Art. 25.  (Autorizzazione di spesa).
Art. 26.  (Abrogazione di norme).
Art. 27.  (Norme di esecuzione).
Art. 28.  (Copertura finanziaria).


§ 2.10.140 - L.R. 16 agosto 1975, n. 67.

Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.

(G.U.R. 20 agosto 1975, n. 36).

 

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA IN SICILIA

 

Art. 1. (Caratteri e finalità).

     La scuola materna regionale, ad integrazione di quella statale, persegue fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza, di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, organizzando ed indirizzando le attività del bambino allo scopo di avviarlo ad acquisire:

     a) lo sviluppo ed il controllo delle capacità corporee in modo da consentire una adeguata attività motoria ed una chiara, per quanto iniziale, consapevolezza delle varie funzioni;

     b) la capacità di esprimersi e di comunicare;

     c) l'equilibrio psicofisico ed un corretto rapporto interpersonale che lo avvii ad una socializzazione attiva;

     d) gli aspetti iniziali della capacità logico-matematica.

 

     Art. 2. (Orientamenti dell'attività educativa).

     Nella scuola materna regionale gli orientamenti educativi si conformano a quelli della scuola materna statale.

 

     Art. 3. (Sezioni).

     La scuola materna regionale accoglie gratuitamente bambini da tre a sei anni ed è articolata in tre sezioni, corrispondenti all'età dei bambini che la frequentano. Eccezionalmente sono consentite sezioni con bambini di età diversa e scuole costituite da una sola sezione.

     Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di venticinque bambini ed un numero minimo di tredici bambini, ridotti, rispettivamente a venti e a dieci per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps [1].

 

     Art. 4. (Orario).

     1. L'orario giornaliero delle sezioni regionali è quello stabilito per le scuole materne statali.

     2. Alle sezioni nelle quali il competente provveditore agli studi, in relazione ad accertate esigenze, abbia accordato la riduzione di funzionamento al solo turno antimeridiano, saranno assegnati un solo insegnante ed un solo assistente.

     3. L'orario di servizio del personale assistente è quello previsto per il personale della ex carriera esecutiva delle amministrazioni statali.

     4. Gli assistenti della scuola materna regionale espletano esclusivamente le mansioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 e successive modificazioni [2].

 

TITOLO II

ORGANI COLLEGIALI

 

     Art. 5. (Organi collegiali).

     1. Gli organi collegiali costituiti per le scuole materne statali e il relativo personale, previsti dagli articoli 5, 6, 8, 13, 14, 15, 30, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e successive modificazioni operano anche per le scuole materne regionali e il relativo personale.

     2. Qualora vengano trattati argomenti riguardanti le scuole materne regionali e il relativo personale gli organi di cui al comma 1 sono integrati nel modo seguente:

     a) il consiglio di circolo è integrato da due insegnanti, due assistenti e due genitori di alunni delle scuole materne regionali eletti dalle rispettive categorie;

     b) il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è integrato da due insegnanti eletti dal personale della scuola materna regionale;

     c) il consiglio scolastico provinciale è integrato da un insegnante ed un assistente di scuola materna regionale eletti dalle rispettive categorie;

     d) il consiglio di disciplina per il personale insegnante nella scuola materna statale è integrato dall'insegnante di scuola materna regionale di cui alla lettera c.

     3. Ogni triennio presso ciascun provveditorato è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina per gli assistenti di scuola materna regionale.

     4. La commissione di disciplina è presieduta da un direttore didattico ed è composta da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale e dell'assistente di scuola materna regionale di cui alla lettera c del comma 2.

     5. Per il funzionamento della commissione si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 e successive modificazioni [3].

 

     Artt. 6. - 8. [4]

TITOLO III

ORGANICO E RUOLO

 

     Art. 9. (Organico). [5]

     1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, con proprio decreto, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ridetermina, nell'ambito del numero complessivo degli insegnanti di ruolo, l'organico delle sezioni di scuole materne regionali funzionanti nel territorio della Regione.

     2. Il personale perdente posto sarà utilizzato prioritariamente per il disimpegno di attività didattiche, ivi comprese le eventuali supplenze nel circolo di appartenenza o nell'ambito del comune sede di servizio, e successivamente mediante il trasferimento d'ufficio nell'ambito della provincia, secondo le norme sulla mobilità del personale statale [6].

     3. Perdurando l'esigenza, ciascuna sezione potrà funzionare anche con la presenza del solo insegnante.

     4. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, possono, a loro richiesta, essere assegnati come insegnanti di sostegno presso le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps.

 

     Art. 10. (Ruolo).

     E' istituito, con decorrenza 1° settembre 1975, un ruolo speciale ad esaurimento del personale insegnante e delle assistenti delle scuole materne istituite con la presente legge.

