Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 26/04/2018 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Principi e finalità) |
Art. 2. (Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo) |
Art. 3. (Osservatorio indipendente sull'attuazione partecipata) |
Art. 4. (Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA)) |
Art. 5. (Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti |
Art. 6. (Sezione di documentazione della legalità) |
Art. 7. (Costituzione in giudizio) |
Art. 8. (Iniziative a sostegno della cultura della legalità |
Art. 9. (Rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico) |
Art. 10. (Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all’interno dell’amministrazione |
Art. 11. (Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di |
Art. 12. (Disposizioni generali e definizioni) |
Art. 13. (Fondo regionale di prevenzione e solidarietà) |
Art. 14. (Destinatari del Fondo) |
Art. 15. (Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi) |
Art. 16. (Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d'azzardo patologico) |
Art. 17. (Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati) |
Art. 18. (Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale) |
Art. 19. (Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati) |
Art. 20. (Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e altre fattispecie criminose e ai loro familiari) |
Art. 21. (Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) |
Art. 22. (Processo di riduzione delle stazioni appaltanti) |
Art. 23. (Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali) |
Art. 24. (Oggetto) |
Art. 25. (Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro) |
Art. 26. (Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile) |
Art. 27. (Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata) |
Art. 28. (Efficacia dei titoli abilitativi) |
Art. 29. (Elenco regionale dei prezzi) |
Art. 30. (Ambito di applicazione) |
Art. 31. (Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari) |
Art. 32. (Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo) |
Art. 33. (Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio) |
Art. 34. (Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo) |
Art. 35. (Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare) |
Art. 36. (Rete del lavoro agricolo di qualità) |
Art. 37. (Interventi di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura) |
Art. 38. (Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie) |
Art. 39. (Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale) |
Art. 40. (Principi generali e Codice etico) |
Art. 41. (Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri) |
Art. 42. (Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori) |
Art. 43. (Adempimenti in corso di mandato) |
Art. 44. (Adempimenti relativi alla trasparenza associativa) |
Art. 45. (Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali) |
Art. 46. (Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali) |
Art. 47. (Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori) |
Art. 48. (Aggiornamenti e variazioni) |
Art. 49. (Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica) |
Art. 50. (Diffida e sanzioni amministrative) |
Art. 51. (Pubblicazione sul BURC) |
Art. 52. (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia) |
Art. 53. (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società) |
Art. 54. (No slot day) |
Art. 55. (Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo) |
Art. 56. (Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile) |
Art. 57. (Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico") |
Art. 58. (Clausola valutativa) |
Art. 59. (Norma finanziaria) |
Art. 60. (Abrogazioni) |
Art. 61. (Entrata in vigore) |
§ 3.2.105 - L.R. 26 aprile 2018, n. 9.
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.
(B.U. 2 maggio 2018, n. 45)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. (Principi e finalità)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in aderenza ai principi contenuti nella carta
costituzionale e nel rispetto delle prerogative dello Stato, sono finalizzate allo sviluppo
dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale calabrese, della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile. Le presenti disposizioni hanno, altresì, lo
scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a rafforzare la
cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela della
collettività e di ogni singolo individuo.
2. La Regione Calabria, nei limiti delle proprie competenze, promuove e adotta misure di
contrasto e prevenzione del fenomeno mafioso e corruttivo, in ogni sua forma e
manifestazione, attraverso mirati interventi:
a) di prevenzione primaria, diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale anche in
attuazione dell’accordo stipulato in data 1 luglio 2017 con il Ministero della Giustizia,
il Ministero dell’Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio
Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto “Liberi di scegliere”;
b) di prevenzione secondaria, volti a contrastare i segnali di espansione o di
radicamento nel territorio regionale;
c) di prevenzione terziaria, diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei
fenomeni criminosi.
Art. 2. (Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo)
1. La Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente, la Consulta regionale
per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo, quale organo di
consulenza della Commissione regionale speciale contro la ‘ndrangheta e della Giunta
regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle
politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della
corruzione.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta dal
Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Commissione consiliare contro la
‘ndrangheta, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti locali, da
esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di
volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché
al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa ed alla corruzione.
3. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i seguenti soggetti:
a) i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
b) un rappresentante per ogni associazione o fondazione antiracket e antiusura, con
sede nella Regione Calabria, di cui all’articolo 15 della
(Disposizioni in materia di usura) e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all’articolo
13, comma 2, della
di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e/o iscritte negli
elenchi prefettizi ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Interno del 24
ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per
l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2,
della
1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture);
c) un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia collettiva Confidi
avente sede in Calabria e che disponga del fondo antiusura separato dai fondi rischio
ordinari, di cui alla
d) un rappresentante dell’Unione regionale delle camere di commercio della Calabria
(Unioncamere Calabria).
4. La Consulta raccoglie anche informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e
contrasto di ogni forma di bullismo presenti in Calabria, con un approccio
multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, confrontare, condividere,
valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a
prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
5. Ai lavori della Consulta di cui al comma 4 partecipano:
a) l’assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato;
b) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di
inclusione sociale;
c) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sport;
d) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di
sicurezza;
e) un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale;
f) un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni
familiari della Calabria;
g) un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa
con gli uffici statali competenti, dalla Polizia postale e delle comunicazioni;
h) un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di
bullismo come fenomeno sociale;
i) un rappresentante delle associazioni sportive designato dal CONI – Comitato
regionale Calabria. La Consulta si avvale anche del supporto del Garante regionale
dell’infanzia e dell’adolescenza, dell’Osservatorio regionale sui diritti dei minori e del
Corecom.
6. I dati sul cyberbullismo sono inviati al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 della
(Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyber bullismo), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di
monitorare, attraverso un sistema di raccolta di dati, l’evoluzione dei fenomeni di
cyberbullismo.
7. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni
statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché
ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta
individuati sulla base delle questioni trattate.
8. I componenti della Consulta regionale vengono individuati e nominati, con voto unanime,
dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale e dal
Presidente della Commissione contro la ‘ndrangheta.
9. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura. La partecipazione ai
lavori della Consulta non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
Art. 3. (Osservatorio indipendente sull'attuazione partecipata)
1. Al fine di valorizzare e monitorare l'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui
alla presente legge è istituito, presso il dipartimento regionale competente e senza
ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l’Osservatorio indipendente sulla
attuazione partecipata, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58. Le funzioni
dell'Osservatorio indipendente sono finalizzate alla valutazione partecipata, al controllo
sociale e al confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa
nel territorio regionale e sulle iniziative, pubbliche e private, tese a contrastarla. Inoltre,
in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 2, elabora e propone azioni idonee a
rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare riferimento alle
misure per la trasparenza e legalità nell'azione amministrativa individuate dalla
normativa nazionale e internazionale e dalle linee guida vigenti.
2. L'Osservatorio di cui al presente articolo è composto da cinque componenti, nominati dal
Consiglio regionale nel rispetto della differenza di genere e per i quali non sussistano le
cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia). Tre componenti sono indicati dalle
forze politiche di maggioranza del Consiglio regionale e due componenti dalle forze
politiche di minoranza, nel rispetto della composizione dei gruppi consiliari.
3. I componenti dell'Osservatorio indipendente sono nominati, all'interno di un elenco di
soggetti di riconosciuta onorabilità curato dal Consiglio regionale, tra le personalità di
riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della
promozione della legalità e trasparenza, e di contrasto alla corruzione all'interno delle
pubbliche amministrazioni, che assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto
all'amministrazione regionale e locale, alle organizzazioni politiche, sindacali e di
categoria e dimostrino alto rigore morale e senso delle istituzioni verso situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, e lontananza culturale da qualsiasi forma o
gruppo di pressione.
4. I componenti dell'Osservatorio assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alle
organizzazioni politiche, durano in carica per l'intera legislatura e le loro funzioni
restano prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.
5. I componenti dell'Osservatorio, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire
cariche pubbliche anche elettive, né incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di
amministratore di ente, impresa o associazione che riceva sovvenzioni o contributi dalla
Regione a qualsiasi titolo.
6. L'incarico di componente dell'Osservatorio indipendente regionale è incompatibile con
l'espletamento di attività lavorativa che presenti conflitto di interessi con le attribuzioni
proprie dell'incarico.
7. L'Osservatorio indipendente approva annualmente una relazione che viene trasmessa al
Consiglio regionale e discussa secondo le procedure indicate dal regolamento consiliare.
La relazione fornisce dettagliate valutazioni sugli aspetti relativi a:
a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e
terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente
legge;
b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e
degli interventi previsti dalla legge, nonché i criteri e le modalità di selezione dei
soggetti privati coinvolti.
