§ 2.10.180 - L.R. 1 agosto 1990, n. 15.
Norme relative al riordinamento della scuola materna regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:01/08/1990
Numero:15


Sommario
Art. 6.  Assistenza scolastica nella scuola materna regionale.
Art. 7.  Spese per assistenza agli alunni.
Art. 8.  Premi e sussidi alle scuole materne non statali.
Art. 9.  Inquadramento nei ruoli della scuola materna regionale.
Art. 10.  Ulteriore inquadramento di personale nei ruoli della scuola materna regionale.
Art. 11.  Passaggi di qualifica.
Art. 12.  Supplenze.
Art. 13.  Amministrazione del personale.
Art. 14.  Spese per corsi di inquadramento.
Art. 15.  Cessioni di stipendio. Agevolazioni in materia di trasporti.
Art. 16.  Personale degli ex patronati scolastici.
Art. 17.  Abrogazione di norme.
Art. 18.  Finanziamento corsi di aggiornamento.
Art. 19.  Norma finanziaria.


§ 2.10.180 - L.R. 1 agosto 1990, n. 15.

Norme relative al riordinamento della scuola materna regionale.

(G.U.R. n. 37 del 4 agosto 1990).

 

     Artt. 1. - 5. [1]

 

Art. 6. Assistenza scolastica nella scuola materna regionale.

     1. Alla scuola materna regionale sono garantiti e forniti tutti i servizi di assistenza scolastica previsti dalla vigente legislazione per la scuola dell'obbligo.

     2. Nell'ambito delle funzioni istituzionali-educative e di accertamento della qualità del servizio gli insegnanti e gli assistenti possono consumare una porzione delle vivande distribuite agli alunni in sede di refezione scolastica.

 

     Art. 7. Spese per assistenza agli alunni.

     1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è abrogato.

     2. Il terzo comma dell'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Premi e sussidi alle scuole materne non statali.

     1. (Omissis) [2].

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990, lo stanziamento del capitolo 36704 del bilancio della Regione è fissato annualmente in lire 2.700 milioni.

     3. Lo stanziamento di cui al comma 2 è ripartito con i criteri e le modalità stabiliti dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

     4. In materia di trattamento economico del personale e in ordine alle gratuità vengono confermate le norme previste dalla legislazione nazionale.

 

     Art. 9. Inquadramento nei ruoli della scuola materna regionale.

     1. E nominato nei ruoli ad esaurimento delle scuole materne regionali il sottoelencato personale:

     a) il personale non di ruolo confermato in servizio nelle scuole materne regionali ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità fissate dall'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, e con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1984, prescindendo dal periodo di prova. Tale personale è aggiunto nel ruolo di cui all'articolo 10, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67;

     b) il personale che ha superato i corsi per l'inquadramento nei ruoli della scuola materna regionale ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, e che a detti corsi sia stato ammesso con riserva per avere prestato servizio di dopo asilo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 1990;

     c) il personale che ha prestato servizio nella scuola materna regionale in qualità di supplente annuale per almeno un anno o 360 giorni effettivi nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1984-85 e 1989-90. L'inquadramento ha luogo con le modalità stabilite dall'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1990. Ai fini del computo di cui alla presenta lettera sono considerate utili le astensioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 concernente la tutela delle lavoratrici madri.

     2. Il personale interessato dovrà produrre apposita documentata istanza entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni, che si iscrive al capitolo 36601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 10. Ulteriore inquadramento di personale nei ruoli della scuola materna regionale.

     1. Il personale che ha prestato servizio nel periodo 1976-77, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53, è inquadrato con le modalità stabilite dall'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, nei ruoli ad esaurimento delle scuole materne regionali con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1990.

     2. Resta escluso dalla previsione di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53, nonché del comma 1 del presente articolo, il personale inquadrato nei ruoli organici dei comuni ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 200 milioni, che si iscrive al capitolo 36601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 11. Passaggi di qualifica.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, gli assistenti di ruolo, compresi quelli di cui all'articolo 9, forniti del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge, sono - a domanda - secondo le modalità e i termini che l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stabilirà con propria ordinanza, inclusi nel ruolo degli insegnanti di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, previo superamento di un corso della durata di sessanta giorni, in analogia a quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 10.

