§ 3.2.72 - L.R. 16 ottobre 2008, n. 31.
Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura nonché a favore dei testimoni di giustizia [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:16/10/2008
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Definizione di vittima della criminalità)
Art. 3.  (Principi e finalità)
Art. 4.  (Attività della Regione)
Art. 5.  (Promozione tramite Enti locali)
Art. 6.  (Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi)
Art. 7.  (Sostegno agli orfani)
Art. 8.  (Misure a sostegno delle organizzazioni riconosciute)
Art. 9.  (Finanziamenti integrativi della legge 7 marzo 1996 n. 108)
Art. 10.  (Assistenza legale e consulenza professionale in materia di usura)
Art. 11.  (Usura familiare)
Art. 11 bis.  (Ulteriori benefici)
Art. 12.  (Tracciabilità della spesa)
Art. 13.  (Giornata della memoria)
Art. 14.  (Costituzione di parte civile)
Art. 15.  (Regolamento)
Art. 16.  (Norma finanziaria)
Art. 17.  (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 17 bis.  (Testimoni di giustizia)
Art. 18.  (Pubblicazione)


§ 3.2.72 - L.R. 16 ottobre 2008, n. 31. [1]

Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura nonché a favore dei testimoni di giustizia [2].

(B.U. 16 ottobre 2008, n. 20 - S.S. 21 ottobre 2008, n. 1)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali e con l’intento di contrastare il sempre più crescente fenomeno mafioso, promuove la realizzazione di interventi volti a prevenire e combattere il fenomeno dell’usura e dell’estorsione ed istituisce misure di solidarietà in favore delle vittime di reati, con particolare riferimento alla criminalità organizzata, all’estorsione e all’usura. Tali misure integrano quelle già previste dalle leggi nazionali al fine di realizzare una più efficace strategia per la tutela delle vittime, la prevenzione della criminalità, la diffusione della legalità, la formazione e la partecipazione alla vita civile di tutta la comunità regionale.

 

     Art. 2. (Definizione di vittima della criminalità)

1. Agli effetti della presente legge deve intendersi per vittima della criminalità, anche in riferimento all’articolo 1 lettera a) della Decisione Quadro del Consiglio dell’unione europea 2001/220/GAI, la persona fisica che ha presentato denuncia alla competente autorità per aver subito un pregiudizio, fisico o mentale, nonché danni materiali, in seguito a reati con particolare riferimento alla criminalità organizzata, all’estorsione ed all’usura ed ha collaborato con la giustizia per l’individuazione dei responsabili.

 

2. Sono esclusi dall’accesso ai benefici previsti dalla presente legge, tutti coloro che hanno riportato condanna per reati associativi (nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l’aggravante di cui all’art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203); coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale.

 

     Art. 3. (Principi e finalità)

1. La Regione Calabria, al fine di favorire la convivenza civile e democratica e sostenere lo sviluppo economico del proprio territorio, nel convincimento che i reati di usura ed estorsione sono reati contro la collettività e pregiudicano fortemente il tessuto economico e sociale della comunità calabrese, promuove e sostiene attività di prevenzione di contrasto e interventi a favore delle vittime

di tali reati anche per il tramite degli Enti locali, così come disciplinato nell’articolo 5, e dell’associazionismo di settore, senza scopo di lucro e con sede legale nel territorio regionale, così come previsto dall’articolo 8.

 

     Art. 4. (Attività della Regione)

1. Per le finalità di cui all’art. 1 la Regione Calabria istituisce il "Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime della criminalità e dei loro familiari". La gestione del Fondo è curata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio sentito il parere vincolante della Commissione contro il fenomeno mafioso. La Giunta regionale definisce, annualmente, sentito il parere vincolante della Commissione regionale contro il fenomeno della mafia in Calabria di cui alla legge regionale 27 dicembre 2002 n. 50, il programma di intervento in ordine alle finalità della presente legge. Il Fondo regionale è ripartito in due quote. La prima quota pari al 50% del fondo è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

 

a) elargizione a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato;

 

b) interventi integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108.