8. Ai lavori dell'Osservatorio indipendente possono partecipare, quali invitati non
permanenti:
a) un rappresentante dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria;
b) un rappresentante dell'Università Magna Graecia di Catanzaro;
c) un rappresentante dell'Università della Calabria;
d) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni Italiani della Calabria
(ANCI Calabria);
e) un rappresentante delle autorità portuali operanti sul territorio;
f) un rappresentante della direzione scolastica regionale calabrese;
g) i rappresentanti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(CCIIAA) e della Unioncamere Calabria;
h) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a
livello nazionale;
i) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell'edilizia,
dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura;
j) un rappresentante dell'associazione nazionale "Avviso Pubblico - Enti locali e regioni
per la formazione civile contro le mafie";
k) un rappresentante regionale delle associazioni dei consumatori rappresentative a
livello nazionale;
l) un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;
m) un rappresentante delle associazioni di riconosciuta rilevanza nazionale.
9. I componenti dell'Osservatorio indipendente esercitano le attività previste dalla presente
legge a titolo gratuito.
Art. 4. (Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA))
1. La Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, sentita la Consulta regionale per la
legalità di cui all’articolo 2, predispone annualmente il Piano speciale legalità, antiracket
e antiusura (PSLA). Il Piano prevede l’insieme delle azioni e dei provvedimenti che la
Regione Calabria intende adottare per prevenire:
a) i rischi di infiltrazione criminale e ’ndranghetista nel tessuto socio-economico
regionale, nonché per contrastarne l’espansione nelle aree in cui il fenomeno
mafioso-criminale è particolarmente radicato;
b) i fenomeni di usura e di estorsione.
2. Nel PSLA sono indicate le risorse economiche e organizzative che saranno dedicate al
rispetto dei principi e al raggiungimento delle finalità della presente legge.
3. Il PSLA è approvato dalla Giunta regionale.
4. Per rafforzare l’azione di legalità e concorrere alla diffusione e pubblicizzazione del PSLA,
la Giunta regionale e il Consiglio regionale, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, ne assicurano la pubblicazione sui rispettivi
siti e ne promuovono forme di valutazione partecipata, attraverso il coinvolgimento di
cittadini, associazioni operanti nel settore della legalità e soggetti attuatori degli
interventi previsti, mediante la realizzazione, presso la Commissione consiliare contro la
‘ndrangheta, di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche più rilevanti.
Art. 5. (Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti
nel settore dell'educazione alla legalità)
1. La Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove la
stipula di accordi di programma e di altri accordi di collaborazione con i seguenti
soggetti:
a) le associazioni di promozione sociale di cui al Capo II del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte nell’apposita sezione del Registro
unico nazionale del Terzo settore di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 46
dello stesso Codice e operanti nel settore dell’educazione alla legalità, della
cittadinanza attiva e responsabile e del contrasto al fenomeno della ‘ndrangheta;
b) le associazioni o fondazioni antiracket e antiusura, con sede in Calabria, di cui
all’articolo 15 della
13, comma 2, della
dell’articolo 1 del
c) gli enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della
giustizia e del contrasto alla criminalità;
d) le organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposita sezione del Registro unico
nazionale del Terzo settore di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 46 del d.
lgs. 117/2017 e operanti nel settore della legalità.
2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui al comma 1, iscritte nelle
rispettive sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché le associazioni
di cui alla lettera b) del comma 1, possono richiedere e ottenere il patrocinio gratuito
della Regione Calabria per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della
legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto al fenomeno corruttivo e
‘ndranghetista- mafioso.
3. La Regione Calabria, per il perseguimento delle finalità della presente legge, può
stipulare accordi e convenzioni con associazioni, fondazioni e istituti, anche di carattere
nazionale, impegnati sui temi della legalità, della trasparenza, dell’economia
responsabile e della lotta alla criminalità organizzata.
Art. 6. (Sezione di documentazione della legalità)
1. Presso il Polo culturale Mattia Preti, già operante nei locali ove ha sede il Consiglio
regionale, e che custodisce un patrimonio culturale composto anche di un numero
cospicuo di documenti utili a favorire la conoscenza del fenomeno della 'ndrangheta, è
istituita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la Sezione
di documentazione della legalità, aperta alla libera fruizione e documentazione dei
cittadini sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo
al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, la raccolta di
materiali, la diffusione di conoscenze in materia e la conservazione della memoria
storica.
2. Il Consiglio regionale, sui temi oggetto della presente legge, in particolare, promuove,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale:
a) relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio regionale,
nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea anche al fine di raccogliere
informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle
diverse esperienze sul tema;
b) forme di collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di
cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di informazione;
c) la stipula di convenzioni con gli editori che abbiano pubblicato libri afferenti al
fenomeno mafioso, garantendo la possibilità, per ciascuno degli aderenti, di
presentare presso la prestigiosa sala bibliotecaria, appositamente adibita, un
determinato numero di volumi, massimo cinque per anno, con l’impegno per gli
editori stessi di consegnare annualmente una copia di ciascuna pubblicazione,
incrementando così il patrimonio librario esistente in materia.
Art. 7. (Costituzione in giudizio)
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa demandate dallo Statuto, valuta
l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla
criminalità organizzata e mafiosa.
2. La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali, relativi a fatti commessi
nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio
per i delitti di criminalità organizzata, nei modi e nelle forme stabilite dall’articolo 10,
comma 5, della
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale).
3. La Regione, coerentemente alle finalità perseguite dalla presente legge, può costituirsi
parte civile, nelle forme e nei modi indicati nel comma 2, anche prima dell’emissione del
decreto che dispone il giudizio, nei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel
territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate
imputazioni per delitti di criminalità organizzata.
4. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell’ente negli altri
procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa
sul territorio calabrese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità
regionale. La costituzione e rappresentanza in giudizio della Regione nei procedimenti
anzidetti è affidata all’Avvocatura regionale.
5. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della
costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi
generali della presente legge.
6. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta sulle
deliberazioni di costituzione di parte civile della Regione nei processi di cui al presente
articolo, nonché delle ragioni che hanno portato all’eventuale mancata costituzione.
Titolo II
Promozione della legalità
Capo I
Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Art. 8. (Iniziative a sostegno della cultura della legalità
e della cittadinanza responsabile)
1. Al fine di promuovere e diffondere la cultura della legalità e di agevolare percorsi di
cittadinanza attiva ed educazione civica e di favorire il coinvolgimento degli operatori
nelle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi e della criminalità
organizzata e ‘ndranghetista, la Regione promuove la stipula di convenzioni con le
scuole e le università calabresi, gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni
sindacali, le associazioni degli imprenditori e di categoria, le cooperative sociali, le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all’articolo 5.
2. La Regione, in particolare, per stimolare le giovani generazioni allo studio e alla
conoscenza critica del fenomeno mafioso e per concorrere allo sviluppo di una coscienza
civile e democratica, promuove le seguenti iniziative:
a) realizzazione, senza oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi della
collaborazione degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, e delle università, di
attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della
legge;
b) attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la
raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico,
iconografico, audiovisivo, documentale e statistico, da effettuarsi anche nell'ambito
delle visite guidate, tematiche e formative, programmate nell'arco di ogni anno
scolastico presso il Consiglio regionale della Calabria;
c) realizzazione di attività, anche attraverso la proiezione di docu-film e dibattiti,
finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al
rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e ogni altra attività utile a una reale
conoscenza del fenomeno mafioso e delle sue cause, nonché delle sue implicazioni
storiche,socioeconomiche, politiche e di costume;
d) valorizzazione, tramite borse di studio concesse dalla Giunta regionale nei limiti dei
finanziamenti previsti dal PSLA, delle tesi di laurea e delle ricerche documentali
effettuate da laureandi sui temi riguardanti la lotta alla criminalità organizzata
‘ndranghetista, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
e) attivazione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale per realizzare iniziative
finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta
contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità e della
corresponsabilità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani, volte anche a
fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti scolastici
di ogni ordine e grado della Regione;
f) promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti
calabresi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e
antimafia sociale;
g) pubblicizzazione e valorizzazione, sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio
regionale e senza oneri a carico del bilancio regionale, della commercializzazione di
prodotti alimentari e di altro genere, ricavati da terreni e da aziende confiscati alle
mafie nonché di prodotti “pizzo free” anche attraverso l’attivazione, presso le sale
consiliari e della Giunta regionale, di percorsi di confronto con associazioni, istituti
scolastici, università e istituzioni pubbliche sui seguenti specifici ambiti tematici:
1) sviluppo della cultura della legalità;
2) prevenzione dell'usura;
3) recupero dei beni immobili confiscati;
4) memoria delle vittime innocenti della criminalità ‘ndranghetista.
