Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.10 istruzione |
Data: | 01/08/1990 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 6. Assistenza scolastica nella scuola materna regionale. |
Art. 7. Spese per assistenza agli alunni. |
Art. 8. Premi e sussidi alle scuole materne non statali. |
Art. 9. Inquadramento nei ruoli della scuola materna regionale. |
Art. 10. Ulteriore inquadramento di personale nei ruoli della scuola materna regionale. |
Art. 11. Passaggi di qualifica. |
Art. 12. Supplenze. |
Art. 13. Amministrazione del personale. |
Art. 14. Spese per corsi di inquadramento. |
Art. 15. Cessioni di stipendio. Agevolazioni in materia di trasporti. |
Art. 16. Personale degli ex patronati scolastici. |
Art. 17. Abrogazione di norme. |
Art. 18. Finanziamento corsi di aggiornamento. |
Art. 19. Norma finanziaria. |
§ 2.10.180 - L.R. 1 agosto 1990, n. 15.
Norme relative al riordinamento della scuola materna regionale.
(G.U.R. n. 37 del 4 agosto 1990).
Artt. 1. - 5. [1]
Art. 6. Assistenza scolastica nella scuola materna regionale.
1. Alla scuola materna regionale sono garantiti e forniti tutti i servizi di assistenza scolastica previsti dalla vigente legislazione per la scuola dell'obbligo.
2. Nell'ambito delle funzioni istituzionali-educative e di accertamento della qualità del servizio gli insegnanti e gli assistenti possono consumare una porzione delle vivande distribuite agli alunni in sede di refezione scolastica.
Art. 7. Spese per assistenza agli alunni.
1. Il primo comma dell'articolo 20 della
2. Il terzo comma dell'articolo 20 della
(Omissis).
Art. 8. Premi e sussidi alle scuole materne non statali.
1. (Omissis) [2].
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990, lo stanziamento del capitolo 36704 del bilancio della Regione è fissato annualmente in lire 2.700 milioni.
3. Lo stanziamento di cui al comma 2 è ripartito con i criteri e le modalità stabiliti dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 31 della
4. In materia di trattamento economico del personale e in ordine alle gratuità vengono confermate le norme previste dalla legislazione nazionale.
Art. 9. Inquadramento nei ruoli della scuola materna regionale.
1. E nominato nei ruoli ad esaurimento delle scuole materne regionali il sottoelencato personale:
a) il personale non di ruolo confermato in servizio nelle scuole materne regionali ai sensi dell'articolo 1 della
b) il personale che ha superato i corsi per l'inquadramento nei ruoli della scuola materna regionale ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della
c) il personale che ha prestato servizio nella scuola materna regionale in qualità di supplente annuale per almeno un anno o 360 giorni effettivi nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1984-85 e 1989-90. L'inquadramento ha luogo con le modalità stabilite dall'articolo 10 della
2. Il personale interessato dovrà produrre apposita documentata istanza entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni, che si iscrive al capitolo 36601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 10. Ulteriore inquadramento di personale nei ruoli della scuola materna regionale.
1. Il personale che ha prestato servizio nel periodo 1976-77, ai sensi dell'articolo 1 della
2. Resta escluso dalla previsione di cui all'articolo 1 della
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 200 milioni, che si iscrive al capitolo 36601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 11. Passaggi di qualifica.
1. Nella prima applicazione della presente legge, gli assistenti di ruolo, compresi quelli di cui all'articolo 9, forniti del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge, sono - a domanda - secondo le modalità e i termini che l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stabilirà con propria ordinanza, inclusi nel ruolo degli insegnanti di cui al primo comma dell'articolo 10 della
2. Detti corsi saranno organizzati dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in sede provinciale od interprovinciale.
3. Agli assistenti immessi nel ruolo degli insegnanti vengono riconosciuti, ai fini della carriera, i due terzi del servizio prestato nella qualifica di provenienza se di ruolo, un terzo se non di ruolo.
4. Gli assistenti di cui all'articolo 9 che, avendone i requisiti, chiedono l'immissione nel ruolo degli insegnanti, frequenteranno soltanto il corso previsto per l'inquadramento nella qualifica superiore. Gli assistenti di cui all'articolo 9 lettere a e b avranno la priorità nella scelta della sede rispetto al personale tutto di cui alla lettera c dell'articolo 9.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 250 milioni.
Art. 12. Supplenze.
1. L'articolo 15 della
(Omissis).
Art. 13. Amministrazione del personale.
1. I primi quattro commi dell'articolo 16 della
(Omissis).
Art. 14. Spese per corsi di inquadramento.
1. Per l'espletamento dei corsi previsti dagli articoli 9, 10 e 11, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 200 milioni.
Art. 15. Cessioni di stipendio. Agevolazioni in materia di trasporti. [3]
[1. L'istruttoria degli atti concernenti le cessioni di stipendio per il personale delle scuole materne regionali di cui alla
Art. 16. Personale degli ex patronati scolastici.
1. Il personale dei disciolti patronati scolastici, transitato ai comuni in forza della
2. Il predetto personale è tenuto ad osservare, ovunque presti servizio, l'orario di lavoro settimanale ed a fruire del periodo di ferie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa per il personale amministrativo degli enti locali.
3. Il personale insegnante incaricato dai comuni dell'attività di assistenza scolastica integrativa, di sostegno e socio-educativa, osserva il calendario scolastico delle scuole presso le quali presta servizio, nel rispetto del dettato dell'articolo 49 del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge [4].
4. Nel personale di cui all'articolo 1, comma primo, della
a) coloro che nell'anno scolastico 1978-1979 siano stati incaricati dai patronati o dai comuni del servizio di refezione scolastica o di doposcuola ed abbiano svolto l'attività per l'intero periodo di effettuazione del servizio stesso;
b) coloro che, subentrati a quanti non avevano accettano la nomina, abbiano svolto il servizio di refezione scolastica o di doposcuola fino alla cessazione del servizio stesso.
Art. 17. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati gli articoli 19, 21, 22, 23, della
Art. 18. Finanziamento corsi di aggiornamento.
1. Per le finalità di cui all'articolo 17 della
2. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della
Art. 19. Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in complessive lire 3.770 milioni e ricadente nel l'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. L'onere predetto e quello ricadente negli esercizi successivi, valutato in lire 2.700 milioni in ragione di anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione del progetto 01.02. Riforma amministrativa centrale e periferica - codice 1021.
[1] Modificano la
[2] Comma abrogato dall'art. 57 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[4] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7,