 

2. La seconda quota pari al 50% del fondo è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

 

a) prestazioni di assistenza legale e consulenza professionale in materia di usura e accesso al credito;

 

b) contributi a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati "confidi", di cui all’art. 15 secondo comma letta a) della legge 7 marzo 1996 n. 108, delle associazioni e fondazioni di cui all’art. 15 quarto comma della legge 7 marzo 1996 n. 108 e delle associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive previste dai decreti emanati dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre 1994 n. 614 e 21 ottobre 1999 n. 451;

 

c) promozione e sostegno alle Province ed ai Comuni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata che abbiano come specifica finalità l’aiuto alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali, con particolare riferimento alla criminalità organizzata ed ai fenomeni di usura ed estorsione;

 

d) promozione e sostegno all’associazionismo di settore della presente legge;

 

e) promozione di attività di comunicazione e sensibilizzazione sui servizi offerti alle vittime ed ai loro familiari e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche in argomento;

 

f) predisposizione di piani di formazione finalizzati a qualificare operatori del settore ed alla creazione di nuove professionalità.

 

3. La Giunta regionale definisce, altresì, i criteri e le modalità per l’attribuzione alle vittime della criminalità di requisiti preferenziali da far valere in qualsiasi concorso o bando effettuato direttamente dalla Regione Calabria o da Enti sub regionali.

 

     Art. 5. (Promozione tramite Enti locali)

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione contro il fenomeno mafioso, eroga contributi tramite Enti locali per la realizzazione di progetti rivolti, prioritariamente, alle seguenti tipologie di attività:

 

a) servizi di informazione e sostegno all’accesso alle misure previste dalla normativa nazionale e regionale per i cittadini e per i Comuni singoli o associati;

 

b) campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione degli interventi;

 

c) attività di formazione relativa a specifici campi di intervento per il sostegno alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali;

 

d) attività di monitoraggio delle iniziative presenti sul territorio provinciale;

 

e) progetti che prevedono l’attivazione di partenariati e coalizioni locali anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni del terzo settore fornite di comprovata esperienza e competenza;

 

f) progetti finalizzati alla realizzazione di servizi di accompagnamento alle vittime, sostegno alla risocializzazione e supporto psicologico.

 

2. 1 contributi, di cui al precedente comma, sono assegnati fino alla misura massima del 70% delle spese ritenute ammissibili. Sono da ritenersi ammissibili le spese pienamente coerenti con il progetto finanziato e realizzato, ad esibizione dei relativi titoli di spesa.

 

     Art. 6. (Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi)

1. Nei confronti di soggetti che in ragione della loro qualità personale o dell’esercizio di attività lavorativa, commerciale, imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio regionale, la Giunta regionale concede un indennizzo di importo variabile da euro 5.000,00 a euro 100.000,00 (su presentazione di istanza progetto corredata da idonea relazione illustrativa) previo accertamento dei requisiti dei richiedenti:

 

- attestazione dell’autorità competente in ordine all’accertamento della autenticità delle denunce;

 

- autenticità della documentazione prodotta, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati a questo connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale.

 

2. L’indennizzo è concesso alle vittime di cui al precedente comma o, in caso di morte, ai loro familiari, compresi i conviventi more uxorio. L’indennizzo è concesso a condizione che il soggetto leso, o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell’evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.

 

3. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio delta Regione il fenomeno delle estorsioni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo fino ad un massimo di euro 10.000,00 sugli importi fatturati per l’acquisto e l’installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.

 

4. Per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze è concesso un contributo in misura non superiore all’80% della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di euro 30.000,00. A valere sul contributo concesso può essere erogata una anticipazione pari al 40% a presentazione di un certificato di inizio lavori.

 

5. Per i danneggiamenti di autovetture o altri mezzi di trasporto od anche di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati, il contributo è pari alle spese di riparazione e, comunque, non superiore ad euro 5.000,00 per singola unità. In caso di distruzione totale, previa esibizione del certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro, il beneficio e commisurato al 60% del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di un mezzo non più in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile a causa dell’attentato.

 

 

6. Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi erogati da parte delle compagnie assicurative per gli identici rischi realizzatisi.

 

7. La Giunta regionale concede un indennizzo di euro 50.000,00 nel caso in cui la morte della vittima determini la chiusura dell’attività produttiva per impossibilità dei familiari, compreso il convivente more uxorio, di continuare a proseguirla. L’indennizzo è concesso a condizione che la vittima, o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell’evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.

 

8. Nel caso sia necessario un supporto psicologico alle vittime della criminalità ed ai loro familiari, l’assessorato competente provvederà al rimborso delle cure, previa esibizione di idonea documentazione delle stesse.