3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente
articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Art. 9. (Rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico)
1. La Regione concorre alla diffusione dei principi etici nella vita d’impresa e nei
comportamenti aziendali, valorizzando gli strumenti di promozione e controllo della
legalità introdotti dal
concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di
legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario), anche attraverso la
previsione, nei bandi per la concessione di benefici economici, di almeno uno dei
seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità:
a) preferenza in graduatoria;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
2. La Regione promuove e valorizza comportamenti eticamente corretti delle imprese e
delle filiere di produzione, dando valore ai sistemi di certificazione di qualità delle
imprese sia in ambito di responsabilità sociale che di tutela dell'ambiente. Sono
comunque fatte salve le disposizioni che regolano i finanziamenti europei.
3. In attuazione a quanto previsto dall' articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2016, n.
3 (Modifiche ed integrazioni alla
dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all’emersione
del lavoro non regolare)) la Giunta regionale, entro trentasei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare la richiesta di registrazione
comunitaria del marchio etico collettivo. Sulla confezione del prodotto delle aziende che
hanno chiesto e hanno ottenuto il diritto all'uso del marchio etico, il medesimo è
apposto per consentire al consumatore di identificare, inequivocabilmente, il prodotto
ottenuto senza impiego di manodopera minorile o di rapporto di lavoro in violazione alle
norme internazionali e nazionali sui diritti dei lavoratori e nel rispetto dell'ambiente e
dei principi di legalità. La licenza d'uso del marchio etico è concessa a titolo oneroso per
la durata di ventiquattro mesi e le relative somme costituiscono un fondo di solidarietà
per l’attuazione delle finalità della presente legge. La Giunta regionale, entro sei mesi
dalla registrazione del marchio, determina la quantificazione della somma dovuta per il
biennio per ottenere e per mantenere la licenza d’uso.
Art. 10. (Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all’interno dell’amministrazione
regionale e delle altre amministrazioni pubbliche.
Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali
a rischio di infiltrazione mafiosa)
1. La Regione persegue gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell'illegalità mediante:
a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione) volte a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle
misure di contrasto al fenomeno corruttivo, in particolare attraverso l’adozione e
l’attuazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione;
b) la migliore attuazione delle disposizioni del
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire
un adeguato livello di trasparenza, la legalita' e lo sviluppo della cultura
dell'integrità, in particolare attraverso l’adozione e l’attuazione dei Programmi
triennali per la trasparenza e l'integrità;
c) l'emanazione, ai sensi dell’articolo 54 del
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche) del Codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la
qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura
dell'interesse pubblico;
d) l’adozione di un codice etico regionale, l’istituzione dell’anagrafe pubblica dei
consiglieri e degli assessori regionali e la disciplina in materia di trasparenza
patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di
cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive di cui al Titolo IV della presente
legge.
2. Per le medesime finalità del comma 1, la Giunta regionale promuove, senza oneri a
carico del bilancio regionale, il monitoraggio dei fattori di rischio d'infiltrazioni mafiose
negli enti locali e nelle società da essi partecipate, in relazione all'avvenuto scioglimento
di consigli comunali ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e promuove la stipula di
un protocollo d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), il Ministero
dell’Interno e gli enti locali al fine di:
a) prevenire e scongiurare possibili ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per
infiltrazione mafiosa;
b) attivare percorsi di tutoraggio e assistenza tecnica alle amministrazioni nelle fasi
prodromiche al loro commissariamento;
c) monitorare i comuni più a rischio per una conseguente attivazione di processi di
ripristino della legalità e di risanamento dell'ente;
d) sostegno collaborativo per garantire la continuità degli impegni assunti e la
prosecuzione delle attività intraprese in caso di commissariamento.
Sezione I
Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di
minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati
Art. 11. (Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di
minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati)
1. La Regione Calabria, in attuazione dell’accordo, sottoscritto a Reggio Calabria in data 1
luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno e i Tribunali per i
minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto
“Liberi di scegliere”, richiamato il
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della
5, 118 e 128 della Costituzione, promuove azioni volte a sostenere percorsi di
inclusione sociale e di diffusione della legalità in favore dei seguenti soggetti:
a) minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o da essi provenienti, per i quali il
Tribunale per i minorenni abbia emesso un provvedimento amministrativo o penale;
b) minori interessati da procedure di volontaria giurisdizione ai sensi degli articoli nn.
330, 333 e 336 ultimo comma del codice civile nell’ambito dei quali sia stato emesso
un provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale disponendo
l’allontanamento dei minori dal contesto familiare e/o territoriale di appartenenza;
c) figli di soggetti indagati/imputati o condannati per i reati di cui all’articolo 51 comma
3-bis c.p.p. allorquando si ravvisano situazioni pregiudizievoli e condizionanti
ricollegabili al degradato contesto familiare (intraneo o contiguo alla criminalità
organizzata del territorio);
d) minori in carico al Tribunale per i minorenni per procedimenti civili scaturiti ex
articolo 32, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni) o ai sensi dell’articolo 609 decies c.p., nei casi di maltrattamento
intrafamiliare legato a dinamiche criminali;
e) minori e giovani adulti, inseriti nel circuito penale (condannati, ammessi alla messa
alla prova, collocati presso i servizi minorili residenziali) anche in misura alternativa
alla detenzione che siano provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla
criminalità organizzata del territorio;
f) minori sottoposti a protezione e quelli compresi nelle speciali misure di protezione
secondo le previsioni di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2005
n. 138 (Misure per reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre
persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di
protezione).
2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate attraverso azioni integrate tendenti, in
particolare, a:
a) assicurare ai servizi dell’amministrazione della giustizia (Uffici di servizio sociale per i
minorenni, Uffici di esecuzione penale esterna e Istituti penitenziari) della Calabria,
le figure professionali di psicologi, di specialisti in neuropsichiatria infantile e di
funzionari della professionalità pedagogica, al fine di garantire l’assistenza
psicologica e l’intervento educativo e di sostegno sociale ai minori e adolescenti;
b) contribuire alla realizzazione di percorsi educativi personalizzati definiti dall’autorità
giudiziaria minorile calabrese, riguardanti i minori e i rispettivi nuclei familiari seguiti
dai servizi sociali del territorio e dai servizi dell’amministrazione della giustizia di cui
alla lettera a);
c) contribuire alla realizzazione di percorsi formativi di concerto con l’autorità giudiziaria
minorile, per le figure specialistiche socio-assistenziali e le associazioni di
volontariato che opereranno su segnalazione dei tribunali per i minorenni dei due
distretti calabresi e che interverranno a vario titolo nel progetto educativo di cui alla
lettera b);
d) supportare la realizzazione di azioni finalizzate all’inclusione lavorativa dei minori
previsti nel comma 1, attraverso percorsi di empowerment e misure per l’attivazione
e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa. In
particolare, garantendo agli stessi adeguate tutele per una regolare crescita psicofisica
e per il soddisfacimento dei loro bisogni.
Sezione II
Interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione
Art. 12. (Disposizioni generali e definizioni)
1. La Regione Calabria, nell’ambito delle finalità indicate dalle leggi 108/1996 e 44/1999 e
dalla
imprese, previo avviso pubblico, eroga contributi in favore di associazioni economiche
sociali, fondazioni antiusura e antiracket presenti nel territorio regionale, per specifiche
azioni di tipo educativo e campagne informative volte a favorire l'emersione, oltre che il
sostegno alle vittime di usura e di estorsione.
2. La Regione, al fine di prevenire il ricorso all'usura o di incentivare la presentazione della
denuncia, stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti
pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, e promuove iniziative e progetti volti a:
a) monitorare l’andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;
b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;
c) informare e sensibilizzare i soggetti a rischio o già vittime dell'usura sull’utilizzazione
del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alle
leggi 108/1996 e 44/1999.
3. Ai fini della presente legge sono considerate vittime del reato di usura e di estorsione le
persone fisiche e i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno
subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a
reati di usura e di estorsione perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato
denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia.
4. Sono considerati soggetti a rischio di usura le persone fisiche che si trovino nella
impossibilità di accesso al credito, anche per eventi contingenti non dipendenti dalla
propria volontà.
5. Sono inoltre considerati a rischio di usura i soggetti che esercitano attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera
arte o professione ai quali è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da
una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur
in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia.
Art. 13. (Fondo regionale di prevenzione e solidarietà)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente sezione, il dipartimento regionale
competente eroga le risorse finanziarie del “Fondo regionale di prevenzione del
fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro familiari”, di
seguito denominato “Fondo”, secondo le modalità e i criteri definiti in conformità al
PSLA.
2. L'ufficio del dipartimento regionale che gestisce il Fondo predispone e trasmette al
Presidente della Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari una relazione
sulle attività svolte nell'anno con il relativo rendiconto analitico.