     Le insegnanti e le bambinaie incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1974-75 nelle sezioni finanziate ai sensi degli artt. 1 e 18 della L.R. 27 dicembre 1969, n. 51, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominate in ruolo a domanda, a decorrere dal 1° settembre 1975, ed inquadrate rispettivamente nel ruolo delle insegnanti e delle assistenti.

     Vengono, altresì, nominate in ruolo, a domanda, subordinatamente alle disponibilità di posti al 1° settembre 1975, le insegnanti e bambinaie con almeno 10 anni scolastici consecutivi di servizio nelle predette sezioni [7].

     Le insegnanti e le assistenti dovranno superare, prima dell'inquadramento, corsi separati della durata rispettivamente di sessanta e trenta giorni analoghi a quelli previsti dalla L. 19 luglio 1974, n. 349.

     Tali corsi saranno organizzati dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione in sedi provinciali o interprovinciali.

     Sono esonerate dal corso le insegnanti e le assistenti, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1974-75 ed in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. 16 agosto 1975, n. 67, collocate a riposo con decorrenza 1° ottobre 1975 ai sensi dell'art. 15 della L. 30 luglio 1973, n. 477 [8].

     Per le nomine in ruolo previste dalla presente legge è consentita la deroga ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.

     Nella prima applicazione della presente legge si prescinde dal periodo di prova.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

 

     Art. 11. (Riconoscimento servizi).

     Al personale insegnante ed alle assistenti immessi in ruolo il servizio prestato presso le scuole materne regionali e presso le scuole materne gestite dai patronati scolastici, con la stessa qualifica, è riconosciuto, a domanda, come servizio di ruolo agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni.

     Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato, in aggiunta a quello di cui al precedente comma, agli stessi effetti nella misura di due terzi ed ai soli fini economici per il restante terzo.

 

     Art. 12. (Stato giuridico ed economico).

     Per quanto riguarda lo stato giuridico del personale, il trattamento economico, il collocamento a riposo, il calendario scolastico, i diritti e i doveri, i trasferimenti nell'ambito della stessa provincia, i congedi, le aspettative, la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari, si applicano le vigenti disposizioni del corrispondente personale statale.

 

     Art. 13. (Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza).

     Il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale di cui alla presente legge, è regolato dalla norme vigenti per il personale della Regione, con riferimento all'ammontare del trattamento economico indicato nel precedente art. 12.

     Il trattamento di quiescenza e previdenza e l'indennità di buonuscita vengono erogati dal Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, mediante l'istituzione di apposita gestione separata.

 

     Art. 14. (Riconoscimento di servizi ai fini della quiescenza).

     Tutti i servizi non di ruolo prestati anteriormente all'inquadramento alle dipendenze dello Stato, degli enti locali, degli enti parastatali e di diritto pubblico, con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi o integrativi di essa, sono computati a domanda ai fini della quiescenza.

     L'I.N.P.S. verserà al Fondo di quiescenza i contributi riscossi compresi quelli a carico delle interessate, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo di cui al comma precedente.

     Nulla è dovuto dal personale.

     I servizi prestati in qualità d'incaricata o supplente nelle scuole sono computabili per il periodo retribuito.

     La Regione verserà al Fondo di quiescenza nell'anno finanziario 1976 un contributo straordinario di lire 500 milioni.

 

     Art. 15. (Supplenze).

     1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, il conferimento delle supplenze temporanee e limitate alla figura dell'insegnante è disciplinato dalla normativa vigente per la scuola materna statale.

     2. Ogni biennio l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con propria ordinanza da emanarsi sulla base della legislazione statale vigente, ove compatibile, determina le modalità per la compilazione delle graduatorie di circolo per il conferimento delle supplenze temporanee degli insegnanti.

     3. Non saranno più conferite supplenze annuali per gli insegnanti e supplenze annuali e temporanee per gli assistenti [9].

 

     Art. 16. Personale delle scuole materne regionali [10]

     1. Il personale del ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali è amministrato, agli effetti giuridici ed economici, dal dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del diritto allo studio.

     2. Gli atti amministrativi relativi alla quiescenza, previdenza ed assistenza sono di competenza del Fondo Pensioni Sicilia.

     3. Il Ragioniere generale è autorizzato al trasferimento dei capitoli di spesa 372004, 372005, 37206 e 373002 al dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del diritto allo studio..

 

     Art. 17. (Corsi di aggiornamento). [11]

     L'Assessorato regionale della pubblica istruzione organizza ogni anno corsi di aggiornamento culturale e professionale alternativamente per le insegnanti ed assistenti in servizio presso le scuole materne regionali.

     I corsi, la cui frequenza è obbligatoria, hanno la durata di 15 giorni e saranno tenuti dal 1° al 15 settembre.

     Le spese per le finalità del presente articolo saranno fissate, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, in relazione all'effettiva necessità e in misura non superiore a lire 20 milioni.

 

          Art. 18. (Locali).

     1. [12].

     2. [13].

