§ 2.10.214 - L.R. 12 luglio 2011, n. 13.
Norme in materia di dimensionamento degli istituti scolastici. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:12/07/2011
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, in materia di dimensionamento degli istituti.
Art. 2.  Norma finale.


§ 2.10.214 - L.R. 12 luglio 2011, n. 13.

Norme in materia di dimensionamento degli istituti scolastici. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6.

(G.U.R. 14 luglio 2011, n. 30 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, in materia di dimensionamento degli istituti.

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono aggiunti i seguenti periodi: “Per gli istituti scolastici che abbiano sede e/o che comprendano sezioni staccate e/o plessi che insistono nei comuni inseriti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, l'indice di riferimento di cui al presente comma può essere ridotto del 50 per cento. Tale riduzione si applica esclusivamente qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede e/o sezioni staccate e/o plessi che insistono in comune non confinante con altri comuni tutelati ai sensi della legge n. 482/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e sempreché le condizioni di viabilità statale e provinciale del territorio siano disagevoli causando una reale situazione di isolamento fisico e geografico del comune medesimo.” [1].

 

     Art. 2. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.