3. La Regione sperimenta, senza oneri a carico del bilancio regionale, azioni volte ad
agevolare l'accesso al credito, in particolare nelle forme del microcredito, e mirate a
contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di
fondi rotativi.
4. La Regione, senza oneri a carico del bilancio regionale, assicura il supporto informativo
sui temi riguardanti la lotta all'usura, al racket e l'educazione alla legalità, anche
attraverso uno spazio sul sito web della Regione.
Art. 14. (Destinatari del Fondo)
1. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono le vittime di usura e di
estorsione, i soggetti a rischio di usura aventi residenza e/o sede legale ed operativa
nella Regione Calabria alla data di presentazione delle relative istanze.
2. I beneficiari degli interventi previsti per le vittime dei reati di usura e di estorsione
devono dimostrare di essere parte offesa nei procedimenti che li riguardano.
3. Sono esclusi dai benefici della presente legge coloro che hanno riportato condanne per
reati associativi, di usura, di estorsione, in materia di armi e droga, rapina e sequestro
di persona, nonché dei reati contro la pubblica amministrazione.
Art. 15. (Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi)
1. Nei confronti di soggetti che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di
attività lavorativa, commerciale, imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale o
culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio regionale,
la Giunta regionale concede un indennizzo pari al 10 per cento del danno subito
prevedendo un massimale di 15.000,00 euro, su presentazione di istanza corredata da
idonea relazione illustrativa, previa verifica dei seguenti requisiti:
a) attestazione dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle
denunce;
b) autenticità della documentazione prodotta, con particolare riferimento a che la
vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati a questo connessi.
2. L'indennizzo è concesso alle vittime di cui al comma 1 o, in caso di morte, ai loro
familiari, compresi i conviventi more uxorio. L'indennizzo è concesso a condizione che il
soggetto leso, o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell'evento, del tutto
estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.
3. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle
estorsioni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti
comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano
sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della
loro attività, un contributo fino ad un massimo di 10.000,00 euro sugli importi fatturati
per l'acquisto e l'installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di
impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.
4. Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi
erogati da parte delle compagnie assicurative per gli identici rischi realizzatisi.
Sezione III
Interventi regionali per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico
Art. 16. (Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d'azzardo patologico)
1. Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo
patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell’utilizzo
responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e
sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di
soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie.
2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute,
della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco
tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la
chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli
esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al
pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di
sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Per le rivendite di generi di
monopolio ove siano installati apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d.
773/1931, il limite di accensione giornaliero di cui al presente comma è fissato fino alle
ore 20.00. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione
della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle
limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni
apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
3. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire
il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo
110, commi 6 e 7 del
base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con
popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni
con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:
a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
b) centri di formazione per giovani e adulti;
c) luoghi di culto;
d) impianti sportivi;
e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o
sociosanitario;
f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di
aggregazione giovanile ed oratori;
g) istituti di credito e sportelli bancomat;
h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
i) stazioni ferroviarie.
4. Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 3 a
condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d.
773/1931 siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo
del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmente o visibilmente
separate dall’area di vendita. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si
applicano le disposizioni di cui al comma 3, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti
sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità,
l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle
disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro a 6.000 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7
del
5. La Regione promuove il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del
rischio della dipendenza dal gioco patologico prevedendo, nel limite delle risorse annuali
ripartite su base regionale dal Ministero della salute dove è istituito il Fondo per il gioco
d'azzardo patologico (GAP), i seguenti interventi:
a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di
sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:
1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per
i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;
2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;
3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici
e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle
relative modalità di accesso;
4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi
on line;
5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No Slot".
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No slot" rilasciato, a
cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di
circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non
installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6
e 7 del
l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "No Slot". La Regione, nella
concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque
denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il
gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi;
b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della
prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e
nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7 del
degli stessi gestori. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed
aggiornamento il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche
con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data
dall'accertamento. In caso di inosservanza della diffida il comune dispone la chiusura
temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7 del
in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro per gli
esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7
del
nelle sale da gioco e nelle sale scommesse;
c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico
finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica
per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il
gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;
d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui
rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le
organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;
e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi
per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette
da patologie correlate al disturbo da gioco;
f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su
tematiche collegate al gioco.
6. E’ vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il
gioco di cui all' articolo 110, comma 7, lettera c bis) del
ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con
moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che
distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della
partita, detti ticket redemption. La violazione del divieto di cui al presente comma è
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni
apparecchio utilizzato.
7. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata
qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e
delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo
110, commi 6 e 7 del
privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2. La Regione
promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per
favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la
concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui
propri mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui al presente
comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
8. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le
funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo
sono esercitate dai comuni i quali trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione
dello stesso. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche
non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3, 4, 6 e 7, il comune dispone
la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
amministrativa pecuniaria.
9. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i
relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20
per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative
previste dalla presente legge.
10. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
11. In coerenza con le finalità e i principi della presente legge, la Regione Calabria non
concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre,
convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite,
sono contrarie alla cultura dell’utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o
inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già
patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività,
la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.
12. Per le medesime finalità del comma 11, la Regione promuove la stipulazione, previo
parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni
rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a
non finanziare eventi in cui siano presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti
titolari o promotori di attività che favoriscano o inducano la dipendenza dal gioco
d’azzardo.
13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale
scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a
quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i dodici mesi successivi a tale data.
14. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 110 del
Capo II
Interventi di prevenzione terziaria
Art. 17. (Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati)
1. La Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la prevenzione
terziaria attraverso:
a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità
organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del d.lgs.
159/2011;
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti
concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico
nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti
concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni
immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la
stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.
2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile
sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo
esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico.
Art. 18. (Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale)
1. La Regione promuove azioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, al fine di
sostenere il mantenimento dell’occupazione delle persone che lavorano nelle imprese
oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri
competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le
condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più
complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale,
definiti in ambito regionale.
Art. 19. (Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati)
1. La Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità di cui all'articolo 2,
istituisce una apposita sezione con funzioni di Tavolo regionale sui beni e aziende
sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle
attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione
dell’utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le
associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le
organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello
regionale.
2. Il Tavolo, senza oneri a carico del bilancio regionale, svolge i seguenti compiti:
a) monitorare, attraverso gli opportuni raccordi con l’autorità giudiziaria e l’Agenzia
nazionale dei beni sequestrati e confiscati, e con le istituzioni universitarie e di
ricerca che sul territorio svolgono attività di analisi e mappatura, i flussi informativi
relativi alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori dipendenti coinvolti,
nonché tutti i dati utili ad avere un quadro completo dello stato economico delle
stesse;
b) promuovere, anche attraverso protocolli d’intesa per la gestione dei beni e aziende
sequestrati o confiscati, coinvolgendo le parti sociali, nel rispetto delle prerogative
dell’autorità giudiziaria e dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata:
1) meccanismi di intervento per gestire beni immobili sequestrati, anche al fine di
incrementare, se possibile, la redditività e per agevolarne la eventuale successiva
devoluzione allo Stato, liberi da oneri e pesi;
2) meccanismi di sostegno pro-attivo delle aziende sequestrate e confiscate.
c) monitorare, ricercando la massima collaborazione con le Prefetture, le imprese
destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici al fine di predisporre iniziative atte
a non interrompere l’attività produttiva, tutelare i livelli di occupazione e di reddito
dei lavoratori dipendenti, nonché proporre ogni altra azione utile ad una gestione
dinamica e produttiva di tali imprese.
3. Per le finalità di cui al punto 2) della lettera b) del comma 2 il Tavolo opera per:
a) promuovere la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali anche con
la predisposizione di corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o
confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e
concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
b) promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori economici
del territorio, tramite le associazioni di categoria e sindacali e cooperative, e gli
amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla
legalità;
c) promuovere la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio
e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità
organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;
d) promuovere azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori
finalizzate alla gestione dei beni confiscati;
e) promuovere azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese
sequestrate o confiscate volte al consolidamento, allo sviluppo e al pieno
inserimento nelle filiere produttive di riferimento, anche attraverso accordi e
protocolli di intesa con:
1) le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative;
2) le associazioni dei manager pubblici e privati;
3) l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.
4. La Regione promuove le azioni descritte nel presente articolo senza oneri a carico del
bilancio regionale.
Art. 20. (Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e altre fattispecie criminose e ai loro familiari)
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e
sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e
indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime innocenti di fenomeni di violenza, di
dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.