 

     Art. 7. (Sostegno agli orfani)

1. Una quota del fondo di cui al comma 1 lettera a), del precedente articolo 4, non inferiore al 10%, è destinato a sostenere la formazione degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata di cui all’art. 2 della presente legge nelle misure di seguito indicate:

 

a) sino al compimento della scuola dell’obbligo, euro 2.000,00 annui;

 

b) sino al compimento delle scuole medie superiori, euro 3.000,00 annui;

 

c) sino al compimento di un corso di studi universitari e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 5.000.00 annui.

 

2. L’erogazione dei contributi, soggetti a rivalutazione annuale pari al tasso di inflazione accertato dall’ISTAT per l’anno precedente, cessa nel momento in cui è intrapresa una qualunque attività lavorativa.

 

3. L’accesso ai benefici di cui al presente articolo è subordinato alla presentazione di apposita istanza, opportunamente documentata, da presentare al Dipartimento interessato per competenza che decide entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

     Art. 8. (Misure a sostegno delle organizzazioni riconosciute)

1. La Giunta regionale secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui all’articolo 4, al fine di sostenere ed incentivare l’associazionismo di settore, eroga contributi a favore di:

 

a) Associazioni e organizzazioni antiestorsione di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

 

b) Fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

 

2. Il contributo è concesso per le seguenti tipologie di attività e prioritariamente per quei progetti realizzati in collaborazione con gli Enti locali:

 

a) attività di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni dell’usura e dell’estorsione;

b) costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di usura ed estorsione;

 

c) attività di assistenza legale, consulenza aziendale e supporto psicologico inseriti in uno specifico programma di tutoraggio sottoscritto dall’interessato.

 

     Art. 9. (Finanziamenti integrativi della legge 7 marzo 1996 n. 108)

1. In riferimento alla lett. b) dell’art. 4 primo comma, la Regione finanzia i seguenti interventi:

 

a) integrazione delle anticipazioni sull’importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi dell’art. 14 terzo comma della legge 7 marzo 1996 n. 108, fino alla concorrenza del 100 per cento dell’importo stesso;

 

b) anticipazione, entro sette giorni dalla decisione di accoglimento da parte dei soggetti abilitati, quale perfezionamento, dì una somma non superiore al 50 per cento dell’importo erogabile a titolo di finanziamento richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari per la prevenzione del fenomeno dell’usura, quando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate;

 

c) attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell’art. 15 secondo comma lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108;

 

d) attività di prestazione di garanzia, a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell’art. 15 sesto comma della legge 7 marzo 1996 n. 108.

 

2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati "confidi", operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall’art. 15 secondo comma lett. a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 e le associazioni e le fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 15 quarto comma della legge 7 marzo 1996 n. 108.

 

3. Gli enti destinatari hanno l’obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati per ciascun tipo di intervento nel primo comma.

 

     Art. 10. (Assistenza legale e consulenza professionale in materia di usura)

1. In relazione alla lett. a) dell’art. 4 secondo comma la Regione finanzia l’assistenza legale alle vittime del reato di usura e la consulenza professionale diretta alle stesse e ai soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime del reato di usura. La consulenza professionale comprende l’assistenza per la fruizione degli strumenti di prevenzione dell’usura, sia nazionali che regionali, e, qualora il beneficiano eserciti un’attività professionale o imprenditoriale, il supporto alla organizzazione aziendale finalizzato al raggiungimento di livelli di competitività tali da consentire l’accesso al credito ordinario.

 

2. In relazione alla lett. b) dell’art. 4 secondo comma la Regione eroga contributi agli enti, operanti sul territorio, impegnati nelle attività di assistenza, di tutela e di informazione a favore di coloro che sono vittime del reato di usura e dei soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime del reato di usura.

 

3. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo gli enti e le associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, operanti sul territorio regionale e previste dai decreti emanati dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre 1994 n. 614 e 21 ottobre 1999 n. 451.

 

4. Gli enti destinatari hanno l’obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati nel primo comma.

 

5. I contributi, di cui al secondo comma, sono finalizzati al potenziamento dell’organizzazione dell’attività degli enti, alla formazione di personale specializzato e all’attività di assistenza, di tutela e di informazione.

 

     Art. 11. (Usura familiare)

1. La Giunta regionale sostiene finanziariamente, attraverso le Fondazioni antiusura operanti in Calabria, le famiglie e i singoli soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti di usura per sovraindebitamento.