     2. Detti corsi saranno organizzati dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in sede provinciale od interprovinciale.

     3. Agli assistenti immessi nel ruolo degli insegnanti vengono riconosciuti, ai fini della carriera, i due terzi del servizio prestato nella qualifica di provenienza se di ruolo, un terzo se non di ruolo.

     4. Gli assistenti di cui all'articolo 9 che, avendone i requisiti, chiedono l'immissione nel ruolo degli insegnanti, frequenteranno soltanto il corso previsto per l'inquadramento nella qualifica superiore. Gli assistenti di cui all'articolo 9 lettere a e b avranno la priorità nella scelta della sede rispetto al personale tutto di cui alla lettera c dell'articolo 9.

     5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 250 milioni.

 

     Art. 12. Supplenze.

     1. L'articolo 15 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Amministrazione del personale.

     1. I primi quattro commi dell'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 14. Spese per corsi di inquadramento.

     1. Per l'espletamento dei corsi previsti dagli articoli 9, 10 e 11, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 15. Cessioni di stipendio. Agevolazioni in materia di trasporti. [3]

     [1. L'istruttoria degli atti concernenti le cessioni di stipendio per il personale delle scuole materne regionali di cui alla legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, e per il personale delle soppresse scuole sussidiarie di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, è demandata ai provveditorati agli studi competenti, cui altresì sono devoluti gli adempimenti relativi alle agevolazioni in materia di trasporti.]

 

     Art. 16. Personale degli ex patronati scolastici.

     1. Il personale dei disciolti patronati scolastici, transitato ai comuni in forza della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, dopo che sia stata data attuazione ai servizi di assistenza scolastica, è destinato ad altri servizi di istituto del comune.

     2. Il predetto personale è tenuto ad osservare, ovunque presti servizio, l'orario di lavoro settimanale ed a fruire del periodo di ferie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa per il personale amministrativo degli enti locali.

     3. Il personale insegnante incaricato dai comuni dell'attività di assistenza scolastica integrativa, di sostegno e socio-educativa, osserva il calendario scolastico delle scuole presso le quali presta servizio, nel rispetto del dettato dell'articolo 49 del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge [4].

     4. Nel personale di cui all'articolo 1, comma primo, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, rientrano:

     a) coloro che nell'anno scolastico 1978-1979 siano stati incaricati dai patronati o dai comuni del servizio di refezione scolastica o di doposcuola ed abbiano svolto l'attività per l'intero periodo di effettuazione del servizio stesso;

     b) coloro che, subentrati a quanti non avevano accettano la nomina, abbiano svolto il servizio di refezione scolastica o di doposcuola fino alla cessazione del servizio stesso.

 

     Art. 17. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati gli articoli 19, 21, 22, 23, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67; l'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 85; l'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 69; gli articoli 1, secondo, terzo e quarto comma e 2 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 53, nonché le norme di leggi regionali in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 18. Finanziamento corsi di aggiornamento.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 220 milioni, di cui lire 120 milioni da destinare al pagamento dei corsi di aggiornamento effettuati nel corso dell'anno 1988, e lire 100 milioni da destinare al pagamento dei corsi da effettuarsi nell'anno 1990.

     2. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 19. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in complessive lire 3.770 milioni e ricadente nel l'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. L'onere predetto e quello ricadente negli esercizi successivi, valutato in lire 2.700 milioni in ragione di anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione del progetto 01.02. Riforma amministrativa centrale e periferica - codice 1021.

 

 


[1] Modificano la L.R. 16 agosto 1975, n. 67. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 sono stati abrogati dall'art. 17 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000. I commi 5 e 6 dell'art. 5 sono stati abrogati dall'art. 17 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6, come sostituito dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[2] Comma abrogato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[3] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[4] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7, L.R. 25 marzo 1996, n. 7.