2. La Regione promuove adeguati interventi e adotta misure efficaci per agevolare
l'inserimento lavorativo delle vittime di violenza di genere con il coinvolgimento dei
sindacati, degli enti, della Consigliera di parità regionale e delle associazioni datoriali. La
Regione, inoltre, supporta l'azione genitoriale attraverso l'accoglienza e la presa in
carico dei figli minori di età presso strutture con finalità educative, ludiche o ricreative
e, al fine di favorire l'accesso delle vittime di violenza al lavoro, incentiva la costituzione
di cooperative sociali. Coadiuva azioni di sviluppo delle competenze e azioni di
organizzazione di beni e servizi, in adeguata risposta alle necessità territoriali e ai
progetti di piena integrazione sociale.
3. La Regione Calabria dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo
1 della
terrorismo e della criminalità organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata
diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio
posseduto. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al
collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle assunzioni a
tempo determinato, ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative operate
dall’amministrazione regionale rapportando le percentuali di legge al totale dei contratti
di lavoro a termine, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in atto al
momento dell’assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di contratto a tempo
determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non preclude all’avente
titolo la possibilità di accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.
4. Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al comma 3 viene altresì attuato dagli enti e
agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Calabria, dalle società
di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie
locali.
5. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente
articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all’articolo 1
della
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) sono stabilite secondo le
modalità di cui all’articolo 7 della
6. La Regione Calabria riconosce ai soggetti di cui al comma 1, secondo modalità e criteri
definiti con regolamento dalla Giunta regionale adottato entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, specifici titoli di preferenza, a parità di
requisiti, di accesso all’edilizia residenziale pubblica nei bandi regionali ovvero nei bandi
di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali che assegnano alloggi di edilizia
residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di
sostegno alle politiche abitative.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei testimoni di
giustizia qualificati come tali, ai sensi della
per la protezione dei testimoni di giustizia), in procedimenti penali incardinati presso le
autorità giudiziarie della Calabria, in conformità all’articolo 7, lettera h), della medesima
Titolo III
Promozione della regolarità e potenziamento dei sistemi di controllo
Capo I
Disposizioni generali sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Art. 21. (Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
1. Presso l’Autorità Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, istituita con la legge
regionale 7 dicembre 2007, n. 26, si colloca l’Osservatorio dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture. L’Osservatorio, anche in qualità di Sezione Regionale
dell’Osservatorio Nazionale istituito presso l’ANAC, svolge le attività ad essa demandate
ai sensi dell’articolo 213, comma 9, del
dei contratti pubblici) e promuove la massima trasparenza nelle procedure di gara, la
pubblicità dei procedimenti di affidamento, la qualità delle procedure di appalto e la
qualificazione degli operatori economici pubblici e privati.
2. L’Osservatorio contribuisce all’attuazione delle disposizioni di legge in materia di
trasparenza, sicurezza e tutela del lavoro, svolgendo le seguenti attività:
a) acquisisce le informazioni e i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di
scelta del contraente e a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di
partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici,
nonché i dati relativi al contenzioso;
b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità
dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la
disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti
dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro
acquisizione;
c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli
operatori economici pubblici e privati;
d) acquisisce le informazioni e i dati relativi al ciclo del contratto, al fine di favorire la
massima efficienza degli investimenti pubblici e la trasparenza della spesa;
e) promuove la diffusione dell'uso del "Patto di integrità" e dei protocolli per la legalità
negli appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 17,
della
3. Per consentire lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo, le stazioni
appaltanti comunicano all’Osservatorio regionale, senza ritardo, anche mediante
strumenti informatici, i dati relativi alla indizione degli avvisi di gara, all’esito della
procedura e ad ogni altra vicenda dell’esecuzione, anche ai fini delle pubblicazioni
previste dalla presente legge.
Art. 22. (Processo di riduzione delle stazioni appaltanti)
1. La Regione, avvalendosi dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, promuove il processo di riduzione delle stazioni appaltanti sul proprio
territorio in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale
processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed
economicità nella gestione delle procedure di appalto, nonché di prevenire e contrastare
fenomeni di infiltrazioni mafiose e ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, i comuni non capoluogo di provincia
procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi e forniture mediante unioni di comuni
costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento.
3. I comuni e le loro unioni possono avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalla
Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, quale soggetto aggregatore
regionale, fatti salvi il ruolo e le funzioni delle province e della Città metropolitana di
Reggio Calabria.
4. L’Osservatorio regionale promuove protocolli di intesa al fine di coordinare le azioni di
acquisto centralizzato sul territorio regionale da parte delle stazioni appaltanti.
Art. 23. (Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali)
1. La Regione promuove, in attuazione dell’articolo 10 bis della legge regionale 19 aprile
2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al
contrasto e all’emersione del lavoro non regolare) e in coerenza con i principi di cui alla
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la responsabilità
sociale delle imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di
illegalità nonché prevenire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e
‘ndranghetista, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.
2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la
Regione promuove l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di
sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti
pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di
orientamento per le stazioni appaltanti.
3. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione
criminale e mafiosa, la Regione, nell’ambito degli appalti pubblici, opera per:
a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni
di lavoro, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti
di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con
particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a
subappalti;
b) promuovere l'inserimento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del
bandi di gara e negli avvisi, di clausole sociali volte a favorire la stabilità
occupazionale del personale impiegato anche con riferimento alla clausola di
assorbimento del personale utilizzato dal precedente aggiudicatario,
compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;
c) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di
emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro,
quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque
l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative;
d) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare
ogni modalità illecita che alteri la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme
di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare
degli stessi;
e) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi
ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e con gli sportelli per la
legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle
imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più
ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;
f) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza,
informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione
dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli
istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei
lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni
particolarmente degradanti; a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione
del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa;
g) promuovere e valorizzare la diffusione della certificazione dei contratti di appalto;
h) valorizzare le migliori pratiche relative ai processi di emersione delle situazioni di
illegalità e le attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese.
4. Nella prospettiva di istituire un libero mercato realmente concorrenziale, le imprese che
denunciano i fenomeni estorsivi e criminali sono inserite in un elenco istituito presso
tutte le stazioni appaltanti qualificate, integrante circuito preferenziale di partecipazione
agli affidamenti diretti e agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, come disciplinati dall’articolo 36 del
5. L’elenco delle imprese denuncianti si fonda su diversi livelli di intervento, individuati in
base ai diversi importi degli affidamenti di cui al comma 2 dell’articolo 36 del d.lgs.
50/2016 e consistenti in:
a) affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
b) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
c) lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.
6. Per gli affidamenti di cui alla lettera a) del comma 5, il responsabile unico del
procedimento attinge, prioritariamente e con prelazione rispetto al mercato, dall’elenco
delle imprese denuncianti per ogni caso di affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta. Per gli affidamenti di cui alle lettere b) e c) del
comma 5, il responsabile unico del procedimento attinge all’elenco delle imprese
denuncianti in via concorrente rispetto al mercato, mediante procedura negoziata e nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo la procedura prevista dalle lettere
b) e c) del comma 2 dell’articolo 36 del
Capo II
Edilizia e costruzioni
Art. 24. (Oggetto)
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte specificatamente ad attuare un sistema
integrato di sicurezza territoriale contro i fenomeni che alterano il mercato del settore
edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.
Art. 25. (Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro)
1. Le stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale
verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di
esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico,
riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei
disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le
stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di
valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto,
possono riguardare:
a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del
risparmio energetico, in particolare attraverso il rispetto di norme di gestione
ambientale in conformità all’articolo 34 del
b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro,
rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che
aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto
impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di
risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali
sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;
d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto
dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di
materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;
e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla
collettività nell'esecuzione dei lavori.
3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si
impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi
previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e
funzionali dell'intervento che intendono realizzare.
4. La Regione, mediante il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si impegna
altresì a promuovere il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti
della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle
funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza.
Art. 26. (Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile)
1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di
sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei
cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di
vigilanza, sentita la sezione della Consulta di cui all'articolo 2. Tali modalità sono
definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla
dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori.
2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei
sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed
applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.
3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi finalizzati:
a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante
l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali
nei cantieri;
b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione delle informazioni relative alle violazioni
accertate.
Art. 27. (Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata)
1. La Regione, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo, provvede:
a) alla segnalazione, agli enti competenti per le attività di vigilanza in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, delle situazioni
in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano
significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento
delle attività nei cantieri;
b) ad acquisire le informazioni dai comuni in merito all'avvio, all'esecuzione e alla
conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della
Giunta regionale;
c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio.
Art. 28. (Efficacia dei titoli abilitativi)
1. Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei
lavori edilizi, è acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 67 del
affidatarie ed esecutrici dei lavori.
2. Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, la comunicazione antimafia è
acquisita dallo sportello unico nel corso dell'istruttoria della domanda. Decorso il
termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'articolo 88,
comma 4, del
l'autocertificazione di cui all'articolo 89, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
3. Qualora l'interessato si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio
dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è sospesa e i lavori non possono essere
avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto rilascio della comunicazione antimafia,
richiesta dallo sportello unico a seguito della trasmissione da parte dell'interessato dei
dati relativi all'impresa esecutrice. Trova applicazione quanto previsto dal secondo
periodo del comma 2.
4. Nelle ipotesi di interventi subordinati a SCIA, l'interessato attesta che nei confronti delle
imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori non sussistono le condizioni di cui all'articolo
67 del
dall'articolo 89, comma 2, lettera a), del medesimo decreto. Lo sportello unico
nell'ambito dei controlli sulla SCIA presentata richiede al Prefetto il rilascio della
comunicazione antimafia.
Art. 29. (Elenco regionale dei prezzi)
1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei
lavori pubblici, la Regione predispone e aggiorna l'elenco regionale dei prezzi. L'elenco è
redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni territoriali, con particolare
riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.
2. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione
dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento
per valutare la congruità delle offerte.
Capo III
Autotrasporto e facchinaggio
Art. 30. (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a promuovere la legalità, la sicurezza e la
regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto delle merci, del facchinaggio, dei
servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.
Art. 31. (Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari)
1. Gli operatori economici che svolgono autotrasporto di merci per conto terzi e
autotrasporto di merci in conto proprio devono possedere i requisiti previsti dalle
disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 92, della
(Legge di stabilità per il 2014) e dell'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).
2. Gli operatori economici che svolgono le attività di facchinaggio previste nell’allegato al
decreto interministeriale 6 giugno 2008 (Modifica dell'allegato del decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, recante “Revisione triennale
degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di
inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi,
anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
n. 602/1970”), nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 30 giugno
2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge
5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio),
devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 del medesimo
regolamento.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti pubblici che erogano finanziamenti o vantaggi economici
alle imprese di cui al presente articolo operanti nel territorio regionale sono tenuti a
verificare la presenza dei suddetti requisiti in capo alle imprese aggiudicatarie e a quelle
di cui queste si avvalgono per lo svolgimento della prestazione, nonché a quelle che
percepiscono i finanziamenti o i vantaggi economici.
Art. 32. (Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo)
1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione
criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e
dei servizi complementari, la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23,
opera in particolare per:
a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni
di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli
strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti,
con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti
e a subappalti;
b) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, senza oneri a carico del
bilancio regionale, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a
specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori
immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente
più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, l'applicazione delle disposizioni
sul socio lavoratore, di cui alla
legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del
socio lavoratore);
c) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare
il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro
attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo
non regolare degli stessi;
d) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi
ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la
legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle
imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più
ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;
e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza,
informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione
dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli
istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei
lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni
particolarmente degradanti; a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione
del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
Art. 33. (Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio)
1. La Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l'attività di
vigilanza sugli appalti sottocosto, adotta e diffonde le tabelle di riferimento per le
operazioni di facchinaggio calcolate sulla base della media regionale dedotta dalle tariffe
di costo minimo orario del lavoro e della sicurezza determinate dalle direzioni territoriali
del lavoro.
2. Le tabelle hanno valore meramente indicativo e non vincolante; la loro pubblicizzazione
è volta a rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per
contrastare i rischi di illegalità.
Capo IV
Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura
Art. 34. (Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo)
1. La Regione promuove la tutela della legalità nel settore del commercio, dei pubblici
esercizi e del turismo, al fine di favorire la leale concorrenza fra operatori.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in stretto raccordo con l’Osservatorio regionale del
commercio, istituito in attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 11 giugno 1999,
n. 17 (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa), la Regione promuove,
senza oneri a carico del bilancio regionale:
a) la realizzazione di una banca dati informatica delle imprese esercenti il commercio, in
sede fissa e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e le
attività ricettive di cui alla
classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), al fine di verificare, sulla base
dei dati disponibili, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono
stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi
provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, nonché la regolarità
contributiva;
b) controlli sulle segnalazioni certificate di inizio di attività e sulle comunicazioni, al fine
di favorire un'attività di prevenzione integrata;
c) osservatori locali e indagini economiche sulle attività.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere a) e b) la Regione può
stipulare accordi e protocolli con le camere di commercio territorialmente competenti
finalizzati all'utilizzo e alla elaborazione dei dati del Registro delle Imprese.
Art. 35. (Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare)
1. La Regione, per tutelare la legalità nel settore agroalimentare, promuove la
sottoscrizione di protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti presso le
quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle
violazioni in materia agroalimentare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione rende disponibili le proprie banche dati per
sostenere l’attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.
Art. 36. (Rete del lavoro agricolo di qualità)
1. La Regione Calabria, per rafforzare le azioni di contrasto dei fenomeni di irregolarità e
delle criticità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo, promuove,
senza oneri a carico del bilancio regionale, iniziative atte a rafforzare la Rete del lavoro
agricolo di qualità, al fine di selezionare e valorizzare le imprese agricole che si
qualifichino per il rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.
Art. 37. (Interventi di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura)
1. Al fine di prevenire lo sfruttamento in agricoltura e il fenomeno del caporalato, è data
facoltà ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di accogliere
temporaneamente salariati agricoli stagionali nei periodi di raccolta della frutta e di
attività correlate alla coltivazione.
2. La Regione Calabria, per raggiungere gli obiettivi inerenti allo sfruttamento del lavoro
agricolo e alla lotta al caporalato, si impegna a diffondere pratiche e misure di
semplificazione amministrativa per valorizzare e incentivare le attività economiche del
settore agricolo delle imprese che scelgono di operare con legalità e sicurezza,
contrastando ogni forma di caporalato e sfruttamento criminale della manodopera.
3. La Regione concede in uso, in via prioritaria, ai soggetti che svolgono attività di
agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità
organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs.
159/2011.
4. La Regione, nella condizione di continuità del protocollo d’intesa contro il caporalato e lo
sfruttamento lavorativo in agricoltura, promuove, nel limite delle risorse annuali
disponibili, le seguenti iniziative per contrastare il fenomeno del caporalato e migliorare
le condizioni di accoglienza dei lavoratori:
a) stipula di convenzioni, per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito per le
lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra l'itinerario casa/lavoro;
b) istituzione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e
di primo soccorso;
c) concessione di un contributo agli enti locali e alle organizzazioni no profit
concessionarie dei beni, per la realizzazione di interventi di recupero funzionale dei
beni confiscati alle organizzazioni criminali da destinare a finalità sociali e alla
creazione di centri di servizio e di assistenza socio-sanitari; la concessione del
contributo è subordinata al rispetto delle regole della finanza comunitaria e alla
definizione di uno specifico programma annuale denominato “Piano degli interventi
sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa”, che individua le aree e le
istituzioni interessate in base al fenomeno emergenziale presentatosi nel tempo e
alla capillarità di diffusione del caporalato nell’area;
d) progetti pilota che prevedano l'impiego temporaneo di immobili demaniali in caso di
necessità di gestione delle emergenze connesse all'accoglienza dei lavoratori
stagionali;
e) sperimentazione di sportelli di informazione per l'incontro domanda e offerta di
servizi abitativi, anche valorizzando le esperienze promosse dalle parti sociali;
f) organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua e viveri di prima necessità
per lavoratori stagionali;
g) potenziamento delle attività di tutela e informazione ai lavoratori;
h) attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i Centri per l'impiego e i
servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei
migranti, per consentire un facile accesso ai servizi forniti dallo stesso ente;
i) attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali
mediatori linguistico-culturali, psicologi e personale competente;
l) istituzione di corsi di lingua italiana e di formazione lavoro per i periodi successivi
all'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo.
5. Al fine di sottrarre la funzione di trasportatore al caporale e sostenere forme di mobilità
alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti locali, in attuazione della
lettera a) del comma 4 e nel rispetto dei propri statuti, possono sottoscrivere intese o
convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle
organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, allo scopo di assicurare
l’accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa.
Capo V
Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale
Art. 38. (Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie)
1. I soggetti titolari dell’autorizzazione all’attività estrattiva di cui alla legge regionale 5
novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria)
trasmettono all’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria
(Arpacal) e alla Protezione civile regionale, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle
imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall’attività di cava.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire entro le scadenze stabilite
dall’atto di autorizzazione e costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del dieci
per cento rispetto all’importo dovuto quale onere per l’esercizio dell’attività estrattiva.