     2. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, e dall'articolo 6 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, i comuni sono incaricati di organizzare il servizio di pulizia [14].

     3. Il comune provvede altresì all'arredamento delle scuole materne regionali, al relativo materiale didattico, di gioco, di cancelleria e di consumo, alla fornitura di acqua ed elettricità ed al riscaldamento dei locali, nonché alla piccola manutenzione.

     4. I compiti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolti utilizzando gli appositi mezzi finanziari che l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione versa a ciascun sindaco, o direttore didattico.

     5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 36652 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni, che si iscrive al capitolo 36656 del bilancio della Regione.

     6. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 [15].

 

     Art. 19. (Spese varie). [16]

 

     Art. 20. (Assistenza agli alunni).

     (Omissis) [17].

     All'assicurazione contro gli infortuni provvedono le istituzioni scolastiche attraverso apposita convenzione da stipulare con istituti di assicurazione [18].

     Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 [19].

 

     Art. 21. (Accreditamenti). [20]

 

     Art. 22. (Integrazione ruolo). [21]

 

     Art. 23. (Passaggio della gestione ai Comuni).

     Le sezioni che, dopo effettuati i trasferimenti previsti dagli articoli 12 e 16 e dopo che saranno esaurite le graduatorie di cui all'art. 23, si renderanno prive dell'insegnante o dell'assistente, passeranno alla gestione dei Comuni ove le sezioni hanno sede, purché questi ne facciano richiesta entro sei mesi dalla comunicazione da parte del provveditore agli studi al Comune della vacanza del posto.

     Sino a quando non sarà provveduto alla copertura del posto di ruolo, il Comune si avvarrà, per le supplenze, della graduatoria di cui al precedente art. 15.

     La Regione corrisponderà ai Comuni che assumano la gestione della sezione un contributo annuo, per la durata di cinque anni, pari all'ammontare del costo di una sezione di scuola materna regionale.

     Ove si rendesse vacante uno solo dei posti in organico della sezione il contributo va riferito all'unità a carico del Comune.

     Nel caso che il Comune non assuma la gestione della sezione l'insegnante o l'assistente rimasta in servizio verrà assegnata dal provveditore agli studi a disposizione della sezione di scuola materna del Comune viciniore, scelto dall'interessata, per essere adibita per le supplenze o per le attività integrative.

 

     Art. 24. (Contributi alle scuole non statali). [22]

 

     Art. 25. (Autorizzazione di spesa).

     Per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi al personale insegnante e non insegnante del ruolo speciale ad esaurimento delle scuole materne di cui all'art. 10 della presente legge, è autorizzata per il periodo 1 settembre-31 dicembre 1975 la spesa di lire 1.600 milioni.

 

     Art. 26. (Abrogazione di norme).

     Sono abrogate le norme di leggi regionali in difformità e in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 27. (Norme di esecuzione).

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà ad emanare apposite norme di esecuzione.

 

     Art. 28. (Copertura finanziaria).

     All'onere di lire 2.375 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso, si provvede: quanto a lire 1.729 milioni mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli 17302 e 17304 del bilancio della Regione per l'anno finanziarlo in corso rispettivamente per lire 1.726 milioni e lire 3 milioni; quanto a lire 646 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

     All'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi, valutato in lire 6.903 milioni, si provvede: quanto a lire 5.203 milioni con le disponibilità derivanti, in dipendenza dell'applicazione della presente legge, dalla cessazione delle spese autorizzate per le finalità dei capitoli 17302 e 17304 del bilancio della Regione; quanto a lire 1.200 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione delle spese autorizzate con l'art. 2 della L.R. 10 dicembre 1965, n. 40, e con l'art. 50 della L r 21 dicembre 1973, n. 50; quanto a lire 500 milioni con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 1990, n. 15. L'art. 1 della L.R. 15/1990 è stato abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6, come sostituito dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 1990, n. 15. L'art. 2 della L.R. 15/1990 è stato abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6, come sostituito dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 agosto 1990, n. 15 e, a sua volta, sostitutivo degli artt. 6, 7, 8. L'art. 3 della L.R. 15/1990 è stato abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6, come sostituito dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[4] Articoli sostituiti con l'attuale art. 5 in seguito alla modifica apportata dall'art. 3 della L.R. 15/1990.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 15/1990. L'art. 4 della L.R. 15/1990 è stato abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6, come sostituito dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[6] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 85.

[8] Comma aggiunto dall'art. 3 L.r 20 dicembre 1975, n. 85.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 15/1990.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[11] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[12] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6, così come sostituito dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[13] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6, così come sostituito dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[14] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15/1990. L'art. 5 della L.R. 15/1990 è stato abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6, come sostituito dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[16] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15/1990.

[17] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 15/1990.

[18] Comma così sostituito dall’art. 63 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[19] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 15/1990.

[20] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15/1990.

[21] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15/1990.

[22] Articolo abrogato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.