 

2. Le modalità, i criteri e il rapporto convenzionale con le Fondazioni saranno disciplinati dal regolamento di cui al successivo articolo 15.

 

3. Per le finalità di cui al presente articolo è destinata la somma di euro 100.000,00.

 

     Art. 11 bis. (Ulteriori benefici) [3]

1. I benefici regionali, ove non diversamente previsto dalla normativa statale di riferimento, sono attribuiti a quanti abbiano riportato una invalidità permanente e ai superstiti delle vittime, riconosciuti tali ai fini della concessione delle provvidenze di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), 20 ottobre1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), 23 novembre 1998, n. 407 (Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) residenza in Calabria al momento dell'evento;

b) evento per il quale ha competenza un'autorità giudiziaria avente sede nel territorio calabrese.

2. I benefici di cui al presente articolo consistono in:

a) assunzione nell'amministrazione regionale, nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente, in materia di accesso al pubblico impiego;

b) contributi a compensazione, fino a un massimo del 25 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;

c) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;

d) titoli di assoluta preferenza per vittime individuate dalla presente legge nei bandi regionali, provinciali e comunali che assegnano contributi di qualsiasi tipo in attuazione di politiche abitative e di edilizia residenziale.

3. Per coloro che hanno riportato una invalidità permanente, l'entità dei benefici può essere commisurata al grado di invalidità, secondo quanto sarà stabilito nel regolamento attuativo.

4. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici previsti

 

     Art. 12. (Tracciabilità della spesa)

1. La Giunta promuove la massima trasparenza nelle transazioni finanziate, in tutto o in parte, con fondi pubblici.

 

2. A tal fine, con regolamento adottato dalla Giunta regionale, sono approvate le norme idonee a garantire la tracciabilità della spesa in relazione all’erogazione di danaro e contributi pubblici di qualunque specie.

 

     Art. 13. (Giornata della memoria)

l. È istituita la giornata regionale della memoria delle vittime della criminalità organizzata. Il Presidente della Giunta regionale approva, con proprio decreto, un programma di iniziative di concerto con il Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 14. (Costituzione di parte civile)

1. La Regione Calabria, di norma, si costituisce parte civile nei processi penali relativi a reati di mafia, anche a carico di amministratori e dipendenti regionali.

 

2. I proventi dei risarcimenti danni riconosciuti alla Regione quale parte civile saranno prioritariamente destinati alle finalità della presente legge.

 

     Art. 15. (Regolamento)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e previo parere del Coordinamento Regionale delle Associazioni Antiracket, adotta il regolamento di attuazione che sancisce i criteri, tempi e le modalità di finanziamento delle attività previste dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio annuale. I pareri delle Commissioni consiliari competenti si intendono favorevolmente espressi trascorsi 30 giorni dalla richiesta della Giunta regionale.

1 bis. La Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno trasmette alle Commissioni consiliari competenti la "Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008", riferita all'anno finanziario precedente [4].

 

     Art. 16. (Norma finanziaria) [5]

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in Euro 450.000,00 si provvede nei limiti della disponibilità già esistente all'UPB 7.2.01.02 (capitolo 72010206) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

2. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalle presente legge, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del Bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 17. (Disposizioni finali e transitorie)

1. L’art. 3 della legge regionale n. 2 del 15 gennaio 1986 è soppresso.

 

2. All’art. 5, comma 3, della legge regionale n. 2 del 15 gennaio 1986, le parole "dal Comitato di cui all’art. 5 sono sostituite con le parole "dalla Consulta antimafia della Giunta regionale".

 

3. All’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2 del 15 gennaio 1986, le parole "del Comitato di cui all’art. 3" sono sostituite con "della Consulta antimafia della Giunta regionale".

 

4. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’art. 7 della legge regionale 11 gennaio 2006 n. 1.

 

5. È abrogata la legge regionale 26 novembre 2003, n. 24.

 

     Art. 17 bis. (Testimoni di giustizia) [6]

1. Ove consentito dalla vigente normativa di settore, i benefici della presente legge sono estesi ai testimoni di giustizia, la cui qualifica venga riconosciuta dalla Commissione ex articolo 10 decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, e che comunque risultino estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.

 

     Art. 18. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 60 della L.R. 26 aprile 2018, n. 9.

[2] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2012, n. 5.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 2012, n. 5.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 3 febbraio 2012, n. 5.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 febbraio 2012, n. 5.

[6] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 3 febbraio 2012, n. 5.