3. Il comune o l’unione di comuni competente, anche su segnalazione dell’Arpacal o della
protezione civile regionale, dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo
compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi:
a) qualora risulti che i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di
autotrasporto non siano stati trasmessi o non corrispondano al vero, fatta salva la
possibilità di correzione di errore materiale di trasmissione entro il termine di
quindici giorni dalla segnalazione;
b) qualora risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto
non aventi i requisiti previsti dall’articolo 31.
Art. 39. (Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale)
1. La Regione stipula protocolli di intesa con le autorità competenti al fine di operare una
collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e
repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale
e forestale, e per condividere priorità e programmi operativi annuali di controllo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili proprie piattaforme
telematiche per la condivisione dei dati utili all’attività ispettiva e di controllo da parte
degli enti preposti.
3. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Prefetture - Uffici Territoriali
del Governo al fine di garantire uniformità nella gestione delle verifiche antimafia e
l’utilizzo efficace della Banca Dati Unica della documentazione antimafia di cui
all’articolo 96 del
territorio, che realizzano interventi o erogano finanziamenti in materia ambientale e di
sicurezza territoriale.
Titolo IV
Norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi
della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.
Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali
Capo I
Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli
organi della Regione
Art. 40. (Principi generali e Codice etico)
1. La Regione persegue la trasparenza, la correttezza, la legalità e l’eticità dell’azione dei
propri eletti o nominati a cariche pubbliche regionali e promuove iniziative di
informazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, volte a diffondere la cultura
dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati connessi con i fenomeni
criminosi oggetto della presente legge.
2. Ai fini della promozione dei principi di cui al comma 1, i consiglieri e gli assessori
regionali, sottoscrivendo il Codice calabrese del buon governo, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 49 del 6 dicembre 2005, nell’esercizio delle loro
funzioni osservano le più elevate norme etiche, rispettano il buon nome dell’Istituzione
che rappresentano e improntano la loro attività politica esclusivamente al
perseguimento dell’interesse generale.
Art. 41. (Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri)
1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto a
trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti:
a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente: i diritti
reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in
società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli
obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi
di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni
fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la
titolarità di imprese;
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche;
c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le
obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la
propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o
dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;
d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e
le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni.
2. Alla dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, di cui al
comma 1, lettera c), debbono essere allegati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4,
comma 3, della
maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e
dell'articolo 7, comma 6, della
campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica):
a) il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute in cui
siano analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante
attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone
fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 5.000,00 e tutti i contributi e servizi
di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Sono inoltre allegati gli
estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto
è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la
veridicità in relazione all'ammontare delle entrate;
b) nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, per un importo che superi 5.000
euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, la
dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del soggetto che riceve o, in
alternativa, dichiarazione sostitutiva del solo consigliere. La disposizione non si
applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da
aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì a trasmettere, entro il termine di
sessanta giorni dalla data delle elezioni, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e
b), del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi
consentano. Dell’eventuale mancato consenso è data menzione nella pubblicazione dei
dati ai sensi dell’articolo 46.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati di cui al comma 2,
devono essere trasmessi, entro tre mesi dalla data delle elezioni, anche al Collegio
regionale di garanzia elettorale ai sensi della
all’articolo 15 della
5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati, sono trasmessi al solo
Collegio regionale di garanzia elettorale anche dai candidati non eletti.
6. Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per
qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di
cui ai commi 1, 2 e 3, entro sessanta giorni dalla surroga.
Art. 42. (Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori)
1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni
dall’elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo
41, comma 1, lettere a), b) e d), ai competenti uffici della Giunta regionale. Si applica
l'articolo 41, comma 3.
2. Il Presidente della Giunta regionale e ciascuno degli assessori scelti fra soggetti candidati
al Consiglio regionale, sono altresì tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo
41, comma 1, lettera c). Si applica l’articolo 41, comma 4.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora l'assessore vi abbia già
provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il
competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della
documentazione di cui al comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale.
Art. 43. (Adempimenti in corso di mandato)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
mandato di finanziamenti o contributi ai consiglieri, per un importo che nell'anno superi
5.000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il
soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a redigere una
dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso il
Presidente del Consiglio regionale ovvero a questo indirizzato con raccomandata con
avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti
direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate
dagli accordi interbancari.
2. Il Presidente della Giunta regionale deposita la documentazione di cui al comma 1, con le
modalità in esso previste, presso i competenti uffici della Giunta regionale.
3. Al di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui al comma 1, in ogni caso i
consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono dichiarare, con le
modalità di cui ai commi 1 e 2, tutti i finanziamenti ricevuti, i doni, benefici, beni
materiali, immateriali, servizi o sconti per l’acquisto di beni o qualsiasi altra utilità
diretta o indiretta o altro assimilabile che eccedono il valore di 150 euro.
4. I consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono altresì
trasmettere i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed
i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché i dati relativi all’assunzione di
altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti,
entro tre mesi dall'assunzione di ogni carica o incarico.
Art. 44. (Adempimenti relativi alla trasparenza associativa)
1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai
competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria
appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività
di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica,
precisandone la denominazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nel caso in cui non abbiano già
precedentemente adempiuto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1 ai
competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’elezione o dalla
nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri,
nonché per il Presidente della Giunta e per gli assessori, la pubblicazione delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 45.
Capo II
Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali
Art. 45. (Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali)
1. È istituita, assicurando il coordinamento con le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1,
del
regionale e degli assessori regionali, di seguito denominata "anagrafe pubblica".
2. Il Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per il Presidente della Giunta
e per gli assessori curano la tenuta delle rispettive sezioni dell'anagrafe pubblica, ne
assicurano la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali e assicurano che i
dati siano espressi in modo organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei
cittadini.
3. I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le
modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni
obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica.
4. I singoli consiglieri e assessori possono adottare forme e contenuti di trasparenza
ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge. Gli uffici forniscono a tal fine il
necessario supporto tecnico.
Art. 46. (Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali)
1. Entro tre mesi dall'elezione il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica, per
ciascun consigliere, i seguenti dati:
a) l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) gli emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati a qualunque titolo
dalla Regione;
d) ogni altro compenso connesso all’assunzione della carica;
e) gli importi di viaggi di servizio e missioni connessi all'assunzione della carica pagati
con fondi pubblici;
f) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi
spettanti;
h) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), compresa quella del
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;
i) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), compresa quella del
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;
l) la dichiarazione e gli allegati di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c);
m) i dati risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 43, comma 3;
n) gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale,
negli ultimi dieci anni;
o) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'articolo 44;
p) elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento;
q) l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei voti espressi con
modalità di voto elettronico, ove attivato, e per appello nominale e l'elenco delle
presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza.
2. Il Consiglio regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio
sito internet, per ciascun consigliere, i dati concernenti l'indennità di fine mandato,
l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio.
3. I dati di cui al comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d’ufficio dalle
competenti strutture del Consiglio regionale.
4. I dati di cui al comma 1, sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni
successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alla lettera h), che sono
pubblicati solo in costanza di mandato.
5. Le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove
acquisite, sono pubblicate per tutta la durata del mandato del consigliere ed al
momento della cessazione dello stesso.
Art. 47. (Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori)
1. Entro tre mesi dall’elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di
ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica:
a) per il Presidente della Giunta regionale, i dati di cui all’articolo 42 e l’elenco delle
presenze alle sedute della Giunta regionale;
b) per ciascun assessore, i dati di cui all'articolo 46, comma 1, dalla lettera a) alla
lettera o), e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio
regionale.
2. La Giunta regionale pubblica al momento dell’erogazione all’avente diritto, sul proprio
sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati
concernenti l’indennità di fine mandato, l’erogazione anticipata della stessa e l’assegno
vitalizio. A tal fine, i dati sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del
Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.
3. I dati di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d’ufficio
dalle competenti strutture della Giunta regionale.
4. Si applica l’articolo 46, commi 4 e 5.
Art. 48. (Aggiornamenti e variazioni)
1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni
relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il Presidente della
Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali
intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, nonché a depositare copia della
dichiarazione dei redditi. Si applica l'articolo 41, comma 3.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 43, commi 1 e 2, i consiglieri, il Presidente della
Giunta regionale e gli assessori comunicano, almeno annualmente, entro lo stesso
termine di cui al comma 1, tutte le variazioni dei dati contenuti nell’anagrafe pubblica
intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, fatta eccezione per quanto concerne i dati
di cui all'articolo 46, comma 1, lettera n).
3. L’anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e
della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati e sulla base delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 44.
Art. 49. (Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica)
1. Decorsi dodici mesi dalla cessazione dalla carica e non oltre i successivi sei mesi, i
consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a
depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute dopo l’ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della
dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta
giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione
stessa. Si applica l’articolo 41, comma 3.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del
consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di
assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un
precedente mandato.
Art. 50. (Diffida e sanzioni amministrative)
1. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I e II del
presente Titolo, da parte di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale diffida il
consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel
caso di inosservanza della medesima, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima
seduta utile.
2. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I e II del
presente Titolo, da parte di un componente della Giunta regionale, il Presidente della
Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento
della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà comunicazione al
Presidente del Consiglio regionale che, a sua volta, ne dà notizia al Consiglio regionale
nella prima seduta utile.
3. L’inadempimento della diffida di cui ai commi 1 e 2, comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 46, comma 1, del
carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione.
4. La sanzione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta
regionale e del Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei
componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.
5. La sanzione è applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri regionali,
dal dirigente responsabile del settore della Giunta regionale competente in materia di
sanzioni.
6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio
regionale per i consiglieri e su quello della Giunta regionale per il Presidente della
Giunta regionale e gli assessori.
Art. 51. (Pubblicazione sul BURC)
1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma
1, lettere a) e c), e delle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei
redditi di cui allo stesso articolo 41, comma 1, lettera b), nonché degli aggiornamenti
annuali di cui all'articolo 48, comma 1, e degli aggiornamenti successivi alla cessazione
dalla carica di cui all’articolo 49, comma 1, è assicurata, oltre che dalla pubblicazione
nell’anagrafe pubblica di cui all’articolo 45, anche mediante pubblicazione degli stessi
sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) a cura dei competenti
uffici del Consiglio regionale per i consiglieri, e dei competenti uffici della Giunta
regionale per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori.
Capo III
Disposizioni in materia di in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.
Art. 52. (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia)
1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettere a) e b),
all’articolo 44 e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i
consiglieri regionali, i titolari delle seguenti cariche istituzionali di garanzia:
a) Difensore civico regionale di cui alla
(Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria);
b) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge
regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale
per le Comunicazioni – CORECOM);
c) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 12 novembre 2004,
n. 28 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza).
2. I dati delle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sui siti
istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale in relazione alle nomine
effettuate.
Art. 53. (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società)
1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e b),
e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali i
seguenti soggetti:
a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti e
aziende dipendenti dalla Regione compresi nel sistema degli enti pubblici regionali di
cui alla
fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con
esclusione del settore sanità);
b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di nomina o
designazione regionale in enti o aziende pubbliche;
c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui
capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;
d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti
privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento
dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a
condizione che queste superino la somma annua complessiva di 250.000 euro.
2. Le dichiarazioni sono presentate all’organo regionale che ha effettuato la nomina o
designazione oppure, se la nomina o designazione non è stata effettuata da un organo
regionale, al Presidente del Consiglio regionale.
3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo la Giunta regionale comunica all’Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale l’elenco degli enti che rientrano nelle fattispecie di cui
al comma 1, lettere c) e d).
4. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 sono pubblicati in apposita sezione
sul sito istituzionale dell’organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione.
5. Nel caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il Presidente del Consiglio
regionale o il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze,
diffidano gli interessati ad adempiere entro il termine di dieci giorni. Nel caso di
persistente inadempienza il presidente competente ne dà notizia sul BURC, salvo il caso
di cui al comma 6.
6. Per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida comporta, ove
l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo
stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel
frattempo compiuti.
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 54. (No slot day)
1. In attuazione del comma 5 dell’articolo 16, al fine di prevenire e contrastare il rischio
della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, la Regione istituisce, senza oneri a
carico del bilancio regionale, la giornata del No slot day, da celebrarsi ogni anno il
trenta di aprile per aumentare la consapevolezza su tutto il territorio sui fenomeni di
dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi
relazionali e per la salute.
Art. 55. (Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo)
1. In attuazione dell’articolo 2, al fine di favorire il contrasto ai fenomeni di violenza
nell’età giovanile e promuovere un uso consapevole della rete, la Regione, senza oneri a
carico del bilancio e con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale, istituisce la
settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo, da celebrarsi, anche presso le
sedi istituzionali regionali, nella prima decade di febbraio, in coincidenza con la giornata
nazionale dedicata al tema, prevista per il 7 febbraio di ogni anno.
Art. 56. (Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)
1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce,
senza oneri a carico del bilancio regionale, la "Giornata regionale della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza
responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere
l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il
territorio.
Art. 57. (Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico")
1. La Regione Calabria aderisce all'associazione "Avviso pubblico", organizzazione a
carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e Regioni per promuovere
azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed
iniziative di formazione civile contro le mafie.
2. La partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico" è subordinata alle
seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione
Calabria.
3. La Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota di iscrizione
annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione stessa e
nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
4. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti
necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare
tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.
Art. 58. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i
risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine
organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile.
2. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare contro la
‘ndrangheta una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nel PSLA di cui
all'articolo 4, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo
mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in
relazione alla situazione nazionale;
b) la definizione e attuazione degli accordi e delle convenzioni di cui agli articoli 8, 21,
26 unitamente alle modalità di selezione, numero e tipologia dei soggetti privati
coinvolti;
c) la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati di cui all'articolo
17 con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e dei risultati raggiunti,
anche con riferimento all'attività del Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati
o confiscati di cui all’articolo 19;
d) l’istituzione e la gestione degli elenchi di merito, con particolare riguardo ai risultati
derivanti per le imprese e gli operatori economici in essi iscritti, nonché gli altri
interventi realizzati per promuovere il rating di legalità di cui all'articolo 9 e la
responsabilità sociale delle imprese di cui all’articolo 23;
e) l'attuazione delle disposizioni volte a contrastare i comportamenti illegali che alterano
il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata con
particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi finalizzati a
potenziare le attività di controllo di cui all'articolo 26 e alle verifiche richieste ai sensi
dell'articolo 28;
f) l'attuazione delle disposizioni volte a promuovere la trasparenza e la legalità nel
settore dell'autotrasporto delle merci su strada e del facchinaggio con particolare
riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi per il potenziamento dell'attività
ispettiva e di controllo di cui all'articolo 32, evidenziando specificamente i risultati
ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;
g) l'attuazione e la valutazione dell'impatto della misura relativa al fenomeno del
caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura di cui all'articolo 37;
h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle
proposte per superarle.
3. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, presenta alla
commissione consiliare competente un rapporto sull'approvazione del PSLA di cui
all’articolo 4 e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previste, con particolare
riguardo al livello di coordinamento ed integrazione raggiunti.
4. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall’approvazione della legge, approva un
regolamento organizzativo sul funzionamento della Consulta e dell’Osservatorio di agli
articoli 2 e 3, sentite le associazioni di cui all’articolo 5.
5. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione
della presente legge.
6. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e
soggetti attuatori degli interventi previsti anche attraverso la creazione, senza nuovi
oneri a carico del bilancio regionale, di uno sportello virtuale sul sito istituzionale.
Art. 59. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati in
782.500,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e in 354.500,00 euro per le annualità
2019 e 2020, si provvede:
a) per 200.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020,
mediante l’utilizzo delle risorse allocate alla Missione 12, programma 04 (U.12.04)
dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la
necessaria disponibilità;
b) per 280.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 e per 52.000,00 euro per le
annualità 2019 e 2020, mediante l'utilizzo del “Fondo occorrente per far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo
l'approvazione del bilancio”, iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria
disponibilità;
c) per 2.500,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 mediante l’utilizzo delle risorse
allocate alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della
spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità e per le
annualità 2019 e 2020, mediante l’utilizzo delle risorse allocate alla Missione 01,
programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-
2020 che presenta la necessaria disponibilità;
d) per 100.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020,
con le risorse provenienti dal Piano di azione e coesione (PAC) 2014/2020 - Azione
9.1.2 e Azione 9.2.2 allocate alla Missione 12, programma 10 (U.12.10) dello stato
di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria
disponibilità;
e) per 200.000,00 euro per il solo esercizio finanziario 2018, mediante l'utilizzo del
fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si
perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti,
iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della
spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti
consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge
di approvazione del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 60. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica
nella lotta contro la criminalità mafiosa);
b) articoli 4 e 11 della
integrato di sicurezza);
c)
alle vittime della criminalità e in materia di usura);
d)
patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei
Sottosegretari e dei soggetti indicati nell’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n.
441);
e)
reati di ‘ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose
nel settore dell’imprenditoria);
f)
loro famiglie);
g)
n. 3 Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di ‘ndrangheta e
disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore
dell’imprenditoria);
h) il comma 3 dell’articolo 10 ter, previsto dall’articolo 2 della
i)
e della criminalità organizzata – Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2008,
n. 31);
j) articolo 6 della
all'articolo 2 riduzione dei costi della politica - del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012)
convertito con modifiche con
Art. 61. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.
[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della